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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
RG. N. 22801/2024
La dott.ssa Tania Vettore, Giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 22801 degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] ;
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] C.F._2
Vico III via Vela n. 13;
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente in Parte_3 C.F._3
Torri di Quartesolo (VI) alla via Madre Teresa di Calcutta n. 4;
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_4 C.F._4
e residente in [...]
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca Leoncini (P.E.C. , in Email_1
Altamura, via Sant'Angelo n. 11, che li rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
contro
1 , in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. ; P.E.C.: P.IVA_1
, presso cui è domiciliato ex lege in Piazza San Marco n. 63 Email_2
resistente
in punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni per i ricorrenti: “ 1) accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Controparte_1
in ordine alla causazione del decesso della Sig.ra ; 2) conseguentemente, condannare il Parte_5 Controparte_1
in persona del all'integrale rifusione in favore dei ricorrenti di tutti i danni non patrimoniali, iure proprio,
[...] CP_3
diretti e riflessi, patiti e patiendi, nessuno escluso ed eccettuato, endofamiliare ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno non
patrimoniale nella misura che, all'esito dell'istruttoria, verrà ritenuta di giustizia;
3) condannare il al pagamento CP_1
degli interessi maggiorati ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., o in subordine gli interessi compensativi, a decorrere dalla data
dell'illecito al saldo;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso forfettario ed accessori di legge da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: i ricorrenti chiedono disporsi CTU medico-legale, se necessaria,
al fine di accertare il nesso causale tra la patologia epatica e il decesso della Sig.ra ”. Parte_5
Conclusioni della parte resistente:“ Voglia l'ecc.mo Tribunale: - in via preliminare, dichiarare la nullità della notifica
e dell'atto introduttivo, come argomentato in parte motiva;
- in via subordinata, rigettare la domanda, in quanto la pretesa
risulta estina a causa dell'intervenuta prescrizione;
- in via ulteriormente subordinata, rigettare il ricorso in quanto infondato
per le ragioni esposte;
Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti in proprio, eredi e rispettivamente coniuge superstite e figli della IG.ra hanno Parte_5
convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento, nella misura ritenuta Controparte_1
di giustizia, dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale derivante dalla morte della loro congiunta, avvenuta in data 03.09.2021 (nella componente del lutto e dell'alterazione delle abitudini di vita del marito e dei figli) nonché dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita del lavoro domestico svolto dalla de cuius in favore del marito. Tanto, previo accertamento della responsabilità del medesimo in ordine alla causazione del decesso e derivante, ex art. 2043 c.c., dalla violazione degli CP_1
2 obblighi di supervisione, vigilanza e controllo nelle attività di produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati gravanti sullo stesso, in forza di plurime disposizioni di legge.
I ricorrenti deducono infatti che, la IG.ra è deceduta a causa della epatopatia cronica HVC correlata, Pt_5
diagnosticata in data 12.10.1999 e contratta in seguito a terapia trasfusionale a cui era stata sottoposta in data 01.06.1978 in occasione del ricovero presso l'ospedale di Montecchio Maggiore (cartella clinica, doc.
1). A dimostrazione della sussistenza del nesso di causa fra la patologia di epatopatia HCV correlata della loro congiunta e le emotrasfusioni somministrate in occasione del predetto ricovero, i ricorrenti dimettono copia della sentenza n. 2631/2023 del Tribunale di Bari, passata in giudicato, che ha riconosciuto il risarcimento del danno biologico subito in vita dalla IG.ra . A conferma dell'esistenza del nesso di Pt_5
causa fra la epatopatia cronica HCV correlata e il decesso, dimettono certificato necroscopico della ULSS9
(doc. 21). Per_1
Il , costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullità della domanda Controparte_1
per indeterminatezza della stessa sotto il profilo sia dell'an che del quantum. In subordine ha eccepito la prescrizione del diritto azionato ritenendo che il dies a quo della prescrizione debba farsi decorrere non dal decesso della IG.ra , ma dal momento in cui la stessa ha avuto piena conoscenza del contagio e delle Pt_5
sue conseguenze, ovvero fin dal 1999, senza che siano intervenuti atti interruttivi. In via di ulteriore subordine ha chiesto il rigetto della pretesa risarcitoria non ritenendo provato né il nesso di causa fra l'emotrasfusione e il decesso della IG.ra , né l'elemento soggettivo della propria colpa e reputando Pt_5
comunque indimostrato, se non genericamente allegato, il danno da perdita da rapporto parentale. Quanto
al nesso di causa, il ha sostenuto, in particolare, che le statuizioni contenute nella sentenza n. CP_1
2631/2023 del Tribunale di Bari, in quanto rese nei confronti di parti diverse da quelle odierne, non potrebbero produrre effetti nel presente procedimento. Ha inoltre rilevato come la predetta sentenza e la
CTU espletata nel relativo giudizio riguardino la mera insorgenza della patologia e non già l'evento morte oggi dedotto dai ricorrenti e ha comunque reputato inverosimile che l'evento morte sia stato determinato causalmente dalla patologia. Il convenuto ha altresì osservato come nell'ambito dell'istanza di CP_1
indennizzo ai sensi della L.210/1992 avanzata dalla IG.ra in data 18.10.2001 fosse stato accertato che Pt_5
i due donatori delle sacche trasfuse erano negativi alle verificazioni di legge, incluso l'HCV, alle date del
25.02.2000 e 22.11.2001, mentre le medesime patologie epatiche erano state riscontrate in soggetti familiari.
3 Sotto il profilo della colpa, parte resistente ha osservato che all'epoca del contagio (1978) il virus HCV non era conosciuto dalla scienza medica, sicché, non essendone prevedibile la capacità infettiva, nessun rimprovero può essere mosso al in ordine alla mancata adozione di misure volte ad evitare il CP_1
contagio.
Quanto ai danni non patrimoniali di cui i ricorrenti chiedono il ristoro, il ha rilevato in particolare CP_1
come non risultino provate l'effettività della convivenza e l'assiduità dei rapporti. Ha inoltre rilevato come non sia stata fornita la prova del danno patrimoniale derivante dalla perdita del lavoro domestico reso dalla defunta.
****
Ritenuta la causa già istruita sulla base della documentazione versata in atti, all'ultima udienza del 29.05.2025
il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
*****
La domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti è fondata e merita di trovare accoglimento nei limiti e per i motivi sotto indicati.
Va preliminarmente osservato come la fattispecie de qua vada ricondotta nell'ambito della responsabilità
aquiliana ex art 2043 c.c.. e in particolare nell'ambito della responsabilità extracontrattuale per condotta omissiva consistente nella violazione degli obblighi di organizzazione, tracciamento e controllo nell'attività
trasfusionale.
Il è infatti tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla Controparte_1
pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati e risponde per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (Cass. civ. SS.UU.
11.01.2008, n. 676 e 584). Del resto, la giurisprudenza ha da tempo dato diffusamente conto di come fosse ben noto fin dalla fine degli anni '60 il rischio di trasmissione di epatite virale, essendo possibile rilevare indirettamente il virus mediante la determinazione della transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAG
(Cass. n. 18520/2018). Già alla fine degli anni '60 erano infatti previsti obblighi normativi in ordine ai controlli volti a prevenire ed evitare il contagio da emotrasfusione.
Tanto premesso, deve anzitutto andare disattesa l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del diritto azionato.
4 Oggetto del giudizio è la richiesta di risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale formulata con ricorso depositato in data 11.11.2024 a seguito del decesso della IG.ra avvenuto in Pt_5
data 03.09.2021 per “sindrome epato renale, insufficienza renale acuta, sindrome uremica e scompenso cardio circolatorio”
(doc. 21 di parte attrice), dopo che alla medesima erano state diagnosticate “epatite cronica HCV” in data
12.10.1999 e “cirrosi epatica” in data 06.10.2000 (doc. 6 di parte attrice), ricondotte alla trasfusione cui era stata sottoposta nel 1978.
Il assume che il danno iure proprio invocato dai ricorrenti discende non dall'evento morte in sé CP_1
considerato, ma dalla progressiva perdita dei rapporti parentali che si collocherebbe oltre il periodo della prescrizione decorrente non dal decesso della IG.ra , bensì dalla diagnosi della patologia risalente al Pt_5
12.10.1999. In realtà, oltre a dedurre, peraltro solo genericamente, la compromissione del rapporto parentale legato alla scoperta dell'insorgenza della patologia, i ricorrenti hanno formulato domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale causato dal decesso della loro congiunta, nelle componenti della sofferenza soggettiva e della perdita sul piano relazionale. Pertanto, l'illecito dedotto in questo giudizio non
è la malattia della IG.ra , ma il suo decesso per fatto ascritto alla condotta omissiva del Pt_5 Controparte_1
, riconducibile alla fattispecie di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p.. Poiché il termine di
[...]
prescrizione per tale reato, considerata l'epoca della morte ( 03.09.2021) è di sei anni, avuto riguardo alla pena edittale prevista dall'art. 589 c.p., comma 1 ed a quanto previsto dall'art. 157 c.p. applicabile ratione
temporis, tale è dunque anche il termine di prescrizione dell'azione civile di risarcimento ai sensi dell'art. 2947,
comma III, c.c. (in questo senso, Cass. civ. 22.08.2018, n. 20882; Cass. sez. un. 11.01.2008, n. 581; Cass.
Civ. 17.11.2020, n. 26189).
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, “nel caso di danni patiti dai congiunti iure proprio,
il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento decorre dal momento in cui il decesso viene percepito, o possa essere percepito,
usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze
scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo”(così, Cass. civ. 26.04.2024 , n. 11228).
Nel caso in esame tale momento deve farsi coincidere con quello del decesso della IG.ra avvenuto in Pt_5
data 03.09.2021, dovendosi ritenere che i ricorrenti, per il rapporto di parentela che li univa alla defunta,
avessero consapevolezza dell'ingiustizia del decesso. Pertanto, poiché al momento del deposito del ricorso
5 (11.11.2024) non era spirato il termine di prescrizione, l'eccezione svolta dal convenuto deve CP_1
essere disattesa.
Quanto al merito della pretesa azionata, va anzitutto esaminato il nesso di causa fra la condotta omissiva imputata al e la morte della IG.ra . CP_1 Pt_5
L'indagine in ordine alla sussistenza del nesso di causa va svolta tenendo conto del carattere definitivo dell'accertamento della responsabilità del contenuto nella sentenza del Tribunale di Bari n. 2631 CP_1
pubbl. il 29.06.2023, emessa all'esito del giudizio promosso dalla medesima IG.ra nei confronti del Pt_5
al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla Controparte_1
contrazione dell'infezione HCV.
In particolare, l'adito Tribunale aveva ritenuto di non doversi discostare dalla CTU espletata nell'ambito del procedimento che aveva accertato l'esistenza del nesso causale tra la trasfusione e l'infezione HCV, nella quale si legge che “pur essendo noti nella storia clinica della IG.ra fattori di rischio pregressi (appendicectomia all'età Pt_5
di 16 anni;
ernia inguinale dx con exeresi ed ernioplastica all'età di 18 anni;
asporto di polipo cervicale all'età di 30 anno;
intervento di safenectomia all'età di 40 anni) si ritiene che le trasfusioni di sangue effettuate nel 1978 possono essere considerate
secondo il principio del più probabile che non il rischio di maggior peso e quindi la causa determinante della pregressa infezione
da virus dell'epatite C.
Sul punto mette conto rilevare come nel predetto giudizio non avesse trovato ingresso la documentazione tardivamente prodotta dal a prova contraria (verbale della commissione medica ospedaliera e CP_1
attestazione del coordinatore del Centro Immunotrasusionale - Montecchio Maggiore, allegata alle osservazioni del ctp del ) sul presupposto che tale produzione, oltre ad essere tardiva e proveniente CP_1
dalla medesima parte convenuta, non trovava in atti “adeguati elementi di riscontro al fine di supportare la tesi volta
ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la epatopatia da cui è affetta la e la trasfusione del 1978”, atteso Pt_5
che non risultavano allegati gli esami eseguiti sulle sacche di sangue trasfuse alla . Pt_5
Orbene, la documentazione predetta viene dimessa dal anche nel presente procedimento (doc. 2), CP_1
unitamente alla relazione tecnica a cura del (doc. 1). Controparte_1
Ferma restando l'inidoneità della produzione in questione ad escludere la sussistenza del nesso di causa tra l'insorgenza della patologia e la trasfusione per le ragioni già illustrate dal Tribunale di Bari, si ritiene che essa non possa in ogni caso formare oggetto di contradittorio fra le parti nemmeno nell'odierno giudizio.
6 E ciò in ragione dell'efficacia riflessa nei confronti degli attuali ricorrenti dell'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Bari passata in giudicato.
È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “la sentenza passata in giudicato, oltre ad
avere un'efficacia diretta fra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva
di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa,
qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. Più
in particolare occorre ritenere che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, ne è
vincolante, nei confronti dei terzi, ma quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti
estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata,
sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato
interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli salvo diversa ed espressa indicazione normativa ne possa ricevere
pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa” ( Così Cass. Civ. sez. III, 11.05.2021, n. 12433
e Cass. Civ. Sez. II, 17.06.2021, n. 17387; in senso conforme, ex multis, Cass. 30476/2019, Cass. 18062/2019,
Cass. 17931/2019, Cass. 15599/2019)
Nel caso de quo la situazione giuridica dedotta dagli odierni ricorrenti, estranei al procedimento R.G.
7606/2026 promosso avanti al Tribunale di Bari, consistente nella pretesa titolarità al diritto al risarcimento del danno parentale per la morte della loro congiunta, non può prescindere dall'accertamento della responsabilità del nella causazione della patologia da emotrasfusione contrattata dalla IGnora CP_1
. Accertamento che è stato oggetto della sentenza del Tribunale di Bari n. 2631/2023. Pt_5
L'effetto riflesso del giudicato nei confronti delle parti del presente procedimento si estende a tutto quanto accertato nel giudizio avanti al Tribunali di Bari, compresa la valutazione circa l'elemento soggettivo dell'illecito extracontrattuale che è stato ravvisato dall'organo giudicante nella omissione dei controlli nella preparazione ed utilizzazione del sangue per uso terapeutico, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici dell'epoca.
Sulla base delle argomentazioni esposte appare dunque senz'altro comprovata la responsabilità nel CP_1
per il contagio da HCV della IG.ra . Pt_5
7 Tanto premesso occorre rilevare come anche il nesso di causa fra la patologia contratta dalla IG.ra e Pt_5
la morte della medesima risulti comprovato dalle risultanze del certificato necroscopico (doc. 21 parte ricorrente) e dalle cartelle cliniche dimesse in causa. (docc. 1, 6);
Acclarata dunque la responsabilità del convenuto per il decesso della IG.ra , andrà risarcito CP_1 Pt_5
il danno da lesione del rapporto parentale esposto dagli odierni ricorrenti.
È stato efficacemente affermato che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito per il fatto illecito costituto dall'uccisione di un congiunto lamenta la lesione dell'interesse costituzionalmente tutelato all'intangibilità della sfera giuridica degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e dell'interesse alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla medesima formazione sociale, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29, 30 Cost. (Cass. Sez. Un.
11.11.2008, n. 26972, Cass. 16.03.2012, n. 4253)
Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rilevato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché
nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (Cass. Civ. sez. III, 28.09.2018 n. 23469).
In altre parole, il danno da perdita del rapporto parentale comprende, all'interno di un valore flessibile,
l'insieme delle conseguenze legate al venir meno della relazione familiare e consistenti nella sofferenza per il lutto e, quindi, nel crudo dolore, nonché le conseguenze legate alla perdita della relazionalità, ovvero della possibilità di godere della presenza e del rapporto con chi è venuto a mancare e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti fra moglie e marito, fra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non potere più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce nelle relazioni fra i superstiti (Cass. 09.05.2011, n. 10107; Cass. 25.06.2021, n. 18285).
Mentre la componente della sofferenza interiore può essere più agevolmente sostenuta da elementi di carattere presuntivo, nell'ambito della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale è necessario non operare una duplicazione del quantum, ma un meditato bilanciamento delle due componenti, con l'avvertimento che quanto al profilo relazionale è necessaria l'allegazione e la dimostrazione di specifici e
8 radicali mutamenti di vita da provare anche se per presunzioni (Cass. 28989/2019), non essendo il danno in questione un danno in re ipsa.
Più in particolare, con riferimento ai mezzi di prova, la giurisprudenza ha precisato che la dimostrazione del danno da uccisione del congiunto può essere data con ogni mezzo, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. È rimesso al giudice procedere alla valutazione, sulla base delle evidenze probatorie acquisite, anche in applicazione di massime di esperienza, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico relazionale nonché apprezzare la gravità ed effettività
del danno in considerazione dei concreti rapporti con il congiunto ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la convivenza o meno con il danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza di fatto (Cass. civ. 29.09.2023, n. 27658),
spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto parentale.
Quanto alla liquidazione del danno, eIGenze di prevedibilità ed omogeneità rispetto all'indirizzo di questo
Tribunale impongono di adottare le Tabelle dell'Osservatorio per la giustizia Civile di Milano.
Come ribadito anche dalla recente sentenza n. 9501 dell'11.04.2025 della Corte di Cassazione che ha confermato il proprio consolidato insegnamento (ex multis, Cass. n. 5948/2023; conf., Cass. n.
25213/2024), il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto”. A tal fine le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale (Cass. Sez. III , Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).
9 Ai fini della valutazione del danno si rileva come le circostanze allegate dai ricorrenti forniscano una rappresentazione dell'impatto che la morte della IG.ra ha avuto sulla sfera interiore ed affettiva dei Pt_5
suoi familiari, risultando quindi apprezzabile anche sulla base di massime di esperienza, la componente soggettiva del dolore, ovvero il profilo morale- soggettivo del danno. Viceversa, l'aspetto c.d. dinamico relazionale, ovvero lo sconvolgimento delle abitudini di vita seguite al decesso della vittima, risulta solo genericamente dedotto. Non risulta specificata e documentata la qualità dei rapporti parentali, limitandosi i ricorrenti a dedurre la convivenza della IG.ra con il coniuge e con il figlio , e la lunga durata Pt_5 Pt_4
del rapporto matrimoniale (53 anni). Peraltro, mentre la convivenza del marito con la vittima è documentata dal certificato che attesta la residenza presso il medesimo indirizzo della defunta (docc. 25 e 26 parte ricorrente), quella del figlio non risulta adeguatamente documentata, atteso che viene dimessa Pt_4
unicamente carta di identità con validità dal 04.08.2016 al 24.05.2027. Sennonché, tale documento non è
idoneo a provare la residenza, ma solo l'identità del titolare, tanto che rimane valida fino alla sua scadenza,
indipendentemente dall'indirizzo di residenza riportato.
Nulla viene nemmeno genericamente dedotto in merito alle frequentazioni tra i famigliari, alla condivisione di festività, vacanze ricorrenze, hobby. Né vengono circostanziate le dinamiche familiari e le attività di cura ed assistenza della vittima, sicché non vi sono elementi IGnificativi idonei a comprovare il grado di intensità
della relazione affettiva perduta e che consentano di ritenere che le abitudini di vita dei ricorrenti, a seguito del decesso della IG.ra , siano state stravolte. Pt_5
Con riferimento al sistema di punti contemplato dalle tabelle predette, il danno non patrimoniale patito dai ricorrenti va liquidato tenendo conto:
- dell'età (74 anni) della vittima, sul presupposto presumibile che la perdita di una persona non più giovane abbia un impatto meno duraturo e profondo sulla vita dei suoi cari, oltre ad una minore aspettativa di vita residua;
- dell'età dei superstiti, ovvero del coniuge (74 anni) e dei figli (52 anni), Parte_1 Parte_2
(50 anni), (43 anni), sul presupposto presumibile che persone adulte e mature Parte_3 Parte_4
abbiano, generalmente, maggiori capacità di affrontare la perdita rispetto a persone in giovane età.
- del rapporto di coniugio sul presupposto presumibile dell'intensità del legame coniugale, basato sulla vita in comune, sulla condivisione di esperienze e sulla solidarietà affettiva;
10 - del rapporto di filiazione in quanto, come tale, presuntivamente caratterizzato da un forte vincolo affettivo;
- della convivenza della vittima con il marito e con il figlio quale circostanza Parte_4
presuntivamente idonea a rafforzare ed intensificare il legame affettivo;
- del numero dei superstiti sul presupposto presumibile che la vicinanza di altri familiari nel momento del dolore lenisce la sofferenza;
- delle modalità del decesso, avvenuto dopo un lungo periodo di malattia ed imputabile alle omissioni del
, sul presupposto presumibile che tali modalità siano state motivo di ulteriore intensificazione della CP_1
sofferenza conseguente alla percezione dell'ingiustizia della perdita.
Applicando le richiamate Tabelle di Milano aggiornate al 2024 e tenuto complessivamente conto degli elementi sopra indicati e descritti, il danno richiesto dai ricorrenti va liquidato (attribuendo al punto un valore di euro 3.911,00):
- per il coniuge attribuendo a quest'ultimo complessivamente 59 punti ( di cui 12 in base Parte_1
all'età del danneggiato, 12 punti in base all'età della vittima, 16 punti per la convivenza, 9 punti in base al numero di famigliari superstiti e 10 punti per la qualità e l'intensità della relazione, attesa le flebile allegazione di indicazioni in ordine alla personalizzazione del danno ed ai rapporti esistenti all'interno del nucleo famigliare) e liquidando in suo favore l'importo di euro 230.749,00.
- per il figlio , attribuendo a quest'ultimo complessivamente 49 punti ( di cui 18 in base Parte_2
all'età del danneggiato, 12 punti in base all'età della vittima, 0 punti per la convivenza, 9 punti in base al numero di famigliari superstiti e 10 punti per la qualità e l'intensità della relazione, attesa le flebile allegazione di indicazioni in ordine alla personalizzazione del danno ed ai rapporti esistenti all'interno del nucleo famigliare) e liquidando in suo favore l'importo di euro 191.639,00.
- per la IA , attribuendo a quest'ultima complessivamente 51 punti ( di cui 20 in base all'età Parte_3
della danneggiata, 12 punti in base all'età della vittima, 0 punti per la convivenza, 9 punti in base al numero di famigliari superstiti e 10 punti per la qualità e l'intensità della relazione, attesa le flebile allegazione di indicazioni in ordine alla personalizzazione del danno ed ai rapporti esistenti all'interno del nucleo famigliare) e liquidando in suo favore l'importo di euro 199.461,00.
- per il figlio , attribuendo a quest'ultimo complessivamente 51 punti (di cui 20 in base Parte_4
all'età del danneggiato, 12 punti in base all'età della vittima, 0 punti per la convivenza, 9 punti in base al
11 numero di famigliari superstiti e 10 punti per la qualità e l'intensità della relazione, attesa le flebile allegazione di indicazioni in ordine alla personalizzazione del danno ed ai rapporti esistenti all'interno del nucleo famigliare) e liquidando in suo favore l'importo di euro 199.461,00.
Sugli importi così determinati decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data del decesso (03.09.2021)
alla data del deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi,
oltre ulteriori interessi legali sulla somma liquidata dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
Infine deve essere disattesa la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita del lavoro domestico della defunta, non avendo i ricorrenti fornito alcuna prova nemmeno presuntiva sul punto ed avendo anzi dedotto che erano loro stessi a prestare assistenza alla IG.ra “in tutte le attività della vita Pt_5
quotidiana (fare la spesa, cucinare, lavare e governare la casa, ritirare la pensione, disbrigare pratiche), perché la madre non
provvedeva più autonomamente alle incombenze quotidiane” (così pag. 4 ricorso introduttivo).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere regolate, secondo il principio della soccombenza, in base ai parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna il al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
230.749,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (03.09.2021), alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 230.749,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
2. condanna il al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_2
191.639,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (03.09.2021), alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 191.639,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
12 3. condanna il al pagamento in favore di dell'importo di euro 199.461,00 Controparte_1 Parte_3
oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (03.09.2021), alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 199.461,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
4. condanna il al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_4
199.461,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (03.09.2021), alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 199.461,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
5. condanna il alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidate in euro Controparte_1
545,00 per anticipazioni ed euro 22.564,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del
15%, oltre iva e cpa se dovuti per legge.
Venezia, lì 25.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Tania Vettore
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
RG. N. 22801/2024
La dott.ssa Tania Vettore, Giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 22801 degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] ;
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] C.F._2
Vico III via Vela n. 13;
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente in Parte_3 C.F._3
Torri di Quartesolo (VI) alla via Madre Teresa di Calcutta n. 4;
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_4 C.F._4
e residente in [...]
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca Leoncini (P.E.C. , in Email_1
Altamura, via Sant'Angelo n. 11, che li rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
contro
1 , in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. ; P.E.C.: P.IVA_1
, presso cui è domiciliato ex lege in Piazza San Marco n. 63 Email_2
resistente
in punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni per i ricorrenti: “ 1) accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Controparte_1
in ordine alla causazione del decesso della Sig.ra ; 2) conseguentemente, condannare il Parte_5 Controparte_1
in persona del all'integrale rifusione in favore dei ricorrenti di tutti i danni non patrimoniali, iure proprio,
[...] CP_3
diretti e riflessi, patiti e patiendi, nessuno escluso ed eccettuato, endofamiliare ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno non
patrimoniale nella misura che, all'esito dell'istruttoria, verrà ritenuta di giustizia;
3) condannare il al pagamento CP_1
degli interessi maggiorati ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., o in subordine gli interessi compensativi, a decorrere dalla data
dell'illecito al saldo;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso forfettario ed accessori di legge da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: i ricorrenti chiedono disporsi CTU medico-legale, se necessaria,
al fine di accertare il nesso causale tra la patologia epatica e il decesso della Sig.ra ”. Parte_5
Conclusioni della parte resistente:“ Voglia l'ecc.mo Tribunale: - in via preliminare, dichiarare la nullità della notifica
e dell'atto introduttivo, come argomentato in parte motiva;
- in via subordinata, rigettare la domanda, in quanto la pretesa
risulta estina a causa dell'intervenuta prescrizione;
- in via ulteriormente subordinata, rigettare il ricorso in quanto infondato
per le ragioni esposte;
Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti in proprio, eredi e rispettivamente coniuge superstite e figli della IG.ra hanno Parte_5
convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento, nella misura ritenuta Controparte_1
di giustizia, dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale derivante dalla morte della loro congiunta, avvenuta in data 03.09.2021 (nella componente del lutto e dell'alterazione delle abitudini di vita del marito e dei figli) nonché dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita del lavoro domestico svolto dalla de cuius in favore del marito. Tanto, previo accertamento della responsabilità del medesimo in ordine alla causazione del decesso e derivante, ex art. 2043 c.c., dalla violazione degli CP_1
2 obblighi di supervisione, vigilanza e controllo nelle attività di produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati gravanti sullo stesso, in forza di plurime disposizioni di legge.
I ricorrenti deducono infatti che, la IG.ra è deceduta a causa della epatopatia cronica HVC correlata, Pt_5
diagnosticata in data 12.10.1999 e contratta in seguito a terapia trasfusionale a cui era stata sottoposta in data 01.06.1978 in occasione del ricovero presso l'ospedale di Montecchio Maggiore (cartella clinica, doc.
1). A dimostrazione della sussistenza del nesso di causa fra la patologia di epatopatia HCV correlata della loro congiunta e le emotrasfusioni somministrate in occasione del predetto ricovero, i ricorrenti dimettono copia della sentenza n. 2631/2023 del Tribunale di Bari, passata in giudicato, che ha riconosciuto il risarcimento del danno biologico subito in vita dalla IG.ra . A conferma dell'esistenza del nesso di Pt_5
causa fra la epatopatia cronica HCV correlata e il decesso, dimettono certificato necroscopico della ULSS9
(doc. 21). Per_1
Il , costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullità della domanda Controparte_1
per indeterminatezza della stessa sotto il profilo sia dell'an che del quantum. In subordine ha eccepito la prescrizione del diritto azionato ritenendo che il dies a quo della prescrizione debba farsi decorrere non dal decesso della IG.ra , ma dal momento in cui la stessa ha avuto piena conoscenza del contagio e delle Pt_5
sue conseguenze, ovvero fin dal 1999, senza che siano intervenuti atti interruttivi. In via di ulteriore subordine ha chiesto il rigetto della pretesa risarcitoria non ritenendo provato né il nesso di causa fra l'emotrasfusione e il decesso della IG.ra , né l'elemento soggettivo della propria colpa e reputando Pt_5
comunque indimostrato, se non genericamente allegato, il danno da perdita da rapporto parentale. Quanto
al nesso di causa, il ha sostenuto, in particolare, che le statuizioni contenute nella sentenza n. CP_1
2631/2023 del Tribunale di Bari, in quanto rese nei confronti di parti diverse da quelle odierne, non potrebbero produrre effetti nel presente procedimento. Ha inoltre rilevato come la predetta sentenza e la
CTU espletata nel relativo giudizio riguardino la mera insorgenza della patologia e non già l'evento morte oggi dedotto dai ricorrenti e ha comunque reputato inverosimile che l'evento morte sia stato determinato causalmente dalla patologia. Il convenuto ha altresì osservato come nell'ambito dell'istanza di CP_1
indennizzo ai sensi della L.210/1992 avanzata dalla IG.ra in data 18.10.2001 fosse stato accertato che Pt_5
i due donatori delle sacche trasfuse erano negativi alle verificazioni di legge, incluso l'HCV, alle date del
25.02.2000 e 22.11.2001, mentre le medesime patologie epatiche erano state riscontrate in soggetti familiari.
3 Sotto il profilo della colpa, parte resistente ha osservato che all'epoca del contagio (1978) il virus HCV non era conosciuto dalla scienza medica, sicché, non essendone prevedibile la capacità infettiva, nessun rimprovero può essere mosso al in ordine alla mancata adozione di misure volte ad evitare il CP_1
contagio.
Quanto ai danni non patrimoniali di cui i ricorrenti chiedono il ristoro, il ha rilevato in particolare CP_1
come non risultino provate l'effettività della convivenza e l'assiduità dei rapporti. Ha inoltre rilevato come non sia stata fornita la prova del danno patrimoniale derivante dalla perdita del lavoro domestico reso dalla defunta.
****
Ritenuta la causa già istruita sulla base della documentazione versata in atti, all'ultima udienza del 29.05.2025
il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
*****
La domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti è fondata e merita di trovare accoglimento nei limiti e per i motivi sotto indicati.
Va preliminarmente osservato come la fattispecie de qua vada ricondotta nell'ambito della responsabilità
aquiliana ex art 2043 c.c.. e in particolare nell'ambito della responsabilità extracontrattuale per condotta omissiva consistente nella violazione degli obblighi di organizzazione, tracciamento e controllo nell'attività
trasfusionale.
Il è infatti tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla Controparte_1
pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati e risponde per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (Cass. civ. SS.UU.
11.01.2008, n. 676 e 584). Del resto, la giurisprudenza ha da tempo dato diffusamente conto di come fosse ben noto fin dalla fine degli anni '60 il rischio di trasmissione di epatite virale, essendo possibile rilevare indirettamente il virus mediante la determinazione della transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAG
(Cass. n. 18520/2018). Già alla fine degli anni '60 erano infatti previsti obblighi normativi in ordine ai controlli volti a prevenire ed evitare il contagio da emotrasfusione.
Tanto premesso, deve anzitutto andare disattesa l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del diritto azionato.
4 Oggetto del giudizio è la richiesta di risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale formulata con ricorso depositato in data 11.11.2024 a seguito del decesso della IG.ra avvenuto in Pt_5
data 03.09.2021 per “sindrome epato renale, insufficienza renale acuta, sindrome uremica e scompenso cardio circolatorio”
(doc. 21 di parte attrice), dopo che alla medesima erano state diagnosticate “epatite cronica HCV” in data
12.10.1999 e “cirrosi epatica” in data 06.10.2000 (doc. 6 di parte attrice), ricondotte alla trasfusione cui era stata sottoposta nel 1978.
Il assume che il danno iure proprio invocato dai ricorrenti discende non dall'evento morte in sé CP_1
considerato, ma dalla progressiva perdita dei rapporti parentali che si collocherebbe oltre il periodo della prescrizione decorrente non dal decesso della IG.ra , bensì dalla diagnosi della patologia risalente al Pt_5
12.10.1999. In realtà, oltre a dedurre, peraltro solo genericamente, la compromissione del rapporto parentale legato alla scoperta dell'insorgenza della patologia, i ricorrenti hanno formulato domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale causato dal decesso della loro congiunta, nelle componenti della sofferenza soggettiva e della perdita sul piano relazionale. Pertanto, l'illecito dedotto in questo giudizio non
è la malattia della IG.ra , ma il suo decesso per fatto ascritto alla condotta omissiva del Pt_5 Controparte_1
, riconducibile alla fattispecie di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p.. Poiché il termine di
[...]
prescrizione per tale reato, considerata l'epoca della morte ( 03.09.2021) è di sei anni, avuto riguardo alla pena edittale prevista dall'art. 589 c.p., comma 1 ed a quanto previsto dall'art. 157 c.p. applicabile ratione
temporis, tale è dunque anche il termine di prescrizione dell'azione civile di risarcimento ai sensi dell'art. 2947,
comma III, c.c. (in questo senso, Cass. civ. 22.08.2018, n. 20882; Cass. sez. un. 11.01.2008, n. 581; Cass.
Civ. 17.11.2020, n. 26189).
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, “nel caso di danni patiti dai congiunti iure proprio,
il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento decorre dal momento in cui il decesso viene percepito, o possa essere percepito,
usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze
scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo”(così, Cass. civ. 26.04.2024 , n. 11228).
Nel caso in esame tale momento deve farsi coincidere con quello del decesso della IG.ra avvenuto in Pt_5
data 03.09.2021, dovendosi ritenere che i ricorrenti, per il rapporto di parentela che li univa alla defunta,
avessero consapevolezza dell'ingiustizia del decesso. Pertanto, poiché al momento del deposito del ricorso
5 (11.11.2024) non era spirato il termine di prescrizione, l'eccezione svolta dal convenuto deve CP_1
essere disattesa.
Quanto al merito della pretesa azionata, va anzitutto esaminato il nesso di causa fra la condotta omissiva imputata al e la morte della IG.ra . CP_1 Pt_5
L'indagine in ordine alla sussistenza del nesso di causa va svolta tenendo conto del carattere definitivo dell'accertamento della responsabilità del contenuto nella sentenza del Tribunale di Bari n. 2631 CP_1
pubbl. il 29.06.2023, emessa all'esito del giudizio promosso dalla medesima IG.ra nei confronti del Pt_5
al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla Controparte_1
contrazione dell'infezione HCV.
In particolare, l'adito Tribunale aveva ritenuto di non doversi discostare dalla CTU espletata nell'ambito del procedimento che aveva accertato l'esistenza del nesso causale tra la trasfusione e l'infezione HCV, nella quale si legge che “pur essendo noti nella storia clinica della IG.ra fattori di rischio pregressi (appendicectomia all'età Pt_5
di 16 anni;
ernia inguinale dx con exeresi ed ernioplastica all'età di 18 anni;
asporto di polipo cervicale all'età di 30 anno;
intervento di safenectomia all'età di 40 anni) si ritiene che le trasfusioni di sangue effettuate nel 1978 possono essere considerate
secondo il principio del più probabile che non il rischio di maggior peso e quindi la causa determinante della pregressa infezione
da virus dell'epatite C.
Sul punto mette conto rilevare come nel predetto giudizio non avesse trovato ingresso la documentazione tardivamente prodotta dal a prova contraria (verbale della commissione medica ospedaliera e CP_1
attestazione del coordinatore del Centro Immunotrasusionale - Montecchio Maggiore, allegata alle osservazioni del ctp del ) sul presupposto che tale produzione, oltre ad essere tardiva e proveniente CP_1
dalla medesima parte convenuta, non trovava in atti “adeguati elementi di riscontro al fine di supportare la tesi volta
ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la epatopatia da cui è affetta la e la trasfusione del 1978”, atteso Pt_5
che non risultavano allegati gli esami eseguiti sulle sacche di sangue trasfuse alla . Pt_5
Orbene, la documentazione predetta viene dimessa dal anche nel presente procedimento (doc. 2), CP_1
unitamente alla relazione tecnica a cura del (doc. 1). Controparte_1
Ferma restando l'inidoneità della produzione in questione ad escludere la sussistenza del nesso di causa tra l'insorgenza della patologia e la trasfusione per le ragioni già illustrate dal Tribunale di Bari, si ritiene che essa non possa in ogni caso formare oggetto di contradittorio fra le parti nemmeno nell'odierno giudizio.
6 E ciò in ragione dell'efficacia riflessa nei confronti degli attuali ricorrenti dell'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Bari passata in giudicato.
È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “la sentenza passata in giudicato, oltre ad
avere un'efficacia diretta fra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva
di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa,
qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. Più
in particolare occorre ritenere che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, ne è
vincolante, nei confronti dei terzi, ma quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti
estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata,
sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato
interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli salvo diversa ed espressa indicazione normativa ne possa ricevere
pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa” ( Così Cass. Civ. sez. III, 11.05.2021, n. 12433
e Cass. Civ. Sez. II, 17.06.2021, n. 17387; in senso conforme, ex multis, Cass. 30476/2019, Cass. 18062/2019,
Cass. 17931/2019, Cass. 15599/2019)
Nel caso de quo la situazione giuridica dedotta dagli odierni ricorrenti, estranei al procedimento R.G.
7606/2026 promosso avanti al Tribunale di Bari, consistente nella pretesa titolarità al diritto al risarcimento del danno parentale per la morte della loro congiunta, non può prescindere dall'accertamento della responsabilità del nella causazione della patologia da emotrasfusione contrattata dalla IGnora CP_1
. Accertamento che è stato oggetto della sentenza del Tribunale di Bari n. 2631/2023. Pt_5
L'effetto riflesso del giudicato nei confronti delle parti del presente procedimento si estende a tutto quanto accertato nel giudizio avanti al Tribunali di Bari, compresa la valutazione circa l'elemento soggettivo dell'illecito extracontrattuale che è stato ravvisato dall'organo giudicante nella omissione dei controlli nella preparazione ed utilizzazione del sangue per uso terapeutico, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici dell'epoca.
Sulla base delle argomentazioni esposte appare dunque senz'altro comprovata la responsabilità nel CP_1
per il contagio da HCV della IG.ra . Pt_5
7 Tanto premesso occorre rilevare come anche il nesso di causa fra la patologia contratta dalla IG.ra e Pt_5
la morte della medesima risulti comprovato dalle risultanze del certificato necroscopico (doc. 21 parte ricorrente) e dalle cartelle cliniche dimesse in causa. (docc. 1, 6);
Acclarata dunque la responsabilità del convenuto per il decesso della IG.ra , andrà risarcito CP_1 Pt_5
il danno da lesione del rapporto parentale esposto dagli odierni ricorrenti.
È stato efficacemente affermato che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito per il fatto illecito costituto dall'uccisione di un congiunto lamenta la lesione dell'interesse costituzionalmente tutelato all'intangibilità della sfera giuridica degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e dell'interesse alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla medesima formazione sociale, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29, 30 Cost. (Cass. Sez. Un.
11.11.2008, n. 26972, Cass. 16.03.2012, n. 4253)
Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rilevato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché
nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (Cass. Civ. sez. III, 28.09.2018 n. 23469).
In altre parole, il danno da perdita del rapporto parentale comprende, all'interno di un valore flessibile,
l'insieme delle conseguenze legate al venir meno della relazione familiare e consistenti nella sofferenza per il lutto e, quindi, nel crudo dolore, nonché le conseguenze legate alla perdita della relazionalità, ovvero della possibilità di godere della presenza e del rapporto con chi è venuto a mancare e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti fra moglie e marito, fra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non potere più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce nelle relazioni fra i superstiti (Cass. 09.05.2011, n. 10107; Cass. 25.06.2021, n. 18285).
Mentre la componente della sofferenza interiore può essere più agevolmente sostenuta da elementi di carattere presuntivo, nell'ambito della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale è necessario non operare una duplicazione del quantum, ma un meditato bilanciamento delle due componenti, con l'avvertimento che quanto al profilo relazionale è necessaria l'allegazione e la dimostrazione di specifici e
8 radicali mutamenti di vita da provare anche se per presunzioni (Cass. 28989/2019), non essendo il danno in questione un danno in re ipsa.
Più in particolare, con riferimento ai mezzi di prova, la giurisprudenza ha precisato che la dimostrazione del danno da uccisione del congiunto può essere data con ogni mezzo, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. È rimesso al giudice procedere alla valutazione, sulla base delle evidenze probatorie acquisite, anche in applicazione di massime di esperienza, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico relazionale nonché apprezzare la gravità ed effettività
del danno in considerazione dei concreti rapporti con il congiunto ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la convivenza o meno con il danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza di fatto (Cass. civ. 29.09.2023, n. 27658),
spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto parentale.
Quanto alla liquidazione del danno, eIGenze di prevedibilità ed omogeneità rispetto all'indirizzo di questo
Tribunale impongono di adottare le Tabelle dell'Osservatorio per la giustizia Civile di Milano.
Come ribadito anche dalla recente sentenza n. 9501 dell'11.04.2025 della Corte di Cassazione che ha confermato il proprio consolidato insegnamento (ex multis, Cass. n. 5948/2023; conf., Cass. n.
25213/2024), il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto”. A tal fine le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale (Cass. Sez. III , Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).
9 Ai fini della valutazione del danno si rileva come le circostanze allegate dai ricorrenti forniscano una rappresentazione dell'impatto che la morte della IG.ra ha avuto sulla sfera interiore ed affettiva dei Pt_5
suoi familiari, risultando quindi apprezzabile anche sulla base di massime di esperienza, la componente soggettiva del dolore, ovvero il profilo morale- soggettivo del danno. Viceversa, l'aspetto c.d. dinamico relazionale, ovvero lo sconvolgimento delle abitudini di vita seguite al decesso della vittima, risulta solo genericamente dedotto. Non risulta specificata e documentata la qualità dei rapporti parentali, limitandosi i ricorrenti a dedurre la convivenza della IG.ra con il coniuge e con il figlio , e la lunga durata Pt_5 Pt_4
del rapporto matrimoniale (53 anni). Peraltro, mentre la convivenza del marito con la vittima è documentata dal certificato che attesta la residenza presso il medesimo indirizzo della defunta (docc. 25 e 26 parte ricorrente), quella del figlio non risulta adeguatamente documentata, atteso che viene dimessa Pt_4
unicamente carta di identità con validità dal 04.08.2016 al 24.05.2027. Sennonché, tale documento non è
idoneo a provare la residenza, ma solo l'identità del titolare, tanto che rimane valida fino alla sua scadenza,
indipendentemente dall'indirizzo di residenza riportato.
Nulla viene nemmeno genericamente dedotto in merito alle frequentazioni tra i famigliari, alla condivisione di festività, vacanze ricorrenze, hobby. Né vengono circostanziate le dinamiche familiari e le attività di cura ed assistenza della vittima, sicché non vi sono elementi IGnificativi idonei a comprovare il grado di intensità
della relazione affettiva perduta e che consentano di ritenere che le abitudini di vita dei ricorrenti, a seguito del decesso della IG.ra , siano state stravolte. Pt_5
Con riferimento al sistema di punti contemplato dalle tabelle predette, il danno non patrimoniale patito dai ricorrenti va liquidato tenendo conto:
- dell'età (74 anni) della vittima, sul presupposto presumibile che la perdita di una persona non più giovane abbia un impatto meno duraturo e profondo sulla vita dei suoi cari, oltre ad una minore aspettativa di vita residua;
- dell'età dei superstiti, ovvero del coniuge (74 anni) e dei figli (52 anni), Parte_1 Parte_2
(50 anni), (43 anni), sul presupposto presumibile che persone adulte e mature Parte_3 Parte_4
abbiano, generalmente, maggiori capacità di affrontare la perdita rispetto a persone in giovane età.
- del rapporto di coniugio sul presupposto presumibile dell'intensità del legame coniugale, basato sulla vita in comune, sulla condivisione di esperienze e sulla solidarietà affettiva;
10 - del rapporto di filiazione in quanto, come tale, presuntivamente caratterizzato da un forte vincolo affettivo;
- della convivenza della vittima con il marito e con il figlio quale circostanza Parte_4
presuntivamente idonea a rafforzare ed intensificare il legame affettivo;
- del numero dei superstiti sul presupposto presumibile che la vicinanza di altri familiari nel momento del dolore lenisce la sofferenza;
- delle modalità del decesso, avvenuto dopo un lungo periodo di malattia ed imputabile alle omissioni del
, sul presupposto presumibile che tali modalità siano state motivo di ulteriore intensificazione della CP_1
sofferenza conseguente alla percezione dell'ingiustizia della perdita.
Applicando le richiamate Tabelle di Milano aggiornate al 2024 e tenuto complessivamente conto degli elementi sopra indicati e descritti, il danno richiesto dai ricorrenti va liquidato (attribuendo al punto un valore di euro 3.911,00):
- per il coniuge attribuendo a quest'ultimo complessivamente 59 punti ( di cui 12 in base Parte_1
all'età del danneggiato, 12 punti in base all'età della vittima, 16 punti per la convivenza, 9 punti in base al numero di famigliari superstiti e 10 punti per la qualità e l'intensità della relazione, attesa le flebile allegazione di indicazioni in ordine alla personalizzazione del danno ed ai rapporti esistenti all'interno del nucleo famigliare) e liquidando in suo favore l'importo di euro 230.749,00.
- per il figlio , attribuendo a quest'ultimo complessivamente 49 punti ( di cui 18 in base Parte_2
all'età del danneggiato, 12 punti in base all'età della vittima, 0 punti per la convivenza, 9 punti in base al numero di famigliari superstiti e 10 punti per la qualità e l'intensità della relazione, attesa le flebile allegazione di indicazioni in ordine alla personalizzazione del danno ed ai rapporti esistenti all'interno del nucleo famigliare) e liquidando in suo favore l'importo di euro 191.639,00.
- per la IA , attribuendo a quest'ultima complessivamente 51 punti ( di cui 20 in base all'età Parte_3
della danneggiata, 12 punti in base all'età della vittima, 0 punti per la convivenza, 9 punti in base al numero di famigliari superstiti e 10 punti per la qualità e l'intensità della relazione, attesa le flebile allegazione di indicazioni in ordine alla personalizzazione del danno ed ai rapporti esistenti all'interno del nucleo famigliare) e liquidando in suo favore l'importo di euro 199.461,00.
- per il figlio , attribuendo a quest'ultimo complessivamente 51 punti (di cui 20 in base Parte_4
all'età del danneggiato, 12 punti in base all'età della vittima, 0 punti per la convivenza, 9 punti in base al
11 numero di famigliari superstiti e 10 punti per la qualità e l'intensità della relazione, attesa le flebile allegazione di indicazioni in ordine alla personalizzazione del danno ed ai rapporti esistenti all'interno del nucleo famigliare) e liquidando in suo favore l'importo di euro 199.461,00.
Sugli importi così determinati decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data del decesso (03.09.2021)
alla data del deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi,
oltre ulteriori interessi legali sulla somma liquidata dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
Infine deve essere disattesa la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita del lavoro domestico della defunta, non avendo i ricorrenti fornito alcuna prova nemmeno presuntiva sul punto ed avendo anzi dedotto che erano loro stessi a prestare assistenza alla IG.ra “in tutte le attività della vita Pt_5
quotidiana (fare la spesa, cucinare, lavare e governare la casa, ritirare la pensione, disbrigare pratiche), perché la madre non
provvedeva più autonomamente alle incombenze quotidiane” (così pag. 4 ricorso introduttivo).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere regolate, secondo il principio della soccombenza, in base ai parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna il al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
230.749,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (03.09.2021), alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 230.749,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
2. condanna il al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_2
191.639,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (03.09.2021), alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 191.639,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
12 3. condanna il al pagamento in favore di dell'importo di euro 199.461,00 Controparte_1 Parte_3
oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (03.09.2021), alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 199.461,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
4. condanna il al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_4
199.461,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (03.09.2021), alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 199.461,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
5. condanna il alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidate in euro Controparte_1
545,00 per anticipazioni ed euro 22.564,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del
15%, oltre iva e cpa se dovuti per legge.
Venezia, lì 25.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Tania Vettore
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