Articolo 14 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 12Articolo 15
Versione
2 gennaio 1968
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Versione
25 novembre 2009
Art. 14. (( 1. Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.
2. Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto ))
Entrata in vigore il 25 novembre 2009
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