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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/05/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1794/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. FAVRETTO ROBERTA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e nato a [...]Ì (CN) il 26/07/1957, Parte_2 elettivamente domiciliato presso l'Avv. GIUSTA EMMA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
[...]
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio civile in VILLANOVA MONDOVI' il 03/06/1995 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 5, parte I dell'anno 1995 ; che dal matrimonio è nato il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale del 26.9.2024 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente, senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la scioglimento del matrimonio contratto il 03/06/1995 in VILLANOVA MONDOVI' da
, nata a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_3
,I nato a [...]Ì (CN) il 26/07/1957, matrimonio trascritto nei Registri
[...]
di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di VILLANOVA MONDOVI' al N. 5, parte I, anno
1995, alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa ex-coniugale, di proprietà del IG. continuerà ad essere nella sua piena Pt_2
disponibilità;
2) Il IG. verserà alla IG.ra , stante l'apporto morale, materiale ed economico Pt_2 Parte_1
dalla stessa fornito alla vita familiare ed al figlio della coppia, la durata del matrimonio, nonché il contributo fornito dalla moglie alla formazione del patrimonio comune ed alla realizzazione pagina 2 di 3 professionale del marito, in costanza di matrimonio, oltre che per le ragioni di cui sopra e per lo squilibrio economico tra coniugi, risultante dalle titolarità patrimoniali e dalle rispettive entrate ed uscite, un assegno divorzile dell'ammontare di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, se positivo, nel conto corrente bancario della ricorrente noto al medesimo entro il giorno 1 di ciascun mese.
3) Le spese legali della presente procedura saranno a carico di ciascun ricorrente in ragione del legale scelto, anche a fronte dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della IG.ra . Parte_1
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLANOVA MONDOVI' di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 7/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1794/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. FAVRETTO ROBERTA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e nato a [...]Ì (CN) il 26/07/1957, Parte_2 elettivamente domiciliato presso l'Avv. GIUSTA EMMA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
[...]
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio civile in VILLANOVA MONDOVI' il 03/06/1995 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 5, parte I dell'anno 1995 ; che dal matrimonio è nato il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale del 26.9.2024 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente, senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la scioglimento del matrimonio contratto il 03/06/1995 in VILLANOVA MONDOVI' da
, nata a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_3
,I nato a [...]Ì (CN) il 26/07/1957, matrimonio trascritto nei Registri
[...]
di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di VILLANOVA MONDOVI' al N. 5, parte I, anno
1995, alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa ex-coniugale, di proprietà del IG. continuerà ad essere nella sua piena Pt_2
disponibilità;
2) Il IG. verserà alla IG.ra , stante l'apporto morale, materiale ed economico Pt_2 Parte_1
dalla stessa fornito alla vita familiare ed al figlio della coppia, la durata del matrimonio, nonché il contributo fornito dalla moglie alla formazione del patrimonio comune ed alla realizzazione pagina 2 di 3 professionale del marito, in costanza di matrimonio, oltre che per le ragioni di cui sopra e per lo squilibrio economico tra coniugi, risultante dalle titolarità patrimoniali e dalle rispettive entrate ed uscite, un assegno divorzile dell'ammontare di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, se positivo, nel conto corrente bancario della ricorrente noto al medesimo entro il giorno 1 di ciascun mese.
3) Le spese legali della presente procedura saranno a carico di ciascun ricorrente in ragione del legale scelto, anche a fronte dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della IG.ra . Parte_1
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLANOVA MONDOVI' di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 7/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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