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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5640 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa TE LF Presidente relatore
Dr.Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa TE di Martino Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1787/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.8705/2018 pubblicata il
11.10.2018
TRA
( C.F. ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Casamicciola Terme (NA), alla via Principessa Margherita n. 6 in persona del legale rapp.te, rapp.to e difeso dall'avv. Andrea Orefice (C.F. ) C.F._1 appellante
Contro
Controparte_1
15 O.P.C.M. N. 3920/2011, già
[...] [...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 aprile 2015, il ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ingiunzione amministrativa ex R.D. 639/1910 nr. 48 del
26 febbraio 2015 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dalla
(d'ora in poi per Controparte_3
Cont Contr brevità solo ” o ”) della somma di € 2.0121.663,36, di cui € 1.346.071,66 per tariffa di smaltimento rifiuti, maturata nel periodo dal 16/12/2005 al 31/12/2009, e la residua parte per “interessi moratori e penali”, rispettivamente determinati nell'ammontare di € 608.288,12 e di € 67.303,58.
Il proponeva opposizione avverso la suindicata Parte_1 ingiunzione, deducendone la illegittimità sotto diversi profili: a)difetto di legittimazione attiva e passiva;
b) prescrizione del credito vantato: c) difetto di motivazione;
d) infondatezza nel merito della pretesa azionata poiché: 1) in via preliminare, la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, neppure sostenuta da fatture, non era inidonea a costituire prova del credito in quanto era carente l'indicazione della quantità di rifiuti portati in discarica;
2) dall'importo ingiunto non era stato detratto l'importo di € 291.481,54, già pagato in quanto trattenuto dai trasferimenti statali liquidati in favore del Comune;
3) all'interno della ingiunzione di pagamento non si evincevano i criteri di determinazione degli importi ingiunti a titolo di interessi e di penale, e in ogni caso incombeva sull' la prova della debenza degli interessi e CP_5 delle penali, oltre che la indicazione dei criteri adottati per la determinazione.
Si costituiva la P.C.M. eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. e contestando nel merito le deduzioni svolte dal chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto.
Con la sentenza nr. 8705/2019, il Tribunale di Napoli, dopo avere respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, respingeva tutte le censure contenute nell'atto di citazione in opposizione al decreto di cui innanzi e cosi provvedeva: Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta, con atto di citazione notificato in data 8/4/2015, dal ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. Parte_1
639/1910, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 48 del 26/2/2015, emessa dalla
2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Presidenza del Consiglio dei Ministri-Unita Tecnico Amministrativa, così provvede :a) rigetta l'opposizione; b) condanna il al pagamento, in Parte_1 favore della Tecnico Amministrativa, delle Controparte_6 spese del giudizio, che liquida in complessivi € 22.758,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Parte_1 introducendo i seguenti motivi.
a) Inidoneità dei documenti allegati al ricorso monitorio
Secondo l'appellante, il decreto ingiuntivo impugnato si fonda su documentazione inidonea a sostenere la pretesa. Infatti l'ingiunzione ha richiamato genericamente n. 57 note di debito indicate per relationem, prive di attestazione di conformità agli originali, non allegate al ricorso monitorio e neppure accompagnate da indicazioni relative all'importo complessivo. Inoltre non risulta provata l'avvenuta trasmissione al Pt_1 per garantirne la conoscenza.
b) Difetto di motivazione della ingiunzione
A dire del il Tribunale avrebbe contraddittoriamente ritenuto, da un lato, che Pt_1
l'Amministrazione non aveva provato di aver trasmesso al le diffide prodotte in Pt_1 fase di opposizione e, dall'altro, che l'ingiunzione era conforme alla legge, piuttosto che riconoscerne la nullità ed inidoneità a fondare il credito.
c) Violazione degli artt. 167 e 2697 c.p.c. in ordine all'onere della prova e al principio di non contestazione
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito rilevanza decisiva alla presunta non contestazione specifica da parte dell'opponente delle note di debito nonché dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria, trascurando di considerare che tale omissione fosse conseguenza dell'assenza di una documentazione chiara e completa, che avrebbe consentito al di articolare puntuali difese. In tal modo, il primo giudice Pt_1 ha invertito l'onere della prova, ponendo a carico dell'opponente l'onere di contestare fatti non adeguatamente allegati e documentati, in violazione dei principi desumibili dagli artt. 115, 116 e 2697 c.p.c.
d) Omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla determinazione della tariffa
A parere del il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa Pt_1 alla mancata indicazione, nel corpo dell'ingiunzione, dei criteri di calcolo e della
3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ composizione della tariffa applicata. Ne sarebbe conseguito il fatto che l'ingiunzione risulta carente di qualsiasi specificazione in ordine al prezzo della prestazione, al quantitativo fatturato e alla riferibilità al soggetto ingiunto con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi che regolano l'onere probatorio in relazione agli elementi essenziali della domanda.
e) Erroneo riconoscimento di interessi e sanzioni
Erroneamente il Tribunale avrebbe riconosciuto interessi e sanzioni sull'importo ingiunto, pur in assenza di prova sulla loro entità e decorrenza, quindi sulla correttezza del relativo calcolo. Con riferimento alla decorrenza degli interessi ha dedotto che non essendo il credito fondato su fatture e non essendo documentata la messa in mora non sussisterebbe alcun termine legale da cui far decorrere interessi o di penali.
f) Omessa decurtazione dal totale ingiunto di importi non dovuti in quanto già riconosciuti
Il Tribunale avrebbe, a dire del erroneamente ritenuto che la somma già sottratta Pt_1 di € 291.481,54 riportata come “ trasferimenti ministeriali “ fosse corrispondente Cont all'importo da sottoporre a sottrazione, in difetto di prova – a carico della - sulle specifiche somme a credito del Secondo l'appellante, infatti, tale importo Pt_1 sottratto potrebbe non corrispondere esattamente ai trasferimenti a credito del Pt_1
Contr g) Erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione dell' in favore della Controparte_2
Secondo il a norma dell'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3920/2011 l'attività di recupero Pt_1
Contr può proseguire da parte dell' solo con riferimento a recuperi già avviati. Nel caso in esame si sarebbe, invece, al cospetto di avvio di un'azione completamente nuova, peraltro, fondata su crediti contestati e non ancora accertati con conseguente venir meno Contr della legittimazione attiva dell' in favore della Controparte_2
h) Erroneo riconoscimento della legittimazione passiva del Pt_1
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, negli anni oggetto della pretesa, il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti era affidato alla società
incaricata in via esclusiva della relativa attività, di conseguenza Controparte_7 soggetto tenuto al pagamento.
i) Erronea applicazione della prescrizione decennale
4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ L'appellante ha dedotto che la sentenza ha erroneamente ritenuto applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale, sebbene la natura della prestazione – riferita a corrispettivi periodici – imponga l'applicazione del termine quinquennale ex art. 2948
c.c., trattandosi di credito relativo a prestazioni periodiche e ricorrenti.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: Accogliersi l'appello e per l'effetto: a) Annullare
e/o riformare la sentenza appellata, con conseguente accoglimento dell'atto di citazione in opposizione introduttivo del Giudizio di Primo Grado, e per l'effetto: 1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e conseguentemente Controparte_8 dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato;
2) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del rispetto alla pretesa Parte_1 azionata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica Amministrativa, in favore della legittimazione passiva della Parte_2
3) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alla ingiunzione di pagamento n. 48/2015 e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal per le causali riportate nella Parte_1 ingiunzione medesima;
4) Dichiarare nulla e/o annullare la Ingiunzione di pagamento n.
48 del 26/02/2015 emessa dalla per difetto di motivazione;
5) Nel merito, CP_9 accertare e dichiarare che la pretesa azionata con la ingiunzione di pagamento n.
48/2015 non è fondata per mancata prova dei presupposti su cui si fonda, annullando e/o dichiarando nulla per tale motivo la ingiunzione medesima;
6) In via gradata, accertare
e dichiarare che dall'importo ingiunto con la ingiunzione di pagamento n. 48/2015 deve essere detratto l'importo di € 291.481,54, già trattenuto dallo Stato, in sede di trasferimenti di fondi statali, per recupero di crediti del Controparte_2
, annullando e/o dichiarando nulla per tale motivo la ingiunzione
[...] medesima, in parte qua;
7) Sempre in via gradata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per maggiorazioni ulteriori rispetto alla tariffa prevista dall'art. 3, comma 1, della O.P.C.M. 3479/2005, e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la somma di
€ 186.781,32, in accoglimento del motivo di appello sub. D) del presente atto, annullando
e/o dichiarando nulla per tale motivo la ingiunzione 48/2015, in parte qua;
8) Accertare
e dichiarare che nulla è dovuto per sanzioni e interessi moratori, nonché, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare dovuti interessi e sanzioni sulla base
5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ della sorta capitale rideterminata in accoglimento del punto sub. 6) che precede, annullando e/o dichiarando nulla per tale motivo la ingiunzione n. 48/2015, in parte qua.
b) Condannare la appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Parte appellata in data 3.9.2019 si è costituita per resistere al gravame ribadendo tutte le difese della comparsa di costituzione e della memoria di replica depositate in primo grado;
ha chiesto il rigetto dell'appello de quo rassegnando le seguenti conclusioni: voglia
l'Ecc. Corte, nel merito, respingere tutte le domande avversarie siccome inammissibili ed infondate, con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 1.7.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti;
l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Nelle comparse conclusionali non si rinvengono modifiche delle domande e conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 co. 2 c.p.c., deve procedersi ad esaminare preliminarmente le questioni relative alla legittimazione attiva e passiva, invertendo l'ordine dei motivi come articolati dall'appellante.
E' infondata la censura con la quale il contesta la decisione di primo grado nella Pt_1 parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione attiva della , CP_9 motivazione, peraltro, non efficacemente contestata in sede impugnatoria. Ed invero del tutto erroneamente parte appellante sostiene che dal quadro normativo di riferimento emergerebbe che il 31.12.2012, essendo cessata la struttura commissariale del
Commissario di Governo, si sarebbe posto solo il problema delle competenze residue a tale data, consistenti, a suo dire, prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni. Erroneamente l'appellante prosegue nell'allegare che rispetto alle attività di recupero delle tariffe la competenza sarebbe stata trasmessa alla come asseritamente disposto dell'Ordinanza n. 17 del 27 dicembre Controparte_2
2013 (pubblicata sul BURC n. 5/2014). Ed invero, come correttamente ritenuto dal
Tribunale, il passaggio di gestione non riguarda in alcun modo le posizioni residuanti dalle passate gestioni (come quelle oggetto di causa); per esse, infatti, la Presidenza del Contr Consiglio dei Ministri ha creato un'apposita struttura, appunto l' , costituente
6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ articolazione interna della medesima e successore a titolo particolare del cessato
Commissariato per l'emergenza rifiuti. Ne deriva che la disciplina richiamata dall'appellante, relativa al trasferimento del contenzioso, non ha alcuna attinenza con questo processo ma riguarda un diverso tema, quello della cessazione del Commissario per le bonifiche e tutela delle acque.
Per meglio chiarire si evidenzia che con il D.L. n. 245/2005, convertito nella L. n.
21/2006, contenente “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile” Controparte_2
è stata prevista, a partire dal quindicesimo giorno della sua entrata in vigore, la risoluzione dei contratti stipulati dal Commissario Delegato con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti. Come stabilito all'art 2 dell' OPCM n. 3479/2005, in conseguenza della cessazione ex lege di tali contratti, il Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti
è divenuto titolare della riscossione delle somme inerenti allo smaltimento dei rifiuti, le quali vengono fatte confluire in una contabilità speciale facente capo allo stesso, essendo venuto meno, per effetto della risoluzione dei relativi contratti, il mandato all'incasso conferito alle ex affidatarie. (“A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario delegato determina le situazioni debitorie dei comuni, dei relativi consorzi e degli altri affidatari della , in ordine al pagamento Controparte_2 della tariffa di smaltimento dei rifiuti e provvede al relativo recupero”). Nella medesima Cont ordinanza la ha proseguito stabilendo che “ per le attività di recupero della tariffa di smaltimento rifiuti nel territorio della regione nonché per le finalità di cui CP_2 alla presente ordinanza, il Commissario delegato fruisce della necessaria collaborazione delle amministrazioni ed enti pubblici anche economici, nonché di società a partecipazione pubblica”). Cessata l'emergenza, è stata istituita, l'Unità stralcio e l'Unità
Operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in e per la gestione delle CP_2 pendenze della pregressa gestione residuate a tale data. Tali amministrazioni “speciali”, in quanto espressamente deputate alla chiusura dell'emergenza , hanno cessato i loro compiti con l' emanazione dell' ordinanza di protezione civile nr. 3920/2011 del 28 gennaio 2011, che ha istituito la Unità Tecnica Amministrativa e il cui art. 15 ha previsto, in considerazione della necessità di assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, “l'istituzione, con
7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, di apposita Unità Tecnica-
Amministrativa, altresì preponendola (comma 2 ) alla gestione delle attività concernenti:
a) i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, assicurando, ove necessario, Contr l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali”. L' attività dell' è stata poi prorogata nel tempo con appositi provvedimenti legislativi tra cui, da ultimo,
l'art. 5 D.L. n. 136/2013, conv. in L. n. 6/2014 .
Da tutto quanto esposto è evidente che la prospettata legittimazione della CP_2
a esigere i crediti oggetto di causa è del tutto priva di fondamento giuridico.
[...]
Questo in quanto, pur essendo cessata, con il D.L. n. 195/2009, conv. in L. n. 26/2010, la fase dell'emergenza rifiuti e pur essendo le competenze tornate alla tale CP_2 trasferimento ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 2010, con la conseguenza che i rapporti attivi e passivi pregressi – come quello in esame - in materia di rifiuti sono rimasti in capo Contr all' , subentrata alla gestione commissariale.
Con riferimento alla legittimazione passiva, condividendo la decisione appellata essa non può che essere riconosciuta in capo al in quanto conferitore dei rifiuti con Pt_1 riferimento al periodo oggetto del presente giudizio. Dalla lettera dell'art. 2 comma 2
OPCM n. 3479/2005 è dato rilevare che l'attività di conferimento e, dunque, di pagamento delle relative tariffe, è di pertinenza dei Comuni in veste di enti conferenti i rifiuti destinati ai siti di smaltimento e che a questi sono assimilati “i relativi consorzi e gli altri affidatari” che abbiano eseguito i conferimenti per conto dei Comuni incaricanti.
Né potrebbe ritenersi la legittimazione dell' in qualità di effettivo conferitore dei CP_7 rifiuti del posto che di tale divaricazione di titolarità il Parte_1 Pt_1 non ha fornito alcuna prova, tenuto conto anche del fatto che documentalmente emerge che l' interveniva nella qualità di “trasportatore”. A tanto si aggiunga che non si CP_7 rinviene in atti alcuna convenzione stipulata tra il e la società di cui innanzi per Pt_1 gli anni oggetto di causa, men che meno sono allegati ulteriori elementi chiarificatori rispetto alle modalità con cui negli anni qui di interesse è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti.
Passando al merito, deve trattarsi, tra le relative questioni, quella della prescrizione. Come correttamente ritenuto dal Tribunale l'eccezione di prescrizione è del tutto infondata
8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ stante il fatto che erroneamente l'odierno appellante invoca la prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 c.c..
Ed infatti, correttamente il Tribunale ha applicato ai crediti per tariffe di smaltimento rifiuti (cosi come per ristori ambientali) la prescrizione decennale ordinaria. Non può dubitarsi, infatti, che si verta in materia di obbligazioni contrattuali che trovano origine direttamente nella legge o in differenti normativi quali le ordinanze commissariali, non venendo in rilievo prestazioni periodiche, né un corrispettivo che maturi con periodicità annuale o infrannuale (a mese, a bimestre, a trimestre, a semestre). Né la tariffa di smaltimento oggetto del giudizio va confusa con la tassa gravante sul singolo cittadino;
essa (al pari dei correlati oneri) è il corrispettivo di un servizio che il è tenuto a Pt_1 corrispondere allorquando, conferendo i rifiuti all'impianto, richiede l'erogazione di una prestazione costituita dallo smaltimento dei rifiuti medesimi. Dunque, tra il conferimento dei rifiuti e il pagamento dei corrispondenti oneri sussiste un nesso sinallagmatico, posto che il credito nei confronti del conferitore matura solo se vengono effettuati i conferimenti dei rifiuti presso l'impianto. Ne consegue pacificamente che tali corrispettivi del servizio costituiscono ordinari diritti di credito e che, pertanto, essi soggiacciono al termine di prescrizione decennale. Lo stesso deve dirsi per i crediti consistenti nelle quote di ristoro ambientale, costituendo essi una sorta di primalità e cioè misure di compensazione ambientale o di incentivazione destinate a finanziare gli interventi di mitigazione ambientale da eseguirsi sul territorio dei Comuni sedi di impianto di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti. La mera periodicità dei pagamenti, anche se eventualmente prevista, non è sufficiente a ricondurre il credito nell'alveo delle obbligazioni soggette alla prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., mancando il presupposto della periodicità ex lege della prestazione.
Tanto premesso e argomentato, i restanti motivi di merito ( raggruppati alle lettere a) –
f) ) risultano infondati.
Con il primo motivo parte appellante lamenta un vizio di motivazione del provvedimento ingiuntivo dal momento che lo stesso sarebbe stato emesso sulla base di una serie di note di debito, prive della conformità all'originale, indicate esclusivamente per relationem e non portate a conoscenza dell' odierno appellante.
La censura è infondata. Deve premettersi che secondo il costante indirizzo della S.C., la contestazione della conformità di una copia prodotta in giudizio al suo originale
9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ determina l'inutilizzabilità processuale della prima solo ove l'eccipiente ne contesti in sostanza la artificiosa manipolazione, quindi la falsità ( cfr. anche Cass. n. 24029/2024); nel caso in esame il formula l'eccezione in modo generico ed inconsistente, Pt_1 senza affermare che la copia sarebbe non genuina ma frutto di una manipolazione.
Quanto alla asserita insufficienza intrinseca delle note di debito del ( ed al Pt_1 richiamo solo per relationem alla fonte del debito ) correttamente il Tribunale ha ritenuto che la documentazione utilizzata dalla PCM – UTA fosse sufficiente a mettere il debitore in condizioni di conoscere interamente la genesi e l'ammontare del debito, tenuto conto del consolidato indirizzo di legittimità per il quale, in caso di ingiunzione fiscale, il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni ( Cass. n. 208/1989, Cass. n. 20513/2006, Cass. n.
1574/2012).
Neanche può ritenersi che l'origine e la esatta quantificazione del debito non sarebbero state opponibili al per il fatto che della documentazione non sarebbe stata Pt_1 favorita la conoscenza da parte del debitore. Sul punto, peraltro, del tutto erroneamente il argomenta che l'appellato avrebbe dovuto proporre esplicita impugnazione Pt_1 incidentale rispetto al capo della sentenza in cui il Tribunale ha affermato “deve convenirsi con l'opponente in merito all'inefficacia delle lettere di diffida esibite in giudizio dall'Amministrazione, atteso che quest'ultima non ha fornito alcuna prova dell'invio delle stesse e della relativa ricezione da parte dell'Ente diffidato” (sentenza pag. 6); tale capo della decisione, infatti, non ha in alcun modo pregiudicato la vittoria processuale dell'odierno appellato, di conseguenza l'appello incidentale non era necessario. Inoltre la motivazione suddetta, ad una lettura trasparente della stessa, risulta riferita unicamente al tema della decorrenza della prescrizione e va intesa nel senso che l'indagine sulla decorrenza della prescrizione a far tempo dagli atti di diffida sarebbe stata necessaria – quindi ancorata alla loro effettiva ricezione - solo nel caso in cui si fosse ritenuta applicabile la prescrizione quinquennale, qui non riconosciuta, dal momento che il decennio della prescrizione ordinaria come applicata non sarebbe maturato neanche in ipotesi di mancata ricezione delle messe in mora.
10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Ad abundantiam deve aggiungersi – in tal modo interpretando la motivazione fornita dal
Tribunale – che dall'esame degli atti prodotti in sede di opposizione dalla difesa erariale si rinviene la ricevuta di consegna del messaggio via fax ( “Esito OK”) dell'atto di diffida di cui alla nota proc. 3128 del 12.6.2013 ( doc. n. 8 dell'indice degli atti di parte del primo grado); di conseguenza, in mancanza di specifiche e diverse allegazioni di contrasto da parte dell'eccipiente, deve comunque presumersi la conoscenza della debenza da parte del e la non ricorrenza della cd. ignoranza incolpevole del debitore. Pt_1
Tenuto conto della conoscibilità in parola, anche il motivo di gravame relativo al principio di non contestazione è infondato. Negli atti prodotti non risulta alcuna posizione difensiva proposta dall'attuale appellante rispetto al credito azionato così come imposto dall' art. 167 c.p.c per cui correttamente il primo giudice ha ritenuto che la pretesa non fosse contestata;
la S.C. ha costantemente affermato che il convenuto, ai sensi dell'art. 167
c.p.c., è tenuto anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'articolo 115 c.p.c. , a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attoria senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica ( si vedano, Cass. nn. 19896/2015, 27596/2008,
26624/2018); nel caso di specie le contestazioni che la difesa ha opposto nel giudizio di primo grado, oltre ad essere generiche si rilevano prive di efficacia siccome basate su rilievi di carattere teorico circa la asserita inidoneità strutturale delle note di credito quale documento di parte a giustificare il credito senza tuttavia formulare alcuna obiezione sull'effettiva sussistenza del credito e del rapporto intercorrente tra le parti posto a base dell'ingiunzione.
In definitiva, come ritenuto dal Tribunale, la documentazione offerta nel giudizio di primo Contr grado dall' costituisce piena prova del credito, poiché le contestazioni sollevate dall'opponente hanno carattere meramente teorico e formale e non esprimono una reale opposizione o una specifica contestazione rispetto alla pretesa creditoria derivante dal rapporto tra e . Pt_1 CP_9
Con la censura lett. e) l'appellante contesta fumosamente la decisione del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi come richiesti, cioè degli interessi moratori in
11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ misura superiore al tasso legale previsto ex lege; tuttavia, nel corpo della censura non sviluppa alcuna concreta argomentazione a sostegno di tale eccezione ma parla d'altro.
Argomenta sul tema trattato in primo grado ( n. 4 lett. b dell'atto introduttivo) relativo al contestato scorporo del credito di € 291.481,54 . In ogni caso la censura, se riferita al tema degli interessi, è ancora una volta generica;
esattamente come in primo grado il ha contestato genericamente il tasso di interesse applicato in base alla Ordinanza Pt_1
Commissariale n. 175/2001, sottraendosi all'onere di formulare sul tema eccezioni ed allegazioni aventi un regolare tasso di specificità.
Infondatamente il censura l'erroneità della decisione di primo grado nella parte Pt_1 in cui il Tribunale ha ritenuto l'ingiunzione corretta anche nel quantum, essendo stata già detratto un credito del In proposito il afferma che non vi è prova che Pt_1 Pt_1
l'importo detratto ( v. sopra) corrispondesse effettivamente a quello da detrarre in favore del stesso. In primis appare evidente che, anche in questo caso il ha Pt_1 Pt_1 proposto una censura generica quindi inidonea a mutare l'operazione aritmetica caratterizzante il dare – avere, non avendo in alcun modo esplicitato l'importo maggiore che avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto come trattenuta erariale in sede di trasferimenti di fondi statali.
Inoltre, in mancanza di elementi a sostegno della predetta tesi, resta il fatto che la scheda contabile n. 5146/2013 prodotta dalla dimostra in modo chiaro ed univoco CP_9 che € 291.481,54 era l'importo effettivamente detraibile e detratto;
la nota del 20 febbraio
2013 n. 912 – prodotta dall'odierna appellata in sede di opposizione - attesta che dopo tale data non risultano più effettuate trattenute da parte dell'Ente, il che conferma che le stesse devono ritenersi integralmente esaurite nel periodo 2008–2012 e già contabilizzate in riduzione dell'importo richiesto con l'ingiunzione.
Rispetto al quantum della pretesa creditoria, sulla quale il Tribunale avrebbe – secondo l'appellante - omesso la pronunzia, l'esame nel merito della stessa da parte della Corte ne rivela l'infondatezza. L'appellante censura, infatti, la circostanza per cui in alcune note di debito oltre all'importo relativo al conferimento di rifiuti solidi urbani viene sommata una diversa voce. Ebbene, la censura è destituita di fondamento in quanto la disciplina di settore ( OPCM n. 3479/2005 e OPCM n. 3529/ 2006 art. 3) prevedeva che dovesse essere aggiunta alla prima voce anche una penalità ( maggiorazione ) dovuta per il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata sul territorio comunale.
12 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dal va Parte_1 integralmente rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022). Applicando lo scaglione di valore parametrato sul valore dell'ingiunzione, spettano € 22.500,00 per compensi ed € 3375,00 per rimborso delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre oneri diversi se dovuti.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...] nei confronti della Parte_3 Controparte_8
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. n.8705/2018 pubblicata il
[...]
11.10.2018:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna il al pagamento, in favore della parte Parte_3 appellata, delle spese del grado liquidate in complessivi € 25.875,00 oltre oneri diversi, se dovuti;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.11.2025 . il Presidente estensore
TE LF
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa TE LF Presidente relatore
Dr.Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa TE di Martino Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1787/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.8705/2018 pubblicata il
11.10.2018
TRA
( C.F. ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Casamicciola Terme (NA), alla via Principessa Margherita n. 6 in persona del legale rapp.te, rapp.to e difeso dall'avv. Andrea Orefice (C.F. ) C.F._1 appellante
Contro
Controparte_1
15 O.P.C.M. N. 3920/2011, già
[...] [...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 aprile 2015, il ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ingiunzione amministrativa ex R.D. 639/1910 nr. 48 del
26 febbraio 2015 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dalla
(d'ora in poi per Controparte_3
Cont Contr brevità solo ” o ”) della somma di € 2.0121.663,36, di cui € 1.346.071,66 per tariffa di smaltimento rifiuti, maturata nel periodo dal 16/12/2005 al 31/12/2009, e la residua parte per “interessi moratori e penali”, rispettivamente determinati nell'ammontare di € 608.288,12 e di € 67.303,58.
Il proponeva opposizione avverso la suindicata Parte_1 ingiunzione, deducendone la illegittimità sotto diversi profili: a)difetto di legittimazione attiva e passiva;
b) prescrizione del credito vantato: c) difetto di motivazione;
d) infondatezza nel merito della pretesa azionata poiché: 1) in via preliminare, la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, neppure sostenuta da fatture, non era inidonea a costituire prova del credito in quanto era carente l'indicazione della quantità di rifiuti portati in discarica;
2) dall'importo ingiunto non era stato detratto l'importo di € 291.481,54, già pagato in quanto trattenuto dai trasferimenti statali liquidati in favore del Comune;
3) all'interno della ingiunzione di pagamento non si evincevano i criteri di determinazione degli importi ingiunti a titolo di interessi e di penale, e in ogni caso incombeva sull' la prova della debenza degli interessi e CP_5 delle penali, oltre che la indicazione dei criteri adottati per la determinazione.
Si costituiva la P.C.M. eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. e contestando nel merito le deduzioni svolte dal chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto.
Con la sentenza nr. 8705/2019, il Tribunale di Napoli, dopo avere respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, respingeva tutte le censure contenute nell'atto di citazione in opposizione al decreto di cui innanzi e cosi provvedeva: Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta, con atto di citazione notificato in data 8/4/2015, dal ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. Parte_1
639/1910, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 48 del 26/2/2015, emessa dalla
2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Presidenza del Consiglio dei Ministri-Unita Tecnico Amministrativa, così provvede :a) rigetta l'opposizione; b) condanna il al pagamento, in Parte_1 favore della Tecnico Amministrativa, delle Controparte_6 spese del giudizio, che liquida in complessivi € 22.758,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Parte_1 introducendo i seguenti motivi.
a) Inidoneità dei documenti allegati al ricorso monitorio
Secondo l'appellante, il decreto ingiuntivo impugnato si fonda su documentazione inidonea a sostenere la pretesa. Infatti l'ingiunzione ha richiamato genericamente n. 57 note di debito indicate per relationem, prive di attestazione di conformità agli originali, non allegate al ricorso monitorio e neppure accompagnate da indicazioni relative all'importo complessivo. Inoltre non risulta provata l'avvenuta trasmissione al Pt_1 per garantirne la conoscenza.
b) Difetto di motivazione della ingiunzione
A dire del il Tribunale avrebbe contraddittoriamente ritenuto, da un lato, che Pt_1
l'Amministrazione non aveva provato di aver trasmesso al le diffide prodotte in Pt_1 fase di opposizione e, dall'altro, che l'ingiunzione era conforme alla legge, piuttosto che riconoscerne la nullità ed inidoneità a fondare il credito.
c) Violazione degli artt. 167 e 2697 c.p.c. in ordine all'onere della prova e al principio di non contestazione
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito rilevanza decisiva alla presunta non contestazione specifica da parte dell'opponente delle note di debito nonché dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria, trascurando di considerare che tale omissione fosse conseguenza dell'assenza di una documentazione chiara e completa, che avrebbe consentito al di articolare puntuali difese. In tal modo, il primo giudice Pt_1 ha invertito l'onere della prova, ponendo a carico dell'opponente l'onere di contestare fatti non adeguatamente allegati e documentati, in violazione dei principi desumibili dagli artt. 115, 116 e 2697 c.p.c.
d) Omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla determinazione della tariffa
A parere del il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa Pt_1 alla mancata indicazione, nel corpo dell'ingiunzione, dei criteri di calcolo e della
3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ composizione della tariffa applicata. Ne sarebbe conseguito il fatto che l'ingiunzione risulta carente di qualsiasi specificazione in ordine al prezzo della prestazione, al quantitativo fatturato e alla riferibilità al soggetto ingiunto con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi che regolano l'onere probatorio in relazione agli elementi essenziali della domanda.
e) Erroneo riconoscimento di interessi e sanzioni
Erroneamente il Tribunale avrebbe riconosciuto interessi e sanzioni sull'importo ingiunto, pur in assenza di prova sulla loro entità e decorrenza, quindi sulla correttezza del relativo calcolo. Con riferimento alla decorrenza degli interessi ha dedotto che non essendo il credito fondato su fatture e non essendo documentata la messa in mora non sussisterebbe alcun termine legale da cui far decorrere interessi o di penali.
f) Omessa decurtazione dal totale ingiunto di importi non dovuti in quanto già riconosciuti
Il Tribunale avrebbe, a dire del erroneamente ritenuto che la somma già sottratta Pt_1 di € 291.481,54 riportata come “ trasferimenti ministeriali “ fosse corrispondente Cont all'importo da sottoporre a sottrazione, in difetto di prova – a carico della - sulle specifiche somme a credito del Secondo l'appellante, infatti, tale importo Pt_1 sottratto potrebbe non corrispondere esattamente ai trasferimenti a credito del Pt_1
Contr g) Erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione dell' in favore della Controparte_2
Secondo il a norma dell'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3920/2011 l'attività di recupero Pt_1
Contr può proseguire da parte dell' solo con riferimento a recuperi già avviati. Nel caso in esame si sarebbe, invece, al cospetto di avvio di un'azione completamente nuova, peraltro, fondata su crediti contestati e non ancora accertati con conseguente venir meno Contr della legittimazione attiva dell' in favore della Controparte_2
h) Erroneo riconoscimento della legittimazione passiva del Pt_1
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, negli anni oggetto della pretesa, il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti era affidato alla società
incaricata in via esclusiva della relativa attività, di conseguenza Controparte_7 soggetto tenuto al pagamento.
i) Erronea applicazione della prescrizione decennale
4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ L'appellante ha dedotto che la sentenza ha erroneamente ritenuto applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale, sebbene la natura della prestazione – riferita a corrispettivi periodici – imponga l'applicazione del termine quinquennale ex art. 2948
c.c., trattandosi di credito relativo a prestazioni periodiche e ricorrenti.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: Accogliersi l'appello e per l'effetto: a) Annullare
e/o riformare la sentenza appellata, con conseguente accoglimento dell'atto di citazione in opposizione introduttivo del Giudizio di Primo Grado, e per l'effetto: 1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e conseguentemente Controparte_8 dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato;
2) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del rispetto alla pretesa Parte_1 azionata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica Amministrativa, in favore della legittimazione passiva della Parte_2
3) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alla ingiunzione di pagamento n. 48/2015 e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal per le causali riportate nella Parte_1 ingiunzione medesima;
4) Dichiarare nulla e/o annullare la Ingiunzione di pagamento n.
48 del 26/02/2015 emessa dalla per difetto di motivazione;
5) Nel merito, CP_9 accertare e dichiarare che la pretesa azionata con la ingiunzione di pagamento n.
48/2015 non è fondata per mancata prova dei presupposti su cui si fonda, annullando e/o dichiarando nulla per tale motivo la ingiunzione medesima;
6) In via gradata, accertare
e dichiarare che dall'importo ingiunto con la ingiunzione di pagamento n. 48/2015 deve essere detratto l'importo di € 291.481,54, già trattenuto dallo Stato, in sede di trasferimenti di fondi statali, per recupero di crediti del Controparte_2
, annullando e/o dichiarando nulla per tale motivo la ingiunzione
[...] medesima, in parte qua;
7) Sempre in via gradata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per maggiorazioni ulteriori rispetto alla tariffa prevista dall'art. 3, comma 1, della O.P.C.M. 3479/2005, e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la somma di
€ 186.781,32, in accoglimento del motivo di appello sub. D) del presente atto, annullando
e/o dichiarando nulla per tale motivo la ingiunzione 48/2015, in parte qua;
8) Accertare
e dichiarare che nulla è dovuto per sanzioni e interessi moratori, nonché, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare dovuti interessi e sanzioni sulla base
5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ della sorta capitale rideterminata in accoglimento del punto sub. 6) che precede, annullando e/o dichiarando nulla per tale motivo la ingiunzione n. 48/2015, in parte qua.
b) Condannare la appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Parte appellata in data 3.9.2019 si è costituita per resistere al gravame ribadendo tutte le difese della comparsa di costituzione e della memoria di replica depositate in primo grado;
ha chiesto il rigetto dell'appello de quo rassegnando le seguenti conclusioni: voglia
l'Ecc. Corte, nel merito, respingere tutte le domande avversarie siccome inammissibili ed infondate, con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 1.7.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti;
l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Nelle comparse conclusionali non si rinvengono modifiche delle domande e conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 co. 2 c.p.c., deve procedersi ad esaminare preliminarmente le questioni relative alla legittimazione attiva e passiva, invertendo l'ordine dei motivi come articolati dall'appellante.
E' infondata la censura con la quale il contesta la decisione di primo grado nella Pt_1 parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione attiva della , CP_9 motivazione, peraltro, non efficacemente contestata in sede impugnatoria. Ed invero del tutto erroneamente parte appellante sostiene che dal quadro normativo di riferimento emergerebbe che il 31.12.2012, essendo cessata la struttura commissariale del
Commissario di Governo, si sarebbe posto solo il problema delle competenze residue a tale data, consistenti, a suo dire, prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni. Erroneamente l'appellante prosegue nell'allegare che rispetto alle attività di recupero delle tariffe la competenza sarebbe stata trasmessa alla come asseritamente disposto dell'Ordinanza n. 17 del 27 dicembre Controparte_2
2013 (pubblicata sul BURC n. 5/2014). Ed invero, come correttamente ritenuto dal
Tribunale, il passaggio di gestione non riguarda in alcun modo le posizioni residuanti dalle passate gestioni (come quelle oggetto di causa); per esse, infatti, la Presidenza del Contr Consiglio dei Ministri ha creato un'apposita struttura, appunto l' , costituente
6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ articolazione interna della medesima e successore a titolo particolare del cessato
Commissariato per l'emergenza rifiuti. Ne deriva che la disciplina richiamata dall'appellante, relativa al trasferimento del contenzioso, non ha alcuna attinenza con questo processo ma riguarda un diverso tema, quello della cessazione del Commissario per le bonifiche e tutela delle acque.
Per meglio chiarire si evidenzia che con il D.L. n. 245/2005, convertito nella L. n.
21/2006, contenente “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile” Controparte_2
è stata prevista, a partire dal quindicesimo giorno della sua entrata in vigore, la risoluzione dei contratti stipulati dal Commissario Delegato con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti. Come stabilito all'art 2 dell' OPCM n. 3479/2005, in conseguenza della cessazione ex lege di tali contratti, il Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti
è divenuto titolare della riscossione delle somme inerenti allo smaltimento dei rifiuti, le quali vengono fatte confluire in una contabilità speciale facente capo allo stesso, essendo venuto meno, per effetto della risoluzione dei relativi contratti, il mandato all'incasso conferito alle ex affidatarie. (“A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario delegato determina le situazioni debitorie dei comuni, dei relativi consorzi e degli altri affidatari della , in ordine al pagamento Controparte_2 della tariffa di smaltimento dei rifiuti e provvede al relativo recupero”). Nella medesima Cont ordinanza la ha proseguito stabilendo che “ per le attività di recupero della tariffa di smaltimento rifiuti nel territorio della regione nonché per le finalità di cui CP_2 alla presente ordinanza, il Commissario delegato fruisce della necessaria collaborazione delle amministrazioni ed enti pubblici anche economici, nonché di società a partecipazione pubblica”). Cessata l'emergenza, è stata istituita, l'Unità stralcio e l'Unità
Operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in e per la gestione delle CP_2 pendenze della pregressa gestione residuate a tale data. Tali amministrazioni “speciali”, in quanto espressamente deputate alla chiusura dell'emergenza , hanno cessato i loro compiti con l' emanazione dell' ordinanza di protezione civile nr. 3920/2011 del 28 gennaio 2011, che ha istituito la Unità Tecnica Amministrativa e il cui art. 15 ha previsto, in considerazione della necessità di assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, “l'istituzione, con
7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, di apposita Unità Tecnica-
Amministrativa, altresì preponendola (comma 2 ) alla gestione delle attività concernenti:
a) i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, assicurando, ove necessario, Contr l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali”. L' attività dell' è stata poi prorogata nel tempo con appositi provvedimenti legislativi tra cui, da ultimo,
l'art. 5 D.L. n. 136/2013, conv. in L. n. 6/2014 .
Da tutto quanto esposto è evidente che la prospettata legittimazione della CP_2
a esigere i crediti oggetto di causa è del tutto priva di fondamento giuridico.
[...]
Questo in quanto, pur essendo cessata, con il D.L. n. 195/2009, conv. in L. n. 26/2010, la fase dell'emergenza rifiuti e pur essendo le competenze tornate alla tale CP_2 trasferimento ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 2010, con la conseguenza che i rapporti attivi e passivi pregressi – come quello in esame - in materia di rifiuti sono rimasti in capo Contr all' , subentrata alla gestione commissariale.
Con riferimento alla legittimazione passiva, condividendo la decisione appellata essa non può che essere riconosciuta in capo al in quanto conferitore dei rifiuti con Pt_1 riferimento al periodo oggetto del presente giudizio. Dalla lettera dell'art. 2 comma 2
OPCM n. 3479/2005 è dato rilevare che l'attività di conferimento e, dunque, di pagamento delle relative tariffe, è di pertinenza dei Comuni in veste di enti conferenti i rifiuti destinati ai siti di smaltimento e che a questi sono assimilati “i relativi consorzi e gli altri affidatari” che abbiano eseguito i conferimenti per conto dei Comuni incaricanti.
Né potrebbe ritenersi la legittimazione dell' in qualità di effettivo conferitore dei CP_7 rifiuti del posto che di tale divaricazione di titolarità il Parte_1 Pt_1 non ha fornito alcuna prova, tenuto conto anche del fatto che documentalmente emerge che l' interveniva nella qualità di “trasportatore”. A tanto si aggiunga che non si CP_7 rinviene in atti alcuna convenzione stipulata tra il e la società di cui innanzi per Pt_1 gli anni oggetto di causa, men che meno sono allegati ulteriori elementi chiarificatori rispetto alle modalità con cui negli anni qui di interesse è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti.
Passando al merito, deve trattarsi, tra le relative questioni, quella della prescrizione. Come correttamente ritenuto dal Tribunale l'eccezione di prescrizione è del tutto infondata
8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ stante il fatto che erroneamente l'odierno appellante invoca la prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 c.c..
Ed infatti, correttamente il Tribunale ha applicato ai crediti per tariffe di smaltimento rifiuti (cosi come per ristori ambientali) la prescrizione decennale ordinaria. Non può dubitarsi, infatti, che si verta in materia di obbligazioni contrattuali che trovano origine direttamente nella legge o in differenti normativi quali le ordinanze commissariali, non venendo in rilievo prestazioni periodiche, né un corrispettivo che maturi con periodicità annuale o infrannuale (a mese, a bimestre, a trimestre, a semestre). Né la tariffa di smaltimento oggetto del giudizio va confusa con la tassa gravante sul singolo cittadino;
essa (al pari dei correlati oneri) è il corrispettivo di un servizio che il è tenuto a Pt_1 corrispondere allorquando, conferendo i rifiuti all'impianto, richiede l'erogazione di una prestazione costituita dallo smaltimento dei rifiuti medesimi. Dunque, tra il conferimento dei rifiuti e il pagamento dei corrispondenti oneri sussiste un nesso sinallagmatico, posto che il credito nei confronti del conferitore matura solo se vengono effettuati i conferimenti dei rifiuti presso l'impianto. Ne consegue pacificamente che tali corrispettivi del servizio costituiscono ordinari diritti di credito e che, pertanto, essi soggiacciono al termine di prescrizione decennale. Lo stesso deve dirsi per i crediti consistenti nelle quote di ristoro ambientale, costituendo essi una sorta di primalità e cioè misure di compensazione ambientale o di incentivazione destinate a finanziare gli interventi di mitigazione ambientale da eseguirsi sul territorio dei Comuni sedi di impianto di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti. La mera periodicità dei pagamenti, anche se eventualmente prevista, non è sufficiente a ricondurre il credito nell'alveo delle obbligazioni soggette alla prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., mancando il presupposto della periodicità ex lege della prestazione.
Tanto premesso e argomentato, i restanti motivi di merito ( raggruppati alle lettere a) –
f) ) risultano infondati.
Con il primo motivo parte appellante lamenta un vizio di motivazione del provvedimento ingiuntivo dal momento che lo stesso sarebbe stato emesso sulla base di una serie di note di debito, prive della conformità all'originale, indicate esclusivamente per relationem e non portate a conoscenza dell' odierno appellante.
La censura è infondata. Deve premettersi che secondo il costante indirizzo della S.C., la contestazione della conformità di una copia prodotta in giudizio al suo originale
9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ determina l'inutilizzabilità processuale della prima solo ove l'eccipiente ne contesti in sostanza la artificiosa manipolazione, quindi la falsità ( cfr. anche Cass. n. 24029/2024); nel caso in esame il formula l'eccezione in modo generico ed inconsistente, Pt_1 senza affermare che la copia sarebbe non genuina ma frutto di una manipolazione.
Quanto alla asserita insufficienza intrinseca delle note di debito del ( ed al Pt_1 richiamo solo per relationem alla fonte del debito ) correttamente il Tribunale ha ritenuto che la documentazione utilizzata dalla PCM – UTA fosse sufficiente a mettere il debitore in condizioni di conoscere interamente la genesi e l'ammontare del debito, tenuto conto del consolidato indirizzo di legittimità per il quale, in caso di ingiunzione fiscale, il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni ( Cass. n. 208/1989, Cass. n. 20513/2006, Cass. n.
1574/2012).
Neanche può ritenersi che l'origine e la esatta quantificazione del debito non sarebbero state opponibili al per il fatto che della documentazione non sarebbe stata Pt_1 favorita la conoscenza da parte del debitore. Sul punto, peraltro, del tutto erroneamente il argomenta che l'appellato avrebbe dovuto proporre esplicita impugnazione Pt_1 incidentale rispetto al capo della sentenza in cui il Tribunale ha affermato “deve convenirsi con l'opponente in merito all'inefficacia delle lettere di diffida esibite in giudizio dall'Amministrazione, atteso che quest'ultima non ha fornito alcuna prova dell'invio delle stesse e della relativa ricezione da parte dell'Ente diffidato” (sentenza pag. 6); tale capo della decisione, infatti, non ha in alcun modo pregiudicato la vittoria processuale dell'odierno appellato, di conseguenza l'appello incidentale non era necessario. Inoltre la motivazione suddetta, ad una lettura trasparente della stessa, risulta riferita unicamente al tema della decorrenza della prescrizione e va intesa nel senso che l'indagine sulla decorrenza della prescrizione a far tempo dagli atti di diffida sarebbe stata necessaria – quindi ancorata alla loro effettiva ricezione - solo nel caso in cui si fosse ritenuta applicabile la prescrizione quinquennale, qui non riconosciuta, dal momento che il decennio della prescrizione ordinaria come applicata non sarebbe maturato neanche in ipotesi di mancata ricezione delle messe in mora.
10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Ad abundantiam deve aggiungersi – in tal modo interpretando la motivazione fornita dal
Tribunale – che dall'esame degli atti prodotti in sede di opposizione dalla difesa erariale si rinviene la ricevuta di consegna del messaggio via fax ( “Esito OK”) dell'atto di diffida di cui alla nota proc. 3128 del 12.6.2013 ( doc. n. 8 dell'indice degli atti di parte del primo grado); di conseguenza, in mancanza di specifiche e diverse allegazioni di contrasto da parte dell'eccipiente, deve comunque presumersi la conoscenza della debenza da parte del e la non ricorrenza della cd. ignoranza incolpevole del debitore. Pt_1
Tenuto conto della conoscibilità in parola, anche il motivo di gravame relativo al principio di non contestazione è infondato. Negli atti prodotti non risulta alcuna posizione difensiva proposta dall'attuale appellante rispetto al credito azionato così come imposto dall' art. 167 c.p.c per cui correttamente il primo giudice ha ritenuto che la pretesa non fosse contestata;
la S.C. ha costantemente affermato che il convenuto, ai sensi dell'art. 167
c.p.c., è tenuto anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'articolo 115 c.p.c. , a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attoria senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica ( si vedano, Cass. nn. 19896/2015, 27596/2008,
26624/2018); nel caso di specie le contestazioni che la difesa ha opposto nel giudizio di primo grado, oltre ad essere generiche si rilevano prive di efficacia siccome basate su rilievi di carattere teorico circa la asserita inidoneità strutturale delle note di credito quale documento di parte a giustificare il credito senza tuttavia formulare alcuna obiezione sull'effettiva sussistenza del credito e del rapporto intercorrente tra le parti posto a base dell'ingiunzione.
In definitiva, come ritenuto dal Tribunale, la documentazione offerta nel giudizio di primo Contr grado dall' costituisce piena prova del credito, poiché le contestazioni sollevate dall'opponente hanno carattere meramente teorico e formale e non esprimono una reale opposizione o una specifica contestazione rispetto alla pretesa creditoria derivante dal rapporto tra e . Pt_1 CP_9
Con la censura lett. e) l'appellante contesta fumosamente la decisione del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi come richiesti, cioè degli interessi moratori in
11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ misura superiore al tasso legale previsto ex lege; tuttavia, nel corpo della censura non sviluppa alcuna concreta argomentazione a sostegno di tale eccezione ma parla d'altro.
Argomenta sul tema trattato in primo grado ( n. 4 lett. b dell'atto introduttivo) relativo al contestato scorporo del credito di € 291.481,54 . In ogni caso la censura, se riferita al tema degli interessi, è ancora una volta generica;
esattamente come in primo grado il ha contestato genericamente il tasso di interesse applicato in base alla Ordinanza Pt_1
Commissariale n. 175/2001, sottraendosi all'onere di formulare sul tema eccezioni ed allegazioni aventi un regolare tasso di specificità.
Infondatamente il censura l'erroneità della decisione di primo grado nella parte Pt_1 in cui il Tribunale ha ritenuto l'ingiunzione corretta anche nel quantum, essendo stata già detratto un credito del In proposito il afferma che non vi è prova che Pt_1 Pt_1
l'importo detratto ( v. sopra) corrispondesse effettivamente a quello da detrarre in favore del stesso. In primis appare evidente che, anche in questo caso il ha Pt_1 Pt_1 proposto una censura generica quindi inidonea a mutare l'operazione aritmetica caratterizzante il dare – avere, non avendo in alcun modo esplicitato l'importo maggiore che avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto come trattenuta erariale in sede di trasferimenti di fondi statali.
Inoltre, in mancanza di elementi a sostegno della predetta tesi, resta il fatto che la scheda contabile n. 5146/2013 prodotta dalla dimostra in modo chiaro ed univoco CP_9 che € 291.481,54 era l'importo effettivamente detraibile e detratto;
la nota del 20 febbraio
2013 n. 912 – prodotta dall'odierna appellata in sede di opposizione - attesta che dopo tale data non risultano più effettuate trattenute da parte dell'Ente, il che conferma che le stesse devono ritenersi integralmente esaurite nel periodo 2008–2012 e già contabilizzate in riduzione dell'importo richiesto con l'ingiunzione.
Rispetto al quantum della pretesa creditoria, sulla quale il Tribunale avrebbe – secondo l'appellante - omesso la pronunzia, l'esame nel merito della stessa da parte della Corte ne rivela l'infondatezza. L'appellante censura, infatti, la circostanza per cui in alcune note di debito oltre all'importo relativo al conferimento di rifiuti solidi urbani viene sommata una diversa voce. Ebbene, la censura è destituita di fondamento in quanto la disciplina di settore ( OPCM n. 3479/2005 e OPCM n. 3529/ 2006 art. 3) prevedeva che dovesse essere aggiunta alla prima voce anche una penalità ( maggiorazione ) dovuta per il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata sul territorio comunale.
12 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dal va Parte_1 integralmente rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022). Applicando lo scaglione di valore parametrato sul valore dell'ingiunzione, spettano € 22.500,00 per compensi ed € 3375,00 per rimborso delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre oneri diversi se dovuti.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...] nei confronti della Parte_3 Controparte_8
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. n.8705/2018 pubblicata il
[...]
11.10.2018:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna il al pagamento, in favore della parte Parte_3 appellata, delle spese del grado liquidate in complessivi € 25.875,00 oltre oneri diversi, se dovuti;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.11.2025 . il Presidente estensore
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