Articolo 10 della Legge 21 luglio 2016, n. 145
Articolo 9Articolo 11
Versione
31 dicembre 2016
>
Versione
28 agosto 2022
Art. 10. Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare 1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno ((e dei volontari in ferma prefissata iniziale)) puo' essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
2. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi dell' articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
Entrata in vigore il 28 agosto 2022