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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 3 febbraio 2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 949/2021 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonella Russo;
CONTRO
, c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale.
Oggetto: buoni pasto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.03.2021 esponeva: Parte_1
- di essere stato dipendente turnista dell' sino all'agosto 2019, Controparte_1 quale Commesso Portineria con matricola 30490;
- di aver richiesto, con pec del 26.02.2020, il riconoscimento del proprio diritto ad accedere alla mensa e di ricevere i buoni pasto o un controvalore in denaro.
Invocando l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 7 aprile 1999 nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, chiedeva di ritenere e dichiarare il suo diritto alla mensa ovvero alla garanzia ed esplicazione delle modalità sostitutive del diritto di mensa ovvero ad erogare i buoni pasto ovvero di pagare il controvalore in danaro nella misura di € 5,16 per ogni turno lavorato in orario incompatibile con la durata di apertura della mensa (13:00-14:30); di ritenere e dichiarare che era ancora creditore, per il periodo dal 01.09.2014 al 28.02.2021 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 della somma complessiva di € 3.065,04 (5,16 € per 11 turni mensili per 54 mesi decorrenti
1 dal febbraio 2015) oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo, e che, per l'effetto, l' resistente, in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, venisse condannata a pagare in suo favore ricorrente la suddetta somma, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' , costituitasi in giudizio con memoria del 14.12.2023, Controparte_1 evidenziava di aver messo i dipendenti, anche turnisti, nelle condizioni di fruire del servizio mensa e di aver disposto, con deliberazione n. 548 del 07.04.2022, l'apertura della mensa nella fascia serale. Esponeva che il ricorrente si era recato alla mensa alcune volte nel periodo dal 01.02.2015 al 31.08.2019, in alcune occasioni addirittura senza averne diritto, avendo egli svolto il turno antimeridiano della durata di 6 ore.
Rilevava come non potesse comunque essere riconosciuto al ricorrente l'invocato importo di € 5,16 per buono pasto, in quanto di tale importo quello di € 1,03 era a carico del lavoratore.
Contestava, quindi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. Con le proprie note di trattazione depositate il 15.12.2023, il ricorrente eccepiva la tardività della costituzione di parte resistente, chiedendo che la documentazione ex adverso depositata fosse espunta dal fascicolo.
L'udienza del 3.2.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. precedenti di questo Tribunale (v. tra le altre Trib. Messina, sez. lav., n. 103/2024).
4. Sul punto giova premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28/11/2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 01/03/2021 n. 5547; id., 21/10/2020 n.
22985).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, il quale afferma che “le aziende, in relazione
2 al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR
384/1990”.
Si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato adesso dal
CCNL Comparto Sanità 2016-2018, parimenti invocato dal ricorrente, secondo cui: “4.
Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa).
La disciplina contrattuale, dunque, delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato Per_1 la prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo “possono” che crea non pochi problemi interpretativi.
Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno
3 con modalità sostitutive. L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole Aziende. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , non si spiegherebbe il secondo comma della Controparte_2 norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
L'articolazione dell'orario di lavoro è disciplinata dall'art. 26 del CCNL 7/4/1999 comparto
Sanità che prevede, per quel che qui interessa:
“1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.
I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2 punto VIII.
2. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
4 c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico - fisico;
una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore.
f) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale […]”.
Si individuano, all'interno del comparto Sanità, orari di lavoro flessibili che possono consistere in turni eccedenti il normale orario di lavoro laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore.
E l'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27 del CCNL 2016-
2018 attiene solo alla circostanza della fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia incompatibile.
Appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti
(come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Nel caso del comparto Sanità gli unici riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti […] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”.
5 Non sembra potersi richiamare a supporto una contrattazione collettiva integrativa aziendale (che, peraltro, nel caso di specie si presuppone assente in mancanza di produzione documentale dalle parti processuali).
Non è, ulteriormente, possibile richiamare la circolare dell'Assessorato Sanità della Regione
Siciliana del 20 aprile 1995 sulle mense aziendali perchè facente riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 33 D.P.R. n. 270/1987 che, per quanto simile all'art. 29 CCNL
Integrativo del 2001, è dallo stesso esplicitamente disapplicato. Inoltre, essendo per l'appunto il CCNL in oggetto successivo alla circolare in questione oltre che alla norma da tale circolare analizzata, risulta più opportuno interpretare l'art. 29 alla luce di principi più attuali derivanti dall'analisi del panorama legislativo in materia di pause e buoni pasto.
In riferimento al più generale diritto alla pausa, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 (richiamato anche dalla ricorrente) attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità
e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto
10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre
1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa. Quindi tale disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 29 CCNL 2001
Integrativo del CCNL 1999.
Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori
(quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si
6 prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari, come arbitrariamente sostenuto dall' poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CP_1
CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscere a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro talmente gravoso e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore) oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria dei turnisti.
L'avverbio “eventuale” contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 pare fare riferimento alle possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta. In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
Un'interpretazione simile è possibile anche per l'espressione “in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 CCNL 2001, individuando così le medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza che comunque non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Rimane fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
7 Ancor meno problematica è la circostanza in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi è, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa.
L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione dell'odierna istante, si osserva che il predetto afferma di lavorare secondo una turnazione corrispondente a 36 ore settimanali con tre turni eccedenti le sei ore, ossia dalle ore 7,00 alle ore 13,00, dalle ore 13,00 alle ore 20,00 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00.
E' dunque riscontrabile il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore.
Ulteriormente, le prestazioni interessano quelle fasce orarie per il consumo dei pasti.
5. Ciò posto va rilevata la tardività della costituzione dell stante la Controparte_1 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione.
Occorre valutare quindi quali delle deduzioni e domande dell' siano ammissibili in CP_1 quanto eventualmente rilevabili d'ufficio.
Va in primo luogo esaminata l'eccezione mossa dall'azienda cerca gli effetti dell'adozione del regolamento aziendale in data 7 Aprile 2022.
Con riferimento alla tardività di tale eccezione, si osserva che, la deduzione di parte resistente in merito alla costituzione e ampliamento del servizio mensa non consiste in una mera difesa ma introduce un argomento nuovo, non rilevabile d'ufficio; stessa considerazione va fatta per l'eccezione relativa all'accesso, in 43 occasioni, alla mensa aziendale.
Di conseguenza, tale decadenza si estende anche ai documenti indicati a prova del fatto, ovvero il Regolamento aziendale, non altrimenti acquisibile dal Tribunale, ex art. 421 c.p.c.
Si richiama sul punto l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “nel rito del lavoro,
l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne
8 consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti. (vedi Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, n.23605)
In ogni caso, dalla lettura delle deduzioni contenute nella memoria di costituzione, di cui si ribadisce la tardività, emerge che la fruizione del servizio è comunque limitata a coloro i quali svolgono una prestazione lavorativa eccedente le 6 ore, qualora sia previsto che dopo la fruizione di un intervallo, la prestazione si protragga oltre le due ore successive.
E' infatti previsto, art. 6 del regolamento, che l'accesso avvenga fuori dall'orario di lavoro.
Si osserva poi che il periodo oggetto di accertamento è anteriore all'emanazione di tale regolamento e quindi è inconducente il richiamo all'atto aziendale. (cfr sent. n. 1831 del
2024)
6. Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento della domanda attorea, così uniformandosi ai numerosi precedenti di merito e di legittimità invocati dalla ricorrente, che ben possono richiamarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio prestati dalla ricorrente nel periodo oggetto di causa sono comprovati dai fogli di presenza prodotti relativamente al periodo da dal
01.02.2015 fino al 31.08.2019. Il costo del pasto è quello stabilito dal CCNL, ossia € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 carico del datore di lavoro, che sono i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal DPR n. 270/1987 e dal DPR n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda). Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. Compete dunque alla ricorrente la richiesta somma di € 2.453,22 (pari a € 4,13 per 594 turni eccedenti le sei ore).
7. Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si liquidano, in ragione di 2/3, in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la limitata attività processuale svolta e la serialità della controversia, compensando la rimanente quota Di esse va concessa la distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Antonella Russo, sussistendo la dichiarazione di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
9 - condanna l resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_1
2453,22 a titolo di risarcimento del danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le 6 ore oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994;
- condanna, altresì, l' resistente alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore CP_1 del ricorrente, che liquida in € 875,33 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Antonella Russo, compensando la rimanente quota.
Messina, 4 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 3 febbraio 2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 949/2021 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonella Russo;
CONTRO
, c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale.
Oggetto: buoni pasto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.03.2021 esponeva: Parte_1
- di essere stato dipendente turnista dell' sino all'agosto 2019, Controparte_1 quale Commesso Portineria con matricola 30490;
- di aver richiesto, con pec del 26.02.2020, il riconoscimento del proprio diritto ad accedere alla mensa e di ricevere i buoni pasto o un controvalore in denaro.
Invocando l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 7 aprile 1999 nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, chiedeva di ritenere e dichiarare il suo diritto alla mensa ovvero alla garanzia ed esplicazione delle modalità sostitutive del diritto di mensa ovvero ad erogare i buoni pasto ovvero di pagare il controvalore in danaro nella misura di € 5,16 per ogni turno lavorato in orario incompatibile con la durata di apertura della mensa (13:00-14:30); di ritenere e dichiarare che era ancora creditore, per il periodo dal 01.09.2014 al 28.02.2021 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 della somma complessiva di € 3.065,04 (5,16 € per 11 turni mensili per 54 mesi decorrenti
1 dal febbraio 2015) oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo, e che, per l'effetto, l' resistente, in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, venisse condannata a pagare in suo favore ricorrente la suddetta somma, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' , costituitasi in giudizio con memoria del 14.12.2023, Controparte_1 evidenziava di aver messo i dipendenti, anche turnisti, nelle condizioni di fruire del servizio mensa e di aver disposto, con deliberazione n. 548 del 07.04.2022, l'apertura della mensa nella fascia serale. Esponeva che il ricorrente si era recato alla mensa alcune volte nel periodo dal 01.02.2015 al 31.08.2019, in alcune occasioni addirittura senza averne diritto, avendo egli svolto il turno antimeridiano della durata di 6 ore.
Rilevava come non potesse comunque essere riconosciuto al ricorrente l'invocato importo di € 5,16 per buono pasto, in quanto di tale importo quello di € 1,03 era a carico del lavoratore.
Contestava, quindi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. Con le proprie note di trattazione depositate il 15.12.2023, il ricorrente eccepiva la tardività della costituzione di parte resistente, chiedendo che la documentazione ex adverso depositata fosse espunta dal fascicolo.
L'udienza del 3.2.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. precedenti di questo Tribunale (v. tra le altre Trib. Messina, sez. lav., n. 103/2024).
4. Sul punto giova premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28/11/2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 01/03/2021 n. 5547; id., 21/10/2020 n.
22985).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, il quale afferma che “le aziende, in relazione
2 al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR
384/1990”.
Si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato adesso dal
CCNL Comparto Sanità 2016-2018, parimenti invocato dal ricorrente, secondo cui: “4.
Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa).
La disciplina contrattuale, dunque, delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato Per_1 la prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo “possono” che crea non pochi problemi interpretativi.
Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno
3 con modalità sostitutive. L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole Aziende. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , non si spiegherebbe il secondo comma della Controparte_2 norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
L'articolazione dell'orario di lavoro è disciplinata dall'art. 26 del CCNL 7/4/1999 comparto
Sanità che prevede, per quel che qui interessa:
“1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.
I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2 punto VIII.
2. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
4 c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico - fisico;
una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore.
f) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale […]”.
Si individuano, all'interno del comparto Sanità, orari di lavoro flessibili che possono consistere in turni eccedenti il normale orario di lavoro laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore.
E l'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27 del CCNL 2016-
2018 attiene solo alla circostanza della fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia incompatibile.
Appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti
(come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Nel caso del comparto Sanità gli unici riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti […] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”.
5 Non sembra potersi richiamare a supporto una contrattazione collettiva integrativa aziendale (che, peraltro, nel caso di specie si presuppone assente in mancanza di produzione documentale dalle parti processuali).
Non è, ulteriormente, possibile richiamare la circolare dell'Assessorato Sanità della Regione
Siciliana del 20 aprile 1995 sulle mense aziendali perchè facente riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 33 D.P.R. n. 270/1987 che, per quanto simile all'art. 29 CCNL
Integrativo del 2001, è dallo stesso esplicitamente disapplicato. Inoltre, essendo per l'appunto il CCNL in oggetto successivo alla circolare in questione oltre che alla norma da tale circolare analizzata, risulta più opportuno interpretare l'art. 29 alla luce di principi più attuali derivanti dall'analisi del panorama legislativo in materia di pause e buoni pasto.
In riferimento al più generale diritto alla pausa, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 (richiamato anche dalla ricorrente) attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità
e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto
10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre
1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa. Quindi tale disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 29 CCNL 2001
Integrativo del CCNL 1999.
Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori
(quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si
6 prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari, come arbitrariamente sostenuto dall' poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CP_1
CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscere a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro talmente gravoso e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore) oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria dei turnisti.
L'avverbio “eventuale” contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 pare fare riferimento alle possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta. In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
Un'interpretazione simile è possibile anche per l'espressione “in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 CCNL 2001, individuando così le medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza che comunque non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Rimane fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
7 Ancor meno problematica è la circostanza in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi è, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa.
L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione dell'odierna istante, si osserva che il predetto afferma di lavorare secondo una turnazione corrispondente a 36 ore settimanali con tre turni eccedenti le sei ore, ossia dalle ore 7,00 alle ore 13,00, dalle ore 13,00 alle ore 20,00 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00.
E' dunque riscontrabile il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore.
Ulteriormente, le prestazioni interessano quelle fasce orarie per il consumo dei pasti.
5. Ciò posto va rilevata la tardività della costituzione dell stante la Controparte_1 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione.
Occorre valutare quindi quali delle deduzioni e domande dell' siano ammissibili in CP_1 quanto eventualmente rilevabili d'ufficio.
Va in primo luogo esaminata l'eccezione mossa dall'azienda cerca gli effetti dell'adozione del regolamento aziendale in data 7 Aprile 2022.
Con riferimento alla tardività di tale eccezione, si osserva che, la deduzione di parte resistente in merito alla costituzione e ampliamento del servizio mensa non consiste in una mera difesa ma introduce un argomento nuovo, non rilevabile d'ufficio; stessa considerazione va fatta per l'eccezione relativa all'accesso, in 43 occasioni, alla mensa aziendale.
Di conseguenza, tale decadenza si estende anche ai documenti indicati a prova del fatto, ovvero il Regolamento aziendale, non altrimenti acquisibile dal Tribunale, ex art. 421 c.p.c.
Si richiama sul punto l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “nel rito del lavoro,
l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne
8 consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti. (vedi Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, n.23605)
In ogni caso, dalla lettura delle deduzioni contenute nella memoria di costituzione, di cui si ribadisce la tardività, emerge che la fruizione del servizio è comunque limitata a coloro i quali svolgono una prestazione lavorativa eccedente le 6 ore, qualora sia previsto che dopo la fruizione di un intervallo, la prestazione si protragga oltre le due ore successive.
E' infatti previsto, art. 6 del regolamento, che l'accesso avvenga fuori dall'orario di lavoro.
Si osserva poi che il periodo oggetto di accertamento è anteriore all'emanazione di tale regolamento e quindi è inconducente il richiamo all'atto aziendale. (cfr sent. n. 1831 del
2024)
6. Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento della domanda attorea, così uniformandosi ai numerosi precedenti di merito e di legittimità invocati dalla ricorrente, che ben possono richiamarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio prestati dalla ricorrente nel periodo oggetto di causa sono comprovati dai fogli di presenza prodotti relativamente al periodo da dal
01.02.2015 fino al 31.08.2019. Il costo del pasto è quello stabilito dal CCNL, ossia € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 carico del datore di lavoro, che sono i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal DPR n. 270/1987 e dal DPR n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda). Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. Compete dunque alla ricorrente la richiesta somma di € 2.453,22 (pari a € 4,13 per 594 turni eccedenti le sei ore).
7. Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si liquidano, in ragione di 2/3, in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la limitata attività processuale svolta e la serialità della controversia, compensando la rimanente quota Di esse va concessa la distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Antonella Russo, sussistendo la dichiarazione di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
9 - condanna l resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_1
2453,22 a titolo di risarcimento del danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le 6 ore oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994;
- condanna, altresì, l' resistente alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore CP_1 del ricorrente, che liquida in € 875,33 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Antonella Russo, compensando la rimanente quota.
Messina, 4 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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