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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1516 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
p. I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Lucia Di Cosimo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Avezzano, alla via Molise 31 - OPPONENTE -
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'imprenditore individuale e legale rappresentante p.t. , Controparte_1
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Paolo Palma (c.f. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Luco dei Marsi, alla via Regina Elena
11 - OPPOSTA-
Conclusioni: per l'opponente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
16.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 13.3.2025; per l'opposta, per l'opponente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 16.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 17.3.2025.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 4.10.2019 la società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 367/19 del Tribunale di Parte_1
Avezzano, emesso in data 24.7.2019 e notificato in data 27.7.2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 20.655,75 oltre interessi e spese del monitorio in favore della, in ragione del mancato pagamento di una nota di debito del 31.12.2018 relativa a forniture di ortaggi.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto e la condanna della parte opposta ex art. 96
c.p.c.
A sostegno di tali domande l'opponente ha dedotto l'insussistenza del credito azionato in via monitoria nei suoi confronti, allegando in particolare: di aver corrisposto l'intero importo dovuto a titolo di corrispettivo per le forniture di ortaggi a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti sulla residua somma dovuta (accordo a seguito del quale l'opposta emetteva due note di credito in date 27 e 30 dicembre 2018); che la somma portata dalla nota di debito azionata in via monitoria non è quindi dovuta, essendo stata emessa tale nota in data 31.12.2018 subito dopo l'emissione delle suindicate note di credito ed in rettifica delle stesse in totale spregio agli accordi Con intervenuti tra le parti, salvo poi essere comunicata detta nota di debito a mezzo solo nel marzo
2019 successivamente al pagamento di quanto dovuto in base all'accordo raggiunto.
2. Si è costituita l'impresa individuale chiedendo, previa Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo o comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
L'opposta ha in particolare dedotto che tra le parti non è intervenuto alcun valido accordo transattivo, essendo state emesse le note di credito sopra indicate solo per poter ottenere il pagamento almeno di parte dell'importo dovuto.
Ed infatti secondo l'opposta l'opponente ha posto in essere un comportamento chiaramente illecito rappresentandole che, in caso di mancata emissione delle note di credito, non sarebbe stato pagato alcun importo dovuto e così di fatto costringendo forzatamente l'opposta ad emettere le citate note di credito (comportamento, questo, rispetto a cui è stata sporta querela e che rende nullo per vizio del consenso ogni eventuale accordo transattivo).
3. Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., acquisiti gli atti prodotti ed escussi due testimoni, all'udienza del 9.1.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto dell'esito del procedimento penale originariamente instaurato, come da sentenza di cui è stata autorizzata la produzione.
2 Quindi, con ordinanza del 27.3.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione del
20.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. L'opposizione è fondata e può trovare quindi accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Nella specie è incontestata l'esistenza di un rapporto di fornitura di ortaggi tra le parti e l'esistenza di un residuo credito a favore dell'opposta anteriormente all'emissione delle due note di credito del dicembre 2018.
E' invece controverso se tra le parti sia intervenuto un accordo di natura transattiva in ordine alla quantificazione del residuo credito, a valle del quale, secondo l'opponente, sarebbero state emesse le note di credito del dicembre 2018 (prodotte da entrambe le parti) e sarebbe stato integralmente pagato il dovuto.
Al riguardo l'opposta non ha a ben vedere specificamente contestato che vi siano stati contatti tra le parti che hanno preceduto l'emissione delle più volte citate note di credito e che queste ultime fossero in ogni caso effettivamente collegate al pagamento del residuo importo dovuto (secondo l'opponente, nel quadro di un valido accordo transattivo con cui è stata concordata una riduzione dell'originario debito;
secondo l'opposta, nel quadro di un accordo invalido in ragione della coercizione della volontà dell'opposta, vistasi costretta all'emissione delle note di credito al solo scopo di recuperare almeno parte del dovuto).
Nella specie non viene quindi in rilievo il tema della prova del raggiungimento dell'accordo, discutendosi piuttosto della validità dello stesso e, segnatamente, della sua annullabilità per violenza come opposto in via di eccezione dalla parte opposta.
Giova peraltro evidenziare, quanto al perfezionamento dell'accordo, che, richiedendosi la forma scritta della transazione solo ad probationem, la prova del contratto può essere fornita anche da un documento proveniente da una sola parte ove risulti il consenso dell'altra tramite l'integrale attuazione dell'accordo concluso (cfr., Cass., ord. n. 1627/18).
Venendo quindi ad esaminare nel merito le doglianze relative al dedotto vizio del consenso dell'opposta deve evidenziarsi che nella specie non sono stati acquisiti elementi idonei a dimostrare la pretesa violenza esercitata ai suoi danni.
3 Sul punto occorre premettere che, in accordo con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.,
Cass., ord. n. 12058/22, Cass., sent. n. 20305/15, Cass., sent. n. 8430/00), ricorre la violenza invalidante qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto e di natura tale da incidere con efficienza causale sulle determinazioni del soggetto passivo, il quale, in assenza della minaccia, non avrebbe concluso il negozio e senza che però possano assumere rilievo timori meramente interni ovvero personali valutazioni di convenienza.
E' dunque necessario che emerga in termini oggettivi una condotta ingiusta ed idonea a condizionare il libero processo di autodeterminazione della parte, su cui viene in buona sostanza ad essere operata una decisiva coazione psicologica.
Ebbene nella specie non sono emersi elementi idonei a supportare la tesi articolata dalla parte opposta, ove si consideri: che il teste padre dell'opposto e dipendente dell'impresa individuale CP_1 opposta, ha dichiarato di essere stato presente solo all'incontro che ha preceduto l'emissione della prima nota di credito e che nel corso di una vera e propria discussione il legale rappresentante della società opponente disse che senza l'emissione di una nota di credito per una fattura già emessa non avrebbe pagato (frase che, anche ove ritenuta pienamente provata, sarebbe di per sé sola inidonea ad integrare un comportamento intimidatorio tale da determinare l'effettivo condizionamento della libera autodeterminazione della controparte, dovendosi tenere conto delle circostanze di cui all'art. 1435 c.c. e dovendosi inquadrare i fatti per cui è causa nel quadro di rapporti commerciali da tempo in essere tra esperti operatori economici); che la teste , dipendente dell'impresa opposta, ha Tes_1
riferito circostanze a sua volta a lei riferite dall'attore, non essendo stata presente agli incontri che hanno preceduto l'emissione delle note di credito;
che dalla documentazione prodotta non è dato evincere che l'opposta versasse in condizioni di tale difficoltà economica da indurla ad accettare l'accordo per gravi ragioni di necessità; che risulta invero prima facie incongruo con la dedotta assenza di effettive trattative commerciali tra le parti l'emissione di note di credito per importi così precisi (€ 9.755,20 la prima ed € 10.900,55 la seconda); che alcun elemento di segno diverso può ricavarsi dal procedimento penale instaurato a seguito della querela sporta in data 29.3.2019, essendo stato assolto perché il fatto non sussiste il legale rappresentante della società opponente, imputato del reato previsto e punito dagli artt. 640 e 61 n. 7 c.p. per aver indotto in errore il titolare dell'impresa opposta con artifici e raggiri così da farsi consegnare forniture di ortaggi nel 2018 senza corrispondere il dovuto (come da sentenza del Tribunale di Avezzano in atti con cui è stato anche escluso che in ogni fase del rapporto, ivi compresa quella esecutiva, la condotta del legale rappresentante della
4 società odierna opponente sia stata connotata da scaltrezza od astuzia al fine di ingannare la controparte).
Deve pertanto escludersi l'annullabilità dell'accordo raggiunto, difettando idonea dimostrazione della ricorrenza – in termini oggettivi – di una condotta pregiudizievole tale da coartare in modo decisivo la volontà dell'opposta (condotta che peraltro avrebbe essere di particolare incisività tenuto anche conto dell'arco temporale intercorso tra l'emissione e la comunicazione della nota di debito).
5. Dalla soccombenza della parte opposta non può tuttavia automaticamente conseguire l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società opponente, difettando una piena prova della mala fede o della colpa grave della soccombente, atteso che, come noto, non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate per rendere applicabile un istituto avente carattere necessariamente eccezionale o comunque residuale (cfr., Cass.,
SS.UU., sent. n. 9912/18, Cass., ord. n. 19948/23).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte opponente;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1516 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 367/19 del Tribunale Controparte_1
di Avezzano;
2. CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 7.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1516 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
p. I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Lucia Di Cosimo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Avezzano, alla via Molise 31 - OPPONENTE -
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'imprenditore individuale e legale rappresentante p.t. , Controparte_1
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Paolo Palma (c.f. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Luco dei Marsi, alla via Regina Elena
11 - OPPOSTA-
Conclusioni: per l'opponente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
16.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 13.3.2025; per l'opposta, per l'opponente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 16.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 17.3.2025.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 4.10.2019 la società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 367/19 del Tribunale di Parte_1
Avezzano, emesso in data 24.7.2019 e notificato in data 27.7.2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 20.655,75 oltre interessi e spese del monitorio in favore della, in ragione del mancato pagamento di una nota di debito del 31.12.2018 relativa a forniture di ortaggi.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto e la condanna della parte opposta ex art. 96
c.p.c.
A sostegno di tali domande l'opponente ha dedotto l'insussistenza del credito azionato in via monitoria nei suoi confronti, allegando in particolare: di aver corrisposto l'intero importo dovuto a titolo di corrispettivo per le forniture di ortaggi a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti sulla residua somma dovuta (accordo a seguito del quale l'opposta emetteva due note di credito in date 27 e 30 dicembre 2018); che la somma portata dalla nota di debito azionata in via monitoria non è quindi dovuta, essendo stata emessa tale nota in data 31.12.2018 subito dopo l'emissione delle suindicate note di credito ed in rettifica delle stesse in totale spregio agli accordi Con intervenuti tra le parti, salvo poi essere comunicata detta nota di debito a mezzo solo nel marzo
2019 successivamente al pagamento di quanto dovuto in base all'accordo raggiunto.
2. Si è costituita l'impresa individuale chiedendo, previa Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo o comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
L'opposta ha in particolare dedotto che tra le parti non è intervenuto alcun valido accordo transattivo, essendo state emesse le note di credito sopra indicate solo per poter ottenere il pagamento almeno di parte dell'importo dovuto.
Ed infatti secondo l'opposta l'opponente ha posto in essere un comportamento chiaramente illecito rappresentandole che, in caso di mancata emissione delle note di credito, non sarebbe stato pagato alcun importo dovuto e così di fatto costringendo forzatamente l'opposta ad emettere le citate note di credito (comportamento, questo, rispetto a cui è stata sporta querela e che rende nullo per vizio del consenso ogni eventuale accordo transattivo).
3. Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., acquisiti gli atti prodotti ed escussi due testimoni, all'udienza del 9.1.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto dell'esito del procedimento penale originariamente instaurato, come da sentenza di cui è stata autorizzata la produzione.
2 Quindi, con ordinanza del 27.3.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione del
20.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. L'opposizione è fondata e può trovare quindi accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Nella specie è incontestata l'esistenza di un rapporto di fornitura di ortaggi tra le parti e l'esistenza di un residuo credito a favore dell'opposta anteriormente all'emissione delle due note di credito del dicembre 2018.
E' invece controverso se tra le parti sia intervenuto un accordo di natura transattiva in ordine alla quantificazione del residuo credito, a valle del quale, secondo l'opponente, sarebbero state emesse le note di credito del dicembre 2018 (prodotte da entrambe le parti) e sarebbe stato integralmente pagato il dovuto.
Al riguardo l'opposta non ha a ben vedere specificamente contestato che vi siano stati contatti tra le parti che hanno preceduto l'emissione delle più volte citate note di credito e che queste ultime fossero in ogni caso effettivamente collegate al pagamento del residuo importo dovuto (secondo l'opponente, nel quadro di un valido accordo transattivo con cui è stata concordata una riduzione dell'originario debito;
secondo l'opposta, nel quadro di un accordo invalido in ragione della coercizione della volontà dell'opposta, vistasi costretta all'emissione delle note di credito al solo scopo di recuperare almeno parte del dovuto).
Nella specie non viene quindi in rilievo il tema della prova del raggiungimento dell'accordo, discutendosi piuttosto della validità dello stesso e, segnatamente, della sua annullabilità per violenza come opposto in via di eccezione dalla parte opposta.
Giova peraltro evidenziare, quanto al perfezionamento dell'accordo, che, richiedendosi la forma scritta della transazione solo ad probationem, la prova del contratto può essere fornita anche da un documento proveniente da una sola parte ove risulti il consenso dell'altra tramite l'integrale attuazione dell'accordo concluso (cfr., Cass., ord. n. 1627/18).
Venendo quindi ad esaminare nel merito le doglianze relative al dedotto vizio del consenso dell'opposta deve evidenziarsi che nella specie non sono stati acquisiti elementi idonei a dimostrare la pretesa violenza esercitata ai suoi danni.
3 Sul punto occorre premettere che, in accordo con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.,
Cass., ord. n. 12058/22, Cass., sent. n. 20305/15, Cass., sent. n. 8430/00), ricorre la violenza invalidante qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto e di natura tale da incidere con efficienza causale sulle determinazioni del soggetto passivo, il quale, in assenza della minaccia, non avrebbe concluso il negozio e senza che però possano assumere rilievo timori meramente interni ovvero personali valutazioni di convenienza.
E' dunque necessario che emerga in termini oggettivi una condotta ingiusta ed idonea a condizionare il libero processo di autodeterminazione della parte, su cui viene in buona sostanza ad essere operata una decisiva coazione psicologica.
Ebbene nella specie non sono emersi elementi idonei a supportare la tesi articolata dalla parte opposta, ove si consideri: che il teste padre dell'opposto e dipendente dell'impresa individuale CP_1 opposta, ha dichiarato di essere stato presente solo all'incontro che ha preceduto l'emissione della prima nota di credito e che nel corso di una vera e propria discussione il legale rappresentante della società opponente disse che senza l'emissione di una nota di credito per una fattura già emessa non avrebbe pagato (frase che, anche ove ritenuta pienamente provata, sarebbe di per sé sola inidonea ad integrare un comportamento intimidatorio tale da determinare l'effettivo condizionamento della libera autodeterminazione della controparte, dovendosi tenere conto delle circostanze di cui all'art. 1435 c.c. e dovendosi inquadrare i fatti per cui è causa nel quadro di rapporti commerciali da tempo in essere tra esperti operatori economici); che la teste , dipendente dell'impresa opposta, ha Tes_1
riferito circostanze a sua volta a lei riferite dall'attore, non essendo stata presente agli incontri che hanno preceduto l'emissione delle note di credito;
che dalla documentazione prodotta non è dato evincere che l'opposta versasse in condizioni di tale difficoltà economica da indurla ad accettare l'accordo per gravi ragioni di necessità; che risulta invero prima facie incongruo con la dedotta assenza di effettive trattative commerciali tra le parti l'emissione di note di credito per importi così precisi (€ 9.755,20 la prima ed € 10.900,55 la seconda); che alcun elemento di segno diverso può ricavarsi dal procedimento penale instaurato a seguito della querela sporta in data 29.3.2019, essendo stato assolto perché il fatto non sussiste il legale rappresentante della società opponente, imputato del reato previsto e punito dagli artt. 640 e 61 n. 7 c.p. per aver indotto in errore il titolare dell'impresa opposta con artifici e raggiri così da farsi consegnare forniture di ortaggi nel 2018 senza corrispondere il dovuto (come da sentenza del Tribunale di Avezzano in atti con cui è stato anche escluso che in ogni fase del rapporto, ivi compresa quella esecutiva, la condotta del legale rappresentante della
4 società odierna opponente sia stata connotata da scaltrezza od astuzia al fine di ingannare la controparte).
Deve pertanto escludersi l'annullabilità dell'accordo raggiunto, difettando idonea dimostrazione della ricorrenza – in termini oggettivi – di una condotta pregiudizievole tale da coartare in modo decisivo la volontà dell'opposta (condotta che peraltro avrebbe essere di particolare incisività tenuto anche conto dell'arco temporale intercorso tra l'emissione e la comunicazione della nota di debito).
5. Dalla soccombenza della parte opposta non può tuttavia automaticamente conseguire l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società opponente, difettando una piena prova della mala fede o della colpa grave della soccombente, atteso che, come noto, non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate per rendere applicabile un istituto avente carattere necessariamente eccezionale o comunque residuale (cfr., Cass.,
SS.UU., sent. n. 9912/18, Cass., ord. n. 19948/23).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte opponente;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1516 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 367/19 del Tribunale Controparte_1
di Avezzano;
2. CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 7.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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