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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/11/2025, n. 15619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15619 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Liverani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 35271/2024 pendente
TRA
Parte_1
[...]
(avv. Peri Daniela)
Opponenti - esecutati
E
Controparte_1
(avv. Picone Giuseppe e avv. Fiumara Antonella)
Opposta – esecutante
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(contumace)
CP_3
(contumace)
Terzi pignorati
OGGETTO: opposizione avverso l'esecuzione R.G.E. 1391/2024
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per E :“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare Parte_1 Parte_1 e dichiarare la illegittimità e/o infondatezza e/o erroneità del pignoramento presso terzi effettuato ad istanza del e per l'effetto dichiararlo nullo e/o annullabile Parte_2
e, comunque, inefficace e procedere alla revoca dello stesso e/o sua modifica adottando tutti i provvedimenti consequenziali;
per l'effetto disporre, in ogni caso, la revoca e/o l'annullamento dell'assegnazione relativa a tutte le somme pignorate e relativa alle somme di cui al successivo atto di intervento. Si chiede il rigetto delle avverse domande del convenuto sia in via CP_1 preliminare e pregiudiziale che nel merito stante la loro infondatezza in fatto e diritto. Con condanna del al pagamento delle spese del presente Parte_2 giudizio”.
Per il :“In via preliminare e Controparte_4 pregiudiziale: 1) Accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione al sottoscritto procuratore e difensore;
Nel merito: 2) disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per 'effetto confermare l'assegnazione di tutte le somme pignorate e di quelle di cui al successivo atto di intervento nei limiti chiaramente di capienza delle somme vincolate;
3) condannare gli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha agito in via esecutiva nei confronti di Controparte_4 CP_1 [...]
e con atto di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 543 c.p.c. per Parte_1 Parte_1 la somma di € 14.903,34 in forza della sentenza n. 16103/2023 e del decreto ingiuntivo n.
17534/2023, entrambi emessi dal Tribunale di Roma.
I terzi pignorati, e BNL S.p.A., hanno reso dichiarazioni di quantità ex art. 547 c.p.c. CP_3
In particolare, BNL S.p.A. ha dichiarato di aver apposto il blocco sui seguenti dossier titoli:
- sino al limite di € 11.177,51 sulle azioni ENI SPA IT0003132476 intestate a
[...]
; Parte_1
- sino al limite di € 11.177,51 sulle azioni ENEL SPA IT0003128367 intestate a
[...]
. Parte_1
L' ha dichiarato che entrambi gli entrambi sono titolari di pensione e che quella spettante a CP_3
è gravata da altro precedente pignoramento. Parte_1
Con ricorso depositato in data 01.02.2024 e hanno proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso la detta esecuzione, eccependo:
a) che “tale pignoramento fa riferimento ad una somma non dovuta in quanto illegittima, errata, infondata che si contesta nell'an e nel quantum” e “incerta in quanto facente riferimento a
2 somme contestate nelle competenti sedi di Appello come risultante dall'atto di opposizione che qui si deposita quale Doc. 2”;
b) che il pignoramento avrebbe colpito (sul terzo BNL S.p.A.) somme impignorabili in quanto
“le entrate dei signori e derivano esclusivamente da Parte_1 Parte_1 CP_ emolumenti/trattamenti pensionistici erogati dall' e che il saldo al momento del pignoramento era pari ad un “saldo contabile in utilizzo” di meno 3.689.02, (con saldo disponibile impignorabile ossia fido bancario - fino ad euro 6561,05) - come risultante dall'estratto conto qui depositato quale Doc. 3” e che “il vincolo del pignoramento risulta essere apposto su un conto corrente su cui confluisce solo la pensione e tale circostanza costituisce prova che, di fatto, il pignoramento sia caduto non già su una provvista di denaro soggetta al principio di confusione, ma sull'emolumento pensionistico (non ancora autonomamente pignorato), sia pure successivamente al suo accreditamento sul conto corrente bancario” con violazione dei limiti di legge, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata;
c) la “genericità del pignoramento svolto nei confronti del terzo BNL” in quanto “per effettuare pignoramento su azioni, titoli, cassette di sicurezza e “quant'altro”, deve essere attivata un'azione ben precisa atta a qualificare con esattezza l'identità da pignorare, come affermato dalla Suprema Corte sentenza n. 1588/2017”;
d) la impignorabilità della pensione “tenendo conto del Decreto legge 83/2015 relativamente ai limiti di pignorabilità della pensione, e senza considerare i pregressi pignoramenti posti in essere dal medesimo istante i cui contenziosi sono attualmente in corso”; CP_1
e) il cumulo di mezzi espropriativi, in quanto il creditore sarebbe sia già stato destinatario di due ordinanze di assegnazione somme nei confronti dello stesso debitore esecutato;
f) che il pignoramento sarebbe stato eseguito per un importo eccedente il credito pignorato avendo il terzo rese due dichiarazioni positive per ciascuno dei condebitori in solido ed CP_3 ognuna fino alla concorrenza del credito azionato.
In ragione di quanto sopra, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione.
Il , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 27.05.2024 il G.E. ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite e ha assegnato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. Viste le dichiarazioni rese dai terzi pignorati, ha disposto la vendita dei dossier titoli detenuti presso BNL S.p.A.; all'esito, tenuto conto dell'importo ricavato dalla vendita, con ordinanza del 31.10.2024 ha disposto la liberazione di e ha emesso CP_3 ordinanza di assegnazione a carico del terzo pignorato BNL S.p.A.
Nelle more, con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio il Condominio riproponendo i medesimi motivi di Parte_1
3 contestazione fatti valere nella precedente fase cautelare. Hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: in via preliminare disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati e BNL chiedendo di voler differire la prima CP_3 udienza per integrare il contraddittorio nei loro confronti concedendo un termine per la loro chiamata in causa;
nel merito accertare e dichiarare la illegittimità e/o infondatezza e/o erroneità del pignoramento presso terzi effettuato ad istanza del convenuto e per l'effetto CP_1 dichiararlo nullo e/o annullabile e, comunque, inefficace e/o procedere alla revoca dello stesso e/o sua modifica adottando tutti i provvedimenti consequenziali. Con condanna del Parte_2
al pagamento delle spese del presente giudizio”.
[...]
Il si è costituito eccependo in via preliminare la Controparte_4 CP_1 nullità della notifica della citazione, poiché eseguita presso il procuratore costituito nella precedente fase cautelare nonostante la procura fosse stata rilasciata solo per quella fase;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale: 1) Accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione al sottoscritto procuratore e difensore;
Nel merito: 2) disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare l'assegnazione di tutte le somme pignorate e di quelle di cui al successivo atto di intervento nei limiti chiaramente di capienza delle somme vincolate;
3) condannare gli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Con decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, e i quali – benché CP_3 Controparte_2 ritualmente citati – non si sono costituiti.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 05.11.2025 concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Mentre il Condominio si è riportato alle conclusioni già rassegnate, gli odierni attori hanno così precisato le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la illegittimità e/o infondatezza e/o erroneità del pignoramento presso terzi effettuato ad istanza del
[...]
e per l'effetto dichiararlo nullo e/o annullabile e, comunque, inefficace e Parte_2 procedere alla revoca dello stesso e/o sua modifica adottando tutti i provvedimenti consequenziali;
per l'effetto disporre, in ogni caso, la revoca e/o l'annullamento dell'assegnazione relativa a tutte le somme pignorate e relativa alle somme di cui al successivo atto di intervento. Si chiede il rigetto delle avverse domande del convenuto sia in via preliminare e pregiudiziale che nel CP_1 merito stante la loro infondatezza in fatto e diritto. Con condanna del Parte_2
al pagamento delle spese del presente giudizio”.
[...]
All'esito dell'udienza del 05.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
È stato acquisito il fascicolo R.G.E. n. 1391/2024.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La contumacia
Deve essere dichiarata la contumacia di e della che, CP_3 Controparte_2 sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio di merito.
La procura alle liti
Parte convenuta ha eccepito la nullità della notificazione dell'atto di citazione poiché eseguita presso il procuratore nominato dal per la sola fase cautelare dell'opposizione CP_1 esecutiva, non anche per la successiva fase di merito.
Il giudizio di opposizione esecutiva (di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.), sebbene abbia struttura bifasica, presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo (Cass. Ordinanza n. 17913/2022).
Nel caso di specie, con la procura alle liti rilasciata nella precedente fase cautelare il ha Parte_2 delegato gli Avv.ti Giuseppe Picone ed Antonella Fiumara a rappresentarlo e difenderlo “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. pendente dinanzi al Tribunale di Roma
R.G. 1391/2024 nonché nell'eventuale giudizio di esecuzione”. Orbene, facendo applicazione del principio giurisprudenziale su descritto, la procura alle liti non può ritenersi limitata alla sola fase cautelare, non valendo in senso contrario (come invece sostenuto da parte convenuta) il mero richiamo nella procura al numero della procedura esecutiva che serve a identificare l'esecuzione e, conseguentemente, il sub-procedimento oppositivo avente, come detto, natura unitaria, benché strutturato in due fasi.
La notifica dell'atto di citazione, pertanto, risulta essere stata validamente eseguita.
Il motivo di opposizione sub lett. a)
Con il motivo di opposizione sub lett. a), i debitori hanno eccepito la non debenza della somma precetta ed azionata nella procedura esecutiva, in quanto “trattasi di somma incerta in quanto facente riferimento a somme contestate nelle competenti sedi di Appello come risultante dall'atto di opposizione che qui si deposita quale Doc. 2”. L'eccezione è infondata poiché:
- il decreto ingiuntivo n. 17534/2023 del Tribunale di Roma azionato in executivis, pur essendo stato opposto - secondo quanto allegato dal debitore opponente e confermato dal creditore opposto - costituisce un valido titolo esecutivo, non essendo stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso,
5 - la sentenza n. 16103/2023 del Tribunale di Roma contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro, costituisce un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e spiega immediata efficacia esecutiva ex art. 282 c.p.c.
A ciò si aggiunga che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ha ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione (quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all'obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo), l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva, o il caso in cui la sentenza provvisoriamente esecutiva venga nel frattempo riformata in appello, oppure del titolo che non sia dotato di esecutività, oppure ancora del diritto che si sia estinto o modificato dopo la formazione del titolo esecutivo;
ciò non riguarda il caso di specie, in cui si vorrebbero far valere eccezioni di merito (“a prescindere dalle assorbenti ragioni di merito fatte valere con l'impugnazione”, come dedotto dal debitore) inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo (decreto ingiuntivo), essendo i medesimi invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso, nel caso di specie nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la cui efficacia esecutiva allo stato non risulta essere stata sospesa: è precluso al giudice dell'opposizione “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione”
(così Cass. n. 27159/2006, conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000).
Il motivo di opposizione sub lett. b)
Con il motivo di opposizione sub lett. b), i debitori hanno eccepito l'impignorabilità delle somme presso il terzio pignorato BNL S.p.A. poiché
- “le entrate dei signori e derivano esclusivamente da Parte_1 Parte_1 CP_ emolumenti/trattamenti pensionistici erogati dall' e che il saldo al momento del pignoramento era pari ad un “saldo contabile in utilizzo” di meno 3.689.02, (con saldo disponibile impignorabile ossia fido bancario - fino ad euro 6561,05) - come risultante dall'estratto conto qui depositato quale Doc. 3”
- “il vincolo del pignoramento risulta essere apposto su un conto corrente su cui confluisce solo la pensione e tale circostanza costituisce prova che, di fatto, il pignoramento sia caduto non già su una provvista di denaro soggetta al principio di confusione, ma sull'emolumento pensionistico (non ancora autonomamente pignorato), sia pure successivamente al suo accreditamento sul conto corrente bancario” con violazione dei limiti di legge, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata.
Il terzo pignorato BNL S.P.A. ha reso ex art 547 c.p.c. dichiarazione di quantità del 23/01/2024 (rif.
4700-2024-0729) positiva, apponendo “il blocco sui seguenti dossier titoli: - sino al limite di €
11.177,51 sulle azioni ENI SPA IT0003132476 intestate a;
- sino al limite di Parte_1
€ 11.177,51 sulle azioni ENEL SPA IT0003128367 intestate a ”. Parte_1
6 Diversamente da quanto dedotto dal debitore esecutato, l'eccezione di impignorabilità è infondata, in quanto il terzo pignorato non ha dichiarato alcuna canalizzazione della pensione sul conto corrente e alcun limite di pignorabilità ex art. 545, comma 8, c.p.c. è stato violato, come paventato dal debitore, poiché il vincolo del pignoramento non risulta essere apposto come dedotto “su un conto corrente su cui confluisce solo la pensione e tale circostanza costituisce prova che, di fatto, il pignoramento sia caduto non già su una provvista di denaro soggetta al principio di confusione, ma sull'emolumento pensionistico (non ancora autonomamente pignorato), sia pure successivamente al suo accreditamento sul conto corrente bancario”, bensì, solo sul dossier titoli in capo a ciascuno dei debitori in solido.
Come correttamente rilevato dal G.E., la documentazione depositata dal debitore relativa a degli accrediti pensionistici sul conto è irrilevante, in quanto, nel caso in esame, non sono state pignorate somme né giacenti sul conto corrente bancario, con violazione dell'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, né successivamente accreditate a titolo di pensione e pignorabili nella misura del quinto, con la conseguenza che il trattamento pensionistico pignorato alla fonte, presso l' , CP_3 non è stato pignorato anche a valle (sul conto corrente) e non è configurabile un'illegittima doppia trattenuta.
L'eccezione, pertanto, non merita accoglimento.
Il motivo di opposizione sub lett. c)
Con il motivo di opposizione sub lett. c) i debitori hanno eccepito la “genericità del pignoramento svolto nei confronti del terzo BNL” in quanto “per effettuare pignoramento su azioni, titoli, cassette di sicurezza e “quant'altro”, deve essere attivata un'azione ben precisa atta a qualificare con esattezza l'identità da pignorare, come affermato dalla Suprema Corte sentenza n. 1588/2017”.
L'eccezione è infondata, in quanto l'atto di pignoramento deve, ex art. 543, comma 2, c.p.c. n.1 contenere “l'indicazione almeno generica delle cose e delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice” ed alcuna “precisa” azione è richiesta per il pignoramento di tali titoli se non quella del G.E che – a fronte della positiva dichiarazione del terzo pignorato di detenere azioni/titoli/fondi comuni di investimento del debitore esecutato – deve disporne la vendita al fine di distribuire il ricavato della stessa, sino alla concorrenza del credito e delle spese.
Il richiamo a Cassazione n. 1588/17 da parte dei debitori è inconferente, in quanto la sentenza si riferisce al pignoramento delle azioni del socio di una società, soggetta ad una differente disciplina,
e non certo all'espropriazione dei crediti del debitore (quali anche i titoli azionari) detenuti dal terzo debitor debitoris.
Il motivo di opposizione sub lett. d)
Con il motivo di opposizione sub lett. d), i debitori hanno eccepito la impignorabilità della pensione
“tenendo conto del Decreto legge 83/2015 relativamente ai limiti di pignorabilità della pensione, e
7 senza considerare i pregressi pignoramenti posti in essere dal medesimo istante i cui CP_1 contenziosi sono attualmente in corso”.
Dalla dichiarazione dell' non risulta esservi stata alcuna violazione dei limiti di pignorabilità CP_3 della pensione, considerato da un lato che il trattamento pensionistico è superiore al c.d. minimo vitale e che il terzo pignorato ha dato della esistenza di un pregresso pignoramento che, in mancanza delle condizioni dettate dall'art. 545 co. 5 c.p.c., comporta l'apposizione del vincolo in favore della seconda esecuzione solo all'esito delle trattenute dipendenti dal primo pignoramento
(eseguito anteriormente).
Da ultimo, occorre rilevare che con ordinanza del 31.10.2024 il G.E. ha disposto la liberazione dell' . CP_3
Il motivo di opposizione sub lett. e)
Con il motivo di opposizione sub lett. e), i debitori hanno eccepito un cumulo di mezzi espropriativi, in quanto il creditore sarebbe sia già stato destinatario di due ordinanze di assegnazione somme nei confronti dello stesso debitore esecutato.
Come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, le opposizioni si presentano come un numerus clausus. Stante la diversa natura e funzione delle stesse, non è possibile ricostruire le opposizioni esecutive come un istituto di carattere generale, ma è possibile delinearne i tratti comuni quali il loro strutturarsi in processi di cognizione - ordinario (artt. 615, 617, 619, 512 c.p.c.)
o secondo il rito speciale del lavoro (art. 618 bis c.p.c.) - instaurati su istanza di parte funzionalmente collegati al processo di esecuzione, aventi come scopo il controllo della legittimità dell'esecuzione stessa;
vanno invece decisamente esclusi dal novero delle opposizioni quei procedimenti incidentali, quali i provvedimenti di limitazione dell'espropriazione ad uno o più dei diversi mezzi cumulati da disporsi su opposizione del convenuto, quali quelli previsti proprio dall'art. 483 c.p.c., nonché l'ordinanza emessa dal giudice su istanza del debitore per la sostituzione delle cose oggetto di pignoramento (art. 495).
Quanto alla natura giuridica, l'opposizione al cumulo è rimedio speciale, che si differenzia dalle opposizioni esecutive: non può, infatti, essere ricondotta all'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., non avendo ad oggetto la contestazione dell'an del credito, e neppure può essere inquadrata nell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., non riguardando profili di legittimità degli atti esecutivi;
proprio la diversità ontologica rispetto alle opposizioni esecutive permette di escludere che l'istanza ex art. 483 c.p.c. sia soggetta a termini di decadenza, trattandosi di rimedio endoprocessuale, che può quindi essere attivato in qualunque momento della procedura (Cass. n.
1639/1977).
Per tali ragioni, il giudice dell'esecuzione ha correttamente qualificato il motivo di contestazione sub lett. e) quale istanza ex art. 483 c.p.c. (cfr. Cass. n. 18533/2007), non potendosi configurare lo stesso come opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. e non potendosi dunque provvedere sull'istanza
8 cautelare né fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Non può, pertanto, essere esaminato tale motivo, trattandosi più propriamente di istanza ex art. 483 c.p.c. sulla quale provvede il giudice dell'esecuzione con ordinanza, avverso la quale è consentita la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (v., sul punto, Cass. ord. n. 30011/2024).
Il motivo di opposizione sub lett. f)
Con il motivo di opposizione sub lett. f) i debitori hanno eccepito che il pignoramento sarebbe stato eseguito per un importo eccedente il credito pignorato avendo il terzo reso due dichiarazioni CP_3 positive per ciascuno dei condebitori in solido ed ognuna fino alla concorrenza del credito azionato.
Orbene, con riguardo alla questione del pignoramento eseguito sia presso l' – sulle due CP_3 pensioni dei debitori obbligati in solido e per la somma precettata aumentata per ciascuno dei debitori esecutati - sia sui crediti portati dalle azioni presso il terzo pignorato BNL S.P.A. - sempre nella medesima misura – l'istanza dei debitori esecutati può essere qualificata come istanza di riduzione ex art. 546 co. 2 c.p.c., norma che delinea un istituto che trova collocazione tra i rimedi funzionali ad ovviare ad un esercizio “eccessivo” dell'azione esecutiva. Tale istituto è, perciò, assimilabile alla riduzione del pignoramento disciplinata dall'art. 496 c.p.c. e alla limitazione del cumulo dei mezzi di espropriazione disciplinata dall'art. 483 c.p.c., come sopra esaminato.
Anche tale motivo di contestazione non è qualificabile come opposizione per quanto sopra esposto nel paragrafo relativo al motivo sub lett. e).
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00 tenuto conto del credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia di e della CP_3 Controparte_2
- respinge l'opposizione;
- condanna e , in solido, al pagamento, in favore del Controparte_5 Parte_1
in delle spese di lite che liquida in € 3.397,00 Parte_2 CP_1 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 08.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice
(dott.ssa Cristina Liverani)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Liverani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 35271/2024 pendente
TRA
Parte_1
[...]
(avv. Peri Daniela)
Opponenti - esecutati
E
Controparte_1
(avv. Picone Giuseppe e avv. Fiumara Antonella)
Opposta – esecutante
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(contumace)
CP_3
(contumace)
Terzi pignorati
OGGETTO: opposizione avverso l'esecuzione R.G.E. 1391/2024
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per E :“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare Parte_1 Parte_1 e dichiarare la illegittimità e/o infondatezza e/o erroneità del pignoramento presso terzi effettuato ad istanza del e per l'effetto dichiararlo nullo e/o annullabile Parte_2
e, comunque, inefficace e procedere alla revoca dello stesso e/o sua modifica adottando tutti i provvedimenti consequenziali;
per l'effetto disporre, in ogni caso, la revoca e/o l'annullamento dell'assegnazione relativa a tutte le somme pignorate e relativa alle somme di cui al successivo atto di intervento. Si chiede il rigetto delle avverse domande del convenuto sia in via CP_1 preliminare e pregiudiziale che nel merito stante la loro infondatezza in fatto e diritto. Con condanna del al pagamento delle spese del presente Parte_2 giudizio”.
Per il :“In via preliminare e Controparte_4 pregiudiziale: 1) Accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione al sottoscritto procuratore e difensore;
Nel merito: 2) disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per 'effetto confermare l'assegnazione di tutte le somme pignorate e di quelle di cui al successivo atto di intervento nei limiti chiaramente di capienza delle somme vincolate;
3) condannare gli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha agito in via esecutiva nei confronti di Controparte_4 CP_1 [...]
e con atto di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 543 c.p.c. per Parte_1 Parte_1 la somma di € 14.903,34 in forza della sentenza n. 16103/2023 e del decreto ingiuntivo n.
17534/2023, entrambi emessi dal Tribunale di Roma.
I terzi pignorati, e BNL S.p.A., hanno reso dichiarazioni di quantità ex art. 547 c.p.c. CP_3
In particolare, BNL S.p.A. ha dichiarato di aver apposto il blocco sui seguenti dossier titoli:
- sino al limite di € 11.177,51 sulle azioni ENI SPA IT0003132476 intestate a
[...]
; Parte_1
- sino al limite di € 11.177,51 sulle azioni ENEL SPA IT0003128367 intestate a
[...]
. Parte_1
L' ha dichiarato che entrambi gli entrambi sono titolari di pensione e che quella spettante a CP_3
è gravata da altro precedente pignoramento. Parte_1
Con ricorso depositato in data 01.02.2024 e hanno proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso la detta esecuzione, eccependo:
a) che “tale pignoramento fa riferimento ad una somma non dovuta in quanto illegittima, errata, infondata che si contesta nell'an e nel quantum” e “incerta in quanto facente riferimento a
2 somme contestate nelle competenti sedi di Appello come risultante dall'atto di opposizione che qui si deposita quale Doc. 2”;
b) che il pignoramento avrebbe colpito (sul terzo BNL S.p.A.) somme impignorabili in quanto
“le entrate dei signori e derivano esclusivamente da Parte_1 Parte_1 CP_ emolumenti/trattamenti pensionistici erogati dall' e che il saldo al momento del pignoramento era pari ad un “saldo contabile in utilizzo” di meno 3.689.02, (con saldo disponibile impignorabile ossia fido bancario - fino ad euro 6561,05) - come risultante dall'estratto conto qui depositato quale Doc. 3” e che “il vincolo del pignoramento risulta essere apposto su un conto corrente su cui confluisce solo la pensione e tale circostanza costituisce prova che, di fatto, il pignoramento sia caduto non già su una provvista di denaro soggetta al principio di confusione, ma sull'emolumento pensionistico (non ancora autonomamente pignorato), sia pure successivamente al suo accreditamento sul conto corrente bancario” con violazione dei limiti di legge, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata;
c) la “genericità del pignoramento svolto nei confronti del terzo BNL” in quanto “per effettuare pignoramento su azioni, titoli, cassette di sicurezza e “quant'altro”, deve essere attivata un'azione ben precisa atta a qualificare con esattezza l'identità da pignorare, come affermato dalla Suprema Corte sentenza n. 1588/2017”;
d) la impignorabilità della pensione “tenendo conto del Decreto legge 83/2015 relativamente ai limiti di pignorabilità della pensione, e senza considerare i pregressi pignoramenti posti in essere dal medesimo istante i cui contenziosi sono attualmente in corso”; CP_1
e) il cumulo di mezzi espropriativi, in quanto il creditore sarebbe sia già stato destinatario di due ordinanze di assegnazione somme nei confronti dello stesso debitore esecutato;
f) che il pignoramento sarebbe stato eseguito per un importo eccedente il credito pignorato avendo il terzo rese due dichiarazioni positive per ciascuno dei condebitori in solido ed CP_3 ognuna fino alla concorrenza del credito azionato.
In ragione di quanto sopra, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione.
Il , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 27.05.2024 il G.E. ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite e ha assegnato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. Viste le dichiarazioni rese dai terzi pignorati, ha disposto la vendita dei dossier titoli detenuti presso BNL S.p.A.; all'esito, tenuto conto dell'importo ricavato dalla vendita, con ordinanza del 31.10.2024 ha disposto la liberazione di e ha emesso CP_3 ordinanza di assegnazione a carico del terzo pignorato BNL S.p.A.
Nelle more, con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio il Condominio riproponendo i medesimi motivi di Parte_1
3 contestazione fatti valere nella precedente fase cautelare. Hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: in via preliminare disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati e BNL chiedendo di voler differire la prima CP_3 udienza per integrare il contraddittorio nei loro confronti concedendo un termine per la loro chiamata in causa;
nel merito accertare e dichiarare la illegittimità e/o infondatezza e/o erroneità del pignoramento presso terzi effettuato ad istanza del convenuto e per l'effetto CP_1 dichiararlo nullo e/o annullabile e, comunque, inefficace e/o procedere alla revoca dello stesso e/o sua modifica adottando tutti i provvedimenti consequenziali. Con condanna del Parte_2
al pagamento delle spese del presente giudizio”.
[...]
Il si è costituito eccependo in via preliminare la Controparte_4 CP_1 nullità della notifica della citazione, poiché eseguita presso il procuratore costituito nella precedente fase cautelare nonostante la procura fosse stata rilasciata solo per quella fase;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale: 1) Accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione al sottoscritto procuratore e difensore;
Nel merito: 2) disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare l'assegnazione di tutte le somme pignorate e di quelle di cui al successivo atto di intervento nei limiti chiaramente di capienza delle somme vincolate;
3) condannare gli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Con decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, e i quali – benché CP_3 Controparte_2 ritualmente citati – non si sono costituiti.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 05.11.2025 concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Mentre il Condominio si è riportato alle conclusioni già rassegnate, gli odierni attori hanno così precisato le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la illegittimità e/o infondatezza e/o erroneità del pignoramento presso terzi effettuato ad istanza del
[...]
e per l'effetto dichiararlo nullo e/o annullabile e, comunque, inefficace e Parte_2 procedere alla revoca dello stesso e/o sua modifica adottando tutti i provvedimenti consequenziali;
per l'effetto disporre, in ogni caso, la revoca e/o l'annullamento dell'assegnazione relativa a tutte le somme pignorate e relativa alle somme di cui al successivo atto di intervento. Si chiede il rigetto delle avverse domande del convenuto sia in via preliminare e pregiudiziale che nel CP_1 merito stante la loro infondatezza in fatto e diritto. Con condanna del Parte_2
al pagamento delle spese del presente giudizio”.
[...]
All'esito dell'udienza del 05.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
È stato acquisito il fascicolo R.G.E. n. 1391/2024.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La contumacia
Deve essere dichiarata la contumacia di e della che, CP_3 Controparte_2 sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio di merito.
La procura alle liti
Parte convenuta ha eccepito la nullità della notificazione dell'atto di citazione poiché eseguita presso il procuratore nominato dal per la sola fase cautelare dell'opposizione CP_1 esecutiva, non anche per la successiva fase di merito.
Il giudizio di opposizione esecutiva (di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.), sebbene abbia struttura bifasica, presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo (Cass. Ordinanza n. 17913/2022).
Nel caso di specie, con la procura alle liti rilasciata nella precedente fase cautelare il ha Parte_2 delegato gli Avv.ti Giuseppe Picone ed Antonella Fiumara a rappresentarlo e difenderlo “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. pendente dinanzi al Tribunale di Roma
R.G. 1391/2024 nonché nell'eventuale giudizio di esecuzione”. Orbene, facendo applicazione del principio giurisprudenziale su descritto, la procura alle liti non può ritenersi limitata alla sola fase cautelare, non valendo in senso contrario (come invece sostenuto da parte convenuta) il mero richiamo nella procura al numero della procedura esecutiva che serve a identificare l'esecuzione e, conseguentemente, il sub-procedimento oppositivo avente, come detto, natura unitaria, benché strutturato in due fasi.
La notifica dell'atto di citazione, pertanto, risulta essere stata validamente eseguita.
Il motivo di opposizione sub lett. a)
Con il motivo di opposizione sub lett. a), i debitori hanno eccepito la non debenza della somma precetta ed azionata nella procedura esecutiva, in quanto “trattasi di somma incerta in quanto facente riferimento a somme contestate nelle competenti sedi di Appello come risultante dall'atto di opposizione che qui si deposita quale Doc. 2”. L'eccezione è infondata poiché:
- il decreto ingiuntivo n. 17534/2023 del Tribunale di Roma azionato in executivis, pur essendo stato opposto - secondo quanto allegato dal debitore opponente e confermato dal creditore opposto - costituisce un valido titolo esecutivo, non essendo stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso,
5 - la sentenza n. 16103/2023 del Tribunale di Roma contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro, costituisce un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e spiega immediata efficacia esecutiva ex art. 282 c.p.c.
A ciò si aggiunga che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ha ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione (quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all'obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo), l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva, o il caso in cui la sentenza provvisoriamente esecutiva venga nel frattempo riformata in appello, oppure del titolo che non sia dotato di esecutività, oppure ancora del diritto che si sia estinto o modificato dopo la formazione del titolo esecutivo;
ciò non riguarda il caso di specie, in cui si vorrebbero far valere eccezioni di merito (“a prescindere dalle assorbenti ragioni di merito fatte valere con l'impugnazione”, come dedotto dal debitore) inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo (decreto ingiuntivo), essendo i medesimi invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso, nel caso di specie nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la cui efficacia esecutiva allo stato non risulta essere stata sospesa: è precluso al giudice dell'opposizione “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione”
(così Cass. n. 27159/2006, conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000).
Il motivo di opposizione sub lett. b)
Con il motivo di opposizione sub lett. b), i debitori hanno eccepito l'impignorabilità delle somme presso il terzio pignorato BNL S.p.A. poiché
- “le entrate dei signori e derivano esclusivamente da Parte_1 Parte_1 CP_ emolumenti/trattamenti pensionistici erogati dall' e che il saldo al momento del pignoramento era pari ad un “saldo contabile in utilizzo” di meno 3.689.02, (con saldo disponibile impignorabile ossia fido bancario - fino ad euro 6561,05) - come risultante dall'estratto conto qui depositato quale Doc. 3”
- “il vincolo del pignoramento risulta essere apposto su un conto corrente su cui confluisce solo la pensione e tale circostanza costituisce prova che, di fatto, il pignoramento sia caduto non già su una provvista di denaro soggetta al principio di confusione, ma sull'emolumento pensionistico (non ancora autonomamente pignorato), sia pure successivamente al suo accreditamento sul conto corrente bancario” con violazione dei limiti di legge, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata.
Il terzo pignorato BNL S.P.A. ha reso ex art 547 c.p.c. dichiarazione di quantità del 23/01/2024 (rif.
4700-2024-0729) positiva, apponendo “il blocco sui seguenti dossier titoli: - sino al limite di €
11.177,51 sulle azioni ENI SPA IT0003132476 intestate a;
- sino al limite di Parte_1
€ 11.177,51 sulle azioni ENEL SPA IT0003128367 intestate a ”. Parte_1
6 Diversamente da quanto dedotto dal debitore esecutato, l'eccezione di impignorabilità è infondata, in quanto il terzo pignorato non ha dichiarato alcuna canalizzazione della pensione sul conto corrente e alcun limite di pignorabilità ex art. 545, comma 8, c.p.c. è stato violato, come paventato dal debitore, poiché il vincolo del pignoramento non risulta essere apposto come dedotto “su un conto corrente su cui confluisce solo la pensione e tale circostanza costituisce prova che, di fatto, il pignoramento sia caduto non già su una provvista di denaro soggetta al principio di confusione, ma sull'emolumento pensionistico (non ancora autonomamente pignorato), sia pure successivamente al suo accreditamento sul conto corrente bancario”, bensì, solo sul dossier titoli in capo a ciascuno dei debitori in solido.
Come correttamente rilevato dal G.E., la documentazione depositata dal debitore relativa a degli accrediti pensionistici sul conto è irrilevante, in quanto, nel caso in esame, non sono state pignorate somme né giacenti sul conto corrente bancario, con violazione dell'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, né successivamente accreditate a titolo di pensione e pignorabili nella misura del quinto, con la conseguenza che il trattamento pensionistico pignorato alla fonte, presso l' , CP_3 non è stato pignorato anche a valle (sul conto corrente) e non è configurabile un'illegittima doppia trattenuta.
L'eccezione, pertanto, non merita accoglimento.
Il motivo di opposizione sub lett. c)
Con il motivo di opposizione sub lett. c) i debitori hanno eccepito la “genericità del pignoramento svolto nei confronti del terzo BNL” in quanto “per effettuare pignoramento su azioni, titoli, cassette di sicurezza e “quant'altro”, deve essere attivata un'azione ben precisa atta a qualificare con esattezza l'identità da pignorare, come affermato dalla Suprema Corte sentenza n. 1588/2017”.
L'eccezione è infondata, in quanto l'atto di pignoramento deve, ex art. 543, comma 2, c.p.c. n.1 contenere “l'indicazione almeno generica delle cose e delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice” ed alcuna “precisa” azione è richiesta per il pignoramento di tali titoli se non quella del G.E che – a fronte della positiva dichiarazione del terzo pignorato di detenere azioni/titoli/fondi comuni di investimento del debitore esecutato – deve disporne la vendita al fine di distribuire il ricavato della stessa, sino alla concorrenza del credito e delle spese.
Il richiamo a Cassazione n. 1588/17 da parte dei debitori è inconferente, in quanto la sentenza si riferisce al pignoramento delle azioni del socio di una società, soggetta ad una differente disciplina,
e non certo all'espropriazione dei crediti del debitore (quali anche i titoli azionari) detenuti dal terzo debitor debitoris.
Il motivo di opposizione sub lett. d)
Con il motivo di opposizione sub lett. d), i debitori hanno eccepito la impignorabilità della pensione
“tenendo conto del Decreto legge 83/2015 relativamente ai limiti di pignorabilità della pensione, e
7 senza considerare i pregressi pignoramenti posti in essere dal medesimo istante i cui CP_1 contenziosi sono attualmente in corso”.
Dalla dichiarazione dell' non risulta esservi stata alcuna violazione dei limiti di pignorabilità CP_3 della pensione, considerato da un lato che il trattamento pensionistico è superiore al c.d. minimo vitale e che il terzo pignorato ha dato della esistenza di un pregresso pignoramento che, in mancanza delle condizioni dettate dall'art. 545 co. 5 c.p.c., comporta l'apposizione del vincolo in favore della seconda esecuzione solo all'esito delle trattenute dipendenti dal primo pignoramento
(eseguito anteriormente).
Da ultimo, occorre rilevare che con ordinanza del 31.10.2024 il G.E. ha disposto la liberazione dell' . CP_3
Il motivo di opposizione sub lett. e)
Con il motivo di opposizione sub lett. e), i debitori hanno eccepito un cumulo di mezzi espropriativi, in quanto il creditore sarebbe sia già stato destinatario di due ordinanze di assegnazione somme nei confronti dello stesso debitore esecutato.
Come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, le opposizioni si presentano come un numerus clausus. Stante la diversa natura e funzione delle stesse, non è possibile ricostruire le opposizioni esecutive come un istituto di carattere generale, ma è possibile delinearne i tratti comuni quali il loro strutturarsi in processi di cognizione - ordinario (artt. 615, 617, 619, 512 c.p.c.)
o secondo il rito speciale del lavoro (art. 618 bis c.p.c.) - instaurati su istanza di parte funzionalmente collegati al processo di esecuzione, aventi come scopo il controllo della legittimità dell'esecuzione stessa;
vanno invece decisamente esclusi dal novero delle opposizioni quei procedimenti incidentali, quali i provvedimenti di limitazione dell'espropriazione ad uno o più dei diversi mezzi cumulati da disporsi su opposizione del convenuto, quali quelli previsti proprio dall'art. 483 c.p.c., nonché l'ordinanza emessa dal giudice su istanza del debitore per la sostituzione delle cose oggetto di pignoramento (art. 495).
Quanto alla natura giuridica, l'opposizione al cumulo è rimedio speciale, che si differenzia dalle opposizioni esecutive: non può, infatti, essere ricondotta all'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., non avendo ad oggetto la contestazione dell'an del credito, e neppure può essere inquadrata nell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., non riguardando profili di legittimità degli atti esecutivi;
proprio la diversità ontologica rispetto alle opposizioni esecutive permette di escludere che l'istanza ex art. 483 c.p.c. sia soggetta a termini di decadenza, trattandosi di rimedio endoprocessuale, che può quindi essere attivato in qualunque momento della procedura (Cass. n.
1639/1977).
Per tali ragioni, il giudice dell'esecuzione ha correttamente qualificato il motivo di contestazione sub lett. e) quale istanza ex art. 483 c.p.c. (cfr. Cass. n. 18533/2007), non potendosi configurare lo stesso come opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. e non potendosi dunque provvedere sull'istanza
8 cautelare né fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Non può, pertanto, essere esaminato tale motivo, trattandosi più propriamente di istanza ex art. 483 c.p.c. sulla quale provvede il giudice dell'esecuzione con ordinanza, avverso la quale è consentita la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (v., sul punto, Cass. ord. n. 30011/2024).
Il motivo di opposizione sub lett. f)
Con il motivo di opposizione sub lett. f) i debitori hanno eccepito che il pignoramento sarebbe stato eseguito per un importo eccedente il credito pignorato avendo il terzo reso due dichiarazioni CP_3 positive per ciascuno dei condebitori in solido ed ognuna fino alla concorrenza del credito azionato.
Orbene, con riguardo alla questione del pignoramento eseguito sia presso l' – sulle due CP_3 pensioni dei debitori obbligati in solido e per la somma precettata aumentata per ciascuno dei debitori esecutati - sia sui crediti portati dalle azioni presso il terzo pignorato BNL S.P.A. - sempre nella medesima misura – l'istanza dei debitori esecutati può essere qualificata come istanza di riduzione ex art. 546 co. 2 c.p.c., norma che delinea un istituto che trova collocazione tra i rimedi funzionali ad ovviare ad un esercizio “eccessivo” dell'azione esecutiva. Tale istituto è, perciò, assimilabile alla riduzione del pignoramento disciplinata dall'art. 496 c.p.c. e alla limitazione del cumulo dei mezzi di espropriazione disciplinata dall'art. 483 c.p.c., come sopra esaminato.
Anche tale motivo di contestazione non è qualificabile come opposizione per quanto sopra esposto nel paragrafo relativo al motivo sub lett. e).
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00 tenuto conto del credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia di e della CP_3 Controparte_2
- respinge l'opposizione;
- condanna e , in solido, al pagamento, in favore del Controparte_5 Parte_1
in delle spese di lite che liquida in € 3.397,00 Parte_2 CP_1 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 08.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice
(dott.ssa Cristina Liverani)
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