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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/09/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n. 8916/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8916/2023, avente ad oggetto:
vendita di cose mobili, riservata in decisione con ordinanza del 4.8.2025 emessa per l'udienza cartolare del 4.7.2025 (con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.),
promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Dario CP_1 P.IVA_1
Cristiano (CF: , elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._1
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa congiuntamente e CP_2 P.IVA_2
disgiuntamente dagli Avv. Gaetano D. Caprino, C.F. e Avv. C.F._2
pagina 1 di 14 Giovanni F. Castorina, C.F. elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli, Via Luca Giordano, n. 142, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la CP_1
conveniva in giudizio la deducendo che quest'ultima otteneva, in data CP_2
25.7.2023, decreto ingiuntivo n. 2443/2023 nei confronti della per il CP_1
pagamento di € 140.485,95, oltre accessori, dovuto per forniture di merce non pagate come da fatture ed estratti notarili delle scritture contabili prodotti. Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 8.8.2023, proponeva opposizione la pagina 2 di 14 , chiedendone la revoca. All'uopo eccepiva la carenza di legittimazione CP_1
ad agire in capo alla ricorrente non essendo quest'ultima titolare del presunto credito e l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa. In particolare, assumeva che la
[...]
aveva avuto interlocuzioni con la cessionaria CP_1 Controparte_3
rispettivamente della nonché della Controparte_4 Controparte_5
a cui, previa contestazione della pretesa, e dietro rappresentazione della
[...]
possibilità di ritiro della merce totalmente rimasta invenduta durante l'evento pandemico meglio noto come Covid, offrendo anche in alternativa il pagamento di una somma ridotta in misura rateale, previo versamento di un versamento iniziale.
Nessuna formale accettazione faceva seguito se non l'invito della cessionaria a procedere con i pagamenti. Risultava, infatti, che la , diversamente da CP_3
quanto ex adverso documentato (cfr doc. doc04469320210323111546 del fascicolo monitorio), aveva ricevuto in pagamento, per conto del creditore (cedente)
[...]
delle maggiori somme, come da contabili di bonifico prodotte Controparte_4
con riferimento pratica 2009010766 (cfr. docc. 1, 2) nonché le ulteriori somme di cui alle contabili di bonifico allegate (cfr. docc. 3, 4) per conto del creditore (cedente)
con riferimento pratica 2009010763. A deconto del maggior Controparte_5
avere rispettivamente delle società e Controparte_4 Controparte_5
fornitrici delle merci contestate e di cui alle fatture pure allegata dalla ricorrente
[...]
a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, la aveva effettuato CP_1
plurimi maggiori versamenti (come da contabili di pagamento, cfr. docc. 5 -11).
pagina 3 di 14 Tanto portava ad eccepire che le somme richieste con il monitorio e di cui poi al concesso decreto nemmeno erano dovute, quantomeno non nell'ammontare richiesto,
per cui il decreto ingiuntivo opposto andava revocato. Inoltre, l'inadempimento/
ritardo dedotto nella richiesta monitoria, veniva determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile quale l'evento pandemico dedotto, ciò
in quanto l'obbligazione de qua concerneva, quanto al tempo e modalità della relativa estinzione, proprio il periodo interessato dalle misure di contenimento, allorquando si era verificata una situazione di impossibilità sopravvenuta. Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità per i motivi sopra esposti del decreto ingiuntivo emesso in forza della carenza di legittimazione ad agire e a contraddire della ricorrente, nel merito rigettare la domanda proposta nei confronti dell'opponente per tutti i motivi suesposti e quindi revocare l'opposto decreto;
infine, accertare il reale saldo conto per le forniture prestate al netto delle somme già corrisposte da opporsi in compensazione,
sempre previa revoca del decreto opposto.
Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione e CP_2
chiedendone il rigetto e deducendo, circa la pretesa carenza di legittimazione ad agire, di essere società (soggetta a direzione e coordinamento del socio unico PVH
Europe B.V.) da tempo subentrata alle società di diritto olandese Controparte_4
vendita in dei capi
[...] Controparte_6 CP_2
di abbigliamento a marchio e Inoltre, circa il preteso CP_4 CP_6
fatto sopravvenuto non imputabile ad una delle parti, l'impossibilità incolpevole di pagina 4 di 14 rivendere la merce acquistata, costituiva rischio di impresa dell'opponente, cui la
[...]
rimaneva estranea. Peraltro, la quasi totalità delle fatture di cui Controparte_2
trattasi erano state emesse nel corso del 2019 ed a Gennaio 2020, con scadenze anteriori o successive al periodo del lockdown (9 Marzo – 3 Maggio 2020), e quindi in periodi in cui era possibile la libera vendita della merce. A ciò andava ad aggiungersi il fatto che, nel medesimo periodo il Governo aveva adottato diversi provvedimenti (Decreto Rilancio, Decreto Ristori, Decreto Ristori bis ecc…) con cui erano state concesse numerose agevolazioni (contributi a fondo perduto, sospensione di imposte, contributi e versamenti, cassa integrazione) per compensare e ridurre i danni economici subiti dalle attività commerciali rimaste chiuse durante il periodo covid, nè l'opponente aveva dimostrato il presunto danno subito per effetto di tale chiusura. Circa il quantum debeatur e la prova del dedotto credito, deduceva che le conclusioni di controparte erano errate e che le somme ingiunte corrispondevano esattamente al debito insoluto della . Infatti, sebbene nei files prodotti le CP_1
fatture erano in effetti più volte riprodotte, la somma algebrica dei crediti insoluti era corretta e non presentava ripetizioni o duplicazioni. All'uopo venivano prodotti,
anche ai fini di cui all'art.171 ter n.3) c.p.c. i cui termini non erano ancora scaduti,
estratti conto storici per i marchi (doc.4) e (doc.5), CP_6 CP_4
riportanti l'elenco delle fatture, i relativi importi, i pagamenti ricevuti, i subtotali periodici ed il totale insoluto. La somma dei totali insoluti dei due marchi corrispondeva pertanto all'importo ingiunto.
pagina 5 di 14 Dall'esame dei suddetti estratti conto storici si rilevava altresì che, per esigenze contabili, l'importo di ciascuna fattura era suddiviso in tre quote uguali, per cui ogni fattura veniva riportata tre volte per 1/3 dell'importo totale, senza alcuna influenza sul saldo dell'estratto conto, non essendovi duplicazioni di fatture ma semplici frazionamenti dell'importo di ciascuna fattura. Deduceva infine che la CP_1
produceva una serie di contabili di bonifici effettuati in favore di o di Controparte_2
ipotizzando che tali pagamenti non erano stati detratti dal totale Controparte_7
delle somme dovute, ma anche ciò non era corretto in quanto i pagamenti documentati dall'opponente sebbene non riportassero in causale le fatture di riferimento, come invece espressamente richiesto da nelle proprie Controparte_2
fatture, erano stati tutti contabilizzati e portati a deconto delle fatture scadute, dai cui importi erano stati correttamente detratti. I pagamenti documentati, quindi, erano stati tutti conteggiati e detratti dal totale dovuto, avendo l'opponente documentato pagamenti per complessivi € 103.867,54 nel periodo compreso tra il 2/1/2020 ed il
21/4/2021. Per il medesimo periodo la aveva conteggiato nei propri CP_2
estratti conto pagamenti ricevuti per € 68.795,12 per (doc.4, righe CP_6
53, 65, 74, 95 e 118) e per € 37.693,70 per (doc.5, righe 99, 122, 134, CP_4
172 e 208), per complessivi € 106.488,82, quindi tutti i pagamenti erano stati documentati dall'opponente correttamente imputati e detratti dal totale delle somme dovute. Concludeva, pertanto, in via preliminare per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2443/2023 emesso il 25/7/2023 dal Giudice del pagina 6 di 14 Tribunale di Napoli Nord, per l'inammissibilità e, quindi, per il rigetto integrale dell'opposizione, quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo n.2443/2023 emesso il 25/7/2023. In via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 140.485,95, ovvero della diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa, oltre accessori.
Ciò posto in fatto, in via preliminare, va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., c. 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Eventuali vizi del procedimento monitorio (cfr. eccepito difetto di procura a carico dell'opposta) sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, quale fase ulteriore del procedimento pagina 7 di 14 già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il Giudice procede alla trattazione del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In
questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte,
invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione),
ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Cassazione, SS.UU., 6.4/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio
1993, n. 7448).
Detto della legittimazione delle parti a stare nel presente giudizio, segnatamente all'eccezione formulata da parte opponente, peraltro non riproposta nelle conclusioni pagina 8 di 14 e, pertanto, da ritenersi del tutto rinunciata, la controversia verte esclusivamente sull'analisi del rapporto di dare/avere tra le parti.
Dirimente a tal fine risulta essere la relazione svolta dal CTU incaricato, dr.ssa
, tecnico contabile nominato dal precedente istruttore, che ha provveduto Persona_1
alla ricostruzione dei rapporti dedotti in giudizio dalle parti in causa.
A tal fine, è opportuno precisare che, avendo l'opposta lamentato il mancato riferimento dei pagamenti effettuati dall'opponente in relazione alla fornitura cui essi andavano correttamente ricondotti, ciò nonostante specifica richiesta creditoria in tal senso, così richiamando seppur in via generale la normativa di riferimento contenuta nell'art. 1193 cc. circa l'imputazione dei pagamenti effettuati, è opportuno ricordare che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento. Tanto, poiché il pagamento integra un fatto estintivo,
la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Per cui, solo di fronte alla provata esistenza di pagamenti aventi efficacia estintiva (cioè eseguiti con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più
antico (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20288). Non essendovi la prova di una formale comunicazione pregiudiziale in tal senso, il creditore, rectius la , non CP_2
può oggi invocare la pretesa lesione del relativo diritto.
Passando all'esame della relazione di CTU, questi conclude affermando che pagina 9 di 14 “Dall'analisi delle fatture e delle contabili di bonifico riscontrate in atti, si è
provveduto a determinare i rapporti di dare e avere tra le parti.
Risultano agli atti depositati:
• Fatture emesse dalla all'indirizzo di per un Controparte_2 Controparte_1
totale di Euro 158.621,55 (centocinquantottomilaseicentoventuno,55);
• Bonifici effettuati dalla in favore di o di Controparte_1 Controparte_2
per un totale di Euro 101.868,39 Controparte_7
(centounomilaottocentosessantotto,39).
Risulta quindi una differenza a carico della in favore della Controparte_1 [...]
pari ad Euro 56.753,16 (cinquantamilasettecentocinquantatre,16). CP_2
A tale conclusione il CTU incaricato giunge dopo aver esaminato tutta la documentazione agli atti richiamando, con riferimento alla mancata imputazione dei pagamenti, quanto dichiarato dall'opposta nella propria comparsa di costituzione a pagina 5, e cioè che “…Dal momento che parte convenuta sostiene che gli importi
sono stati tutti correttamente detratti dalla debitoria, ne consegue che non sia stato
sollevato rilievo circa la non pertinenza dei pagamenti rispetto alla debitoria oggetto
di lite”.
Inoltre, anche in riferimento alla eccepita parzialità dell'esame effettuato da parte dell'opposta, il CTU conferma che la documentazione in atti è stata integralmente esaminata, “…compresa quella successivamente depositata nel corso
pagina 10 di 14 di questo giudizio e non facente parte del fascicolo di parte ricorrente nel
procedimento monitorio. I documenti qui richiamati sono stati correttamente valutati
come depositati agli atti, ma non utili alla rielaborazione, dal momento che sono
costituiti da semplici tabelle senza nessuna ufficialità e da soli non si ritiene siano in
nessun modo contabilmente rilevanti”.
Alla luce delle conclusioni formulate, risulta accertato l'ammontare del credito come documentato nella relazione di CTU depositata in atti, dalla cui motivazione pienamente condivisibile, il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in continua aderenza alla documentazione esaminata versata agli atti.
Sul punto occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le pagina 11 di 14 ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Conseguenza di quanto esposto risulta, pertanto, l'accertamento del credito oggi vantato dalla , quantificato in euro 56.753,16, nei confronti della CP_2 [...]
; fatto che determina la revoca del d.i. n. 2443/2023 rg. 6697/2023 emesso CP_1
in data 25.7.2023, con tutte le conseguenze.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr.
Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Le spese di CTU vengono poste per l'intero a carico delle parti in solido fra di loro, liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato, a carico delle stesse per la metà nei rapporti interni. pagina 12 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla nei CP_1
confronti della , così provvede: CP_2
- Revoca il d.i. n. 2443/2023 rg. 6697/2023 emesso in data 25.7.2023, per euro
140.485,95 oltre accessori;
- In accoglimento parziale della domanda di parte opposta condanna la
[...]
per le causali di cui in parte motiva, al pagamento dell'importo di CP_1
euro 56.753,16, oltre interessi di cui dlgs. 231/2002 dalla data di deposito della relazione di CTU;
- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta il 50%
delle spese di lite che, per l'intero, si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
- Pone a carico delle parti in solido fra di loro le spese di CTU nei confronti di quest'ultimo, liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già
eventualmente versato, ponendole a carico delle stesse per la metà nei rapporti interni.
pagina 13 di 14 Aversa, 11/9/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8916/2023, avente ad oggetto:
vendita di cose mobili, riservata in decisione con ordinanza del 4.8.2025 emessa per l'udienza cartolare del 4.7.2025 (con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.),
promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Dario CP_1 P.IVA_1
Cristiano (CF: , elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._1
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa congiuntamente e CP_2 P.IVA_2
disgiuntamente dagli Avv. Gaetano D. Caprino, C.F. e Avv. C.F._2
pagina 1 di 14 Giovanni F. Castorina, C.F. elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli, Via Luca Giordano, n. 142, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la CP_1
conveniva in giudizio la deducendo che quest'ultima otteneva, in data CP_2
25.7.2023, decreto ingiuntivo n. 2443/2023 nei confronti della per il CP_1
pagamento di € 140.485,95, oltre accessori, dovuto per forniture di merce non pagate come da fatture ed estratti notarili delle scritture contabili prodotti. Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 8.8.2023, proponeva opposizione la pagina 2 di 14 , chiedendone la revoca. All'uopo eccepiva la carenza di legittimazione CP_1
ad agire in capo alla ricorrente non essendo quest'ultima titolare del presunto credito e l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa. In particolare, assumeva che la
[...]
aveva avuto interlocuzioni con la cessionaria CP_1 Controparte_3
rispettivamente della nonché della Controparte_4 Controparte_5
a cui, previa contestazione della pretesa, e dietro rappresentazione della
[...]
possibilità di ritiro della merce totalmente rimasta invenduta durante l'evento pandemico meglio noto come Covid, offrendo anche in alternativa il pagamento di una somma ridotta in misura rateale, previo versamento di un versamento iniziale.
Nessuna formale accettazione faceva seguito se non l'invito della cessionaria a procedere con i pagamenti. Risultava, infatti, che la , diversamente da CP_3
quanto ex adverso documentato (cfr doc. doc04469320210323111546 del fascicolo monitorio), aveva ricevuto in pagamento, per conto del creditore (cedente)
[...]
delle maggiori somme, come da contabili di bonifico prodotte Controparte_4
con riferimento pratica 2009010766 (cfr. docc. 1, 2) nonché le ulteriori somme di cui alle contabili di bonifico allegate (cfr. docc. 3, 4) per conto del creditore (cedente)
con riferimento pratica 2009010763. A deconto del maggior Controparte_5
avere rispettivamente delle società e Controparte_4 Controparte_5
fornitrici delle merci contestate e di cui alle fatture pure allegata dalla ricorrente
[...]
a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, la aveva effettuato CP_1
plurimi maggiori versamenti (come da contabili di pagamento, cfr. docc. 5 -11).
pagina 3 di 14 Tanto portava ad eccepire che le somme richieste con il monitorio e di cui poi al concesso decreto nemmeno erano dovute, quantomeno non nell'ammontare richiesto,
per cui il decreto ingiuntivo opposto andava revocato. Inoltre, l'inadempimento/
ritardo dedotto nella richiesta monitoria, veniva determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile quale l'evento pandemico dedotto, ciò
in quanto l'obbligazione de qua concerneva, quanto al tempo e modalità della relativa estinzione, proprio il periodo interessato dalle misure di contenimento, allorquando si era verificata una situazione di impossibilità sopravvenuta. Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità per i motivi sopra esposti del decreto ingiuntivo emesso in forza della carenza di legittimazione ad agire e a contraddire della ricorrente, nel merito rigettare la domanda proposta nei confronti dell'opponente per tutti i motivi suesposti e quindi revocare l'opposto decreto;
infine, accertare il reale saldo conto per le forniture prestate al netto delle somme già corrisposte da opporsi in compensazione,
sempre previa revoca del decreto opposto.
Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione e CP_2
chiedendone il rigetto e deducendo, circa la pretesa carenza di legittimazione ad agire, di essere società (soggetta a direzione e coordinamento del socio unico PVH
Europe B.V.) da tempo subentrata alle società di diritto olandese Controparte_4
vendita in dei capi
[...] Controparte_6 CP_2
di abbigliamento a marchio e Inoltre, circa il preteso CP_4 CP_6
fatto sopravvenuto non imputabile ad una delle parti, l'impossibilità incolpevole di pagina 4 di 14 rivendere la merce acquistata, costituiva rischio di impresa dell'opponente, cui la
[...]
rimaneva estranea. Peraltro, la quasi totalità delle fatture di cui Controparte_2
trattasi erano state emesse nel corso del 2019 ed a Gennaio 2020, con scadenze anteriori o successive al periodo del lockdown (9 Marzo – 3 Maggio 2020), e quindi in periodi in cui era possibile la libera vendita della merce. A ciò andava ad aggiungersi il fatto che, nel medesimo periodo il Governo aveva adottato diversi provvedimenti (Decreto Rilancio, Decreto Ristori, Decreto Ristori bis ecc…) con cui erano state concesse numerose agevolazioni (contributi a fondo perduto, sospensione di imposte, contributi e versamenti, cassa integrazione) per compensare e ridurre i danni economici subiti dalle attività commerciali rimaste chiuse durante il periodo covid, nè l'opponente aveva dimostrato il presunto danno subito per effetto di tale chiusura. Circa il quantum debeatur e la prova del dedotto credito, deduceva che le conclusioni di controparte erano errate e che le somme ingiunte corrispondevano esattamente al debito insoluto della . Infatti, sebbene nei files prodotti le CP_1
fatture erano in effetti più volte riprodotte, la somma algebrica dei crediti insoluti era corretta e non presentava ripetizioni o duplicazioni. All'uopo venivano prodotti,
anche ai fini di cui all'art.171 ter n.3) c.p.c. i cui termini non erano ancora scaduti,
estratti conto storici per i marchi (doc.4) e (doc.5), CP_6 CP_4
riportanti l'elenco delle fatture, i relativi importi, i pagamenti ricevuti, i subtotali periodici ed il totale insoluto. La somma dei totali insoluti dei due marchi corrispondeva pertanto all'importo ingiunto.
pagina 5 di 14 Dall'esame dei suddetti estratti conto storici si rilevava altresì che, per esigenze contabili, l'importo di ciascuna fattura era suddiviso in tre quote uguali, per cui ogni fattura veniva riportata tre volte per 1/3 dell'importo totale, senza alcuna influenza sul saldo dell'estratto conto, non essendovi duplicazioni di fatture ma semplici frazionamenti dell'importo di ciascuna fattura. Deduceva infine che la CP_1
produceva una serie di contabili di bonifici effettuati in favore di o di Controparte_2
ipotizzando che tali pagamenti non erano stati detratti dal totale Controparte_7
delle somme dovute, ma anche ciò non era corretto in quanto i pagamenti documentati dall'opponente sebbene non riportassero in causale le fatture di riferimento, come invece espressamente richiesto da nelle proprie Controparte_2
fatture, erano stati tutti contabilizzati e portati a deconto delle fatture scadute, dai cui importi erano stati correttamente detratti. I pagamenti documentati, quindi, erano stati tutti conteggiati e detratti dal totale dovuto, avendo l'opponente documentato pagamenti per complessivi € 103.867,54 nel periodo compreso tra il 2/1/2020 ed il
21/4/2021. Per il medesimo periodo la aveva conteggiato nei propri CP_2
estratti conto pagamenti ricevuti per € 68.795,12 per (doc.4, righe CP_6
53, 65, 74, 95 e 118) e per € 37.693,70 per (doc.5, righe 99, 122, 134, CP_4
172 e 208), per complessivi € 106.488,82, quindi tutti i pagamenti erano stati documentati dall'opponente correttamente imputati e detratti dal totale delle somme dovute. Concludeva, pertanto, in via preliminare per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2443/2023 emesso il 25/7/2023 dal Giudice del pagina 6 di 14 Tribunale di Napoli Nord, per l'inammissibilità e, quindi, per il rigetto integrale dell'opposizione, quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo n.2443/2023 emesso il 25/7/2023. In via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 140.485,95, ovvero della diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa, oltre accessori.
Ciò posto in fatto, in via preliminare, va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., c. 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Eventuali vizi del procedimento monitorio (cfr. eccepito difetto di procura a carico dell'opposta) sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, quale fase ulteriore del procedimento pagina 7 di 14 già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il Giudice procede alla trattazione del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In
questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte,
invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione),
ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Cassazione, SS.UU., 6.4/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio
1993, n. 7448).
Detto della legittimazione delle parti a stare nel presente giudizio, segnatamente all'eccezione formulata da parte opponente, peraltro non riproposta nelle conclusioni pagina 8 di 14 e, pertanto, da ritenersi del tutto rinunciata, la controversia verte esclusivamente sull'analisi del rapporto di dare/avere tra le parti.
Dirimente a tal fine risulta essere la relazione svolta dal CTU incaricato, dr.ssa
, tecnico contabile nominato dal precedente istruttore, che ha provveduto Persona_1
alla ricostruzione dei rapporti dedotti in giudizio dalle parti in causa.
A tal fine, è opportuno precisare che, avendo l'opposta lamentato il mancato riferimento dei pagamenti effettuati dall'opponente in relazione alla fornitura cui essi andavano correttamente ricondotti, ciò nonostante specifica richiesta creditoria in tal senso, così richiamando seppur in via generale la normativa di riferimento contenuta nell'art. 1193 cc. circa l'imputazione dei pagamenti effettuati, è opportuno ricordare che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento. Tanto, poiché il pagamento integra un fatto estintivo,
la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Per cui, solo di fronte alla provata esistenza di pagamenti aventi efficacia estintiva (cioè eseguiti con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più
antico (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20288). Non essendovi la prova di una formale comunicazione pregiudiziale in tal senso, il creditore, rectius la , non CP_2
può oggi invocare la pretesa lesione del relativo diritto.
Passando all'esame della relazione di CTU, questi conclude affermando che pagina 9 di 14 “Dall'analisi delle fatture e delle contabili di bonifico riscontrate in atti, si è
provveduto a determinare i rapporti di dare e avere tra le parti.
Risultano agli atti depositati:
• Fatture emesse dalla all'indirizzo di per un Controparte_2 Controparte_1
totale di Euro 158.621,55 (centocinquantottomilaseicentoventuno,55);
• Bonifici effettuati dalla in favore di o di Controparte_1 Controparte_2
per un totale di Euro 101.868,39 Controparte_7
(centounomilaottocentosessantotto,39).
Risulta quindi una differenza a carico della in favore della Controparte_1 [...]
pari ad Euro 56.753,16 (cinquantamilasettecentocinquantatre,16). CP_2
A tale conclusione il CTU incaricato giunge dopo aver esaminato tutta la documentazione agli atti richiamando, con riferimento alla mancata imputazione dei pagamenti, quanto dichiarato dall'opposta nella propria comparsa di costituzione a pagina 5, e cioè che “…Dal momento che parte convenuta sostiene che gli importi
sono stati tutti correttamente detratti dalla debitoria, ne consegue che non sia stato
sollevato rilievo circa la non pertinenza dei pagamenti rispetto alla debitoria oggetto
di lite”.
Inoltre, anche in riferimento alla eccepita parzialità dell'esame effettuato da parte dell'opposta, il CTU conferma che la documentazione in atti è stata integralmente esaminata, “…compresa quella successivamente depositata nel corso
pagina 10 di 14 di questo giudizio e non facente parte del fascicolo di parte ricorrente nel
procedimento monitorio. I documenti qui richiamati sono stati correttamente valutati
come depositati agli atti, ma non utili alla rielaborazione, dal momento che sono
costituiti da semplici tabelle senza nessuna ufficialità e da soli non si ritiene siano in
nessun modo contabilmente rilevanti”.
Alla luce delle conclusioni formulate, risulta accertato l'ammontare del credito come documentato nella relazione di CTU depositata in atti, dalla cui motivazione pienamente condivisibile, il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in continua aderenza alla documentazione esaminata versata agli atti.
Sul punto occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le pagina 11 di 14 ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Conseguenza di quanto esposto risulta, pertanto, l'accertamento del credito oggi vantato dalla , quantificato in euro 56.753,16, nei confronti della CP_2 [...]
; fatto che determina la revoca del d.i. n. 2443/2023 rg. 6697/2023 emesso CP_1
in data 25.7.2023, con tutte le conseguenze.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr.
Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Le spese di CTU vengono poste per l'intero a carico delle parti in solido fra di loro, liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato, a carico delle stesse per la metà nei rapporti interni. pagina 12 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla nei CP_1
confronti della , così provvede: CP_2
- Revoca il d.i. n. 2443/2023 rg. 6697/2023 emesso in data 25.7.2023, per euro
140.485,95 oltre accessori;
- In accoglimento parziale della domanda di parte opposta condanna la
[...]
per le causali di cui in parte motiva, al pagamento dell'importo di CP_1
euro 56.753,16, oltre interessi di cui dlgs. 231/2002 dalla data di deposito della relazione di CTU;
- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta il 50%
delle spese di lite che, per l'intero, si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
- Pone a carico delle parti in solido fra di loro le spese di CTU nei confronti di quest'ultimo, liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già
eventualmente versato, ponendole a carico delle stesse per la metà nei rapporti interni.
pagina 13 di 14 Aversa, 11/9/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 14 di 14