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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/03/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13060/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13060/2024 R.G., avente come oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Serafino Giovinazzo, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 21.3.2025) Per parte ricorrente: “In via principale
a) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente;
b) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire Controparte_1 al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 100% dell'assegno unico, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente;
c) dichiarare il sig. obbligato a comunicare ogni cambiamento di Controparte_1 residenza o di domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dove può essere sempre raggiungibile. In ogni caso a) con pronuncia immediatamente esecutiva;
b) con vittoria di spese, diritti e onorari;
c) adottare ogni più opportuno provvedimento in punto spese a favore dello scrivente difensore ed in ogni caso all'esito del deposito della redigenda istanza di liquidazione, alla luce dell'istanza presentata avanti all'Ordine degli Avvocati di Brescia (rubricata con prot. 2961- GPC/2024) con cui è stata richiesta l'ammissione della sig.ra al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2024 deduceva di aver intrapreso Parte_1
una relazione sentimentale con dalla quale era nato, in data Controparte_1
11.10.2023, il figlio riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Ella riferiva di essere disoccupata, mentre il resistente era socio nella società di famiglia ma non percepiva alcun reddito, e chiedeva la regolamentazione del rapporto di filiazione alle condizioni rassegnate in epigrafe.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 21.3.2025, il resistente compariva personalmente, senza assistenza di un difensore, per aderire alle richieste della ricorrente, e, dichiarata la contumacia di costui e assunti gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti in conformità alle conclusioni rassegnate dalla madre, non essendo necessaria alcuna istruttoria, il Giudice delegato si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sui provvedimenti relativi al figlio minore
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio minore a se stessa e il resistente, pur non essendosi costituito formalmente in giudizio, ha aderito a tale richiesta comparendo personalmente alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato.
2 Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il
Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ebbene, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza, è emersa l'opportunità di disporre un affidamento esclusivo del minore alla madre: fra le parti, infatti, non è mai esistita una stabile relazione sentimentale e la nascita di è stata dovuta più al desiderio di Per_1 maternità di , che non all'esistenza di un progetto di vita fra le Parte_1 parti, in cui anche il padre assumesse l'impegno di partecipare attivamente alla vita del minore. Il padre, infatti, all'udienza del 21.3.2025, ha precisato che assolverà i propri doveri economici nei confronti di ma che non ha interesse a farsi Per_1
carico delle decisioni relative al figlio, avendo fiducia nella capacità della madre di assumerle in via esclusiva.
La ricorrente, invece, ha dato dimostrazione di essere pienamente in grado di assolvere il proprio compito genitoriale.
Non può che disporsi, pertanto, l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con potere di costei di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo.
Il figlio non può che essere collocato presso la madre, unico genitore con il quale egli convive sin dalla nascita, e le frequentazioni con il padre avverranno liberamente previo accordo con la madre, e, tendenzialmente, almeno da quando il minore avrà compiuto i tre anni di età, a weekend alternati, dal sabato alla domenica,
e per due pomeriggi a settimana, nella settimana in cui il padre non avrà il figlio nel weekend, e per un pomeriggio a settimana, in quella destinata a concludersi con il weekend di spettanza paterna.
Appare rispettoso dei criteri previsti dall'art. 337-ter, comma 4, c.c., infine, anche il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre chiesto dalla ricorrente e già disposto in via temporanea ed urgente, pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
2) Sulle spese processuali
3 Alla luce della natura sostanzialmente consensuale del presente giudizio appare corretto disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Persona_2
madre, , la quale potrà adottare anche le decisioni Parte_1
di maggiore interesse per il minore - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo - con collocamento presso la madre, e frequentazioni del padre libere previo accordo con la madre, e, tendenzialmente, almeno da quando il minore avrà compiuto i tre anni di età, a weekend alternati, dal sabato alla domenica, e per due pomeriggi a settimana, nella settimana in cui il padre non avrà il figlio nel weekend, e per un pomeriggio a settimana, in quella destinata a concludersi con il weekend di spettanza paterna;
2) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio minore on il versamento di un Persona_2 assegno pari ad € 250,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda
(prima mensilità dovuta), importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi nelle mani di Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese come da
[...]
Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo
Tribunale in data 14.7.2016;
3) Prende atto della rinuncia di a percepire la propria Controparte_1 quota del 50% dell'assegno unico per il figlio in modo che lo stesso Per_1
sia percepito al 100% dalla madre , così come risulta dal Parte_1 verbale dell'udienza del 21.3.2025;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 21.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13060/2024 R.G., avente come oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Serafino Giovinazzo, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 21.3.2025) Per parte ricorrente: “In via principale
a) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente;
b) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire Controparte_1 al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 100% dell'assegno unico, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente;
c) dichiarare il sig. obbligato a comunicare ogni cambiamento di Controparte_1 residenza o di domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dove può essere sempre raggiungibile. In ogni caso a) con pronuncia immediatamente esecutiva;
b) con vittoria di spese, diritti e onorari;
c) adottare ogni più opportuno provvedimento in punto spese a favore dello scrivente difensore ed in ogni caso all'esito del deposito della redigenda istanza di liquidazione, alla luce dell'istanza presentata avanti all'Ordine degli Avvocati di Brescia (rubricata con prot. 2961- GPC/2024) con cui è stata richiesta l'ammissione della sig.ra al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2024 deduceva di aver intrapreso Parte_1
una relazione sentimentale con dalla quale era nato, in data Controparte_1
11.10.2023, il figlio riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Ella riferiva di essere disoccupata, mentre il resistente era socio nella società di famiglia ma non percepiva alcun reddito, e chiedeva la regolamentazione del rapporto di filiazione alle condizioni rassegnate in epigrafe.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 21.3.2025, il resistente compariva personalmente, senza assistenza di un difensore, per aderire alle richieste della ricorrente, e, dichiarata la contumacia di costui e assunti gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti in conformità alle conclusioni rassegnate dalla madre, non essendo necessaria alcuna istruttoria, il Giudice delegato si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sui provvedimenti relativi al figlio minore
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio minore a se stessa e il resistente, pur non essendosi costituito formalmente in giudizio, ha aderito a tale richiesta comparendo personalmente alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato.
2 Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il
Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ebbene, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza, è emersa l'opportunità di disporre un affidamento esclusivo del minore alla madre: fra le parti, infatti, non è mai esistita una stabile relazione sentimentale e la nascita di è stata dovuta più al desiderio di Per_1 maternità di , che non all'esistenza di un progetto di vita fra le Parte_1 parti, in cui anche il padre assumesse l'impegno di partecipare attivamente alla vita del minore. Il padre, infatti, all'udienza del 21.3.2025, ha precisato che assolverà i propri doveri economici nei confronti di ma che non ha interesse a farsi Per_1
carico delle decisioni relative al figlio, avendo fiducia nella capacità della madre di assumerle in via esclusiva.
La ricorrente, invece, ha dato dimostrazione di essere pienamente in grado di assolvere il proprio compito genitoriale.
Non può che disporsi, pertanto, l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con potere di costei di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo.
Il figlio non può che essere collocato presso la madre, unico genitore con il quale egli convive sin dalla nascita, e le frequentazioni con il padre avverranno liberamente previo accordo con la madre, e, tendenzialmente, almeno da quando il minore avrà compiuto i tre anni di età, a weekend alternati, dal sabato alla domenica,
e per due pomeriggi a settimana, nella settimana in cui il padre non avrà il figlio nel weekend, e per un pomeriggio a settimana, in quella destinata a concludersi con il weekend di spettanza paterna.
Appare rispettoso dei criteri previsti dall'art. 337-ter, comma 4, c.c., infine, anche il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre chiesto dalla ricorrente e già disposto in via temporanea ed urgente, pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
2) Sulle spese processuali
3 Alla luce della natura sostanzialmente consensuale del presente giudizio appare corretto disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Persona_2
madre, , la quale potrà adottare anche le decisioni Parte_1
di maggiore interesse per il minore - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo - con collocamento presso la madre, e frequentazioni del padre libere previo accordo con la madre, e, tendenzialmente, almeno da quando il minore avrà compiuto i tre anni di età, a weekend alternati, dal sabato alla domenica, e per due pomeriggi a settimana, nella settimana in cui il padre non avrà il figlio nel weekend, e per un pomeriggio a settimana, in quella destinata a concludersi con il weekend di spettanza paterna;
2) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio minore on il versamento di un Persona_2 assegno pari ad € 250,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda
(prima mensilità dovuta), importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi nelle mani di Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese come da
[...]
Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo
Tribunale in data 14.7.2016;
3) Prende atto della rinuncia di a percepire la propria Controparte_1 quota del 50% dell'assegno unico per il figlio in modo che lo stesso Per_1
sia percepito al 100% dalla madre , così come risulta dal Parte_1 verbale dell'udienza del 21.3.2025;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 21.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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