Versione
12 agosto 1954
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17 agosto 1988
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23 ottobre 1996
23 ottobre 1996
Art. 4.
In luogo del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario richiesto ai sensi del 1° comma, lettera b), dell'articolo precedente, puo' essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato.
In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalita' l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.(8) ((9)) Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.
--------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 10 agosto 1988, n. 349 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate nel comma 1, e' elevato a due anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data indicata nel comma 1 dell'articolo 2".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988". --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' elevato a tre anni"
In luogo del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario richiesto ai sensi del 1° comma, lettera b), dell'articolo precedente, puo' essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato.
In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalita' l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.(8) ((9)) Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.
--------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 10 agosto 1988, n. 349 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate nel comma 1, e' elevato a due anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data indicata nel comma 1 dell'articolo 2".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988". --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' elevato a tre anni"
Commentari • 20
- 1. Piccola proprietà contadina, è valido il certificato tardivohttps://www.fiscooggi.it/ · 9.998108
Con la sentenza 12 luglio 2005, n. 14671, la sezione V della suprema Corte di cassazione ha considerato illegittimo un avviso di liquidazione emesso dall'ufficio impositore per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e di bollo a carico di un contribuente a causa della mancata produzione, nel termine decadenziale triennale di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, del certificato rilasciato dall'assessorato provinciale all'Agricoltura (ex Ispettorato provinciale agrario) attestante i requisiti soggettivi dell'avente diritto e oggettivi dell'immobile traslato necessari per il godimento delle agevolazioni fiscali. […]
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Giurisprudenza • 186
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 06/05/2021, n. 1445Provvedimento: […] Con tale orientamento giurisprudenziale risulta superata la prassi dell'Amministrazione Finanziaria volta a ritenere decadenziale il termine triennale di cui all'art 4 legge 604/1954 e conseguentemente tutta la giurisprudenza ormai datata, con cui si ammetteva la non decadenza automatica dai benefici ,solo in caso di negligenze non attribuibili al contribuente. […]Leggi di più...
- certificato definitivo legge 604/1954·
- autotutela amministrativa·
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