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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 11/02/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 560/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATENA ROSSELLA, Presidente e Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2218/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Tel_studio - CF_Difensore_1
Difensore_2 Tel_studio - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259006655936000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259006655936000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259006655936000 IRPEF-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259006655936000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3535/2025 depositato il
07/10/2025
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente contesta la produzione dell'attestazione avvenuta solo il 26/09/2025 dopo l'eccezione di parte.
La produzione è illegittima perche deve esere prodotta contestualmente con i relativi documenti visto che la norma precisa che la copia dei documenti prodotta sia munita di attestazione .
Inoltre, essendo l'attestazione un documento, doveva essere depositato venti giuorni prima dell'udienza ex art. 24.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 06820259006655936 relativa alla cartella di pagamento n.
0682024005842400900, di cui deduce l'omessa notifica;
deduce, inoltre, il difetto di valida sottoscrizione dell'avviso di intimazione. Nel caso di specie, inoltre, non si comprende se tale atto nasce nativo analogico con firma autografa o se si tratti di “firma a stampa” di documento informatico.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita con controdeduzioni, chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, in via gradata, il rigetto dello stesso.
Alla pubblica udienza del 06/10/2025, all'esitod ella discussione della parti, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La notifica dell'atto impugnato è avvenuta, nel caso di specie, alla Indirizzo_1, luogo di residenza del ricorrente, come dallo stesso indicato in ricorso, con consegna a mani del portiere.
Pacificamente, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta dell'atto impositivo a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass. 4.04.2018, n. 8293).
La Corte di legittimità ha più volte affermato che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata ( Cass. Sez. U, n. 8214 del 20/04/2005;
Cass. n. 4627 del 16/12/2013 dep. il 26/02/2014 2014; Cass. n. 22151 del 27/09/2013 ). La Corte di legittimità ha, poi, affermato che l'omissione dell'avviso a mezzo di invio di lettera raccomandata non è una mera irregolarità ma è causa di nullità della notificazione per vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario notificante, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale stesso, secondo un principio esteso pure alla notifica a mezzo posta. Ciò attesa la funzione dell'avviso nella struttura complessiva di una notificazione che si perfeziona a persona non legata da quei particolari vincoli evidenziati nel secondo comma del medesimo art. 139 cod. proc. civ., ma pur sempre da altri di peculiare intensità: l'atto entra a far parte della sfera di effettiva conoscibilità del destinatario, ma in una sua porzione connotata da un grado minore di possibilità di prendere immediata conoscenza dell'atto, rispetto a quelle altre fattispecie indicate dal secondo comma per la natura assai stretta del vincolo che lega al destinatario il consegnatario dell'atto; ed un tale minor grado di conoscibilità, se non la degrada al punto di rendere necessario lo spostamento ulteriore del momento di perfezionamento della notifica come accade appunto per l'ipotesi contemplata dall'art. 140 cod. proc. civ., esige però almeno di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell'ulteriore avviso, sia pure ex post e appunto non incidente sul precedente tempo in cui l'attività notificatoria si è svolta e compiuta ( Cass., Sez. U, n. 18992 del 31/07/2017Cass. n. 1366 del 25/01/2010; Cass. n. 19366 del 21/08/2013 ).
Infine la Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.p.r. n. 600 del
1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 19795 del 09/08/2017). Diverse considerazioni si impongono nel caso in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio di raccomandata ( Cass. n. 12083 del 2016; n.17598/2010; n.911/2012; n.
14146/2014; n. 19771/2013; n. 16949/2014).
Nel caso in esame, quindi, considerato che la notifica è stata effettuata direttamente a mezzo servizio postale, alla luce dei descritto principi, la stessa risulta del tutto rituale.
Nell'atto impugnato, inoltre, è pacufucamente indicato il responsabile del procedimento, individuato quale
“... responsabile del procedimento e di emissione e notifica del presente avviso di intimazione..." nella persona di Nominativo_3.
Quanto alla censura curca la mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento, come condivisibilmente affermato dall'Ufficio, il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonchè l'indicazione, oltre che la somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (Corte di cassazione, sentenza n. 7534/2016.)
Quanto, infine, all'ulteriore profilo concernente la firma, va ricordato che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 6477 del 12/03/2024 (Rv. 670581 - 01), hanno affermato che "Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato."
Tale principio, peraltro coerente con la giurisprudenza circa il raggiungimento dello scopo dell'atto processuale, appare senza alcun dubbio applicabile anche alla vicenda in esame.
Né si comprende che tipo di vulnus possa essersi prodotto per il ricorrente a seguito delle tardiva attestazione di conformità della documentazione presentata dall'Ufficio, posto che il ricorrente ha potuto compiutamente esaminarla es esercitare tutte le prerogative difensive.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri di legge, oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori, se dovuti.
Il Presidente estensore
LA AT
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATENA ROSSELLA, Presidente e Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2218/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Tel_studio - CF_Difensore_1
Difensore_2 Tel_studio - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259006655936000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259006655936000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259006655936000 IRPEF-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259006655936000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3535/2025 depositato il
07/10/2025
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente contesta la produzione dell'attestazione avvenuta solo il 26/09/2025 dopo l'eccezione di parte.
La produzione è illegittima perche deve esere prodotta contestualmente con i relativi documenti visto che la norma precisa che la copia dei documenti prodotta sia munita di attestazione .
Inoltre, essendo l'attestazione un documento, doveva essere depositato venti giuorni prima dell'udienza ex art. 24.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 06820259006655936 relativa alla cartella di pagamento n.
0682024005842400900, di cui deduce l'omessa notifica;
deduce, inoltre, il difetto di valida sottoscrizione dell'avviso di intimazione. Nel caso di specie, inoltre, non si comprende se tale atto nasce nativo analogico con firma autografa o se si tratti di “firma a stampa” di documento informatico.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita con controdeduzioni, chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, in via gradata, il rigetto dello stesso.
Alla pubblica udienza del 06/10/2025, all'esitod ella discussione della parti, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La notifica dell'atto impugnato è avvenuta, nel caso di specie, alla Indirizzo_1, luogo di residenza del ricorrente, come dallo stesso indicato in ricorso, con consegna a mani del portiere.
Pacificamente, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta dell'atto impositivo a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass. 4.04.2018, n. 8293).
La Corte di legittimità ha più volte affermato che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata ( Cass. Sez. U, n. 8214 del 20/04/2005;
Cass. n. 4627 del 16/12/2013 dep. il 26/02/2014 2014; Cass. n. 22151 del 27/09/2013 ). La Corte di legittimità ha, poi, affermato che l'omissione dell'avviso a mezzo di invio di lettera raccomandata non è una mera irregolarità ma è causa di nullità della notificazione per vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario notificante, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale stesso, secondo un principio esteso pure alla notifica a mezzo posta. Ciò attesa la funzione dell'avviso nella struttura complessiva di una notificazione che si perfeziona a persona non legata da quei particolari vincoli evidenziati nel secondo comma del medesimo art. 139 cod. proc. civ., ma pur sempre da altri di peculiare intensità: l'atto entra a far parte della sfera di effettiva conoscibilità del destinatario, ma in una sua porzione connotata da un grado minore di possibilità di prendere immediata conoscenza dell'atto, rispetto a quelle altre fattispecie indicate dal secondo comma per la natura assai stretta del vincolo che lega al destinatario il consegnatario dell'atto; ed un tale minor grado di conoscibilità, se non la degrada al punto di rendere necessario lo spostamento ulteriore del momento di perfezionamento della notifica come accade appunto per l'ipotesi contemplata dall'art. 140 cod. proc. civ., esige però almeno di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell'ulteriore avviso, sia pure ex post e appunto non incidente sul precedente tempo in cui l'attività notificatoria si è svolta e compiuta ( Cass., Sez. U, n. 18992 del 31/07/2017Cass. n. 1366 del 25/01/2010; Cass. n. 19366 del 21/08/2013 ).
Infine la Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.p.r. n. 600 del
1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 19795 del 09/08/2017). Diverse considerazioni si impongono nel caso in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio di raccomandata ( Cass. n. 12083 del 2016; n.17598/2010; n.911/2012; n.
14146/2014; n. 19771/2013; n. 16949/2014).
Nel caso in esame, quindi, considerato che la notifica è stata effettuata direttamente a mezzo servizio postale, alla luce dei descritto principi, la stessa risulta del tutto rituale.
Nell'atto impugnato, inoltre, è pacufucamente indicato il responsabile del procedimento, individuato quale
“... responsabile del procedimento e di emissione e notifica del presente avviso di intimazione..." nella persona di Nominativo_3.
Quanto alla censura curca la mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento, come condivisibilmente affermato dall'Ufficio, il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonchè l'indicazione, oltre che la somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (Corte di cassazione, sentenza n. 7534/2016.)
Quanto, infine, all'ulteriore profilo concernente la firma, va ricordato che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 6477 del 12/03/2024 (Rv. 670581 - 01), hanno affermato che "Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato."
Tale principio, peraltro coerente con la giurisprudenza circa il raggiungimento dello scopo dell'atto processuale, appare senza alcun dubbio applicabile anche alla vicenda in esame.
Né si comprende che tipo di vulnus possa essersi prodotto per il ricorrente a seguito delle tardiva attestazione di conformità della documentazione presentata dall'Ufficio, posto che il ricorrente ha potuto compiutamente esaminarla es esercitare tutte le prerogative difensive.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri di legge, oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori, se dovuti.
Il Presidente estensore
LA AT