Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CE, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo
- Presidente est.
dott. ND Carra Giudice
dott. Michele Grande
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1583/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Mancarella, come da mandato in atti e [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Cosimo Calsolaro, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.4.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 12.10.2009; di aver generato due figlie, nate, rispettivamente, in data 22.5.2011 e in data 4.9.2014;
di essere stati destinatari della sentenza di omologa della separazione n. 634/2024 resa dal
-
Tribunale di CE in data 20.2.2024 R.G. n. 6955/2023; di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando
-
l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.5.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene: a- La IG NO continuerà ad abitare nella ex-casa coniugale sita in Castrignano del
Capo alla via Trieste, n. 11, piano superiore, unitamente alle figlie IA e SA.
b- Il Sig. De IO ND ha trasferito la residenza in altro immobile sito in 07
Castrignano del Capo, alla c. da Marchello, snc, di proprietà di terzi.
c. Le figlie resteranno affidate, congiuntamente, ai genitori, i quali ne cureranno l'educazione morale e materiale in totale collaborazione.
d- Le figlie, nel rispetto dell'affidamento condiviso, rimarranno collocate, prevalentemente, con la madre presso l'abitazione della stessa, salvo ed impregiudicato il diritto di visita del padre.
e- Entrambi i genitori si impegnano a mantenere i figli secondo le proprie disponibilità economiche;
il Sig. De IO ND si impegna a versare alla Sig.ra NO
SA, a titolo di assegno di mantenimento delle figlie la somma mensile pari ad €
350,00 (euro trecentocinquanta/00), nella misura di C. 175,00 per ognuno, da versarsi entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, sino a quando non migliorerà la sua situazione economica lavorativa.
f. La sig.ra NO SA continuerà a percepire l'Assegno Unico per entrambe le figlie,
e a tal fine il sig. De IO rinuncerà alla sua quota di assegno unico alle minori De
IO SA e IA, erogato da Inps.
g- I genitori si impegnano a far fronte anche alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nella misura del 50% secondo i criteri stabiliti dal protocollo adottato dal Tribunale di CE (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche, sanitarie, per l'istruzione, ludiche, ect.); a tal proposito le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e documentate, salvo quelle necessarie e urgenti.
h- La IG NO SA rinuncia alla percezione dell'assegno di mantenimento e/o divorzile. i- Il Sig. De IO ND eserciterà il diritto di visita e potrà vedere e tenere con sé le figlie minori, nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 21.00, il primo ed il terzo sabato e domenica di ogni mese, dalle ore 16.00 del sabato alle ore
21.00 della domenica, con possibilità di pernotto dal padre, nonché durante le festività nazionali, alternativamente, per le ore fissate per la domenica (dalle ore 10 alle ore 21). Il Sig. De IO potrà vedere e tenere con sé le figlie minori durante le festività natalizie (la settimana di Natale dall'inizio delle vacanze scolastiche o la settimana successiva di Capodanno, ad anni alterni) e le festività pasquali (ad anni alterni, il giorno di Pasqua o del Lunedi dell'Angelo), nonché durante le ferie estive 28
per due settimane anche non consecutive;
qualora vi sia materiale impossibilità di esercitare il diritto di visita nelle forme indicate, lo stesso potrà essere cumulato ed esercitato in altro periodo, previo rispetto, in ogni caso, degli obblighi scolastici ed educativi delle figlie minori;
in mancanza di accordo si stabilisce che il padre avrà con sé le bambine l'ultima settimana di luglio e la seconda di agosto. È fatta salva ogni altra statuizione tra i genitori in deroga agli orari ed ai giorni innanzi indicati, tanto che hanno già modificato, in pieno accordo, la visita del padre aggiungendo ai giorni inizialmente stabiliti, un lunedì alternato alla settimana nella quale non trascorre il fine settimana con le minori, dalle ore 14.00 allealle 21.00.
j- Le parti si scambiano formale e reciproco assenso per l'espatrio, mentre verrà concordato di volta in volta per quello delle figlie minori.
k- Essi si impegnano a comunicare all'altro genitore le eventuali variazioni di residenza, anche, al fine di consentire l'esercizio dei diritti doveri di ognuno nei confronti dei figli,
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di CE, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 12.10.2009 in Castrignano del Capo
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 3 parte I anno 2009, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art.
- nulla sulle spese di lite.
CE, 22.6.2025
69 DPR 396/00;
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo