Articolo 2 della Legge 4 luglio 1967, n. 540
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 luglio 1967
Art. 2.
La somma di cui al precedente articolo 1 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lire 350 milioni nell'esercizio 1966 e per lire 210 milioni nell'esercizio 1967.
Entrata in vigore il 30 luglio 1967