Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/04/2025, n. 8365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8365 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12994/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12994 del 2024, proposto da CA LD, rappresentato e difeso dagli avvocati Olimpia Napolitano, Stefania Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
L’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA del Ministero dell’Istruzione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito e rilasciato all’odierna ricorrente in Romania, finalizzato all’esercizio della professione di docente nella scuola primaria per le Discipline EE00 – INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA; nella scuola di istruzione secondaria di I grado per le discipline A049 – SC. MOT. E SPORT. SC. 1 GR; nella scuola di istruzione secondaria di II Grado per le discipline A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO - presentata dalla ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 13.10.2023 recante n. 32880, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, non conclusosi entro il termine di legge di 120 giorni.
PER IL CONTESTUALE ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
-del diritto della ricorrente all’ottenimento di un provvedimento espresso sulla domanda inoltrata
- della fondatezza, ai sensi dell’art. 31 comma 3 c.p.a., del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione, sulla base delle certificazioni rilasciate dal Ministero dell’Istruzione Rumeno, ai sensi della Direttiva 2013/55/CE
NONCHE’ PER LA CONDANNA
EX ART 117 CO.2 CPA E ART.117 CO.3
- dell’Amministrazione di provvedere, entro il termine massimo di 30 gg, all'adozione del relativo provvedimento, con contestuale richiesta di nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente chiede di accertare l’inadempimento del Ministero resistente in ordine al riconoscimento del titolo conseguito dalla stessa all’estero in altro paese UE, come meglio specificato in epigrafe.
Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, nei limiti e nei termini di cui appresso.
L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta ad un’istanza proposta da parte ricorrente e diretta alle amministrazioni resistenti al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito all’estero.
Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine.
Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso e la ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento.
Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art. 16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e dal comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”.
Dagli atti del giudizio risulta che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente.
Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di adottare il provvedimento in oggetto entro 60 giorni e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta.
Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.
Sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (i.e. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.
Inoltre, dovranno essere comunque comunicate entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione (se antecedente) della presente sentenza le eventuali necessità di integrazione documentale.
Va invece respinta la domanda di accertamento della fondatezza, ai sensi dell’art. 31 comma 3 c.p.a., del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione, sulla base delle certificazioni rilasciate dal Ministero dell’Istruzione Romeno, ai sensi della Direttiva 2013/55/CE. Difatti, la domanda della ricorrente è scarsamente documentata ed inerisce a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, con particolare riguardo alla sussistenza dei presupposti per eventuali misure compensative, nonché in ordine alla classe di concorso da riconoscere, atteso che in presenza di pluralità di classi richieste è fisiologicamente necessario particolare approfondimento istruttorio in ordine alla qualità e alla durata della formazione estera.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, oltre che delle peculiarità della questione di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all’adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l’adempimento di tutte le richieste delle parti (si veda tra le altre Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione, per l’effetto:
- ordina all’amministrazione resistente di adottare il provvedimento in oggetto entro 60 giorni, previa comunicazione di eventuali integrazioni documentali entro 30 giorni, a decorrere dalla pubblicazione o dalla notifica, se antecedente, della presente sentenza;
- nomina fin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà al medesimo incombente nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’Amministrazione;
- respinge la domanda di accertamento della fondatezza, ai sensi dell’art. 31 comma 3 c.p.a., del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione, sulla base delle certificazioni rilasciate dal Ministero dell’Istruzione Romeno, ai sensi della Direttiva 2013/55/CE.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO