TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/09/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4713 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Marino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Sant'Egidio del Monte
Albino alla via Dante Alighieri n. 46;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Filomena Sacco e Domenico Cantore coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.9.2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' esponendo che - infortunatosi sul lavoro e presentata la domanda CP_1
amministrativa - gli era stato riconosciuto soltanto il 9% d'invalidità laddove,
invece, i postumi dell'infortunio sarebbero stati più adeguatamente valutabili al
43%. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in CP_1
giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU medico legale nella persona del dott. e all'odierna udienza questo Giudicante, Persona_1
preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che si vengono a illustrare.
E invero, l'espletata CTU, pur riconoscendo le fratture già accertate e in precedenza quantificate in misura del 9%, non ritiene che le stesse siano quantificabili in misura maggiore. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-
giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza.
Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso
è dunque da disattendere.
A tale soccombenza non segue, tuttavia, condanna alle spese di lite attesa l'obiettiva difficoltà d'accertare l'esatta percentuale di menomazione in strutture che sono vulnerabili o hanno un ruolo cruciale nella stabilità e nel movimento come quelle del bacino. Sussistono, quindi, quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte Costituzionale, n. 77 del
19.4.2018).
Le spese del CTU, invece, che non possono essere oggetto di compensazione,
seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno,
pertanto, poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4713 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico del le spese di ctu. Parte_1
Salerno, 11.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4713 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Marino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Sant'Egidio del Monte
Albino alla via Dante Alighieri n. 46;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Filomena Sacco e Domenico Cantore coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.9.2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' esponendo che - infortunatosi sul lavoro e presentata la domanda CP_1
amministrativa - gli era stato riconosciuto soltanto il 9% d'invalidità laddove,
invece, i postumi dell'infortunio sarebbero stati più adeguatamente valutabili al
43%. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in CP_1
giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU medico legale nella persona del dott. e all'odierna udienza questo Giudicante, Persona_1
preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che si vengono a illustrare.
E invero, l'espletata CTU, pur riconoscendo le fratture già accertate e in precedenza quantificate in misura del 9%, non ritiene che le stesse siano quantificabili in misura maggiore. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-
giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza.
Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso
è dunque da disattendere.
A tale soccombenza non segue, tuttavia, condanna alle spese di lite attesa l'obiettiva difficoltà d'accertare l'esatta percentuale di menomazione in strutture che sono vulnerabili o hanno un ruolo cruciale nella stabilità e nel movimento come quelle del bacino. Sussistono, quindi, quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte Costituzionale, n. 77 del
19.4.2018).
Le spese del CTU, invece, che non possono essere oggetto di compensazione,
seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno,
pertanto, poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4713 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico del le spese di ctu. Parte_1
Salerno, 11.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro