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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/03/2024, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1102/2022
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1102/2022 tra
), con l'avv. LANFRANCO Parte_1 P.IVA_1
LAURA;
ATTORE/I
e
), con l'avv. GUALTIERO ALESSANDRA;
Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
All'udienza dell'11 marzo 2024, alle ore 9.25, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per , l'avv. LANFRANCO LAURA;
Parte_1 per , l'avv. GUALTIERO ALESSANDRA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.35, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Alle ore 16.00, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 11 marzo 2024, ore 16.00.
Il Giudice
dott. MO OB pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO OB ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1102/2022 promossa da:
), con l'avv. LANFRANCO Parte_1 P.IVA_1
LAURA;
ATTORE/I contro
), con l'avv. GUALTIERO ALESSANDRA;
Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 2/5/2022 parte attrice conveniva in giudizio la per sentirla Controparte_1 condannata alla restituzione delle somme percepite in violazione dell'art. 67 L.F.
La contesa trova origine nelle vicende processuali dell'esecuzione mobiliare rubricata al n. R.G.E.
1138/2018 radicata avanti il Tribunale di Novara. In tale ambito, con ordinanza del 29/5/2019, antecedente la data di fallimento dichiarato il 9/11/2020, il GE accoglieva l'istanza di conversione del pignoramento presentata dalla debitrice determinando le somme da versare sul conto Parte_1 corrente intestato alla procedura esecutiva. Con provvedimento del 31/7/2020, veniva poi assegnata al creditore procedente la somma pari ad € 22.800,00, con riserva di assegnazione Controparte_1 delle ulteriori somme che si sarebbero rese eventualmente disponibili.
L'esecuzione veniva dichiarata estinta per l'intervenuto fallimento, ma la convenuta a mezzo bonifico in data 11-12/8/2020 aveva già ricevuto la somma di € 22.800,00.
Costituendosi in giudizio parte convenuta ha respinto ogni richiesta incentrando la propria difesa sulla
“non conoscenza” dello stato di insolvenza.
La difesa di parte attrice nel corso del giudizio si è articolata nel seguente modo:
1) la procedura esecutiva del dicembre 2018 dalla quale è scaturito il pagamento di cui si chiede la revoca è sorta dal pignoramento positivo del 13 dicembre 2018 (titolo esecutivo del Tribunale di Vicenza del 5.4.18, su ricorso del 12 marzo 2018). La fornitura oggetto del contratto di vendita intercorso tra le parti per cui è stata richiesta l'ingiunzione è del luglio 2017 e si riferisce ad un “prestigioso” ed esteso dehor che, poco dopo un anno, era già pignorato dallo pagina 2 di 8 stesso venditore (odierno convenuto), che tempestivamente si attivava col procedimento monitorio rilevando la “sussistenza di pericolo di grave pregiudizio nel ritardo”, che risultava provato da due elementi: 1) dal capitale sociale versato dalla debitrice, pari a soli € 999,00, quindi al di sotto del credito;
2) perché il sistema CE ... a specifica richiesta della creditrice in data 1/3/2018, ha rilasciato il giudizio di cliente poco affidabile della debitrice. Nel ricorso monitorio nulla dice la convenuta circa il pagamento parziale ricevuto a mezzo bonifico di €
37.700,00 in data 6/11/2017 (doc. 11) da e, quindi, non da riferito CP_2 Parte_1 proprio all'acquisto del predetto dehor, struttura che in data 18/10/2018 (doc. 12) è stata ceduta da allo stesso per € 75.000,00. Appare anomalo che una società come la Parte_1 CP_2
nulla obbietti rispetto alla ricezione di un considerevole pagamento (€ 37.700,00) da CP_1 parte di un terzo, persona fisica, rispetto alla debitrice principale, dal punto di vista contabile e della “solvibilità” del debitore. Il sistema CE non a caso specificava che “a … richiesta della creditrice in data 1.3.2018 ha rilasciato giudizio di cliente poco affidabile”. La richiesta conversione da parte della debitrice poi fallita è scaturita dal fatto che il bene non era più (se non per il fatto di trovarsi installato nel medesimo luogo) nella “disponibilità” della debitrice. Ciò per accordi contrattuali intercorsi tra la società fallita e il dipendente , soggetto CP_2 che aveva effettuato il cospicuo pagamento a e al quale è stato dapprima concesso in CP_1 comodato (doc. 14) e poi ceduto (doc. 12) il bene, unitamente all'attrezzatura e agli arredi per l'attività di bar. La conversione del pignoramento il cui buon esito è stato determinato da versamenti di terzi (l'assegno circolare non prova nulla circa la provenienza del denaro, se non con riguardo all'istituto di credito emittente e al luogo di emissione) era finalizzata ad evitare che emergesse che il bene pignorato fosse in effetti nel possesso di altro soggetto, circostanza poi emersa in fase di accesso dell'ufficiale giudiziario, su istanza di altro creditore, nel novembre 2019 (doc. 15);
2) è provato che la società convenuta avesse piena contezza dello stato di insolvenza della debitrice, anche per fatti concludenti (pagamento parziale della fornitura da parte di terzi, mancato saldo della medesima) nonché per essersi attivata direttamente per avere indicazioni sullo stato finanziario (sistema CE), nonché per espressa ammissione nel ricorso per decreto ingiuntivo del marzo 2018;
3) il pagamento effettuato nell'agosto 2020 rientra nella tempistica del “periodo sospetto” di cui all'art. 67, comma 2, L.F., stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento in data 9/11/2020. Sussiste, pertanto, l'elemento oggettivo della richiamata fattispecie per come specificato dalla giurisprudenza: “in caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori attraverso procedure esecutive individuali, gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall., in quanto compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ma i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, per cui, ai fini del computo del cosiddetto “periodo sospetto”, occorre far riferimento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione. Ciò che rileva, ai fini della lezione della “par condicio”, è l'atto solutorio” (Cassazione Civ., Sez. VI - 1 n. 26242 28/09/2021: “Ai fini dell'azione revocatoria fallimentare, si assume, ciò che rileva è l'effetto solutorio dell'atto; il pagamento contemplato dalla L.F., art. 67, comma 2, va necessariamente riferito alla data dell'effettivo incasso della somma di danaro a opera del prenditore, poiché è questo il momento in cui si verifica l'estinzione dell'obbligazione fonte di danno per la massa”. E ancora: “Trattandosi di revocatoria fallimentare di un pagamento, a venire in rilievo non può essere il momento in cui l'assegno viene a giuridica esistenza come titolo di credito e, dunque, come messo di pagamento. A rilevare è il tempo in cui l'assegno è stato messo all'incasso e così effettivamente
pagina 3 di 8 riscossa la somma portata dal titolo: il momento, cioè, in cui si è effettivamente realizzata la funzione solutoria a cui lo stesso risulta destinato”). Sussiste, inoltre, il presupposto soggettivo, ovvero la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla convenuta In Controparte_1 tema di revocatoria fallimentare il curatore deve dimostrare la conoscenza da parte del creditore ricevente dello stato di insolvenza del debitore, ossia la c.d. scientia decoctionis. Nel caso di specie, è documentalmente provato anche da atti della stessa convenuta, la piena consapevolezza dello stato di insolvenza della con i primi manifesti segnali da Parte_1 quest'ultima già nei primi mesi del 2018, tanto da indurla ad attivarsi giudizialmente per recuperare il proprio credito, nonché ad accettare un consistente pagamento da parte di un terzo estraneo.
La difesa di parte convenuta, invece, ha proposto le seguenti difese:
1) ha pignorato la struttura per esterni adibita a bar della venduta e CP_1 Parte_1 progettata da per la medesima attrice e parzialmente impagata da quest'ultima. CP_1 Dell'art. 67 L.F. non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi e, in conseguenza, deve revocarsi l'ordinanza che non ha ammesso la prova per testi di parte convenuta di cui alla memoria 183 n. 2 c.p.c. I capitoli di prova erano chiaramente circostanziati sia per quanto riguarda il tempo che il luogo di svolgimento;
2) è vero che con ordinanza del 29/5/2019, antecedente la data di fallimento, il GE nel procedimento R.G.E. n. 1138/2018 radicato avanti il Tribunale di Novara accoglieva l'istanza di conversione del pignoramento presentata dalla debitrice e determinava le somme Parte_1 da versare sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva. E' altresì vero che con provvedimento del 31/7/2020 il Tribunale assegnava alla procedente la Controparte_1 somma di € 22.800,00, rientrando, così, nel periodo sospetto indicato dalla legge ma, nondimeno, non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per ottenere l'applicazione della normativa richiamata dall'attrice. Nel corso della lunga causa di esecuzione mobiliare (doc. 2), l'immobile in cui la società attrice esercitava la propria attività di bar- ristorante è sempre stato frequentato tanto dall'ufficiale giudiziario con cadenza mensile (ordinanza del 26.6.2019 doc. 3) quanto dall'agente di sig. , come si CP_1 Persona_1 evince dai verbali di pignoramento e dagli atti depositati. Il locale era in grado di garantire 600 coperti e il bar era sempre frequentatissimo. La concessione da parte del Tribunale di un pagamento dilazionato in 12 rate mensili di pari importo (doc. 4) dimostra la buonafede dell'odierna convenuta, l'affidamento della stessa nelle considerazioni che hanno portato il GE a concedere tale modalità di pagamento e l'estraneità della stessa circa la conoscenza dello stato di insolvenza della società fallita. L'esecutata nella procedura ha versato n. 12 assegni circolari dimostrando, di fatto, la propria solvibilità. L'emissione di tale tipologia di assegni dimostra che non vi è stata da parte della banca nessuna revoca di affidamenti verso la debitrice, a riprova della predetta solvibilità dell'esecutata. Come osserva la giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Venezia 11.04.2019), “Il semplice ritardo nei pagamenti non risulta significativo di una situazione di effettiva insolvenza, siccome ben compatibile - com'è notorio nell'ambito commerciale - con condizioni di temporanea illiquidità. Ritenere che ritardi - anche reiterati - di due-tre mesi nei pagamenti equivalgano a insolvenza val quanto ritenere in stato di decozione una larghissima parte del settore imprenditoriale, in quanto è noto che - soprattutto in congiunture economiche difficili - la prassi del ritardo nei pagamenti trova notevole diffusione.”;
3) non era tenuta a verificare la presenza di elementi sintomatici dello stato di insolvenza CP_1 della esecutata poi fallita giacché non si può imporre un onere di auto informazione sul creditore, ma, anzi, dalla stessa procedura esecutiva emergevano dettagli, avvalorati dalle pagina 4 di 8 decisioni del Tribunale, che comprovavano che la debitrice stesse facendo fronte ai propri impegni diligentemente. Vi è sempre stato un legittimo affidamento di circa la CP_1 solvibilità della debitrice che, nel corso di 4 anni, ha sempre depositato assegni circolari per far fronte al proprio debito, con l'avallo dei propri istituti di credito di riferimento. D'altra parte, non vi è mai stata nessuna evidenza a mezzo stampa dell'asserita difficoltà dell'attrice e le parti sono state legate da un unico rapporto contrattuale. non poteva sospettare l'imminente CP_1 decozione di parte avversa. Per la Cassazione (sez. I, n. 504 del 14.01.2016) la prova della scientia decoctionis deve trovare fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito. La conoscenza deve cioè essere effettiva e non meramente potenziale, escludendo, così, la valenza probatoria degli elementi citati dall'attrice a sostegno delle proprie pretese. Per dimostrare la scientia decoctionis del creditore, si deve ricorrere ad indizi che consentano di desumere da segni esteriori dello stato di insolvenza (fatto noto) la conoscenza dello stato stesso (fatto ignoto), secondo lo schema logico tipico del ragionamento deduttivo. Nel caso in esame nessuno elemento poteva condurre a CP_1 conoscere lo stato di insolvenza della debitrice la quale, anzi, era stata mensilmente confortata dal deposito da parte della debitrice delle rate a pagamento del proprio debito e dalle stesse decisioni del Tribunale. Anche le condizioni economiche, sociali, organizzative e topografiche della debitrice non lasciavano presagire un imminente fallimento e ha sempre tenuto un CP_1 comportamento in buonafede e di affidamento nel corso della procedura esecutiva, confortata dai provvedimenti del Tribunale, dalla relazione periodica mensile degli ufficiali giudiziari, dalle informazioni dell'agente di zona e dalla assoluta mancanza di evidenzia dello Persona_1 stato di insolvenza dell'attrice;
4) il fatto che vi sia stato un bonifico per il parziale pagamento da parte di non ha CP_2 alcuna valenza dal momento che non è onere del creditore verificare il mandante di un pagamento, potendosi trattare di accordi raggiunti dal debitore. Parimenti irrilevante è l'insinuazione al passivo per il credito residuo di cui è titolare la convenuta . Il bene che CP_1 ci occupa è stato acquistato dalla società poi esecutata al fine di svolgere l'attività descritta nell'oggetto sociale e, quindi, effettuato nell'esercizio dell'attività caratteristica di impresa, sottratto all'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. Per quanto riguarda i beni di cui all'articolo appena citato, si indica quale categoria comprensiva di “tutti i rapporti negoziali volti alla messa a disposizione dell'imprenditore di beni e funzionalità necessarie per agire economicamente”, e ciò a prescindere dalla circostanza che tali beni e funzionalità si inseriscano direttamente o solo indirettamente nel ciclo produttivo dell'impresa. Guardando ai
“beni”, sono quindi certamente sussumibili all'interno dell'esenzione i pagamenti per l'acquisto in proprietà di beni mobili o immobili, così come gli atti solutori effettuati al fine di ottenere beni in godimento in forza di contratti di locazione, affitto e simili, considerato che “la realtà imprenditoriale fa sempre più frequentemente ricorso a tali forme contrattuali per immettere beni nel proprio ciclo produttivo”, e che la norma de qua “è prevista in funzione della continuazione dell'attività d'impresa, e sarebbe del tutto irrazionale non esentare un'ampia fascia di atti funzionali al mantenimento dell'operatività” . (Trib. Savona, 24 ottobre 2016, cit. Trib. Savona, 24 ottobre 2016, cit.; Trib. Trento, 7 ottobre 2016-Fall. c. Controparte_3
inedita; App. Milano, 15 dicembre 2020-Fall. Org_1 Controparte_4
c. inedita).
[...] Organizzazione_2
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro probatorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Appare anzitutto opportuno riepilogare i consolidati principi giurisprudenziali in materia di regime probatorio (che, peraltro, entrambe le parti hanno rimarcato nei rispettivi scritti difensivi) dell'elemento pagina 5 di 8 soggettivo della revocatoria ex art. 67 legge fall. La procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi della lella fall., art. 67, comma 2, deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens. La scientia decotionis dell'imprenditore da parte del terzo deve poi essere effettiva e non meramente potenziale e va riferita alla data dell'operazione e implica, a carico della curatela, la prova della conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell'imprenditore, idoneo a tradursi in vera e propria insolvenza (in termini, Cass. civ. 10573/2018). Tuttavia, trattandosi di prova che può essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens era stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza, la procedura concorsuale, ove non ricorrano tali ipotesi, non può che ricorrere alla prova presuntiva offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (Cass. nr. 18196/2012, 2916/2016, 7163/2020 e 13512/2021). La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione, così come il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto (la decozione), costituiscono un apprezzamento di fatto (ex multis, Cass. 3854/2019,
3336/2015).
Per giurisprudenza consolidata in tema di prova per presunzioni, il giudice deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento (Cass. civ. 29257/2019). In particolare il giudice è tenuto a seguire un procedimento articolato in due fasi logiche:
1) dapprima, una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
2) successivamente, una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi). Sono stati così ritenuti elementi indiziari: a) il protesto di numerosi assegni;
b) la qualità dell'accipiens, ossia un soggetto qualificato (ad esempio un istituto di credito) che non poteva non cogliere, avvalendosi della propria specifica professionalità e degli strumenti di analisi di cui normalmente dispone, i segnali esteriori dell'insolvenza.
La giurisprudenza, come già accennato, ha affermato che la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, nel senso che, ai fini dello accoglimento della domanda, non è sufficiente la dimostrazione della mera conoscibilità oggettiva del predetto stato, occorrendo invece quella della concreta situazione psicologica del terzo al momento del compimento dell'atto impugnato (Cass., Sez. I, 27/10/2017, n. 25635; 28/02/2007, n. 4762; 21/12/2005, n. 28299). L'onere di fornire la relativa prova incombe al curatore, il quale può assolverlo, come detto, anche in via presuntiva. Gli elementi devono essere di portata tale che, considerare le qualità personali e professionali del soggetto “interessato”, nonché le condizioni in cui si
è trovato concretamente a operare, è doveroso concludere che il medesimo non poteva non avere percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (Cass., Sez. I, 8/ 02/2018, n. 3081;
24/10/2012, n. 18196; 18/04/2011, n. 8827). Vertendosi in tema di prova indiziaria, la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può ritenersi legittimamente acquisita allorquando sia raggiunta la pagina 6 di 8 prova non tanto della conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (la cui dimostrazione, configurandosi come una prova diretta, deve considerarsi inesigibile dal curatore), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova, questa, che risulterebbe inutilizzabile, in quanto correlata ad un parametro del tutto teorico di creditore “avveduto”), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare (Cass., Sez. VI, 3/05/2012, n. 6686; Cass., Sez. I, 4/ 11/2003, n. 16512; 26/01/1999, n. 684).
Tra gli altri, nella giurisprudenza di merito sono stati valorizzati elementi diversi come le risultanze dei bilanci della società debitrice, le notizie di stampa, le caratteristiche organizzative e professionali della convenuta, laddove trattasi di operatore di non piccole dimensioni e di rilievo nazionale e, dunque, ritenuta capace di effettuare un monitoraggio della situazione della debitrice;
l'intensità dei rapporti intrattenuti.
Nel caso di specie gli elementi posti a fondamento della conoscenza soggettiva dello stato di decozione della società poi fallita in capo all'odierna convenuta, viene ricavata sulla scorta dei seguenti elementi indiziari:
1) lettura dell'istanza di ammissione al passivo presentata in data 29/12/2020, ove emerge in narrativa che pur dandosi atto del radicamento dell'esecuzione mobiliare nel 2018, parte convenuta ha omesso l'indicazione del pagamento percepito quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento, limitandosi a richiedere l'ammissione per l'importo residuale di circa € 2.000,00, a fronte di un precetto su titolo esecutivo di oltre € 21.000,00;
2) nel ricorso per decreto ingiuntivo (Tribunale di Vicenza in data 18/4/2018; capitale € 18.851,50), ove l'istante chiede la concessione della provvisoria esecuzione Controparte_1 ex art. 642 c.p.c., scrivendo che “il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo”, risultava provato da due elementi: 1) ... la società debitrice ha un capitale sociale versato di soli € 999,00 …; 2) il sistema ... a specifica richiesta della creditrice in data 1/03/2018, ha rilasciato il Org_3 giudizio di cliente poco affidabile della debitrice, segnalandola con il colore giallo di pericolo...”;
3) nella ricezione da parte della convenuta, in data 6/11/2017, di un bonifico di € 37.700,00 disposto da certo e, quindi, non da concernente proprio l'acquisto CP_2 Parte_1 del dehor (struttura che in data 18/10/2018 – doc. 12 – è stata poi ceduta da allo Parte_1 stesso per l'importo di € 75.000,00); CP_2
4) attivazione della convenuta in giudizio per il recupero del credito rimasto insoddisfatto.
Nessuno degli elementi che precedono, né singolarmente presi né complessivamente intesi, depongono nel senso dell'emersione dell'elemento soggettivo in capo all'odierna convenuta. Non l'istanza di ammissione al passivo poiché la convenuta ha dato atto, come scritto dall'attrice, del radicamento dell'azione esecutiva e, d'altro canto, l'insinuazione per la residuale somma di € 2.000,00 implica, anche in capo a un operatore non esperto, che il resto del credito sia già stato soddisfatto. Non l'azionarsi in sede monitoria e neppure l'avere richiesto un'ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva. Del pari, l'argomentazione per la quale l'odierna fallita in sede monitoria sia stata dichiarata dal sistema CE debitrice poco affidabile, contrasta con la circostanza che a fronte dell'ammissione alla richiesta conversione del pignoramento l'esecutata (poi fallita) abbia fatto fronte a 12 pagamenti rateali a mezzo di assegni circolari (esplicativi, anzi, della disponibilità di una certa liquidità monetaria in astratto coerente col tipo di attività esercitata), smentendo la dichiarazione di scarsa affidabilità intervenuta (sistema CE) nella precedente fase del ricorso per decreto ingiuntivo. Per un creditore, poi, ricevere un pagamento (come occorso alla convenuta) in acconto del bene venduto da un soggetto pagina 7 di 8 diverso dall'acquirente effettivo (la società poi fallita), non determina l'assunzione della consapevolezza, per come giuridicamente pretesa, dello stato di decozione della società propria controparte commerciale.
Per quanto agli atti manca l'acquisizione al giudizio dell'accertamento della formazione di una probabile conoscenza e costituzione in capo alla convenuta della scientia decoctionis della Parte_1
[...
attesi i presupposti e le condizioni economiche e successivamente giuridiche nelle quali l'allora soggetto terzo (oggi parte convenuta) si sia concretamente trovato a operare.
Alla stregua del quadro complessivo delle difese svolte dalle parti in causa, si rinvengono ragioni per compensare integralmente fra le stesse le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 11 marzo 2024, ore 16.00.
Il Giudice dott. MO OB
pagina 8 di 8
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1102/2022 tra
), con l'avv. LANFRANCO Parte_1 P.IVA_1
LAURA;
ATTORE/I
e
), con l'avv. GUALTIERO ALESSANDRA;
Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
All'udienza dell'11 marzo 2024, alle ore 9.25, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per , l'avv. LANFRANCO LAURA;
Parte_1 per , l'avv. GUALTIERO ALESSANDRA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.35, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Alle ore 16.00, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 11 marzo 2024, ore 16.00.
Il Giudice
dott. MO OB pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO OB ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1102/2022 promossa da:
), con l'avv. LANFRANCO Parte_1 P.IVA_1
LAURA;
ATTORE/I contro
), con l'avv. GUALTIERO ALESSANDRA;
Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 2/5/2022 parte attrice conveniva in giudizio la per sentirla Controparte_1 condannata alla restituzione delle somme percepite in violazione dell'art. 67 L.F.
La contesa trova origine nelle vicende processuali dell'esecuzione mobiliare rubricata al n. R.G.E.
1138/2018 radicata avanti il Tribunale di Novara. In tale ambito, con ordinanza del 29/5/2019, antecedente la data di fallimento dichiarato il 9/11/2020, il GE accoglieva l'istanza di conversione del pignoramento presentata dalla debitrice determinando le somme da versare sul conto Parte_1 corrente intestato alla procedura esecutiva. Con provvedimento del 31/7/2020, veniva poi assegnata al creditore procedente la somma pari ad € 22.800,00, con riserva di assegnazione Controparte_1 delle ulteriori somme che si sarebbero rese eventualmente disponibili.
L'esecuzione veniva dichiarata estinta per l'intervenuto fallimento, ma la convenuta a mezzo bonifico in data 11-12/8/2020 aveva già ricevuto la somma di € 22.800,00.
Costituendosi in giudizio parte convenuta ha respinto ogni richiesta incentrando la propria difesa sulla
“non conoscenza” dello stato di insolvenza.
La difesa di parte attrice nel corso del giudizio si è articolata nel seguente modo:
1) la procedura esecutiva del dicembre 2018 dalla quale è scaturito il pagamento di cui si chiede la revoca è sorta dal pignoramento positivo del 13 dicembre 2018 (titolo esecutivo del Tribunale di Vicenza del 5.4.18, su ricorso del 12 marzo 2018). La fornitura oggetto del contratto di vendita intercorso tra le parti per cui è stata richiesta l'ingiunzione è del luglio 2017 e si riferisce ad un “prestigioso” ed esteso dehor che, poco dopo un anno, era già pignorato dallo pagina 2 di 8 stesso venditore (odierno convenuto), che tempestivamente si attivava col procedimento monitorio rilevando la “sussistenza di pericolo di grave pregiudizio nel ritardo”, che risultava provato da due elementi: 1) dal capitale sociale versato dalla debitrice, pari a soli € 999,00, quindi al di sotto del credito;
2) perché il sistema CE ... a specifica richiesta della creditrice in data 1/3/2018, ha rilasciato il giudizio di cliente poco affidabile della debitrice. Nel ricorso monitorio nulla dice la convenuta circa il pagamento parziale ricevuto a mezzo bonifico di €
37.700,00 in data 6/11/2017 (doc. 11) da e, quindi, non da riferito CP_2 Parte_1 proprio all'acquisto del predetto dehor, struttura che in data 18/10/2018 (doc. 12) è stata ceduta da allo stesso per € 75.000,00. Appare anomalo che una società come la Parte_1 CP_2
nulla obbietti rispetto alla ricezione di un considerevole pagamento (€ 37.700,00) da CP_1 parte di un terzo, persona fisica, rispetto alla debitrice principale, dal punto di vista contabile e della “solvibilità” del debitore. Il sistema CE non a caso specificava che “a … richiesta della creditrice in data 1.3.2018 ha rilasciato giudizio di cliente poco affidabile”. La richiesta conversione da parte della debitrice poi fallita è scaturita dal fatto che il bene non era più (se non per il fatto di trovarsi installato nel medesimo luogo) nella “disponibilità” della debitrice. Ciò per accordi contrattuali intercorsi tra la società fallita e il dipendente , soggetto CP_2 che aveva effettuato il cospicuo pagamento a e al quale è stato dapprima concesso in CP_1 comodato (doc. 14) e poi ceduto (doc. 12) il bene, unitamente all'attrezzatura e agli arredi per l'attività di bar. La conversione del pignoramento il cui buon esito è stato determinato da versamenti di terzi (l'assegno circolare non prova nulla circa la provenienza del denaro, se non con riguardo all'istituto di credito emittente e al luogo di emissione) era finalizzata ad evitare che emergesse che il bene pignorato fosse in effetti nel possesso di altro soggetto, circostanza poi emersa in fase di accesso dell'ufficiale giudiziario, su istanza di altro creditore, nel novembre 2019 (doc. 15);
2) è provato che la società convenuta avesse piena contezza dello stato di insolvenza della debitrice, anche per fatti concludenti (pagamento parziale della fornitura da parte di terzi, mancato saldo della medesima) nonché per essersi attivata direttamente per avere indicazioni sullo stato finanziario (sistema CE), nonché per espressa ammissione nel ricorso per decreto ingiuntivo del marzo 2018;
3) il pagamento effettuato nell'agosto 2020 rientra nella tempistica del “periodo sospetto” di cui all'art. 67, comma 2, L.F., stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento in data 9/11/2020. Sussiste, pertanto, l'elemento oggettivo della richiamata fattispecie per come specificato dalla giurisprudenza: “in caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori attraverso procedure esecutive individuali, gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall., in quanto compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ma i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, per cui, ai fini del computo del cosiddetto “periodo sospetto”, occorre far riferimento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione. Ciò che rileva, ai fini della lezione della “par condicio”, è l'atto solutorio” (Cassazione Civ., Sez. VI - 1 n. 26242 28/09/2021: “Ai fini dell'azione revocatoria fallimentare, si assume, ciò che rileva è l'effetto solutorio dell'atto; il pagamento contemplato dalla L.F., art. 67, comma 2, va necessariamente riferito alla data dell'effettivo incasso della somma di danaro a opera del prenditore, poiché è questo il momento in cui si verifica l'estinzione dell'obbligazione fonte di danno per la massa”. E ancora: “Trattandosi di revocatoria fallimentare di un pagamento, a venire in rilievo non può essere il momento in cui l'assegno viene a giuridica esistenza come titolo di credito e, dunque, come messo di pagamento. A rilevare è il tempo in cui l'assegno è stato messo all'incasso e così effettivamente
pagina 3 di 8 riscossa la somma portata dal titolo: il momento, cioè, in cui si è effettivamente realizzata la funzione solutoria a cui lo stesso risulta destinato”). Sussiste, inoltre, il presupposto soggettivo, ovvero la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla convenuta In Controparte_1 tema di revocatoria fallimentare il curatore deve dimostrare la conoscenza da parte del creditore ricevente dello stato di insolvenza del debitore, ossia la c.d. scientia decoctionis. Nel caso di specie, è documentalmente provato anche da atti della stessa convenuta, la piena consapevolezza dello stato di insolvenza della con i primi manifesti segnali da Parte_1 quest'ultima già nei primi mesi del 2018, tanto da indurla ad attivarsi giudizialmente per recuperare il proprio credito, nonché ad accettare un consistente pagamento da parte di un terzo estraneo.
La difesa di parte convenuta, invece, ha proposto le seguenti difese:
1) ha pignorato la struttura per esterni adibita a bar della venduta e CP_1 Parte_1 progettata da per la medesima attrice e parzialmente impagata da quest'ultima. CP_1 Dell'art. 67 L.F. non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi e, in conseguenza, deve revocarsi l'ordinanza che non ha ammesso la prova per testi di parte convenuta di cui alla memoria 183 n. 2 c.p.c. I capitoli di prova erano chiaramente circostanziati sia per quanto riguarda il tempo che il luogo di svolgimento;
2) è vero che con ordinanza del 29/5/2019, antecedente la data di fallimento, il GE nel procedimento R.G.E. n. 1138/2018 radicato avanti il Tribunale di Novara accoglieva l'istanza di conversione del pignoramento presentata dalla debitrice e determinava le somme Parte_1 da versare sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva. E' altresì vero che con provvedimento del 31/7/2020 il Tribunale assegnava alla procedente la Controparte_1 somma di € 22.800,00, rientrando, così, nel periodo sospetto indicato dalla legge ma, nondimeno, non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per ottenere l'applicazione della normativa richiamata dall'attrice. Nel corso della lunga causa di esecuzione mobiliare (doc. 2), l'immobile in cui la società attrice esercitava la propria attività di bar- ristorante è sempre stato frequentato tanto dall'ufficiale giudiziario con cadenza mensile (ordinanza del 26.6.2019 doc. 3) quanto dall'agente di sig. , come si CP_1 Persona_1 evince dai verbali di pignoramento e dagli atti depositati. Il locale era in grado di garantire 600 coperti e il bar era sempre frequentatissimo. La concessione da parte del Tribunale di un pagamento dilazionato in 12 rate mensili di pari importo (doc. 4) dimostra la buonafede dell'odierna convenuta, l'affidamento della stessa nelle considerazioni che hanno portato il GE a concedere tale modalità di pagamento e l'estraneità della stessa circa la conoscenza dello stato di insolvenza della società fallita. L'esecutata nella procedura ha versato n. 12 assegni circolari dimostrando, di fatto, la propria solvibilità. L'emissione di tale tipologia di assegni dimostra che non vi è stata da parte della banca nessuna revoca di affidamenti verso la debitrice, a riprova della predetta solvibilità dell'esecutata. Come osserva la giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Venezia 11.04.2019), “Il semplice ritardo nei pagamenti non risulta significativo di una situazione di effettiva insolvenza, siccome ben compatibile - com'è notorio nell'ambito commerciale - con condizioni di temporanea illiquidità. Ritenere che ritardi - anche reiterati - di due-tre mesi nei pagamenti equivalgano a insolvenza val quanto ritenere in stato di decozione una larghissima parte del settore imprenditoriale, in quanto è noto che - soprattutto in congiunture economiche difficili - la prassi del ritardo nei pagamenti trova notevole diffusione.”;
3) non era tenuta a verificare la presenza di elementi sintomatici dello stato di insolvenza CP_1 della esecutata poi fallita giacché non si può imporre un onere di auto informazione sul creditore, ma, anzi, dalla stessa procedura esecutiva emergevano dettagli, avvalorati dalle pagina 4 di 8 decisioni del Tribunale, che comprovavano che la debitrice stesse facendo fronte ai propri impegni diligentemente. Vi è sempre stato un legittimo affidamento di circa la CP_1 solvibilità della debitrice che, nel corso di 4 anni, ha sempre depositato assegni circolari per far fronte al proprio debito, con l'avallo dei propri istituti di credito di riferimento. D'altra parte, non vi è mai stata nessuna evidenza a mezzo stampa dell'asserita difficoltà dell'attrice e le parti sono state legate da un unico rapporto contrattuale. non poteva sospettare l'imminente CP_1 decozione di parte avversa. Per la Cassazione (sez. I, n. 504 del 14.01.2016) la prova della scientia decoctionis deve trovare fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito. La conoscenza deve cioè essere effettiva e non meramente potenziale, escludendo, così, la valenza probatoria degli elementi citati dall'attrice a sostegno delle proprie pretese. Per dimostrare la scientia decoctionis del creditore, si deve ricorrere ad indizi che consentano di desumere da segni esteriori dello stato di insolvenza (fatto noto) la conoscenza dello stato stesso (fatto ignoto), secondo lo schema logico tipico del ragionamento deduttivo. Nel caso in esame nessuno elemento poteva condurre a CP_1 conoscere lo stato di insolvenza della debitrice la quale, anzi, era stata mensilmente confortata dal deposito da parte della debitrice delle rate a pagamento del proprio debito e dalle stesse decisioni del Tribunale. Anche le condizioni economiche, sociali, organizzative e topografiche della debitrice non lasciavano presagire un imminente fallimento e ha sempre tenuto un CP_1 comportamento in buonafede e di affidamento nel corso della procedura esecutiva, confortata dai provvedimenti del Tribunale, dalla relazione periodica mensile degli ufficiali giudiziari, dalle informazioni dell'agente di zona e dalla assoluta mancanza di evidenzia dello Persona_1 stato di insolvenza dell'attrice;
4) il fatto che vi sia stato un bonifico per il parziale pagamento da parte di non ha CP_2 alcuna valenza dal momento che non è onere del creditore verificare il mandante di un pagamento, potendosi trattare di accordi raggiunti dal debitore. Parimenti irrilevante è l'insinuazione al passivo per il credito residuo di cui è titolare la convenuta . Il bene che CP_1 ci occupa è stato acquistato dalla società poi esecutata al fine di svolgere l'attività descritta nell'oggetto sociale e, quindi, effettuato nell'esercizio dell'attività caratteristica di impresa, sottratto all'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. Per quanto riguarda i beni di cui all'articolo appena citato, si indica quale categoria comprensiva di “tutti i rapporti negoziali volti alla messa a disposizione dell'imprenditore di beni e funzionalità necessarie per agire economicamente”, e ciò a prescindere dalla circostanza che tali beni e funzionalità si inseriscano direttamente o solo indirettamente nel ciclo produttivo dell'impresa. Guardando ai
“beni”, sono quindi certamente sussumibili all'interno dell'esenzione i pagamenti per l'acquisto in proprietà di beni mobili o immobili, così come gli atti solutori effettuati al fine di ottenere beni in godimento in forza di contratti di locazione, affitto e simili, considerato che “la realtà imprenditoriale fa sempre più frequentemente ricorso a tali forme contrattuali per immettere beni nel proprio ciclo produttivo”, e che la norma de qua “è prevista in funzione della continuazione dell'attività d'impresa, e sarebbe del tutto irrazionale non esentare un'ampia fascia di atti funzionali al mantenimento dell'operatività” . (Trib. Savona, 24 ottobre 2016, cit. Trib. Savona, 24 ottobre 2016, cit.; Trib. Trento, 7 ottobre 2016-Fall. c. Controparte_3
inedita; App. Milano, 15 dicembre 2020-Fall. Org_1 Controparte_4
c. inedita).
[...] Organizzazione_2
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro probatorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Appare anzitutto opportuno riepilogare i consolidati principi giurisprudenziali in materia di regime probatorio (che, peraltro, entrambe le parti hanno rimarcato nei rispettivi scritti difensivi) dell'elemento pagina 5 di 8 soggettivo della revocatoria ex art. 67 legge fall. La procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi della lella fall., art. 67, comma 2, deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens. La scientia decotionis dell'imprenditore da parte del terzo deve poi essere effettiva e non meramente potenziale e va riferita alla data dell'operazione e implica, a carico della curatela, la prova della conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell'imprenditore, idoneo a tradursi in vera e propria insolvenza (in termini, Cass. civ. 10573/2018). Tuttavia, trattandosi di prova che può essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens era stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza, la procedura concorsuale, ove non ricorrano tali ipotesi, non può che ricorrere alla prova presuntiva offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (Cass. nr. 18196/2012, 2916/2016, 7163/2020 e 13512/2021). La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione, così come il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto (la decozione), costituiscono un apprezzamento di fatto (ex multis, Cass. 3854/2019,
3336/2015).
Per giurisprudenza consolidata in tema di prova per presunzioni, il giudice deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento (Cass. civ. 29257/2019). In particolare il giudice è tenuto a seguire un procedimento articolato in due fasi logiche:
1) dapprima, una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
2) successivamente, una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi). Sono stati così ritenuti elementi indiziari: a) il protesto di numerosi assegni;
b) la qualità dell'accipiens, ossia un soggetto qualificato (ad esempio un istituto di credito) che non poteva non cogliere, avvalendosi della propria specifica professionalità e degli strumenti di analisi di cui normalmente dispone, i segnali esteriori dell'insolvenza.
La giurisprudenza, come già accennato, ha affermato che la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, nel senso che, ai fini dello accoglimento della domanda, non è sufficiente la dimostrazione della mera conoscibilità oggettiva del predetto stato, occorrendo invece quella della concreta situazione psicologica del terzo al momento del compimento dell'atto impugnato (Cass., Sez. I, 27/10/2017, n. 25635; 28/02/2007, n. 4762; 21/12/2005, n. 28299). L'onere di fornire la relativa prova incombe al curatore, il quale può assolverlo, come detto, anche in via presuntiva. Gli elementi devono essere di portata tale che, considerare le qualità personali e professionali del soggetto “interessato”, nonché le condizioni in cui si
è trovato concretamente a operare, è doveroso concludere che il medesimo non poteva non avere percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (Cass., Sez. I, 8/ 02/2018, n. 3081;
24/10/2012, n. 18196; 18/04/2011, n. 8827). Vertendosi in tema di prova indiziaria, la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può ritenersi legittimamente acquisita allorquando sia raggiunta la pagina 6 di 8 prova non tanto della conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (la cui dimostrazione, configurandosi come una prova diretta, deve considerarsi inesigibile dal curatore), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova, questa, che risulterebbe inutilizzabile, in quanto correlata ad un parametro del tutto teorico di creditore “avveduto”), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare (Cass., Sez. VI, 3/05/2012, n. 6686; Cass., Sez. I, 4/ 11/2003, n. 16512; 26/01/1999, n. 684).
Tra gli altri, nella giurisprudenza di merito sono stati valorizzati elementi diversi come le risultanze dei bilanci della società debitrice, le notizie di stampa, le caratteristiche organizzative e professionali della convenuta, laddove trattasi di operatore di non piccole dimensioni e di rilievo nazionale e, dunque, ritenuta capace di effettuare un monitoraggio della situazione della debitrice;
l'intensità dei rapporti intrattenuti.
Nel caso di specie gli elementi posti a fondamento della conoscenza soggettiva dello stato di decozione della società poi fallita in capo all'odierna convenuta, viene ricavata sulla scorta dei seguenti elementi indiziari:
1) lettura dell'istanza di ammissione al passivo presentata in data 29/12/2020, ove emerge in narrativa che pur dandosi atto del radicamento dell'esecuzione mobiliare nel 2018, parte convenuta ha omesso l'indicazione del pagamento percepito quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento, limitandosi a richiedere l'ammissione per l'importo residuale di circa € 2.000,00, a fronte di un precetto su titolo esecutivo di oltre € 21.000,00;
2) nel ricorso per decreto ingiuntivo (Tribunale di Vicenza in data 18/4/2018; capitale € 18.851,50), ove l'istante chiede la concessione della provvisoria esecuzione Controparte_1 ex art. 642 c.p.c., scrivendo che “il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo”, risultava provato da due elementi: 1) ... la società debitrice ha un capitale sociale versato di soli € 999,00 …; 2) il sistema ... a specifica richiesta della creditrice in data 1/03/2018, ha rilasciato il Org_3 giudizio di cliente poco affidabile della debitrice, segnalandola con il colore giallo di pericolo...”;
3) nella ricezione da parte della convenuta, in data 6/11/2017, di un bonifico di € 37.700,00 disposto da certo e, quindi, non da concernente proprio l'acquisto CP_2 Parte_1 del dehor (struttura che in data 18/10/2018 – doc. 12 – è stata poi ceduta da allo Parte_1 stesso per l'importo di € 75.000,00); CP_2
4) attivazione della convenuta in giudizio per il recupero del credito rimasto insoddisfatto.
Nessuno degli elementi che precedono, né singolarmente presi né complessivamente intesi, depongono nel senso dell'emersione dell'elemento soggettivo in capo all'odierna convenuta. Non l'istanza di ammissione al passivo poiché la convenuta ha dato atto, come scritto dall'attrice, del radicamento dell'azione esecutiva e, d'altro canto, l'insinuazione per la residuale somma di € 2.000,00 implica, anche in capo a un operatore non esperto, che il resto del credito sia già stato soddisfatto. Non l'azionarsi in sede monitoria e neppure l'avere richiesto un'ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva. Del pari, l'argomentazione per la quale l'odierna fallita in sede monitoria sia stata dichiarata dal sistema CE debitrice poco affidabile, contrasta con la circostanza che a fronte dell'ammissione alla richiesta conversione del pignoramento l'esecutata (poi fallita) abbia fatto fronte a 12 pagamenti rateali a mezzo di assegni circolari (esplicativi, anzi, della disponibilità di una certa liquidità monetaria in astratto coerente col tipo di attività esercitata), smentendo la dichiarazione di scarsa affidabilità intervenuta (sistema CE) nella precedente fase del ricorso per decreto ingiuntivo. Per un creditore, poi, ricevere un pagamento (come occorso alla convenuta) in acconto del bene venduto da un soggetto pagina 7 di 8 diverso dall'acquirente effettivo (la società poi fallita), non determina l'assunzione della consapevolezza, per come giuridicamente pretesa, dello stato di decozione della società propria controparte commerciale.
Per quanto agli atti manca l'acquisizione al giudizio dell'accertamento della formazione di una probabile conoscenza e costituzione in capo alla convenuta della scientia decoctionis della Parte_1
[...
attesi i presupposti e le condizioni economiche e successivamente giuridiche nelle quali l'allora soggetto terzo (oggi parte convenuta) si sia concretamente trovato a operare.
Alla stregua del quadro complessivo delle difese svolte dalle parti in causa, si rinvengono ragioni per compensare integralmente fra le stesse le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 11 marzo 2024, ore 16.00.
Il Giudice dott. MO OB
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