Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 11/02/2026, n. 560
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di intimazione

    La notifica dell'atto impugnato è avvenuta presso il luogo di residenza del ricorrente con consegna a mani del portiere. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proceduto alla notifica direttamente a mezzo servizio postale, applicandosi le norme concernenti il servizio postale ordinario. La notifica è pertanto rituale.

  • Rigettato
    Difetto di valida sottoscrizione dell'avviso di intimazione

    L'atto impugnato indica il responsabile del procedimento. Il modello approvato non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente l'intestazione per verificarne la provenienza.

  • Rigettato
    Tardiva produzione dell'attestazione di conformità

    Non si comprende che tipo di vulnus possa essersi prodotto per il ricorrente a seguito della tardiva attestazione di conformità della documentazione presentata dall'Ufficio, posto che il ricorrente ha potuto compiutamente esaminarla ed esercitare tutte le prerogative difensive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 11/02/2026, n. 560
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 560
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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