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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/07/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 233/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 233/2023 R.G., pendente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. FABIO Parte_1
SALVATORE PRATTICHIZZO APPELLANTE e
, e per essa, quale mandataria con rappresentanza, CP_1
CP_2
e per essa, quale mandataria con Controparte_3 rappresentanza, (già , con il patrocinio CP_4 CP_2 dell'avv. LUCA ERROI
APPELLATI
Oggetto: contratti bancari (appello previa sospensiva, della Sentenza n. 1998/2022, pubblicata il 19 luglio 2022, in esito al giudizio R.G. n. 9408/2016). Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 4 aprile 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con decreto ingiuntivo n. 1831/2016 del 06/10/2016, emesso su istanza della il Tribunale di Foggia ingiungeva a Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di euro 22.661,55, oltre a interessi e a
[...] spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi euro 145,50 per esborsi, euro 540,00 per onorari, nonché al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge. La richiesta monitoria si fondava sull'asserzione di di Controparte_1 essere creditrice della società della somma di euro Parte_2
22.661,55, in forza dello scoperto del conto corrente di corrispondenza n. 401374618, acceso in data 1/06/2010, nonché di separati contratti di affidamento e che la aveva prestato garanzia fideiussoria nei Parte_1 confronti della predetta società con contratto del 2/12/2011. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 22/11/2016, conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_1 eccependo, in sintesi:
- il difetto di legittimazione attiva, nonché di titolarità del diritto dedotto in giudizio, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
- l'inefficacia probatoria della documentazione posta a corredo del decreto ingiuntivo opposto, atteso che la banca fondava la propria istanza monitoria su una mera situazione di saldo di conto corrente dichiarato conforme alle proprie scritture contabili, ai sensi dell'art. 50 D.L. n. 385/1993;
- l'illegittima modifica unilaterale, operata dall'opposta, delle condizioni contrattuali in senso più sfavorevole alla società correntista;
- l'illegittimità degli interessi anatocistici applicati, delle commissioni di massimo scoperto e degli addebiti operati a vario titolo, nonché del sistema delle determinazioni delle valute;
- la violazione da parte della banca dei doveri di correttezza, diligenza contrattuale, trasparenza nell'attività bancaria e buona fede da cui deriva la risarcibilità dei danni ingiustamente cagionati all'opponente;
- l'invalidità e inefficacia del negozio fideiussorio. L'opponente, dunque, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1) annullare, revocare, rendere inefficace o comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 1831/2016 - R.G. 6987/2016, per tutti i motivi sopra esposti;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare non dovute all le somme nella misura da essa pretesa e rideterminare, Controparte_1 con riferimento alle circostanze articolare nella narrativa che precede, il saldo effettivo del conto corrente a far data dalla sua apertura e sino al momento della sua chiusura e, per l'effetto, dichiarare la nullità, o comunque, l'inefficacia anche solo parziale del rapporto di conto corrente;
pag. 2/11 3) in ogni caso, condannare l al pagamento delle spese, Controparte_1 dei diritti e delle competenze del presente giudizio, con onorario degli avvocati;
4) munire la proferenda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, così come per legge”. Con comparsa di costituzione e risposta del 19/05/2017, si costituiva in giudizio eccependo: Controparte_1
- l'infondatezza dell'eccepita nullità del decreto ingiuntivo, nonché la sussistenza della legittimatio ad causam dell'opposta;
- l'inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente dei documenti bancari posti a fondamento del procedimento monitorio;
- l'inammissibilità delle contestazioni sollevate da in Parte_1 relazione alla garanzia prestata, qualificata come contratto autonomo e non come fideiussione;
- la generale infondatezza nel merito dell'azione spiegata. L pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e: “IN RITO:
1. accertare e dichiarare la nullità dell'opposizione per la sua genericità, nonché la carenza di legittimazione ed interesse ad agire dell'opponente in relazione ai diritti facenti capo all Parte_2
NEL MERITO:
2. rigettare l'opposizione perché inammissibile
[...] ovvero infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3. rigettare l'opposizione ed ogni eccezione proposta dalla fidejubente per i motivi suesposti;
4. in subordine, accertare e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento di quanto risulterà a credito della Banca opposta, anche all'ulteriormente subordinato e residuale titolo di arricchimento senza causa;
5. in ogni ipotesi, con condanna di controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria, con condanna alle spese e competenza di causa”. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., interveniva in giudizio la
[...]
e, per essa, quale mandataria, la in forza Controparte_3 CP_2 di contratto di cessione di crediti pro-soluto concluso con la CP_1
che, riportandosi integralmente agli atti depositati e alle richieste e
[...] deduzioni formulate dalla cedente, chiedeva la prosecuzione del giudizio nei propri confronti e l'estromissione dell'originario creditore, suo dante causa. Con sentenza n. 1998/2022, emessa in data 19/07/2022, comunicata a mezzo pec il 19/07/2022, non notificata, il Tribunale di Foggia, così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone: rigetta
pag. 3/11 l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare ad e a le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_3 liquidano in favore di ciascuna di esse in € 1500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali”. Avverso la detta sentenza ha proposto appello che ha Parte_1 chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: NEL MERITO: a) accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1998/2022 emessa dal Tribunale di Foggia - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli in data 19/07/2022, comunicata a mezzo pec il 19/07/2022, non notificata, resa nel giudizio civile n. 9408/2016 R.G tra la sig.ra
[...]
e l e accogliere la Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 spiegata opposizione, per i motivi esposti in atti e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 1831/2016 Ing. - 6987/2016 R.G. - emesso dal Tribunale di Foggia in data 6/10/2016, notificato il 19/10/2016; b) respingere ogni e qualsiasi avversa domanda, perché inammissibile in fatto e in diritto;
c) emettere ogni consequenziale pronuncia;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore, perché antistatario”. L'appellata si è costituita in giudizio, chiedendo di Controparte_5 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, disattesa e reiecta ogni contraria istanza – eccezione e conclusione, così statuire: 1) RIGETTARE l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 18 CP_1 luglio 2022 n. 1998/2022, n. 9408/2016 R.G., pubblicata il 19 luglio 2022, poiché inammissibile e destituito di ogni fondamento per tutti i motivi esposti nelle difese depositate in atti;
2) CONDANNARE l'appellante al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio di gravame”. Alla udienza del 4 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
********* MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
pag. 4/11 Non si è costituita in giudizio nonostante la regolare Controparte_1 citazione e quindi ne va dichiarata la contumacia.
Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta l'errore del primo Giudice nella parte in cui ha rigettato l'eccezione del difetto di legittimatio ad causam sostanziale e processuale in capo alla e alla CP_2 [...]
Controparte_3
Nello specifico, la avrebbe agito quale presunta mandataria CP_2 con rappresentanza della senza fornire alcuna valida prova Controparte_1 della rappresentanza sostanziale e, quindi, del contratto di mandato sottostante. E, in ogni caso, pur ammettendo l'esistenza del cennato rapporto di mandato, il decreto ingiuntivo opposto risulterebbe in ogni caso nullo e/o inefficace per difetto di legittimazione attiva, in quanto emergerebbe ex actis che la domanda monitoria è stata avanzata dalla ma il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso CP_2 esclusivamente alla Controparte_1
Quanto alla posizione di intervenuta in primo Controparte_3 grado ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale presunto successore a titolo particolare nel diritto di credito asseritamente vantato dalla Controparte_1 in forza di un contratto di cessione in blocco di crediti pro-soluto, l'appellante denuncia anche in questo caso la carenza della legittimatio ad causam e della titolarità del diritto dedotto in giudizio, essendo stato prodotto soltanto l'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (che non è sufficiente a provare l'esistenza del rapporto intercorso con l'appellante). L'avviso di cessione, quindi, non consente di accertare che il credito in esame sia stato oggetto della cessione. Va quindi, a dire dell'appellante, riformata l'impugnata pronuncia, dichiarando la carenza di legittimatio ad causam sostanziale e processuale tanto dell'originaria creditrice-opposta, la quanto del Controparte_1 successore a titolo particolare, la con Controparte_3 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il motivo di appello, che già rasenta l'inammissibilità, per non essere stata rivolta alcuna critica specifica al ragionamento svolto dal Giudice di prime cure, ed invece essendo state riproposte le stesse questioni ventilate nel primo giudizio, è comunque infondato. Ed infatti, risulta agli atti del giudizio di primo grado che il ricorso per decreto ingiuntivo venne proposto da e, per essa, da CP_1
, sua mandataria con rappresentanza, in forza di procura per CP_2
pag. 5/11 atto del notaio di Milano del 6 giugno 2016, registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate di Milano in data 8 gennaio 2016, serie IT, n. 19168- rep. N. 35.945, racc. n. 16.620. E' bene precisare che l'appellante non ha in alcun modo contestato la sussistenza del rapporto di mandato con rappresentanza che deve, quindi, ritenersi elemento ormai acquisito definitivamente, non essendo stato svolto alcun ragionamento controfattuale rispetto alla motivazione del primo Giudice. Non coglie però nel segno la questione della impossibilità di far discendere effetti giuridici nella sfera del rappresentato (ossia ), posto CP_1 che essa discende direttamente dalla legge (art. 1388 c.c.). Sicché, non è chiara la ragione per cui dovrebbe ritenersi nullo o annullabile il decreto ingiuntivo chiesto da , per il tramite CP_1 della mandataria , e pronunciato nell'interesse della prima, CP_2 nella cui sfera giuridica, in quanto rappresentata, dovevano necessariamente ricadere gli effetti giuridici dell'atto processuale, in forza della su richiamata disposizione codicistica. Quindi, proprio seguendo lo schema codicistico il decreto ingiuntivo è stato pronunciato nell'interesse della parte nella cui sfera giuridica dovevano prodursi gli effetti, ossia , quantunque la richiesta sia stata CP_1 effettuata, in forza della procura notarile, dalla sua mandataria. Né poi può essere accolto il motivo di appello nella parte in cui si lamenta il difetto di legittimazione processuale di per non Controparte_6 essere stata provata la cessione del credito in contestazione in suo favore. A parte che anche sotto questo profilo non risulta alcun ragionamento controfattuale rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, v'è da dire che l'eccezione non è fondata. Val la pena di evidenziare che secondo un indirizzo giurisprudenziale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l'allegazione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ., sez. I, 29.12.2017, ord. n. 31188; Cass. civ., sez. I, 26.6.2019, n. 17110; Cass. civ., sez. VI, 28.6.2022, n. 20739). E di questi principi ha fatto corretto uso il primo Giudice allorquando ha evidenziato: “Ed infatti, è intervenuta ex art. Controparte_3
111 c.p.c., quale nuova titolare del credito, in virtù del contratto di
pag. 6/11 cessione di crediti pro soluto stipulato ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge 30/4/1999 n.130 sulla cartolarizzazione dei crediti e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario stipulato in data 14.7.2017, con il quale ha acquistato pro soluto da “tutti i crediti (per capitale, Controparte_1 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura Controparte_1 di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”, tra i quali devono intendersi ricompresi i crediti maturati nei confronti della Parte_2
e della in forza del contratto di conto corrente e dei
[...] Parte_1 contratti di affidamento allegati agli atti”. Né può sottacersi il fatto che la questione della legittimazione della cessionaria non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. note scritte del 14 aprile 2022), ove l'appellante ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna di alla CP_1 restituzione delle somme percepite, senza mai fare alcun accenno ai poteri processuali di frattanto intervenuta nel giudizio. Controparte_6
La domanda in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dove l'appellante ha pure fatto riferimento specifico a varie questioni, ad esclusione di quella sulla legittimazione, deve quindi intendersi abbandonata (Cass. sent. n. 2093 del 29.01.2013). A tacitazione definitiva della doglianza, occorre poi evidenziare che l'appellata ha comunque prodotto in giudizio una dichiarazione di nei seguenti termini: “tra i crediti compresi nella cessione a CP_1 favore di rientrano anche i crediti vantati nei Controparte_3 confronti di derivanti dal rapporto di conto Parte_2 corrente numero 401374618”.
Con il secondo motivo di appello ha invece lamentato la violazione dell'art. 111 c.p.c., in quanto, non essendovi stata estromissione delle parti originarie, la pronuncia avrebbe dovuto essere pronunciata nei loro confronti e non degli intervenuti. Il motivo è del tutto infondato, posto che la possibilità di intervento del cessionario è prevista direttamente dalla legge (art. 111 c.p.c.) e non necessita di alcuna autorizzazione da parte del cedente che, se non estromesso dal processo, continua a farvi parte (ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.).
pag. 7/11 E' poi pur sempre un effetto della legge quello per cui la sentenza pronunciata nei confronti del cedente spiega i suoi effetti anche nei confronti del cessionario, il quale, quindi, resta pur sempre da considerare parte del processo.
Con il terzo motivo di appello ha denunciato l'errore della decisione impugnata nella parte in cui il giudice ha statuito che “l'eccezione concernente l'esercizio dello ius variandi da parte della banca risulta del tutto generica e svincolata dall'esame delle specifiche condizioni economiche pattuite ed applicate”. Nello specifico, ha dedotto di avere sin dall'introduzione del giudizio lamentato le varie anomalie riscontrate nel rapporto con la banca, che ha operato illegittime variazioni delle condizioni contrattuali, introducendone di nuove e più sfavorevoli per il cliente, in spregio all'art. 118 TUB (in particolare, è stato variato solo il tasso degli interessi debitori e non anche quello degli interessi creditori, in spregio al principio della reciprocità, come emerge manifestamente dai riassunti scalari ex adverso prodotti, oltre a spese varie, unilateralmente imposte). Sotto questo profilo, ha errato il Giudice di prime cure a non ammettere la consulenza tecnica di ufficio, richiesta reiterata in questa sede. A questo motivo di appello si collega il sesto motivo di appello, a mezzo del quale l'appellante ha reiterato la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, al fine di ricalcolare il saldo. Entrambi i motivi sono infondati. Va detto che non solo l'appellante era a piena conoscenza delle condizioni economiche del contratto di conto corrente, per averlo essa stessa sottoscritto (come amministratrice della , ma risulta Parte_2 la sua piena conoscenza anche delle modifiche via via apportate al rapporto, essendo stati sottoscritti i contratti di affidamento e l'atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente, datato 21 ottobre 2013. Ebbene, proprio in quest'ultimo atto l'appellante afferma espressamente di avere ricevuto dalla banca gli estratti conto, i documenti di sintesi, con l'indicazione delle condizioni praticate e con la segnalazione delle modifiche contrattuali intervenute, il tutto in ossequio alla disciplina sulla trasparenza bancaria. Può dirsi, quindi, che alcuna violazione dell'art. 118 TUB si è verificata, posto che, se modifiche unilaterali vi sono state, esse sono state perfettamente conosciute dalla appellante ed anche acconsentite, come dalla stessa esplicitamente ammesso.
pag. 8/11 Né poi può tralasciarsi, sotto altro profilo, che la doglianza era ed è rimasta generica, non essendo stato specificato nel corso del giudizio di primo grado, in cosa si siano sostanziate le singole modifiche unilaterali: l'appellante, infatti, si limita ad effettuare un mero excursus sul divieto legislativo delle modifiche unilaterali del contratto, senza però mai specificare in che cosa esse siano poi effettivamente consistite. Soltanto in questo grado di giudizio l'appellante fa riferimento ad alcune variazioni disposte dalla banca: in disparte la circostanza che, come sopra detto, le variazioni sono state conosciute ed acconsentite dalla correntista, le specificazioni rese in questo giudizio, pur ove ammissibili (ma così non è, perché sono emerse per la prima volta in grado di appello), restano ancora una volta del tutto generiche e non in grado di fare comprendere in che cosa, quando e con che modalità si sia verificato lo ius variandi. Così stando le cose resta, quindi, corretta la decisione del Giudice di prime cure di escludere la consulenza tecnica di ufficio che non va ammessa, peraltro, e per le ragioni sopra indicate, neanche in questo grado di giudizio.
Con il quarto motivo di appello ha denunciato l'errore commesso dal primo Giudice che ha considerato che “il contratto di conto corrente e i contratti di affidamento allegati recano la specifica previsione delle condizioni economiche che regolano i rapporti: tasso di interesse, commissioni, giorni di valuta, spese, capitalizzazione”. In particolare, con riferimento alla commissione di istruttoria veloce, ha più volte addebitato il relativo importo alla società Controparte_1 correntista, senza tuttavia dimostrare l'istruttoria di volta in volta eseguita per incrementare l'affidamento concesso. Ed anche la commissione per utilizzi oltre i limiti di fido, sebbene contrattualmente pattuita, è stata applicata arbitrariamente e abusivamente dall'istituto di credito, con conseguente nocumento per la società correntista e la fideiubenda. Il motivo di appello è infondato. Le pattuizioni tra le parti sono infatti del tutto in linea con quanto indicato dall'art. 117 TUB, ossia con la necessità di indicare in una quota percentuale le commissioni di istruttoria veloce, il che vale anche per la commissione massimo scoperto. Ora, alcun dubbio può darsi sulla determinazione delle commissioni, così come generica è la doglianza dell'appellante in ordine alla esecuzione di pag. 9/11 operazioni asseritamente abusive (posto che quelle eseguite sono connesse a situazioni di esposizione debitoria).
Con il quinto motivo di appello si è doluta della mancata valutazione dell'illiceità dell'anatocismo e, quindi, della violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB. Nello specifico, ha dedotto che la pronuncia di primo grado si palesa errata anche nella parte in cui il Tribunale ha statuito che “la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori risulta pattuita con la medesima periodicità trimestrale, in conformità al novellato art. 120 TUB ed alla delibera CICR del 9.2.2000”. L invero, in spregio al disposto dall'art. 1283 c.c. nonché Controparte_1 alla clausola di reciprocità di cui all'art. 120 TUB, avrebbe illegittimamente operato la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori e non anche di quelli creditori. Il motivo è infondato ed in parte anche inammissibile. Sotto il primo profilo rileva la circostanza che i contratti, come rilevato sia nella sentenza impugnata, sia nel provvedimento del 5 gennaio 2018, sono successivi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e quindi redatti in conformità con l'art. 120 TUB, tanto che è la stessa appellante ad evidenziare la reciproca capitalizzazione degli interessi debitori e creditori (pag. 15 atto di appello), salvo poi lamentare che nella sostanza questi ultimi non sono mai stati imputati al capitale, per la coincidenza tra TAN e TAE creditorio. Va però detto che nel corso del giudizio di primo grado l'appellante aveva fondato la sua eccezione solo sul punto della applicazione di un uso meramente negoziale e non su una consuetudine, laddove il primo Giudice aveva rigettato l'eccezione, facendo riferimento, appunto, al dato della delibera CICR. Solo in questo giudizio, quindi, l'appellante si è basata sulla eccezione Contr della coincidenza tra TAN e in modo, però, inammissibile.
Con il settimo motivo di appello ha lamentato il governo delle spese effettuato dal Giudice di prime cure, risultando ingiusta la condanna in favore del soggetto intervenuto, il cui intervento si è dimostrato del tutto inutile, in forza del secondo motivo di appello. Stante l'esito del giudizio, anche questo motivo di appello va rigettato.
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
pag. 10/11 Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, esse, liquidate tenuto conto del valore della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte, dei valori medi di cui al D.M. 55/2104, come aggiornato dal D.M. 147/2022, vanno poste a carico dell'appellante. Nulla nel rapporto con , che non si è costituita in giudizio. CP_1
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, decidendo sul procedimento n. 233/2023 R.G., così provvede: 1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 1998/2022, pubblicata il 19 luglio 2022, resa nel procedimento n. 9408/2016 R.G.;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in euro 5.809,00, quali Controparte_8 compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
4) nulla sulle spese nel rapporto con Controparte_1
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Cosi deciso in Bari, in data 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 233/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 233/2023 R.G., pendente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. FABIO Parte_1
SALVATORE PRATTICHIZZO APPELLANTE e
, e per essa, quale mandataria con rappresentanza, CP_1
CP_2
e per essa, quale mandataria con Controparte_3 rappresentanza, (già , con il patrocinio CP_4 CP_2 dell'avv. LUCA ERROI
APPELLATI
Oggetto: contratti bancari (appello previa sospensiva, della Sentenza n. 1998/2022, pubblicata il 19 luglio 2022, in esito al giudizio R.G. n. 9408/2016). Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 4 aprile 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con decreto ingiuntivo n. 1831/2016 del 06/10/2016, emesso su istanza della il Tribunale di Foggia ingiungeva a Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di euro 22.661,55, oltre a interessi e a
[...] spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi euro 145,50 per esborsi, euro 540,00 per onorari, nonché al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge. La richiesta monitoria si fondava sull'asserzione di di Controparte_1 essere creditrice della società della somma di euro Parte_2
22.661,55, in forza dello scoperto del conto corrente di corrispondenza n. 401374618, acceso in data 1/06/2010, nonché di separati contratti di affidamento e che la aveva prestato garanzia fideiussoria nei Parte_1 confronti della predetta società con contratto del 2/12/2011. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 22/11/2016, conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_1 eccependo, in sintesi:
- il difetto di legittimazione attiva, nonché di titolarità del diritto dedotto in giudizio, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
- l'inefficacia probatoria della documentazione posta a corredo del decreto ingiuntivo opposto, atteso che la banca fondava la propria istanza monitoria su una mera situazione di saldo di conto corrente dichiarato conforme alle proprie scritture contabili, ai sensi dell'art. 50 D.L. n. 385/1993;
- l'illegittima modifica unilaterale, operata dall'opposta, delle condizioni contrattuali in senso più sfavorevole alla società correntista;
- l'illegittimità degli interessi anatocistici applicati, delle commissioni di massimo scoperto e degli addebiti operati a vario titolo, nonché del sistema delle determinazioni delle valute;
- la violazione da parte della banca dei doveri di correttezza, diligenza contrattuale, trasparenza nell'attività bancaria e buona fede da cui deriva la risarcibilità dei danni ingiustamente cagionati all'opponente;
- l'invalidità e inefficacia del negozio fideiussorio. L'opponente, dunque, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1) annullare, revocare, rendere inefficace o comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 1831/2016 - R.G. 6987/2016, per tutti i motivi sopra esposti;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare non dovute all le somme nella misura da essa pretesa e rideterminare, Controparte_1 con riferimento alle circostanze articolare nella narrativa che precede, il saldo effettivo del conto corrente a far data dalla sua apertura e sino al momento della sua chiusura e, per l'effetto, dichiarare la nullità, o comunque, l'inefficacia anche solo parziale del rapporto di conto corrente;
pag. 2/11 3) in ogni caso, condannare l al pagamento delle spese, Controparte_1 dei diritti e delle competenze del presente giudizio, con onorario degli avvocati;
4) munire la proferenda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, così come per legge”. Con comparsa di costituzione e risposta del 19/05/2017, si costituiva in giudizio eccependo: Controparte_1
- l'infondatezza dell'eccepita nullità del decreto ingiuntivo, nonché la sussistenza della legittimatio ad causam dell'opposta;
- l'inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente dei documenti bancari posti a fondamento del procedimento monitorio;
- l'inammissibilità delle contestazioni sollevate da in Parte_1 relazione alla garanzia prestata, qualificata come contratto autonomo e non come fideiussione;
- la generale infondatezza nel merito dell'azione spiegata. L pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e: “IN RITO:
1. accertare e dichiarare la nullità dell'opposizione per la sua genericità, nonché la carenza di legittimazione ed interesse ad agire dell'opponente in relazione ai diritti facenti capo all Parte_2
NEL MERITO:
2. rigettare l'opposizione perché inammissibile
[...] ovvero infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3. rigettare l'opposizione ed ogni eccezione proposta dalla fidejubente per i motivi suesposti;
4. in subordine, accertare e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento di quanto risulterà a credito della Banca opposta, anche all'ulteriormente subordinato e residuale titolo di arricchimento senza causa;
5. in ogni ipotesi, con condanna di controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria, con condanna alle spese e competenza di causa”. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., interveniva in giudizio la
[...]
e, per essa, quale mandataria, la in forza Controparte_3 CP_2 di contratto di cessione di crediti pro-soluto concluso con la CP_1
che, riportandosi integralmente agli atti depositati e alle richieste e
[...] deduzioni formulate dalla cedente, chiedeva la prosecuzione del giudizio nei propri confronti e l'estromissione dell'originario creditore, suo dante causa. Con sentenza n. 1998/2022, emessa in data 19/07/2022, comunicata a mezzo pec il 19/07/2022, non notificata, il Tribunale di Foggia, così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone: rigetta
pag. 3/11 l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare ad e a le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_3 liquidano in favore di ciascuna di esse in € 1500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali”. Avverso la detta sentenza ha proposto appello che ha Parte_1 chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: NEL MERITO: a) accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1998/2022 emessa dal Tribunale di Foggia - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli in data 19/07/2022, comunicata a mezzo pec il 19/07/2022, non notificata, resa nel giudizio civile n. 9408/2016 R.G tra la sig.ra
[...]
e l e accogliere la Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 spiegata opposizione, per i motivi esposti in atti e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 1831/2016 Ing. - 6987/2016 R.G. - emesso dal Tribunale di Foggia in data 6/10/2016, notificato il 19/10/2016; b) respingere ogni e qualsiasi avversa domanda, perché inammissibile in fatto e in diritto;
c) emettere ogni consequenziale pronuncia;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore, perché antistatario”. L'appellata si è costituita in giudizio, chiedendo di Controparte_5 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, disattesa e reiecta ogni contraria istanza – eccezione e conclusione, così statuire: 1) RIGETTARE l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 18 CP_1 luglio 2022 n. 1998/2022, n. 9408/2016 R.G., pubblicata il 19 luglio 2022, poiché inammissibile e destituito di ogni fondamento per tutti i motivi esposti nelle difese depositate in atti;
2) CONDANNARE l'appellante al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio di gravame”. Alla udienza del 4 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
********* MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
pag. 4/11 Non si è costituita in giudizio nonostante la regolare Controparte_1 citazione e quindi ne va dichiarata la contumacia.
Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta l'errore del primo Giudice nella parte in cui ha rigettato l'eccezione del difetto di legittimatio ad causam sostanziale e processuale in capo alla e alla CP_2 [...]
Controparte_3
Nello specifico, la avrebbe agito quale presunta mandataria CP_2 con rappresentanza della senza fornire alcuna valida prova Controparte_1 della rappresentanza sostanziale e, quindi, del contratto di mandato sottostante. E, in ogni caso, pur ammettendo l'esistenza del cennato rapporto di mandato, il decreto ingiuntivo opposto risulterebbe in ogni caso nullo e/o inefficace per difetto di legittimazione attiva, in quanto emergerebbe ex actis che la domanda monitoria è stata avanzata dalla ma il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso CP_2 esclusivamente alla Controparte_1
Quanto alla posizione di intervenuta in primo Controparte_3 grado ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale presunto successore a titolo particolare nel diritto di credito asseritamente vantato dalla Controparte_1 in forza di un contratto di cessione in blocco di crediti pro-soluto, l'appellante denuncia anche in questo caso la carenza della legittimatio ad causam e della titolarità del diritto dedotto in giudizio, essendo stato prodotto soltanto l'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (che non è sufficiente a provare l'esistenza del rapporto intercorso con l'appellante). L'avviso di cessione, quindi, non consente di accertare che il credito in esame sia stato oggetto della cessione. Va quindi, a dire dell'appellante, riformata l'impugnata pronuncia, dichiarando la carenza di legittimatio ad causam sostanziale e processuale tanto dell'originaria creditrice-opposta, la quanto del Controparte_1 successore a titolo particolare, la con Controparte_3 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il motivo di appello, che già rasenta l'inammissibilità, per non essere stata rivolta alcuna critica specifica al ragionamento svolto dal Giudice di prime cure, ed invece essendo state riproposte le stesse questioni ventilate nel primo giudizio, è comunque infondato. Ed infatti, risulta agli atti del giudizio di primo grado che il ricorso per decreto ingiuntivo venne proposto da e, per essa, da CP_1
, sua mandataria con rappresentanza, in forza di procura per CP_2
pag. 5/11 atto del notaio di Milano del 6 giugno 2016, registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate di Milano in data 8 gennaio 2016, serie IT, n. 19168- rep. N. 35.945, racc. n. 16.620. E' bene precisare che l'appellante non ha in alcun modo contestato la sussistenza del rapporto di mandato con rappresentanza che deve, quindi, ritenersi elemento ormai acquisito definitivamente, non essendo stato svolto alcun ragionamento controfattuale rispetto alla motivazione del primo Giudice. Non coglie però nel segno la questione della impossibilità di far discendere effetti giuridici nella sfera del rappresentato (ossia ), posto CP_1 che essa discende direttamente dalla legge (art. 1388 c.c.). Sicché, non è chiara la ragione per cui dovrebbe ritenersi nullo o annullabile il decreto ingiuntivo chiesto da , per il tramite CP_1 della mandataria , e pronunciato nell'interesse della prima, CP_2 nella cui sfera giuridica, in quanto rappresentata, dovevano necessariamente ricadere gli effetti giuridici dell'atto processuale, in forza della su richiamata disposizione codicistica. Quindi, proprio seguendo lo schema codicistico il decreto ingiuntivo è stato pronunciato nell'interesse della parte nella cui sfera giuridica dovevano prodursi gli effetti, ossia , quantunque la richiesta sia stata CP_1 effettuata, in forza della procura notarile, dalla sua mandataria. Né poi può essere accolto il motivo di appello nella parte in cui si lamenta il difetto di legittimazione processuale di per non Controparte_6 essere stata provata la cessione del credito in contestazione in suo favore. A parte che anche sotto questo profilo non risulta alcun ragionamento controfattuale rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, v'è da dire che l'eccezione non è fondata. Val la pena di evidenziare che secondo un indirizzo giurisprudenziale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l'allegazione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ., sez. I, 29.12.2017, ord. n. 31188; Cass. civ., sez. I, 26.6.2019, n. 17110; Cass. civ., sez. VI, 28.6.2022, n. 20739). E di questi principi ha fatto corretto uso il primo Giudice allorquando ha evidenziato: “Ed infatti, è intervenuta ex art. Controparte_3
111 c.p.c., quale nuova titolare del credito, in virtù del contratto di
pag. 6/11 cessione di crediti pro soluto stipulato ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge 30/4/1999 n.130 sulla cartolarizzazione dei crediti e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario stipulato in data 14.7.2017, con il quale ha acquistato pro soluto da “tutti i crediti (per capitale, Controparte_1 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura Controparte_1 di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”, tra i quali devono intendersi ricompresi i crediti maturati nei confronti della Parte_2
e della in forza del contratto di conto corrente e dei
[...] Parte_1 contratti di affidamento allegati agli atti”. Né può sottacersi il fatto che la questione della legittimazione della cessionaria non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. note scritte del 14 aprile 2022), ove l'appellante ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna di alla CP_1 restituzione delle somme percepite, senza mai fare alcun accenno ai poteri processuali di frattanto intervenuta nel giudizio. Controparte_6
La domanda in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dove l'appellante ha pure fatto riferimento specifico a varie questioni, ad esclusione di quella sulla legittimazione, deve quindi intendersi abbandonata (Cass. sent. n. 2093 del 29.01.2013). A tacitazione definitiva della doglianza, occorre poi evidenziare che l'appellata ha comunque prodotto in giudizio una dichiarazione di nei seguenti termini: “tra i crediti compresi nella cessione a CP_1 favore di rientrano anche i crediti vantati nei Controparte_3 confronti di derivanti dal rapporto di conto Parte_2 corrente numero 401374618”.
Con il secondo motivo di appello ha invece lamentato la violazione dell'art. 111 c.p.c., in quanto, non essendovi stata estromissione delle parti originarie, la pronuncia avrebbe dovuto essere pronunciata nei loro confronti e non degli intervenuti. Il motivo è del tutto infondato, posto che la possibilità di intervento del cessionario è prevista direttamente dalla legge (art. 111 c.p.c.) e non necessita di alcuna autorizzazione da parte del cedente che, se non estromesso dal processo, continua a farvi parte (ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.).
pag. 7/11 E' poi pur sempre un effetto della legge quello per cui la sentenza pronunciata nei confronti del cedente spiega i suoi effetti anche nei confronti del cessionario, il quale, quindi, resta pur sempre da considerare parte del processo.
Con il terzo motivo di appello ha denunciato l'errore della decisione impugnata nella parte in cui il giudice ha statuito che “l'eccezione concernente l'esercizio dello ius variandi da parte della banca risulta del tutto generica e svincolata dall'esame delle specifiche condizioni economiche pattuite ed applicate”. Nello specifico, ha dedotto di avere sin dall'introduzione del giudizio lamentato le varie anomalie riscontrate nel rapporto con la banca, che ha operato illegittime variazioni delle condizioni contrattuali, introducendone di nuove e più sfavorevoli per il cliente, in spregio all'art. 118 TUB (in particolare, è stato variato solo il tasso degli interessi debitori e non anche quello degli interessi creditori, in spregio al principio della reciprocità, come emerge manifestamente dai riassunti scalari ex adverso prodotti, oltre a spese varie, unilateralmente imposte). Sotto questo profilo, ha errato il Giudice di prime cure a non ammettere la consulenza tecnica di ufficio, richiesta reiterata in questa sede. A questo motivo di appello si collega il sesto motivo di appello, a mezzo del quale l'appellante ha reiterato la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, al fine di ricalcolare il saldo. Entrambi i motivi sono infondati. Va detto che non solo l'appellante era a piena conoscenza delle condizioni economiche del contratto di conto corrente, per averlo essa stessa sottoscritto (come amministratrice della , ma risulta Parte_2 la sua piena conoscenza anche delle modifiche via via apportate al rapporto, essendo stati sottoscritti i contratti di affidamento e l'atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente, datato 21 ottobre 2013. Ebbene, proprio in quest'ultimo atto l'appellante afferma espressamente di avere ricevuto dalla banca gli estratti conto, i documenti di sintesi, con l'indicazione delle condizioni praticate e con la segnalazione delle modifiche contrattuali intervenute, il tutto in ossequio alla disciplina sulla trasparenza bancaria. Può dirsi, quindi, che alcuna violazione dell'art. 118 TUB si è verificata, posto che, se modifiche unilaterali vi sono state, esse sono state perfettamente conosciute dalla appellante ed anche acconsentite, come dalla stessa esplicitamente ammesso.
pag. 8/11 Né poi può tralasciarsi, sotto altro profilo, che la doglianza era ed è rimasta generica, non essendo stato specificato nel corso del giudizio di primo grado, in cosa si siano sostanziate le singole modifiche unilaterali: l'appellante, infatti, si limita ad effettuare un mero excursus sul divieto legislativo delle modifiche unilaterali del contratto, senza però mai specificare in che cosa esse siano poi effettivamente consistite. Soltanto in questo grado di giudizio l'appellante fa riferimento ad alcune variazioni disposte dalla banca: in disparte la circostanza che, come sopra detto, le variazioni sono state conosciute ed acconsentite dalla correntista, le specificazioni rese in questo giudizio, pur ove ammissibili (ma così non è, perché sono emerse per la prima volta in grado di appello), restano ancora una volta del tutto generiche e non in grado di fare comprendere in che cosa, quando e con che modalità si sia verificato lo ius variandi. Così stando le cose resta, quindi, corretta la decisione del Giudice di prime cure di escludere la consulenza tecnica di ufficio che non va ammessa, peraltro, e per le ragioni sopra indicate, neanche in questo grado di giudizio.
Con il quarto motivo di appello ha denunciato l'errore commesso dal primo Giudice che ha considerato che “il contratto di conto corrente e i contratti di affidamento allegati recano la specifica previsione delle condizioni economiche che regolano i rapporti: tasso di interesse, commissioni, giorni di valuta, spese, capitalizzazione”. In particolare, con riferimento alla commissione di istruttoria veloce, ha più volte addebitato il relativo importo alla società Controparte_1 correntista, senza tuttavia dimostrare l'istruttoria di volta in volta eseguita per incrementare l'affidamento concesso. Ed anche la commissione per utilizzi oltre i limiti di fido, sebbene contrattualmente pattuita, è stata applicata arbitrariamente e abusivamente dall'istituto di credito, con conseguente nocumento per la società correntista e la fideiubenda. Il motivo di appello è infondato. Le pattuizioni tra le parti sono infatti del tutto in linea con quanto indicato dall'art. 117 TUB, ossia con la necessità di indicare in una quota percentuale le commissioni di istruttoria veloce, il che vale anche per la commissione massimo scoperto. Ora, alcun dubbio può darsi sulla determinazione delle commissioni, così come generica è la doglianza dell'appellante in ordine alla esecuzione di pag. 9/11 operazioni asseritamente abusive (posto che quelle eseguite sono connesse a situazioni di esposizione debitoria).
Con il quinto motivo di appello si è doluta della mancata valutazione dell'illiceità dell'anatocismo e, quindi, della violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB. Nello specifico, ha dedotto che la pronuncia di primo grado si palesa errata anche nella parte in cui il Tribunale ha statuito che “la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori risulta pattuita con la medesima periodicità trimestrale, in conformità al novellato art. 120 TUB ed alla delibera CICR del 9.2.2000”. L invero, in spregio al disposto dall'art. 1283 c.c. nonché Controparte_1 alla clausola di reciprocità di cui all'art. 120 TUB, avrebbe illegittimamente operato la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori e non anche di quelli creditori. Il motivo è infondato ed in parte anche inammissibile. Sotto il primo profilo rileva la circostanza che i contratti, come rilevato sia nella sentenza impugnata, sia nel provvedimento del 5 gennaio 2018, sono successivi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e quindi redatti in conformità con l'art. 120 TUB, tanto che è la stessa appellante ad evidenziare la reciproca capitalizzazione degli interessi debitori e creditori (pag. 15 atto di appello), salvo poi lamentare che nella sostanza questi ultimi non sono mai stati imputati al capitale, per la coincidenza tra TAN e TAE creditorio. Va però detto che nel corso del giudizio di primo grado l'appellante aveva fondato la sua eccezione solo sul punto della applicazione di un uso meramente negoziale e non su una consuetudine, laddove il primo Giudice aveva rigettato l'eccezione, facendo riferimento, appunto, al dato della delibera CICR. Solo in questo giudizio, quindi, l'appellante si è basata sulla eccezione Contr della coincidenza tra TAN e in modo, però, inammissibile.
Con il settimo motivo di appello ha lamentato il governo delle spese effettuato dal Giudice di prime cure, risultando ingiusta la condanna in favore del soggetto intervenuto, il cui intervento si è dimostrato del tutto inutile, in forza del secondo motivo di appello. Stante l'esito del giudizio, anche questo motivo di appello va rigettato.
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
pag. 10/11 Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, esse, liquidate tenuto conto del valore della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte, dei valori medi di cui al D.M. 55/2104, come aggiornato dal D.M. 147/2022, vanno poste a carico dell'appellante. Nulla nel rapporto con , che non si è costituita in giudizio. CP_1
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, decidendo sul procedimento n. 233/2023 R.G., così provvede: 1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 1998/2022, pubblicata il 19 luglio 2022, resa nel procedimento n. 9408/2016 R.G.;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in euro 5.809,00, quali Controparte_8 compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
4) nulla sulle spese nel rapporto con Controparte_1
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Cosi deciso in Bari, in data 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
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