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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/09/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 90-2025 promossa da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del socio amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1
con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via Innsbruck 41, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente ricorso depositato il 17.02.2025 dagli Avv.ti
Gerhard Brandstätter (C.F.: ; indirizzo PEC: C.F._1
n. di fax: 0471 975779) e Joseph Email_1
Tutzer (C.F.: ; indirizzo PEC: n. C.F._2 Email_2
di fax: 0471 975779) del Foro di Bolzano, e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, sito in 39100 Bolzano (BZ), Via Dott. Streiter n. 12;
pagina 1 di 18 ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raimund Bauer
e Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti del 22.03.2024 rep.37875/7313 rogito del Notaio elettivamente domiciliato Persona_1
presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30 convenuto
In punto: Opposizione all'avviso di addebito n. 321 2024 0001046432000 dd.
9.12.2024, notificato in data 8.1.2025, avente ad oggetto la richiesta di versamento di contributi alla “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 26.09.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente: ricorso ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: per i motivi esposti, disporre, con il decreto di fissazione dell'udienza o, in subordine, in corso di causa, l'immediata sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito dell' n. 321 2024 CP_2
0001046432000;
pagina 2 di 18 in via principale, nel merito:
- per i motivi esposti, disporre l'annullamento e/o comunque dichiarare inefficace e di nessun effetto il qui impugnato avviso di addebito dell' n. CP_2
321 2024 0001046432000; in via subordinata:
- per i motivi esposti, accertare e dichiarare – interamente o, in via gradata, parzialmente – illegittime e/o – interamente o, in via gradata, parzialmente – non dovute dal ricorrente le somme imposte nel qui impugnato avviso di addebito n. 321 2024 0001046432000 a titolo di contributi, somme aggiuntive, interessi e/o sanzioni;
- per l'effetto, disporre l'annullamento, nella parte qua o nella parte accertata in corso di causa o risultante di giudizio, del qui impugnato avviso di addebito n. 321 2024 0001046432000, con ogni conseguente provvedimento di legge.
Di parte convenuta:
A. In via principale rigettarsi nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto e delle somme ivi riportate ovvero della somma minore da accertarsi, con condanna della società ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e/o CP_2
al Concessionario.
pagina 3 di 18 B. Rifusione di spese e competenze a carico della società ricorrente.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17.02.2025 la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3212024
0001046432000, notificato in data 8.1.2025 con cui l' Controparte_1
intimava il pagamento dell'importo di € 4.520,99, a titolo
[...]
di contributi “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” dell' con CP_2
riferimento al periodo dal 8/2021 fino al 10/2022, nonché a titolo di sanzioni, interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione.
Parte ricorrente contestava le modalità di calcolo del cd. ticket licenziamento adottate dall in riferimento ai dipendenti intermittenti a tempo pieno ed CP_2
indeterminato, da questi licenziati nel periodo oggetto di causa. In particolare parte ricorrente contestava che L' , nello stabilire l'importo dovuto ai CP_2
sensi dell'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012 aveva effettuato un calcolo in base alla semplice durata del rapporto di lavoro, non tenendo in considerazione la particolare natura del rapporto e, soprattutto, i giorni effettivamente lavorati dai singoli lavoratori.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' sostenendo la piena CP_2
correttezza dei calcoli effettuati dall'Ente, depositando peraltro al solo fine di pagina 4 di 18 evitare una ctu contabile un conteggio alternativo sulla base delle deduzioni avverse.
All'udienza del 20.5.2025 il Giudice invitava parte ricorrente a prendere posizioni in ordine al conteggio alternativo depositato da e il procuratore CP_2
di parte ricorrente dichiarava di non contestarlo.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 26.09.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 18.08.2025.
Parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso è fondato quanto alla domanda subordinata e troverà accoglimento nei termini e per le ragioni che di seguito si andranno a chiarire.
La questione oggetto del presente giudizio attiene alle modalità di computo del cd. ticket licenziamento in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Contratto intermittente
Il contratto di lavoro intermittente (denominato anche lavoro a chiamata o job on call), disciplinato dagli artt. 13 -18, D.LGS. 15 giugno 2015, n. 81 è un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, con il pagina 5 di 18 quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che decide, mediante chiamata, se e quando utilizzarne la prestazione lavorativa, “in modo discontinuo o intermittente”.
Si tratta di una speciale tipologia di contratto di lavoro di tipo subordinato ritenuta “flessibile” in considerazione della diversificazione della disciplina (e, quindi, delle tutele) e “atipica” (ossia deviante dalla figura standard del contratto di lavoro a tempo indeterminato) – al quale si applica, per quanto compatibile, il complesso delle discipline stabilite per il rapporto di lavoro subordinato (Min. Lav. Circ. 3 febbraio 2005, n. 4).
Il lavoratore intermittente ha diritto all'applicazione del trattamento per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), nonché di tutte le altre forme di tutela previdenziale previste per la generalità dei lavoratori subordinati ( CP_2
Circ.13 marzo 2006, n. 41; Circ. 20 marzo 2014, n. 33). CP_2
Per quanto concerne la contribuzione, il datore di lavoro è tenuto a versare, in favore del prestatore di lavoro intermittente, i contributi sull'importo della retribuzione effettiva corrisposta, osservando il minimo contrattuale e giornaliero di cui all'art. 1, co. 1, L. n. 389/1989 e all'art. 7, co. 1, secondo periodo, L. n. 638/1983.
Il datore di lavoro deve versare i contributi, oltre che sull'importo della retribuzione corrisposta, anche sull'effettivo ammontare dell'indennità di pagina 6 di 18 disponibilità, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo (art. 16, co. 3, D.LGS. 15 giugno 2015, n. 81; Circ. 8 CP_2
febbraio 2006, n. 17).
Per quanto concerne le prestazioni previdenziali poi, per espressa previsione di legge, le prestazioni previdenziali erogate dagli enti competenti devono essere “riproporzionate” all'entità della prestazione svolta dal lavoratore a chiamata (art. 17, co. 2, D.LGS. n. 81/2015).
e contratto di lavoro intermittente CP_3
Non vi è dubbio che i lavoratori intermittenti hanno diritto alla Naspi. A partire dal 1° gennaio 2022, secondo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, la
è riconosciuta ai lavoratori che perdono involontariamente la propria CP_3
occupazione.
Per avere diritto alla Naspi, i lavoratori devono soddisfare due requisiti fondamentali: devono essere in stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lettera c), del D.Lgs. n.
181 del 21 aprile 2000);
e devono aver contributi versati per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Altrettanto pacifico è che i periodi di “non lavoro” non sono utili per il soddisfacimento del requisito delle 13 settimane di contribuzione per l'accesso pagina 7 di 18 alla Naspi (questo è stato precisato dall nella circolare n. 194 del 27 CP_2
novembre 2015 ove si legge: “Il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 disciplina, tra
l'altro, agli articoli da 13 a 18 e da 30 a 40, rispettivamente, il contratto di lavoro intermittente e il contratto di somministrazione di lavoro. Entrambe le tipologie contrattuali sono contraddistinte da periodi di lavoro e di non lavoro, il cui alternarsi presenta carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà del lavoratore. I predetti periodi di non lavoro non sono utili ai fini del soddisfacimento del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l'accesso alla prestazione, oltre che per la determinazione della durata e della misura della stessa (…)”).
Ticket di licenziamento
All'atto dell'interruzione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato, compreso il rapporto intermittente, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere il “Ticket di licenziamento”, un vero e proprio contributo aggiuntivo, introdotto dalla legge Fornero 92/2012, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per cause diverse dalle dimissioni del dipendente e della risoluzione consensuale.
Precisamente, il Ticket, calcolato in base ai mesi di anzianità in azienda, comprese le frazioni di mesi superiori ai 15 giorni, va pagato in casi peculiari quali: licenziamento per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo pagina 8 di 18 oggettivo e soggettivo, licenziamento del lavoratore a chiamata, dimissioni del dipendente per giusta causa, dimissioni della lavoratrice durante il periodo di maternità, mancata conferma di un apprendista al termine del periodo di formazione, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dopo una conciliazione obbligatoria presso la DTL, licenziamento collettivo senza accordo sindacale.
Contrariamente, il Ticket non va pagato in caso di dimissioni volontarie del lavoratore, scadenza di un contratto a termine, risoluzione consensuale non a seguito di conciliazione obbligatoria, licenziamento di collaboratori domestici, lavoratori assicurati dall'Inpgi (Istituto di previdenza dei giornalisti), operai agricoli, operai extracomunitari stagionali, decesso del lavoratore.
La ratio legis sottesa al ticket di licenziamento, introdotto dall'art. 2, co. da 31
a 35 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), é che i datori di lavoro siano tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità CP_3
a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa e mira ad un riequilibrio della finanza pubblica.
Tanto premesso, è evidente che vi deve essere una “correlazione” tra il teorico diritto all'indennità e la misura del ticket licenziamento da versare. CP_3
Fatti provati documentalmente / pacifici / non contestati pagina 9 di 18 Nel periodo oggetto della qui impugnata pretesa contributiva la società è receduta dai rapporti contrattuali in precedenza intercorsi con le seguenti persone meglio specificate nel doc. n. 4 di parte ricorrente: e Persona_2
Persona_3
I rapporti contrattuali intercorsi con le persone precitate erano, esclusivamente, rapporti di lavoro intermittente ai sensi degli artt. 13 e ss. del
D.Lgs. n. 81/2015 (cfr. doc. n. 4 e 5 di parte ricorrente);
Le persone sopra indicate hanno risposto alla chiamata del datore di lavoro e lavorato esclusivamente nelle giornate e per il numero di ore specificamente annotate nei registri presenze allegate alle singole buste paga qui dimesse (cfr. doc. n. 5).
Fonti
Ai sensi dell'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012, così come modificata dall'art. 1, comma 250, lett. f), della l. n. 228/2012, “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto
pagina 10 di 18 diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.”
Circolari e messaggi CP_2
Circolare 44/13 OGGETTO del 22.3.2013 : Legge 92/2012 – Art. 2, comma 31. Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013. Criteri impositivi e modalità operative. Ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI. SOMMARIO: Illustrazione dei criteri impositivi e della misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro.
Chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti particolari della contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI.
“(…) per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro;
a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario (…)”;
Messaggio n. 10358 del 27.06.2013 OGGETTO: Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal pagina 11 di 18 1° gennaio 2013 – Articolo 2, commi 31 - 35, della legge n. 92/2012.
Chiarimenti.
1.2 Anzianità aziendale. Criterio di calcolo dell'anzianità aziendale nel lavoro intermittente.
“Riguardo alle modalità di calcolo dell'anzianità aziendale e ai criteri da seguire, si rimanda a quanto reso noto nella citata circolare n. 44/13; con riferimento a particolari tipologie contrattuali nonché a situazioni che afferiscono la vita stessa del rapporto di lavoro, si precisa quanto segue.
La previsione legislativa si riferisce a tutte le tipologie di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, compresi quei rapporti che presentano caratteristiche peculiari come il part time o il lavoro intermittente.
Riguardo a tale ultima tipologia, si richiama la previsione contenuta nell'articolo 38, c. 3 del D.lgs. 276/03, che così recita: “Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo
l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36”.
In relazione a quanto precede, per i lavoratori intermittenti - con o senza disponibilità - i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell'anzianità aziendale.”
pagina 12 di 18 Circolare 40/2020 OGGETTO: Articolo 2, commi 31-35, della CP_2
legge 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. SOMMARIO: La circolare fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l'obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto con l'articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012. Sono inoltre trattate le fattispecie di sussistenza del suddetto obbligo contributivo nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro cui consegua una prestazione pensionistica.
“Con la circolare n. 44/2013 sono stati forniti chiarimenti in merito al computo dell'anzianità lavorativa del lavoratore cessato.
In particolare, si è precisato che se la prestazione lavorativa è stata inferiore all'annualità essa deve essere riparametrata in base agli effettivi mesi di lavoro.
La suddetta circolare ha altresì chiarito che, ai fini dell'anzianità lavorativa, deve essere considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni[5].
In merito a quest'ultimo punto, si precisa che i mesi di lavoro diversi dal primo e dall'ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate, fermo restando che nel computo
pagina 13 di 18 dell'anzianità aziendale non si deve tener conto dei periodi di congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151[6], né dei periodi di aspettativa non retribuita.
Ulteriori precisazioni in merito sono state fornite con il messaggio n.
, con il quale è stato specificato che ai fini del computo Tes_1
dell'anzianità lavorativa, oltre ai periodi di lavoro a tempo indeterminato, devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale, ossia nei casi previsti dall'articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012[7].
Infine, nell'ipotesi in cui il lavoratore sia passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie di cui agli articoli 2112 o 1406
c.c., l'anzianità aziendale deve essere stabilita considerando anche il rapporto intercorso con l'azienda cedente - Tipo cessazione “2T” sulla matricola di provenienza e Tipo assunzione “2T” sulla matricola del successivo datore di lavoro”.
Alla nota 5 della circolare 40/2020 è precisato che “Nelle ipotesi di lavoratori intermittenti, contraddistinti nel flusso Uniemens dal codice tipo
pagina 14 di 18 contribuzione “H0” o “H1”, l'anzianità aziendale si determina considerando solo i giorni lavorati si sensi dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 81/2015”.
.-.-.-.
Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che, secondo la normativa applicabile, l'entità del c.d. “ticket licenziamento” vada parametrata sull'anzianità aziendale, con la precisazione che, secondo lo stesso CP_2
(messaggio10358 del 27.06.2013 richiamato da ultimo anche dalla circolare
40/2020), nel caso di lavoro a chiamata i periodi non effettivamente lavorati non saranno computabili a titolo di anzianità aziendale;
un tanto in conformità
a) alla ratio dell'istituto del ticket licenziamento che vuole una correlazione tra il teorico diritto alla Naspi e l'ammontare del ticket stesso: se da un lato i periodi non lavorati non sono utili al fine del raggiungimento delle 30 giornate per accedere alla Naspi, logica vuole che i periodi non lavorati non siano utili nemmeno ai fini del computo del ticket;
b) al principio che vuole che le prestazioni previdenziali siano riproporzionate all'entità della prestazione svolta dal lavoratore a chiamata (art. 17, co. 2, D.LGS. n. 81/2015), quale corollario appunto di un simile principio: non sarebbe logico riproporzionare l'entità delle prestazioni previdenziali sulla base delle effettive giornate di lavoro e dall'altro invece imporre una contribuzione che prescinda in toto da tale dato.
pagina 15 di 18 Tale conclusione è quella che in conformità al dettato legislativo ha tratto anche l' a suo tempo (cfr. messaggio 10358/2013) e che è a tutt'oggi CP_2
valida.
A prescindere dal valore che hanno i messaggi e le circolari , non si CP_2
condivide comunque la tesi dell' secondo la quale l'interpretazione / la CP_1
disciplina speciale dettata dal messaggio 10358/2013 proprio in tale materia, sarebbe superata da quella della circolare 40/2020: la circolare da ultimo richiamata non deroga affatto né in maniera espressa, né implicitamente, alla disciplina dettata dal messaggio 10358/2013 per il computo del ticket nel caso di contratti intermittenti;
né il fatto che il messaggio faccia Tes_1
riferimento alla norma dell'art.38 del D.Lgs. 276/2003 comporta che quanto ivi statuito non sia applicabile al caso di specie, atteso che il D.Lgs. 81/2015 agli artt. 13 co.4 e 17 riprende la disciplina dell'art. 38 cit..
Il contributo dovuto dal datore di lavoro è stato riparametrato in modo proporzionale dall nel conteggio alternativo allegato alla comparsa di CP_2
costituzione ed accettato dal ricorrente.
In base al conteggio alternativo effettuato dall' e allegato alla comparsa CP_2
di costituzione e non contestato da parte ricorrente, quest'ultima è tenuta al versamento di euro 201,04 per ticket, euro 57,30 per sanzioni calcolati alla data di emissione dell'ava qui opposto.
pagina 16 di 18 L'ava verrà quindi confermato limitatamente ai suddetti importi ed annullato per la restante parte.
Spese di lite
Considerato che ha trovato accoglimento solo la domanda subordinata di parte ricorrente, le spese di lite (calcolate in base ai valori medi dello scaglione di riferimento, salvo che per la fase istruttoria per la quale verranno applicati i valori minimi in considerazione del fatto che è stata solo documentale) verranno poste per metà a carico di e compensate per la restante parte. CP_2
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 90-2025 promossa con ricorso depositato il 17.02.2025 da contro così Parte_1 CP_2
provvede:
ogni diversa domanda ed eccezione reietta conferma l'ava opposto limitatamente alla somma di euro 201,04 per ticket ed euro
57,30 per sanzioni calcolati alla data di emissione dell'ava; condanna parte ricorrente al pagamento delle somme come sopra specificate, oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo;
annulla pagina 17 di 18 l'ava per la restante parte;
condanna al pagamento di metà delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che CP_2
vengono liquidate per intero (100%) in euro 2.194,50.- per compensi, euro
43,00 per C.U., oltre 15% spese generali, IVA e Cpa dichiara la compensazione della restante metà delle spese di lite tra le parti.
Addì, 26.09.2025
Il Giudice del lavoro
Eliana Marchesini
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 90-2025 promossa da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del socio amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1
con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via Innsbruck 41, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente ricorso depositato il 17.02.2025 dagli Avv.ti
Gerhard Brandstätter (C.F.: ; indirizzo PEC: C.F._1
n. di fax: 0471 975779) e Joseph Email_1
Tutzer (C.F.: ; indirizzo PEC: n. C.F._2 Email_2
di fax: 0471 975779) del Foro di Bolzano, e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, sito in 39100 Bolzano (BZ), Via Dott. Streiter n. 12;
pagina 1 di 18 ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raimund Bauer
e Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti del 22.03.2024 rep.37875/7313 rogito del Notaio elettivamente domiciliato Persona_1
presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30 convenuto
In punto: Opposizione all'avviso di addebito n. 321 2024 0001046432000 dd.
9.12.2024, notificato in data 8.1.2025, avente ad oggetto la richiesta di versamento di contributi alla “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 26.09.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente: ricorso ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: per i motivi esposti, disporre, con il decreto di fissazione dell'udienza o, in subordine, in corso di causa, l'immediata sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito dell' n. 321 2024 CP_2
0001046432000;
pagina 2 di 18 in via principale, nel merito:
- per i motivi esposti, disporre l'annullamento e/o comunque dichiarare inefficace e di nessun effetto il qui impugnato avviso di addebito dell' n. CP_2
321 2024 0001046432000; in via subordinata:
- per i motivi esposti, accertare e dichiarare – interamente o, in via gradata, parzialmente – illegittime e/o – interamente o, in via gradata, parzialmente – non dovute dal ricorrente le somme imposte nel qui impugnato avviso di addebito n. 321 2024 0001046432000 a titolo di contributi, somme aggiuntive, interessi e/o sanzioni;
- per l'effetto, disporre l'annullamento, nella parte qua o nella parte accertata in corso di causa o risultante di giudizio, del qui impugnato avviso di addebito n. 321 2024 0001046432000, con ogni conseguente provvedimento di legge.
Di parte convenuta:
A. In via principale rigettarsi nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto e delle somme ivi riportate ovvero della somma minore da accertarsi, con condanna della società ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e/o CP_2
al Concessionario.
pagina 3 di 18 B. Rifusione di spese e competenze a carico della società ricorrente.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17.02.2025 la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3212024
0001046432000, notificato in data 8.1.2025 con cui l' Controparte_1
intimava il pagamento dell'importo di € 4.520,99, a titolo
[...]
di contributi “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” dell' con CP_2
riferimento al periodo dal 8/2021 fino al 10/2022, nonché a titolo di sanzioni, interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione.
Parte ricorrente contestava le modalità di calcolo del cd. ticket licenziamento adottate dall in riferimento ai dipendenti intermittenti a tempo pieno ed CP_2
indeterminato, da questi licenziati nel periodo oggetto di causa. In particolare parte ricorrente contestava che L' , nello stabilire l'importo dovuto ai CP_2
sensi dell'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012 aveva effettuato un calcolo in base alla semplice durata del rapporto di lavoro, non tenendo in considerazione la particolare natura del rapporto e, soprattutto, i giorni effettivamente lavorati dai singoli lavoratori.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' sostenendo la piena CP_2
correttezza dei calcoli effettuati dall'Ente, depositando peraltro al solo fine di pagina 4 di 18 evitare una ctu contabile un conteggio alternativo sulla base delle deduzioni avverse.
All'udienza del 20.5.2025 il Giudice invitava parte ricorrente a prendere posizioni in ordine al conteggio alternativo depositato da e il procuratore CP_2
di parte ricorrente dichiarava di non contestarlo.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 26.09.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 18.08.2025.
Parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso è fondato quanto alla domanda subordinata e troverà accoglimento nei termini e per le ragioni che di seguito si andranno a chiarire.
La questione oggetto del presente giudizio attiene alle modalità di computo del cd. ticket licenziamento in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Contratto intermittente
Il contratto di lavoro intermittente (denominato anche lavoro a chiamata o job on call), disciplinato dagli artt. 13 -18, D.LGS. 15 giugno 2015, n. 81 è un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, con il pagina 5 di 18 quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che decide, mediante chiamata, se e quando utilizzarne la prestazione lavorativa, “in modo discontinuo o intermittente”.
Si tratta di una speciale tipologia di contratto di lavoro di tipo subordinato ritenuta “flessibile” in considerazione della diversificazione della disciplina (e, quindi, delle tutele) e “atipica” (ossia deviante dalla figura standard del contratto di lavoro a tempo indeterminato) – al quale si applica, per quanto compatibile, il complesso delle discipline stabilite per il rapporto di lavoro subordinato (Min. Lav. Circ. 3 febbraio 2005, n. 4).
Il lavoratore intermittente ha diritto all'applicazione del trattamento per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), nonché di tutte le altre forme di tutela previdenziale previste per la generalità dei lavoratori subordinati ( CP_2
Circ.13 marzo 2006, n. 41; Circ. 20 marzo 2014, n. 33). CP_2
Per quanto concerne la contribuzione, il datore di lavoro è tenuto a versare, in favore del prestatore di lavoro intermittente, i contributi sull'importo della retribuzione effettiva corrisposta, osservando il minimo contrattuale e giornaliero di cui all'art. 1, co. 1, L. n. 389/1989 e all'art. 7, co. 1, secondo periodo, L. n. 638/1983.
Il datore di lavoro deve versare i contributi, oltre che sull'importo della retribuzione corrisposta, anche sull'effettivo ammontare dell'indennità di pagina 6 di 18 disponibilità, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo (art. 16, co. 3, D.LGS. 15 giugno 2015, n. 81; Circ. 8 CP_2
febbraio 2006, n. 17).
Per quanto concerne le prestazioni previdenziali poi, per espressa previsione di legge, le prestazioni previdenziali erogate dagli enti competenti devono essere “riproporzionate” all'entità della prestazione svolta dal lavoratore a chiamata (art. 17, co. 2, D.LGS. n. 81/2015).
e contratto di lavoro intermittente CP_3
Non vi è dubbio che i lavoratori intermittenti hanno diritto alla Naspi. A partire dal 1° gennaio 2022, secondo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, la
è riconosciuta ai lavoratori che perdono involontariamente la propria CP_3
occupazione.
Per avere diritto alla Naspi, i lavoratori devono soddisfare due requisiti fondamentali: devono essere in stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lettera c), del D.Lgs. n.
181 del 21 aprile 2000);
e devono aver contributi versati per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Altrettanto pacifico è che i periodi di “non lavoro” non sono utili per il soddisfacimento del requisito delle 13 settimane di contribuzione per l'accesso pagina 7 di 18 alla Naspi (questo è stato precisato dall nella circolare n. 194 del 27 CP_2
novembre 2015 ove si legge: “Il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 disciplina, tra
l'altro, agli articoli da 13 a 18 e da 30 a 40, rispettivamente, il contratto di lavoro intermittente e il contratto di somministrazione di lavoro. Entrambe le tipologie contrattuali sono contraddistinte da periodi di lavoro e di non lavoro, il cui alternarsi presenta carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà del lavoratore. I predetti periodi di non lavoro non sono utili ai fini del soddisfacimento del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l'accesso alla prestazione, oltre che per la determinazione della durata e della misura della stessa (…)”).
Ticket di licenziamento
All'atto dell'interruzione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato, compreso il rapporto intermittente, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere il “Ticket di licenziamento”, un vero e proprio contributo aggiuntivo, introdotto dalla legge Fornero 92/2012, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per cause diverse dalle dimissioni del dipendente e della risoluzione consensuale.
Precisamente, il Ticket, calcolato in base ai mesi di anzianità in azienda, comprese le frazioni di mesi superiori ai 15 giorni, va pagato in casi peculiari quali: licenziamento per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo pagina 8 di 18 oggettivo e soggettivo, licenziamento del lavoratore a chiamata, dimissioni del dipendente per giusta causa, dimissioni della lavoratrice durante il periodo di maternità, mancata conferma di un apprendista al termine del periodo di formazione, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dopo una conciliazione obbligatoria presso la DTL, licenziamento collettivo senza accordo sindacale.
Contrariamente, il Ticket non va pagato in caso di dimissioni volontarie del lavoratore, scadenza di un contratto a termine, risoluzione consensuale non a seguito di conciliazione obbligatoria, licenziamento di collaboratori domestici, lavoratori assicurati dall'Inpgi (Istituto di previdenza dei giornalisti), operai agricoli, operai extracomunitari stagionali, decesso del lavoratore.
La ratio legis sottesa al ticket di licenziamento, introdotto dall'art. 2, co. da 31
a 35 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), é che i datori di lavoro siano tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità CP_3
a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa e mira ad un riequilibrio della finanza pubblica.
Tanto premesso, è evidente che vi deve essere una “correlazione” tra il teorico diritto all'indennità e la misura del ticket licenziamento da versare. CP_3
Fatti provati documentalmente / pacifici / non contestati pagina 9 di 18 Nel periodo oggetto della qui impugnata pretesa contributiva la società è receduta dai rapporti contrattuali in precedenza intercorsi con le seguenti persone meglio specificate nel doc. n. 4 di parte ricorrente: e Persona_2
Persona_3
I rapporti contrattuali intercorsi con le persone precitate erano, esclusivamente, rapporti di lavoro intermittente ai sensi degli artt. 13 e ss. del
D.Lgs. n. 81/2015 (cfr. doc. n. 4 e 5 di parte ricorrente);
Le persone sopra indicate hanno risposto alla chiamata del datore di lavoro e lavorato esclusivamente nelle giornate e per il numero di ore specificamente annotate nei registri presenze allegate alle singole buste paga qui dimesse (cfr. doc. n. 5).
Fonti
Ai sensi dell'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012, così come modificata dall'art. 1, comma 250, lett. f), della l. n. 228/2012, “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto
pagina 10 di 18 diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.”
Circolari e messaggi CP_2
Circolare 44/13 OGGETTO del 22.3.2013 : Legge 92/2012 – Art. 2, comma 31. Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013. Criteri impositivi e modalità operative. Ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI. SOMMARIO: Illustrazione dei criteri impositivi e della misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro.
Chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti particolari della contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI.
“(…) per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro;
a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario (…)”;
Messaggio n. 10358 del 27.06.2013 OGGETTO: Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal pagina 11 di 18 1° gennaio 2013 – Articolo 2, commi 31 - 35, della legge n. 92/2012.
Chiarimenti.
1.2 Anzianità aziendale. Criterio di calcolo dell'anzianità aziendale nel lavoro intermittente.
“Riguardo alle modalità di calcolo dell'anzianità aziendale e ai criteri da seguire, si rimanda a quanto reso noto nella citata circolare n. 44/13; con riferimento a particolari tipologie contrattuali nonché a situazioni che afferiscono la vita stessa del rapporto di lavoro, si precisa quanto segue.
La previsione legislativa si riferisce a tutte le tipologie di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, compresi quei rapporti che presentano caratteristiche peculiari come il part time o il lavoro intermittente.
Riguardo a tale ultima tipologia, si richiama la previsione contenuta nell'articolo 38, c. 3 del D.lgs. 276/03, che così recita: “Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo
l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36”.
In relazione a quanto precede, per i lavoratori intermittenti - con o senza disponibilità - i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell'anzianità aziendale.”
pagina 12 di 18 Circolare 40/2020 OGGETTO: Articolo 2, commi 31-35, della CP_2
legge 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. SOMMARIO: La circolare fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l'obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto con l'articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012. Sono inoltre trattate le fattispecie di sussistenza del suddetto obbligo contributivo nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro cui consegua una prestazione pensionistica.
“Con la circolare n. 44/2013 sono stati forniti chiarimenti in merito al computo dell'anzianità lavorativa del lavoratore cessato.
In particolare, si è precisato che se la prestazione lavorativa è stata inferiore all'annualità essa deve essere riparametrata in base agli effettivi mesi di lavoro.
La suddetta circolare ha altresì chiarito che, ai fini dell'anzianità lavorativa, deve essere considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni[5].
In merito a quest'ultimo punto, si precisa che i mesi di lavoro diversi dal primo e dall'ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate, fermo restando che nel computo
pagina 13 di 18 dell'anzianità aziendale non si deve tener conto dei periodi di congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151[6], né dei periodi di aspettativa non retribuita.
Ulteriori precisazioni in merito sono state fornite con il messaggio n.
, con il quale è stato specificato che ai fini del computo Tes_1
dell'anzianità lavorativa, oltre ai periodi di lavoro a tempo indeterminato, devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale, ossia nei casi previsti dall'articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012[7].
Infine, nell'ipotesi in cui il lavoratore sia passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie di cui agli articoli 2112 o 1406
c.c., l'anzianità aziendale deve essere stabilita considerando anche il rapporto intercorso con l'azienda cedente - Tipo cessazione “2T” sulla matricola di provenienza e Tipo assunzione “2T” sulla matricola del successivo datore di lavoro”.
Alla nota 5 della circolare 40/2020 è precisato che “Nelle ipotesi di lavoratori intermittenti, contraddistinti nel flusso Uniemens dal codice tipo
pagina 14 di 18 contribuzione “H0” o “H1”, l'anzianità aziendale si determina considerando solo i giorni lavorati si sensi dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 81/2015”.
.-.-.-.
Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che, secondo la normativa applicabile, l'entità del c.d. “ticket licenziamento” vada parametrata sull'anzianità aziendale, con la precisazione che, secondo lo stesso CP_2
(messaggio10358 del 27.06.2013 richiamato da ultimo anche dalla circolare
40/2020), nel caso di lavoro a chiamata i periodi non effettivamente lavorati non saranno computabili a titolo di anzianità aziendale;
un tanto in conformità
a) alla ratio dell'istituto del ticket licenziamento che vuole una correlazione tra il teorico diritto alla Naspi e l'ammontare del ticket stesso: se da un lato i periodi non lavorati non sono utili al fine del raggiungimento delle 30 giornate per accedere alla Naspi, logica vuole che i periodi non lavorati non siano utili nemmeno ai fini del computo del ticket;
b) al principio che vuole che le prestazioni previdenziali siano riproporzionate all'entità della prestazione svolta dal lavoratore a chiamata (art. 17, co. 2, D.LGS. n. 81/2015), quale corollario appunto di un simile principio: non sarebbe logico riproporzionare l'entità delle prestazioni previdenziali sulla base delle effettive giornate di lavoro e dall'altro invece imporre una contribuzione che prescinda in toto da tale dato.
pagina 15 di 18 Tale conclusione è quella che in conformità al dettato legislativo ha tratto anche l' a suo tempo (cfr. messaggio 10358/2013) e che è a tutt'oggi CP_2
valida.
A prescindere dal valore che hanno i messaggi e le circolari , non si CP_2
condivide comunque la tesi dell' secondo la quale l'interpretazione / la CP_1
disciplina speciale dettata dal messaggio 10358/2013 proprio in tale materia, sarebbe superata da quella della circolare 40/2020: la circolare da ultimo richiamata non deroga affatto né in maniera espressa, né implicitamente, alla disciplina dettata dal messaggio 10358/2013 per il computo del ticket nel caso di contratti intermittenti;
né il fatto che il messaggio faccia Tes_1
riferimento alla norma dell'art.38 del D.Lgs. 276/2003 comporta che quanto ivi statuito non sia applicabile al caso di specie, atteso che il D.Lgs. 81/2015 agli artt. 13 co.4 e 17 riprende la disciplina dell'art. 38 cit..
Il contributo dovuto dal datore di lavoro è stato riparametrato in modo proporzionale dall nel conteggio alternativo allegato alla comparsa di CP_2
costituzione ed accettato dal ricorrente.
In base al conteggio alternativo effettuato dall' e allegato alla comparsa CP_2
di costituzione e non contestato da parte ricorrente, quest'ultima è tenuta al versamento di euro 201,04 per ticket, euro 57,30 per sanzioni calcolati alla data di emissione dell'ava qui opposto.
pagina 16 di 18 L'ava verrà quindi confermato limitatamente ai suddetti importi ed annullato per la restante parte.
Spese di lite
Considerato che ha trovato accoglimento solo la domanda subordinata di parte ricorrente, le spese di lite (calcolate in base ai valori medi dello scaglione di riferimento, salvo che per la fase istruttoria per la quale verranno applicati i valori minimi in considerazione del fatto che è stata solo documentale) verranno poste per metà a carico di e compensate per la restante parte. CP_2
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 90-2025 promossa con ricorso depositato il 17.02.2025 da contro così Parte_1 CP_2
provvede:
ogni diversa domanda ed eccezione reietta conferma l'ava opposto limitatamente alla somma di euro 201,04 per ticket ed euro
57,30 per sanzioni calcolati alla data di emissione dell'ava; condanna parte ricorrente al pagamento delle somme come sopra specificate, oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo;
annulla pagina 17 di 18 l'ava per la restante parte;
condanna al pagamento di metà delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che CP_2
vengono liquidate per intero (100%) in euro 2.194,50.- per compensi, euro
43,00 per C.U., oltre 15% spese generali, IVA e Cpa dichiara la compensazione della restante metà delle spese di lite tra le parti.
Addì, 26.09.2025
Il Giudice del lavoro
Eliana Marchesini
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