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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/12/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1552 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Potenza al P.le Rizzo n. 12, presso e nello studio dell'avv. Salvatore
Laguardia, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attore-Opponente
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Venosa alla via Vittorio Emanuele n. 21 presso lo studio dell'avv. Carlo Griesi, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti
CA ZA e TE IA;
Convenuta-Opposta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09/07/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, l'attore opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
203/2021, emesso dal Tribunale di Potenza in data 23/03/2021, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 26.180,65, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di Controparte_1
L'opponente chiedeva all'adito Tribunale “A) in via principale, previo accertamento
e conseguente declaratoria, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato ed illegittimo in fatto e in diritto, e, per
l'effetto, revocarlo in toto;
B) in via subordinata accertarsi l'effettiva somma dovuta a debito o a credito - in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio (che sin d'ora si richiede) che individui e verifichi
i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta, con riferimento al prestito personale per cui è causa. Per l'effetto disporre la remissione nei termini degli odierni opponenti per i soli ratei del capitale, che evidentemente può essere preteso non in un'unica soluzione, ma ratealmente. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore anticipatario”.
Nel merito, a sostegno dell'opposizione, è stata dedotta la violazione dell'art. 633 cpc, per carenza di prova scritta poiché non è stata prodotta in atti l'estratto conto recante la certificazione di cui all'art. 50 d.lgs. 385/93. In relazione al finanziamento n.54742859 contestava la nullità della clausola relativa agli interessi di mora in quanto non escludeva l'applicazione congiunta del tasso corrispettivo e di mora;
nonché lamentava l'indeterminatezza del TAEG in quanto per la sua determinazione non era stato inserito il costo dell'assicurazione con conseguente richiesta dei tassi sostitutivi.
Infine, in relazione al credito revolving, lamentava la nullità della clausola di chiusura periodica che avrebbe consentito, secondo l'opponente, la capitalizzazione trimestrale con palese violazione del divieto anatocistico.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 31/01/2021 si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo “… di rigettare l'opposizione poiché Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna contesa;
In ogni caso: - condannare il Sig. al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 26.180,65, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta
[...]
di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali … Con il favore di spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA”.
Preliminarmente evidenziava il principio secondo il quale l'onere della prova dell'asserita usurarietà, divergenza dei tassi e modalità anatocistica grava sull'attore- opponente.
Deduceva l'infondatezza delle doglianze relative alla carenza di prova scritta, in quanto il decreto ingiuntivo veniva richiesto, oltre che sul contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento, anche che sugli estratti conti che documentano l'intera durata del rapporto sia per la carta n. 5267766011406801 che per il finanziamento n. 54742859. Relativamente alla eccepita usura rilevava che tutto quanto sostenuto da controparte in merito al superamento del tasso soglia usura e del tasso di mora, non è stato minimamente provato e, pertanto, da ritenersi infondata.
L'opposta, inoltre, evidenziava il carattere facoltativo delle polizze il cui costo non rientrava nella determinazione del TAEG.
3) In corso di causa, il G.I. concedeva provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo poiché, si legge, “… la pretesa azionata in via monitoria risulta comprovata da sufficiente prova scritta e da elementi complessivamente idonei a corroborare l'esistenza della pretesa creditoria qui azionata, avendo la convenuta opposta e già ricorrente dedotto l'altrui inadempimento e allegato i pertinenti documenti, sia contrattuali (con relativo piano di ammortamento), sia contabili (cfr., rispettivamente, all.
2-4 e 8 nonché all. 7 e 9 fasc. monitorio, versato agli atti anche in questa sede); (ii) i motivi di opposizione non appaiono invece fondati né su congrui riscontri documentali, né su eccezioni di pronta soluzione, in quanto: (1) le deduzioni in punto di carenza di prova … appaiono:(a) confliggenti con le allegazioni documentali supra menzionate sub (i) [non rilevando, quanto ai documenti contabili meramente funzionali ad asseverare il quantum debeatur (non specificamente contestato ex adverso), il difetto di attestazione ex art. 50 T.U.B. (preclusa, attesa la sua natura soggettiva, alla società ricorrente)] e comunque: (b) non dirimenti, atteso che, al di della già esaurita fase monitoria, è nel presente giudizio a cognizione piena che occorrerà valutare la fondatezza della pretesa … (2) le ulteriori contestazioni per
i vizi asseritamente affliggenti i crediti oggetto di causa (e.g., quanto al finanziamento con nn. Finali “859”: nullità, per usurarietà, degli interessi moratori e indeterminatezza del tasso di interesse per mancato inserimento nel T.A.E.G. della polizza assicurativa;
quanto all'apertura del credito revolving: la nullità della clausola in punto di “chiusura periodica”) risultano allo stato non adeguatamente confortate in via documentale nonché già diffusamente e analiticamente contestate dalla convenuta opposta, anche con riferimenti alle evidenze aritmetico-contabili e alle allegazioni documentali in atti [cfr. pagg.
8-22 della comparsa], afferendo in ogni caso al quantum del credito …”.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma, cpc, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, non essendovi istanze istruttorie meritevoli di approfondimento. Quindi, precisate le conclusioni, all'udienza del 09/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Innanzitutto, va evidenziata la legittimità del decreto ingiuntivo, poiché lo stesso
è stato emesso sulla scorta di idonei documenti sia contrattuali (con relativo piano di ammortamento), sia contabili (all. 2. 4 e 8 - nonché all. 7 e 9 fasc. monitorio).
Quindi, il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Potenza legittimamente e sulla scorta di idonea documentazione attestante il credito.
5) Precisato quanto sopra, risulta dalla documentazione agli atti che sussiste idonea prova scritta ex art. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, quindi, è da ritenersi infondata la lamentata carenza di prova scritta.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello
Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016,
n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione
Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nel caso di specie, la fonte negoziale, del diritto fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, risulta indiscussa e non contestata tra le parti.
Invero, parte opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di prestito personale e revolving, sottoscritto con tale circostanza, oltre a Controparte_1
risultare documentalmente provata, è anche incontestato, ed ai sensi dell'art. 115,
1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". In proposito, si deve osservare che il principio di non contestazione consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo
2015 n. 3666; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498; Tribunale
Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in).
6) Parte attrice opponente ha lamentato la carenza della certificazione ex art. 50
TUB.
Invero, com'è noto, la predetta norma prevede che la Banca d'Italia e le Banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione, previsto dall'articolo 633 del Codice di procedura civile, anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
Dunque, la produzione di un estratto conto certificato è una mera facoltà riconosciuta alle sole banche di poter chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo anche solo su certificazione di cui all'artt. 50 TUB.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, ha in più riprese, sancito il principio secondo il quale, qualora la ragione di credito azionata discende, come nella fattispecie, da un rapporto finanziamento/prestito, l'onere probatorio del creditore viene soddisfatto, con deposito del contratto e dell'atto di erogazione e quietanza contenente, fra l'altro, il piano di ammortamento, in quanto detta documentazione avendo natura negoziale costituisce non solo una ricognizione del debito, ma anche una promessa di pagamento “titolata” e, come tale, sufficiente ad attestare l'obbligazione restitutoria ed è assolutamente irrilevante la circostanza che la Banca depositi, o meno, attestazione contabile relativa allo svolgimento del rapporto … Viceversa, prosegue il suddetto insegnamento della
Suprema Corte, grava sul debitore allegare eventuali fatti modificativi e/o impeditivi e/o estintivi del credito … (principio confermato da Cass. civ. con Ord.
Sez. 1 n. 5373/2024).
Nella fattispecie il debitore opponente non ha allegato o provato alcun fatto modificativo e/o impeditivo e/o estintivo del credito, ma ha lamentato la carenza della certificazione ex art. 50 TUB che, per quanto sopra dedotto e motivato, risulta essere una facoltà riconosciuta alle sole Banche, ovvero una loro prerogativa fondare il ricorso monitorio sulla detta certificazione, che non può tradursi nella violazione dell'art. 633 cpc dedotta dall'opponente.
7) Parte attrice opponente ha, inoltre, contestato, con la propria opposizione a decreto ingiuntivo, l'applicazione di interessi usurari o, comunque, di interessi superiori ai parametri previsti dalla Banca d'Italia, dovuto, secondo quanto assunto dall'opponente, dalla sommatoria del TAN al TAEG e questi al tasso mora, nonché l'indeterminatezza del TAEG per non aver incluso nel calcolo il costo delle assicurazioni.
E' d'uopo precisare, che secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597/2020, condiviso da questo giudicante,
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Per completezza, si deve osservare che per la stessa struttura del contratto di finanziamento, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.
Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo - con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora - e, pertanto, i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro;
detto altrimenti, il debitore può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
Questa considerazione esclude che il tasso contrattuale, ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi, sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Torino, Prima Sez. Civile,
Sent. 02 marzo 2018 n. 1037; Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n.
10450.
8) Precisato quanto sopra, ed alla luce del principio sopra richiamato,
è incombenza di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di un istituto di credito precisare: i trimestri di riferimento;
la percentuale di sconfinamento;
fornire i Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati.
In particolare, i Decreti ministeriali che specificano il tasso di interesse, essendo atti amministrativi, costituiscono documenti che dovranno essere prodotti dalle parti entro i termini di rito, poiché “risulta irrilevante che il CTU abbia effettuato la verifica dell'usurarietà degli interessi acquisendo i Decreti in quanto l'attività del consulente non può supplire all'onere probatorio incombente sulla parte” (Tribunale Ragusa sez. I, 01/07/2020, n. 526).
Quindi, l'attore/opponente è tenuto ad allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre ad indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia,
01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello
L'Aquila, 20/07/2021, n. 1146).
Onere che non è stato assolto dall'opponente, sia mediante produzione documentale che richieste istruttorie di approfondimento, poiché non era strettamente necessario procedere all'espletamento dell'approfondimento peritale originariamente richiesto dall'opponente, contestato ex adverso e in seguito non coltivato dallo stesso attore nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma cpc, da quest'ultimo non depositate, occorrendo a tal riguardo rammentare, anche esaminando nel loro complesso le allegazioni e le produzioni documentali attoree, che la C.T.U., in ogni caso “non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” o per “impropriamente … supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio” (Cass. civ. 15/12/2017, n. 30218; Cass. civ.
23/06/2015, n. 12921).
9) Sull'inclusione nel calcolo del TAEG del costo della polizza assicurativa, si osserva che l'art. 21 del TUB chiarisce che nel TAEG “sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi” solo se è un requisito necessario per ottenere il credito. Secondo
l'interpretazione più accreditata della norma, le spese assicurative rappresentano una componente del costo del finanziamento e devono essere incluse nel conteggio del Tasso annuo effettivo globale, quando sono considerate obbligatorie dal creditore. Ove invece queste siano meramente facoltative, non concorrono al suddetto calcolo” (v. ABF, Collegio di Roma, decisioni n.
8128/2015; n. 735/2016; n. 8009/2016; Collegio di Napoli, decisioni n.
6797/2016; n. 7811/2016)”.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 15114 del 29/05/2025, è tornata sul tema dell'inclusione del costo della polizza assicurativa facoltativa stipulata contestualmente al contratto di mutuo, nel calcolo del TAEG, ai fini della valutazione della natura usuraria del mutuo stesso. Con tale sentenza è stato espresso il seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito
(ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza”.
Quindi, la Corte afferma, conformemente alla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, C.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
Collegamento che è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, e che è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
Da evidenziare che le assicurazioni sul credito, le cosiddette CPI (Cost Protection
Insurance) o PPI (Payment Protection Insurance) legate a eventi come morte, invalidità o perdita del lavoro che potrebbero impedire al debitore di rimborsare il debito residuo, nonché quelle per furto e incendio, benché vengano indicate come facoltative in contratto, sono da ritenersi connesse con il finanziamento e, quindi, il costo deve essere incluso nel calcolo del TAEG - anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore. Va escluso, invece, solo il costo dei contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio, sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non sia finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito.
Precisato ciò, nella fattispecie è accertata oltre la contestualità fra la spese di assicurazione e l'erogazione del credito, anche l'ulteriore elemento che fa propendere per la non accessorietà della polizza, ovvero la prestazione assicurativa legata al decesso ed all'invalidità permanente dell'assicurato che è chiaramente finalizzata a garantire il rimborso anche del debito residuo, quindi, le polizze di cui trattasi sono da ritenersi connesse con il finanziamento ed il costo va incluso nel calcolo del TAEG.
10) Precisato quanto sopra, si ritiene che il TAEG, come affermato dalla Corte di Cassazione, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione, la sua mancata o erronea indicazione non rientra tra le cause di nullità del contratto, in quanto non è un tasso o una condizione economica, ma una mera rappresentazione del costo globale, che rimane comunque desumibile dalla somma dei singoli oneri elencati nel contratto stesso.
In sostanza, un errore nel TAEG non determina una maggiore onerosità per il cliente né invalida il contratto, ma può essere solo, una rappresentazione imprecisa del suo costo totale.
Il contratto di finanziamento prevede la misura del TAEG e, comunque, la sua mancata indicazione, così come la sua erronea indicazione, non è suscettibile di per sé di inficiare il contratto di finanziamento, poiché il tasso annuo effettivo globale (TAEG) come sopra evidenziato “è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (così Trib. Trieste sent. n. 871 del 24710/2025; Cass. Sez.
1, 09/12/2021, n. 39169, Rv. 663425 – 01).
Quindi, In sostanza, un errore nel TAEG non determina una maggiore onerosità per il cliente né invalida il contratto, ma può rappresentare solo un impreciso costo totale, laddove non vi fosse la volontà delle parti manifestata in sede contrattuale in merito alla somma mutuata, al tasso applicato, alle spese incluse, alla durata del prestito ed al calcolo del rimborso mediante un numero predefinito e costante di rate, che contiene in sé, tutti i parametri sufficienti per poter procedere al computo esatto della rata.
Nella fattispecie il contratto conteneva tutti gli oneri e le singole voci di costo, nonché la complessiva somma da restituire in rate costanti, quindi, la discrasia del TAEG indicato con quello applicato, inglobando il costo delle polizze, non ha determinato una maggiore onerosità per gli odierni attori, né ha determinato una rappresentazione imprecisa del costo totale da sostenere, pertanto, non inficia il contratto e non determina l'applicazione dei tassi sostitutivi.
Diversamente - laddove non si fosse in presenza di una mera discrasia tra il TAEG indicato e quello applicato - se l'inclusione del costo della polizza assicurativa determinasse il superamento del tasso soglia, questo comporterebbe la sostituzione dei tassi, ratione temporis, per il solo periodo di superamento.
Però, richiamando quanto già evidenziato al punto 8), alcuna prova è stata fornita della presunta usurarietà dei tassi applicati e tanto porta a ritenere infondata anche la presunta violazione del divieto di anatocismo lamentato dall'opponente, in relazione al credito revolving, ove apoditticamente ritiene nulla la clausola di
“chiusura periodica” delle partite debitorie, non documentata e non diversamente provato e già contestato dalla convenuta opposta. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, si deve pervenire al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo per manifesta infondatezza.
Assorbita e/o rigettata ogni altra domanda e/o eccezione formulata dalle parti.
11) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G.
1552/2021, promossa da (attore-opponente) contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così decide:
a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo per quanto in parte motiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 203/2021 emesso in data 23/03/2021 dal Tribunale di Potenza;
b) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, in favore dell'opposta, che liquida in € 2.597,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Potenza, in data 15/12/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante