Sentenza 20 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 21 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 5480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5480 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05480/2025REG.PROV.COLL.
N. 07706/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7706 del 2022, proposto da NA CE & ON IG s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Bruno, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dello sviluppo economico, Regione Calabria, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le imprese s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Calabria, Sezione seconda, n. 979 del 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 409/2025;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Nessuno per la parte appellante presente nell’udienza pubblica del 15 maggio 2025;
Considerato che:
- con il ricorso introduttivo di prime cure la società NA CE & ON IG s.n.c. impugnava, con richiesta di annullamento, il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico n. 115 del 18 gennaio 2021, con il quale: (i) era stato concesso in via definitiva un contributo finanziario nell’ambito del Contratto di programma sottoscritto in data 27 marzo 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Tirreno Sviluppo s.c. a r.l.; (ii) era stato, tuttavia, ridotto l’importo già riconosciuto alla società in via provvisoria nell’ambito del medesimo Contratto di programma e (iii) per l’effetto, era stato ordinato alla società di restituire una parte delle somme già ricevute;
- avverso il predetto provvedimento la ricorrente società deduceva: a) la « carente, erronea e contraddittoria, frutto di un palese travisamento dei fatti e dei presupposti nonché arbitraria in ragione di un’apodittica interpretazione e applicazione della disciplina sottesa », b) la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, legittimo affidamento e parità di trattamento; c) il complessivo vizio di eccesso di potere per conflitto di interessi bancario; d) il mancato riconoscimento del contributo economico nella misura percentuale pari (rispetto alle spese ammissibili) a quella stabilita nel contratto di programma;
- con sentenza n. 979 del 2022 il T.a.r. per la Calabria, sez. II, rigettava il ricorso;
- avverso la predetta sentenza ha interposto appello la società NA CE & ON IG s.n.c. la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di motivi così rubricati: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 CEDU, 97 e 113 Cost., 3 e 21- octies , l. n. 241 del 1990 poiché il T.a.r. avrebbe travisato i fatti di causa e non avrebbe rilevato il ‘palese’ difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento; 2) violazione e/o falsa applicazione della l. n. 488 del 1992, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, n. 527 del 1995, della circolare del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, n. 900516/2000, della circolare del Ministro delle attività produttive n. 980902/2006, del d.P.R. n. 207 del 2010, degli artt. 4.1. e 4.2. del Contratto di programma e della autorizzazione alla relativa stipula rilasciata dal CIPE, del principio di legalità dell’azione amministrativa ex art. 1, l. n. 241 del 1990, del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e dell’art. 21- octies , l. n. 241 del 1990 e travisamento dei fatti. Il giudice di primo grado avrebbe omesso di rilevare l’illegittimità del provvedimento di concessione impugnato poiché adottato in violazione della disciplina del procedimento di quantificazione del contributo pubblico richiesto; 3) violazione degli artt. 6 CEDU, 24 e 113, Cost., in relazione alla mancata nomina di CTU; 4) omesso esame della domanda riguardante la pretesa restitutoria;
- nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio;
- l’appello risulta spedito e consegnato, per la notificazione al Ministero dello sviluppo economico, all’indirizzo pec dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro in luogo dell’Avvocatura generale dello Stato in Roma, in violazione dell’art. 144, comma 1, c.p.c., con conseguente nullità della notifica (sulla nullità della notifica del ricorso presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato e perdurante vigenza delle disposizioni del r.d. n. 1611 del 1933 e della l. n. 260 del 1958: Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3980; 16 maggio 2018, n. 2928; sez. V, 2 febbraio 2018, n. 672; 7 aprile 2011, n. 2171; sez. VI, 3 settembre 2009, n. 5195; 10 settembre 2008, n. 4315; sez. IV, 28 dicembre 2006, n. 8051);
- il predetto Ministero dello sviluppo economico non si è costituito in giudizio;
- in applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, se la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla e la rinnovazione impedisce ogni decadenza;
- con ordinanza n. 409/25 – pubblicata il 21 gennaio 2025 – è stato assegnato all’appellante il termine perentorio di giorni trenta per il rinnovo della notifica dell’appello;
- non risulta agli atti del giudizio che la parte appellante abbia provveduto alla predetta rinnovazione della notifica;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover dichiarare improcedibile l’appello stante la mancata rinnovazione del procedimento notificatorio cui l’appellante era onerata, in mancanza di costituzione in giudizio dell’(ex) Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto che, in mancanza di costituzione in giudizio di alcuna delle parti intimate, non è luogo a statuizione sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO