Sentenza 12 luglio 2004
Massime • 2
Con riferimento agli avvocati e procuratori iscritti nello speciale elenco riguardante i docenti universitari che abbiano optato per il tempo pieno, previsto all'art. 11, sesto comma del d.P.R. 11 luglio 1980 382, l'attività professionale svolta dal docente in relazione a controversie per le quali l'iscrizione stessa non lo abiliti, è soggetta a sanzione disciplinare per violazione del predetto art. 11 esclusivamente da parte dell'università e non da parte del Consiglio dell'ordine.
L'attività di consulenza legale stragiudiziale, che non è riservata agli esercenti la professione forense, è consentita anche a chi - iscritto nell'elenco speciale riguardante i docenti universitari che abbiano optato per il tempo pieno, previsto all'art. 11, sesto comma del d.P.R. 11 luglio 1980 382, - la eserciti in relazione a controversie per le quali l'iscrizione stessa non lo abiliti, non rilevando ai fini della violazione di cui all'art. 21 del codice deontologico, che sanziona lo svolgimento di attività in mancanza di titolo, che la consulenza sia prestata dal docente in violazione del disposto dell'art. 11 citato, salva la facoltà del Consiglio dell'ordine di valutare in senso negativo l'espletamento dell'attività di consulenza, intesa come attività professionale, in base ad altri parametri di riferimento.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con il ricorso depositato il 3 marzo 2025 e iscritto al n. 2 del reg. confl. enti del 2025, la Regione autonoma della Sardegna, in persona del vice-Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato (e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri), del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Cagliari e del Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava allo Stato e, per esso, al predetto Collegio «imporre "la decadenza dalla carica del candidato eletto" a Presidente della Regione, e disporre con "ordinanza/ingiunzione …
Leggi di più… - 3. Deontologia forense: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2004, n. 12874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12874 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA CI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI VECCHIO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA, PROCURATORE DELLA GENERALE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 358/03 del Consiglio nazionale forense, depositata il 21/11/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/06/04 dal Consigliere Dott. Michele LO PIANO;
udito l'Avvocato Giuseppe AMBROSIO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca deliberò l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. prof. Luciano US.
Fu contestato al professionista:
a) di avere, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza, indotto il proprio cliente RO OI, legale rappresentante della ditta Simplex S.n.c., a ritenere che la procura alle liti, rilasciata dal OI per patrocinare una causa avente per oggetto opposizione a decreto ingiuntivo contro le Officine Meccaniche F.lli Benedetti, avanti al Tribunale di Lucca, conferisse il mandato difensivo allo stesso professionista, secondo la volontà del cliente, mentre il mandato era in realtà conferito ad altro professionista;
b) di avere, in violazione del dovere di diligenza e dell'obbligo di informazione, dal marzo 2000 al novembre 2000, omesso di informare il OI del deposito della sentenza relativa alla causa indicata al capo precedente.
Nel corso dell'udienza del 28 settembre 2001, l'avv. US, nel respingere gli addebiti, riportandosi agli scritti difensivi, dichiarò: "... aggiungo di essermi impegnato a svolgere attività di consulenza per i signori OI, così come risulta dalle ricevute agli atti. Richiamo altresì il fatto che i OI mi abbiano inviato le certificazioni di pagamento delle ritenute d'acconto per le mie prestazioni di consulenza".
A seguito di questa dichiarazione, il Consiglio dell'Ordine, rilevato che l'attività di consulenza esterna, svolta dall'avv. US, secondo quanto da lui stesso dichiarato, era vietata dall'art. 11 del D.P.R. n. 382 del 1980, atteso che il predetto professionista,
professore universitario a tempo pieno, era iscritto nell'elenco speciale di cui alla indicata norma, deliberò, con provvedimento emesso alla presenza dell'incolpato, di elevare a carico dello stesso altro capo di incolpazione, facendogli carico:
c) di avere svolto attività di consulenza esterna in favore della Simplex S.n.c. e dei LL OI, in violazione dell'art. 11, comma quinto, lett. a) del d.P.R. n. 382 del 1980, con ciò violando i doveri ed i principi di incompatibilità previsti dalla legge professionale. In Lucca dal 1996 al novembre 2000.
Su richiesta del professionista fu concesso allo stesso un termine per la formulazione delle difese, con facoltà di depositare documenti e memoria fino a cinque giorni prima della nuova udienza fissata per il 9 novembre 2001.
In data 31 ottobre 2001 l'avv. US depositò memoria con la quale contestò il fondamento della nuova incolpazione. A conclusione del procedimento, il Consiglio dell'Ordine ritenne il prof. US responsabile della sola incolpazione ascritta al capo c) e dispose che il predetto fosse cancellato dall'elenco speciale dei docenti a tempo pieno.
Contro la decisione il prof. US propose ricorso al Consiglio Nazionale Forense.
Il Consiglio Nazionale Forense revocò il provvedimento di cancellazione ed inflisse al prof. US la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di un anno.
Il Consiglio Nazionale, per quel che ancora rileva, ritenne che:
- non ricorrevano i vizi del procedimento denunciati dal prof. US, atteso che il capo di incolpazione era sufficientemente specificato ed era ammissibile la contestazione di nuovi addebiti disciplinari nel corso del procedimento;
- era stato accertato in fatto che il prof. US aveva esercitato attività di consulenza legale esterna in favore dei LL OI e della Simplex S.n.c., dalla quale ultima aveva ricevuto compensi professionali regolarmente fatturati;
- tale condotta violava il disposto dell'art. 11, comma quinto, lett. a), del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, che sancisce l'incompatibilità
del professore universitario che abbia optato per il tempo pieno, ad assumere incarichi retribuiti e vieta allo stesso di espletare attività professionale o di consulenza esterna;
- non poteva essere disposta la "cancellazione amministrativa", così come aveva fatto il Consiglio dell'Ordine, ma soltanto essere inflitta una sanzione disciplinare;
- sanzione disciplinare adeguata era quella della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di un anno. Per la cassazione della suddetta decisione ha proposto ricorso il prof. Luciano US.
Il ricorso è stato notificato al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucca, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è articolato in distinti motivi di censura ma svolge una serie di considerazioni volte a dimostrare, come in via di conclusione è indicato nella sua parte finale: a) la lesione del diritto di difesa per l'assoluta genericità della contestazione, confermata dal fatto che in base allo stesso capo di incolpazione il Consiglio dell'ordine ed il Consiglio Nazionale Forense hanno raggiunto conclusioni difformi in ordine alla qualificazione della incolpazione;
b) l'assoluta carenza di potere sanzionatorio da parte del Consiglio dell'Ordine con riferimento alla fattispecie accertata;
c) il difetto di motivazione in ordine allo svolgimento di attività professionale;
d) l'incompetenza ovvero la carenza di giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense in ordine all'adozione del provvedimento impugnato.
L'esame del ricorso e delle argomentazioni con esso svolte non può prescindere dalla ricognizione del quadro dei dati normativi applicabili alla fattispecie e dei principi che da esso sono ricavabili.
Il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", nell'operare una distinzione tra professori "a tempo pieno" e professori "tempo definito", ha stabilito, all'art. 11, quinto comma lett. a), che il regime a tempo pieno è incompatibile:
a) "con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna;
b) "con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito";
c) "con l'esercizio del commercio e dell'industria". Ai professori a tempo pieno sono consentiti soltanto:
a) l'espletamento di perizie giudiziarie (art. 11, comma quinto, lett. a) d.P.R. n. 382 del 1980);
b) la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di (v ricerca (art. 11, comma quinto, lett. a) d.P.R. n. 382 del 1980;
c) le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali (art. 11, comma quinto, lett. a) d.P.R. n. 382 del 1980, a seguito della modifica apportata dall'art. 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118);
d) lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, e di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale (art. 11, comma quinto, lett. b) del d.P.R. n. 382 del 1980, a seguito della modifica apportata dall'art. 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118);
e) l'attività di ricerca e consulenza, a seguito di contratti e convenzioni, stipulati dall'Università con enti pubblici e privati (art. 66, primo comma, d.P.R. n. 382 del 1980); in questo caso la qualità di professore a tempo pieno costituisce titolo preferenziale per l'affidamento dell'esecuzione del contratto o della convenzione (art. 11, quinto comma lett. c) del d.P.R. n. 382 del 1980). Ai sensi del sesto comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 382 del 1980, i nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale ai cui albi i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.
In base al quadro normativo sopra indicato emerge che il professore universitario, ancorché abbia optato per il tempo pieno, può svolgere una sia pure parziale attività inerente alla professione cui sia eventualmente abilitato.
Se si ha riguardo ai professori universitari di materie giuridiche, essi possono certamente assumere la difesa e la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e di organismi a prevalente partecipazione statale, come è da ritenere in base al testo della lett. a) del comma quinto dell'art. 11 della legge n. 382 del 1980, nel testo risultante dalla modifica del 1989.
Lo svolgimento di detta attività presuppone, tuttavia che il professore universitario sia abilitato all'esercizio della professione e, quindi, sia iscritto all'albo degli avvocati. È questa la ragione per cui l'art. 11, comma sesto, del D.P.R. n. 382 del 1980, prescrive che i professori universitari, che abbiano optato per il tempo pieno e che risultino iscritti in un albo professionale, sono inclusi in un elenco speciale.
Infatti, l'inclusione del professore nell'elenco speciale degli optanti per il tempo pieno, da un lato, indica che il detto docente non può svolgere l'attività professionale consentita a tutti gli altri professionisti per effetto della loro iscrizione all'albo, mentre, dall'altro, consente al medesimo di svolgere la parziale attività professionale, che, senza quella iscrizione, non potrebbe svolgere.
A queste conclusioni erano già giunti sia il Consiglio Nazionale Forense (dec. 23 febbraio 1985) sia il Consiglio di Stato (Sez. 6^, 3 marzo 1988, n. 307), i quali, pur divergendo in ordine all'ambito delle attività consentite al docente universitario optante per il tempo pieno, nella vigenza del testo dell'art. 11 del d.P.R. n. 382 del 1980, anteriore alle modifiche ad esso apportate dalla legge n. 118 del 1989, avendo il primo ritenuto che al docente a tempo pieno fossero consentite, purché svolte all'interno della struttura universitaria, sia l'attività professionale c.d. operativa sia quella di consulenza, ed avendo invece il secondo ritenuta consentita soltanto l'attività di consulenza, concordavano, tuttavia, nel ritenere giustificata l'iscrizione nell'elenco speciale, considerando che l'attività consentita aveva necessità del titolo abilitante alla professione.
Nello stesso senso si è già pronunciata la prima sezione civile di questa Corte (sent. n. 5127 del 1996), la quale, dovendo decidere in ordine all'ammissibilità di un ricorso proposto e sottoscritto da un docente universitario di diritto a tempo pieno, iscritto nell'elenco speciale, ha rilevato che "gli avvocati e i procuratori iscritti nell'elenco speciale riguardante i docenti universitari che abbiano optato per il tempo pieno (dell'art. 11, sesto comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) sono certamente abilitati alla difesa e alla rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici e di organismi a prevalente partecipazione statale (art. 11, quinto comma, d.P.R. n. 382 del 1980) e deve quindi ritenersi che, non diversamente da quelli iscritti nell'elenco speciale concernente gli avvocati e i procuratori degli uffici legali istituiti presso le amministrazioni statali o presso gli enti pubblici (ai quali tale facoltà è stata già riconosciuta da questa Corte: Cass. 31 marzo 1949, n. 744), anche essi siano abilitati ad avvalersi della possibilità di costituirsi in giudizio senza ministero di procuratore, purché in possesso degli altri requisiti (c.d. localizzazione professionale e iscrizione nell'albo speciale, ove si tratti di giudizio innanzi alla Corte di Cassazione) richiesti dalla legge per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito:
requisiti, questi ultimi, la cui esistenza non è stata minimamente contestata nel caso di specie".
Da questa ricostruzione discende:
- che il docente universitario che abbia optato per il tempo pieno e sia iscritto nell'elenco speciale, previsto dall'art. 11, comma sesto del d.P.R. n. 282 del 1980, è soggetto alla disciplina del consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale è iscritto, atteso che egli, per effetto della iscrizione e solo in forza di questa, è abilitato a svolgere una sia pure limitata attività professionale, che altrimenti non gli sarebbe consentita;
- che il consiglio dell'ordine può, in caso di accertata infrazione disciplinare, disporre, ove ne ricorrano le condizioni, anche la sospensione dall'esercizio della professione, essendo chiaro che in tal caso la sospensione è riferita al compimento di quella limitata attività consentita al professore universitario, che abbia optato per il tempo pieno, ancorché non sì a svolta in forma professionale e sia quindi occasionale e saltuaria.
Queste considerazioni valgono a ritenere infondate le deduzioni svolte dal ricorrente, talvolta con riproposizione dei medesimi argomenti sviluppati nei vari capitoli in cui il ricorso si articola, laddove si attribuisce all'elenco speciale una funzione meramente dichiarativa della incompatibilità prescritta dalla legge rispetto all'esercizio di attività professionale da parte del professore universitario che abbia optato per il tempo pieno e si contesta quindi, anche sotto il profilo della incompetenza e del difetto di giurisdizione, la possibilità da parte del Consiglio dell'Ordine di esercitare una qualsiasi attività di controllo disciplinare, di irrogare sanzioni e, in particolare, la sanzione della sospensione, sostenendosi che il professore universitario che violi i limiti impostigli dal rispetto della scelta del tempo pieno è soggetto soltanto alle sanzioni disciplinari da parte dell'Università ed eventualmente a quelle penali in caso di esercizio abusivo della professione.
Il parere del Consiglio di Stato (n. 7 del 14 gennaio 1986), richiamato dal ricorrente, non giova alla tesi dal medesimo svolta, atteso che esso ha affrontato un problema diverso e cioè quello se l'opzione per il tempo pieno comporti la cancellazione dall'albo (nella specie dell'ordine degli ingegneri e degli architetti) del professore universitario che vi sia iscritto.
Ciò detto sul piano generale occorre verificare, alla luce degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice disciplinare e tenuto conto delle censure svolte nel ricorso contro la decisione impugnata, se la condotta ascritta al prof. US integri una violazione che possa essere sanzionata dal consiglio dell'ordine. Il capo di incolpazione fa riferimento ad una attività di consulenza esterna svolta in violazione dell'art. 11, comma quinto, lett. a) del d.P.R. n. 382 del 1980, con conseguente violazione dei doveri e dei principi di incompatibilità previsti dalla legge professionale. Il Consiglio Nazionale Forense ha considerato che, prestando la consulenza in favore di un soggetto diverso da quelli in favore dei quali ciò era consentito dall'art. 11 del d.P.R. n. 382 del 1980, il prof. US aveva esercitato la professione oltre i limiti consentiti dalla sua iscrizione nell'elenco speciale. Che tale sia il pensiero del Consiglio Nazionale Forense è reso evidente dal richiamo operato al suo precedente costituito dalla decisione n. 2 del 20 gennaio 1996, nella quale, in modo più argomentato, è espresso il medesimo concetto.
In ordine alla suddetta affermazione del Consiglio Nazionale Forense, che si è mosso, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, nell'ambito dei fatti contestati, per cui non ricorrono i vizi denunciati che fanno riferimento alla violazione del diritto di difesa, occorre svolgere alcune considerazioni.
Come si è sopra detto, al docente universitario, che abbia optato per il tempo pieno, è inibito:
a) lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna, salvo le ipotesi espressamente consentite;
b) l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito;
c) l'esercizio del commercio o dell'industria.
Non pare debba essere dimostrato, apparendo di tutta evidenza, che la condotta del professore universitario, il quale assuma un incarico retribuito ovvero eserciti attività commerciale, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 382 del 1980, non sia soggetta al controllo disciplinare del Consiglio dell'Ordine presso il quale egli sia stato iscritto nell'elenco speciale, poiché tale condotta, posta in violazione del principio di incompatibilità previsto dalla suddetta legge, lede soltanto il rapporto che lega il docente all'Università presso la quale egli svolge il suo incarico. Se una delle suddette attività venga svolta da un avvocato, sia iscritto nell'albo ordinario ovvero in un albo speciale, la condotta dello stesso sarà soggetta al controllo del Consiglio dell'Ordine solo se la legge professionale faccia divieto di svolgere quella attività (v. l'art. 3 della legge professionale forense per il regime delle incompatibilità).
Ad esempio, se il docente universitario che abbia optato per il tempo pieno svolga l'esercizio del commercio, egli sarà soggetto a sanzione disciplinare da parte dell'università per avere violato il regime delle incompatibilità dell'art. 11 del D.P.R. n. 382 del 1980, mentre sarà soggetto alle sanzioni del Consiglio dell'ordine,
non per avere violato il regime delle incompatibilità previsto dalla disposizione di cui sopra, ma per avere violato il regime delle incompatibilità previsto dalla legge professionale. Lo stesso ragionamento deve essere fatto in relazione al divieto di svolgimento di attività professionale e di consulenza esterna da parte del docente universitario che abbia optato per il tempo pieno. Il professore universitario che abbia optato per il tempo pieno, viola il disposto dell'art. 11 del D.P.R. n. 382 del 1980, se svolge attività professionale oltre i limiti che la norma gli consente e per tale violazione deve rispondere all'università dalla quale dipende. Nello stesso tempo se lo svolgimento dell'attività professionale è soggetta all'iscrizione in un albo professionale egli risponde nei confronti dell'Ordine che tiene l'albo, ma non per avere violato il disposto del citato art. 11 ma solo se l'attività svolta non gli è consentita in base al titolo per il quale egli è stato iscritto all'albo.
Con riferimento alla fattispecie esaminata, la iscrizione del prof. US nell'elenco speciale comportava che egli potesse esercitare la sua attività professionale solo in relazione alle controversie alle quali lo abilitava l'iscrizione a quell'elenco. L'art. 21 del codice deontologico forense dopo avere stabilito che "l'iscrizione all'albo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale" aggiunge che è sanzionabile in via disciplinare "lo svolgimento di attività in mancanza di titolo".
Poiché il Consiglio dell'Ordine non ha potestà disciplinare nei confronti di coloro che non essendo iscritti all'albo esercitano tuttavia l'attività forense, deve ritenersi che l'espressione "svolgimento di attività in mancanza di titolo" si riferisca ai casi in cui l'iscritto all'albo svolga attività che non gli è consentita in base al titolo dell'iscrizione.
È in base a questa interpretazione che si ritiene esservi violazione della norma di deontologia sopra richiamata qualora un avvocato, iscritto all'albo ordinario, sottoscriva un ricorso per Cassazione pur non essendo iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, ovvero qualora un avvocato iscritto in un elenco speciale e quindi abilitato ad esercitare la professione limitatamente alle cause che riguardano l'ufficio al quale egli è addetto, svolga attività professionale in favore di soggetti diversi.
Pertanto, può affermarsi che il docente di materia giuridiche, che abbia optato per il tempo pieno e che svolga attività professionale in relazione a controversie diverse da quelle indicate nell'art. 11 del d.P.R. n. 392 del 1980, e che sia iscritto nell'elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine, è soggetto a sanzione disciplinare da parte dell'università per avere violato il disposto dell'art. 11 citato ed è anche soggetto a sanzione disciplinare da parte del consiglio dell'ordine non per avere violato quella norma ma per avere esercitato la professione "in mancanza di titolo", come precisato, nel senso sopra chiarito, dall'art. 21 del codice deontologico forense.
A questo punto, escluso ogni dubbio in ordine al fatto che il docente universitario, iscritto nell'elenco speciale, il quale svolga attività di assistenza giudiziale in ordine a controversie per le quali l'iscrizione al detto elenco non lo abilita, è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine, occorre verificare se tale soggezione si abbia (o anche se la condotta sia passibile di sanzione), nel caso in cui non di assistenza in giudizio si sia trattato ma della prestazione di una consulenza legale, secondo la fattispecie accertata nel presente giudizio.
Se si guarda al tenore della disposizione dell'art. 21 del codice deontologico, secondo cui "l'iscrizione dell'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale", la risposta al quesito dovrebbe essere positiva.
Ma una tale risposta non sarebbe coerente con il principio, già affermato da questa Corte (sia pure in taluni casi con riferimento all'espletamento di una occasionale consulenza) e peraltro recepito dallo stesso Consiglio Nazionale Forense secondo cui l'attività di consulenza stragiudiziale non è riservata agli esercenti la professione forense.
Proprio in base a questo principio il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 27 del 20 gennaio 2000 - indicato dal ricorrente - ha ritenuto che l'attività di consulenza stragiudiziale sia consentita "sia al praticante abilitato decaduto dall'esercizio professionale, sia all'avvocato sospeso dall'esercizio professionale" purché "svolta esclusivamente al di fuori dell'attività professionale" e "non retribuita in base alle tariffe professionali". Ma se - con riferimento all'ordinamento professionale forense - l'attività di consulenza è consentita anche a persone che non sono iscritte all'albo o anche a persone iscritte all'albo, ma non più abilitate perché decadute ovvero temporaneamente non abilitate perché sospese, a maggior ragione deve ritenersi che essa sia consentita anche a chi iscritto nell'elenco speciale la eserciti in relazione a controversie in relazione alle quali l'iscrizione a detto elenco non lo abiliti.
Pertanto, con riferimento all'attività di consulenza legale svolta dal docente universitario iscritto nell'elenco speciale svolta per controversie in ordine alle quali l'iscrizione non lo abilita, non sia ha violazione dell'art. 21 del codice deontologico, come lascia trasparire la decisione impugnata - anche se la stessa non richiama la norma sopra indicata - e neppure violazione di un generico divieto di incompatibilità, secondo quanto recita il capo di incolpazione, con la conseguenza della insussistenza dell'illecito disciplinare contestato.
Nè può rilevare il fatto che la consulenza sia stata prestata dal docente universitario in violazione del disposto dell'art. 11 del d.P.R. n. 283 del 1980, atteso che tale violazione, sia che la si inquadri nel divieto di attività professionale sia che la si inquadri nel divieto di attività di consulenza esterna (ma questa appare cosa diversa dalla consulenza prestata nell'ambito dell'attività professionale prestata in base alla iscrizione ad un albo) incide, come si è sopra chiarito, sul rapporto che intercorre tra il docente e l'università dalla quale egli dipende. In astratto, non può escludersi che il Consiglio dell'ordine possa valutare in senso negativo l'espletamento dell'attività di consulenza, intesa come espletamento dell'attività professionale, svolta dal docente universitario in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 283 del 1980, ma ciò potrà eventualmente fare in base ad altri parametri di riferimento che devono essere specificamente contestati e non in base ai parametri utilizzati con riferimento al caso di specie.
In conclusione, il ricorso deve nella sostanza essere accolto con la conseguente cassazione senza rinvio della decisione impugnata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 382 c.p.c.. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2004