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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 3826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3826 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 6324/2021 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6324/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ANDRIOLLO MATTEO, Parte_1 C.F._1
attore, contro
, con l'avv. CESARE ANDREA, Controparte_1
convenuto, con l'avv. MONOPOLI NICOLETTA, Controparte_2
con l'avv. DE CRISTOFARO Controparte_3
ALBERTO terzi chiamati,
In punto: Responsabilità ex artt. 2043 - 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice: come da foglio depositato telematicamente in data 16.1.2025;
Conclusioni del convenuto: come da foglio depositato telematicamente in data 22.1.2025;
pagina 1 di 23 Conclusioni del terzo chiamato come da foglio depositato Controparte_2
telematicamente in data 24.1.2025;
Conclusioni della terza chiamata come da foglio Controparte_4
depositato telematicamente in data 27.1.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni dalla stessa patiti in Controparte_1
occasione del sinistro verificatosi in data 30.9.2020, alle ore 13 circa, allorquando – mentre attraversava le strisce pedonali in via Gazzera Alta all'altezza del passaggio a livello verso via Miranese – rovinava a terra a causa di una sconnessione presente sulla striscia bianca dell'attraversamento pedonale, da poco verniciata.
L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo, con vittoria di spese, anticipazioni ed onorari.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato quanto allegato e Controparte_1
dedotto da parte attrice. Il convenuto ha altresì chiesto di poter chiamare in causa il terzo responsabile società appaltatrice incaricata di svolgere i lavori di Controparte_2
ripristino del manto stradale, su cui incombeva, secondo la sua ricostruzione, la custodia del luogo di cui ai fatti di causa.
Autorizzata la chiamata e notificato l'atto di citazione al terzo, si è costituita in giudizio la quale ha contestato quanto allegato e dedotto dalle altre parti, Controparte_2
nonché chiesto ed ottenuto di poter chiamare in causa il proprio istituto assicuratore per la responsabilità civile Controparte_3
La compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio, associandosi alle difese dell'assicurato.
pagina 2 di 23 All'udienza del 7.7.2022, il Giudice ha assegnato i termini di cui all' art. 183, comma VI
c.p.c. per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Parzialmente ammesse le prove costituende richieste dalle parti, la causa è stata istruita tramite prova orale sulla dinamica dell'evento e successivamente tramite C.T.U. medico – legale volta ad accertare l'entità delle lesioni subite dalla SI.ra . Pt_1
Conclusa l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni di merito sotto riportate all'udienza del 30 gennaio 2025, svoltasi tramite trattazione scritta, ed il giudice ha concesso loro i termini per gli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Parte attrice:
“Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per l'incidente occorso in data
30.09.2020 così come rappresentato nella su estesa narrativa e per le causali ivi espresse, condannarsi il
in persona del suo sindaco pro tempore, a risarcire a tutti i danni Controparte_1 Parte_1
dalla stessa subiti e quantificati nella narrativa del presento atto ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre alle spese e competenze per l'attività stragiudiziale ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ed agli interessi legali sul rivalutato dell'evento al CP_5
saldo. Spese e competenze di causa rifuse, oltre c.p.a., I.V.A. e spese generali.”
Parte convenuta:
“Nel merito, in via principale: respingersi ogni domanda formulata nei confronti del Controparte_1
perché infondata.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto _1
, dichiararsi la corresponsabilità della SInora nella causazione del sinistro in misura
[...] Parte_1
prevalente; accertarsi e dichiararsi la responsabilità di per l'evento di cui è Controparte_2
causa, e condannarsi la predetta società a manlevare ed a tenere indenne il deducente di tutte le somme che lo
pagina 3 di 23 stesso sarà tenuto ad erogare all'attore in virtù dell'emananda sentenza, ovvero a qualsiasi altro titolo, anche transattivo.
In ogni caso: con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari”.
Terzo chiamato Controparte_2
In via principale: respingersi, sia nell'an che nel quantum, tutte le eccezioni, istanze e domande formulate da parte attrice, in quanto inammissibili e/o improponibili e comunque giuridicamente infondate in fatto e diritto e non provate per le motivazioni di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e per
l'effetto rigettare la domanda di manleva proposta dal contro la terza chiamata società Controparte_1
Controparte_2
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni, istanze e domande tutte formulate da parte attrice, respingersi la richiesta di manleva formulata da parte convenuta,
[...]
, nei confronti della terza chiamata in quanto infondata in fatto e in _1 Controparte_2
diritto e non provata;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento tanto delle domande di parte attrice, quanto di quella di manleva formulata da parte convenuta contro la terza chiamata
[...]
dichiararsi la corresponsabilità di parte attrice ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c. ovvero CP_2
dichiararsi applicabile l'art. 1227, co. 1, c.c. o, in ogni caso, ridursi le pretese di parte attrice a quanto solo di diritto e di ragione, per le motivazioni di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate.
In ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte attrice, nonché della richiesta di manleva di parte convenuta, condannare Controparte_6
(C.F./P.IVA , Numero R.E.A. VR-9962, con sede legale in
[...] P.IVA_1
Lungadige Cangrande n. 16, Verona, in persona del suo Presidente del ConSIlio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne la società Controparte_2
in persona del Presidente del ConSIlio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., da ogni e
[...]
qualunque pretesa formulata da parte attrice, SInora e/o dal e/o da ogni Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 23 e qualunque onere risarcitorio e/o da ogni somma che la stessa fosse tenuta a corrispondere, a qualsiasi
Pt_ titolo ragione e causa in relazione al sinistro asseritamente occorso alla medesima SInora in via
Gazzera Alta (VE), in data 30.09.2020, in forza del contratto di assicurazione polizza n., RC Rischi
Edili prodotto in copia.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.
Terza chiamata Controparte_3
“In via preliminare: accertare la legittimazione passiva del solo , quale ente proprietario Controparte_1
e custode della strada teatro del sinistro e quindi unico eventuale responsabile dei fatti di causa.
In ogni caso: rigettare nel merito le domande proposte dall'attrice perché infondate e non provate.
In estrema e denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree e di riconoscimento di responsabilità in capo alla ove ritenuta operativa la polizza invocata, Controparte_2
limitarsi l'obbligo assicurativo in capo a in proporzione al solo grado di colpa Controparte_3
imputabile alla propria assicurata, nel rispetto dei limiti contrattuali pattuiti (massimali, franchigie, gestione della vertenza, …) e per il soli danni subiti da parte attrice, connessi ai fatti di causa e rigorosamente accertati in sede istruttoria.
Con vittoria di spese.”
*******
1. Accertamento del fatto e della responsabilità.
Parte attrice ha invocato la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. – che _1
prevede la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, ma anche la responsabilità aquiliana dello stesso ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 2051 c.c. introduce una fattispecie di responsabilità oggettiva, perché il danno non è riferibile al comportamento, commissivo od omissivo, del soggetto chiamato a risponderne, essendo questi obbligato al pagina 5 di 23 risarcimento per il solo fatto di trovarsi in una data relazione con la cosa che ha cagionato il danno, la quale comporti l'esercizio di un effettivo e non occasionale potere di fatto sulla stessa, e perché, ai fini della configurabilità dell'esimente del caso fortuito, non rileva il grado di diligenza della custodia, bensì esclusivamente l'esistenza di cause che abbiano cagionato autonomamente l'evento dannoso (cfr. ex multis, Cass. n. 15096/2013).
In particolare, sul danneggiato ricade l'onere di provare il nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno da essa arrecato, mentre la presunzione di responsabilità a carico del custode è esclusa unicamente dalla prova che l'evento dannoso è derivato da uno specifico avvenimento, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed inevitabilità.
Con particolare riferimento al nesso di causa, la Corte di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1° febbraio
2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un pagina 6 di 23 criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
È stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione “fatto colposo” che compare nell'art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Alla luce di detti principi risulta, dunque, fondamentale verificare se il fatto storico come descritto da parte attrice nei suoi atti abbia o meno trovato conferma all'esito dell'espletata istruttoria, su quale soggetto gravi l'obbligo di custodia del bene - Controparte_1
società appaltatrice o entrambi - e quale sia stata la condotta tenuta dalla danneggiata.
Con riferimento al primo dei profili poc'anzi menzionati, il fatto in sé della caduta della SI.ra nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione ha trovato conferma Pt_1
processuale nella documentazione fotografica e video dello stato dei luoghi, nella documentazione medica agli atti e nella deposizione dei testi escussi all'udienza del
14.11.2023, che al riguardo hanno reso dichiarazioni precise ed attendibili.
La teste , presente al momento del sinistro, ha confermato le Testimone_1
circostanze in punto di fatto sopra descritte e ha individuato in modo preciso il punto nel quale l'attrice è caduta. Più nel dettaglio, la teste ha riferito che, mentre stava tornando a casa dal lavoro alle ore 13 circa, vedeva l'attrice inciampare “su di una sorta di dislivello che c'era sulla strada”. Inoltre, la stessa ha precisato che il manto stradale, compreso l'attraversamento pedonale, era stato ripristinato di recente e che la SI.ra rovinava al suolo inciampando Pt_1
su di una sconnessione presente sulla striscia bianca da poco verniciata. Infine, la teste escussa ha confermato che il sinistro è avvenuto nel luogo di cui alle fotografie e al video pagina 7 di 23 alla stessa rammostrati, in cui risulta la sconnessione del manto stradale: dai documenti 2k,
2p, 2q e 2k, in particolare, il dislivello presente nell'attraversamento pedonale appare evidente.
Con riferimento alla deposizione del teste , in via preliminare, deve essere Testimone_2
accertata la sua effettiva capacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
Sul punto, deve rilevarsi che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Civ. n. 7763 del 30/06/2010; n. 12362 del
24/5/2006).
In relazione alla capacità del dipendente di una delle parti in causa, la Suprema Corte, con la sentenza n. 8462/2014 ha stabilito che “Non importa incapacità a testimoniare (art. 246 cod. proc. civ.) per i dipendenti di una banca la circostanza che questa, evocata in giudizio da un cliente, potrebbe convenirli in garanzia nello stesso giudizio per essere responsabili dell'operazione che ha dato origine alla controversia. Infatti, le due cause, anche se proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi ed i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio”.
pagina 8 di 23 Ciò posto, non vi è motivo per ritenere incapace ex art. 246 c.p.c. il teste SI. non Tes_2
avendo questi alcun interesse giuridico all'esito della controversia: egli, infatti, è il direttore lavori della - società che si occupa di direzione lavori e coordinamento Parte_2
della sicurezza per conto della Regione Veneto - e l'esito del presente giudizio, in cui si discute di responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose che egli ha in custodia, non può in alcun modo riguardagli direttamente.
Venendo all'oggetto della sua deposizione testimoniale, il SI. all'udienza del Tes_2
14.11.2023, ha riferito che il sinistro è avvenuto in un tratto di strada ove la nuova pavimentazione non era ancora da considerarsi ultimata. Da questa affermazione si ricava che la sconnessione del manto stradale era effettivamente esistente al momento del sinistro, determinando un'efficienza eziologica nel dinamismo causale del danno.
Da tali deposizioni e dalle fotografie e dal video depositati da parte attrice risulta sufficientemente provato il nesso di causa tra la res ed il sinistro accorso alla SI.ra . Pt_1
Tale nesso è stato confermato anche dalla perizia medico – legale, dato che il dott. Per_1
ha evidenziato che, stante le caratteristiche della lesività, la lesione subita dalla SI.ra
[...]
è compatibile con l'evento di cui è causa. Pt_1
Per quanto concerne la responsabilità del custode per il danno da cose in custodia, deve ritenersi provato il rapporto di custodia in capo al convenuto per le Controparte_1
ragioni di seguito esposte.
In merito alla questione della responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni cagionati dalla gestione delle strade, il ha allegato l'esenzione della Controparte_1
propria responsabilità, sostenendo che, pur essendo titolare del bene, non ne sia “custode”, in quanto sprovvisto della disponibilità di fatto e giuridica, in forza di una convenzione di concessione lavori per la realizzazione di un'opera pubblica (i.e. rifacimento del manto stradale).
pagina 9 di 23 Secondo l'impostazione di parte convenuta, in tal caso, verrebbe a mancare il materiale potere di controllo sulla res ed il conseguente dovere di vigilanza sulla medesima.
La tesi patrocinata dal non è condivisibile. Controparte_1
La Suprema Corte, a più riprese, ha espresso il principio secondo cui l'affidamento in appalto della manutenzione stradale ad una ditta privata può trasferire o meno l'obbligo di custodia del bene demaniale dal alle imprese appaltatrici, potendo permanere sul _1
primo un potere di fatto sulla res: invero, “bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa in oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art.
2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi, risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in quest'ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051
c.c. e, quindi, dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)” (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23442).
Fa eccezione alla regola l'ipotesi in cui l'area sulla quale si svolge l'attività oggetto di appalto sia delimitata e ne sia impedito l'accesso del pubblico.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “la stipula, da parte dell'Amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l'Amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sino a quando l'area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di
pagina 10 di 23 essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all'esclusiva custodia dell'appaltatore”
(Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2018, n. 18325).
In definitiva, la convezione-concessione costituisce lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto dell'opera oggetto dei lavori e non permette, invece, ex se il trasferimento della qualità di custode e della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità da cose in custodia in capo al Controparte_1
A tal riguardo, il teste di parte chiamata SI. ha dichiarato che era stata disposta la Tes_2
ripresa della circolazione dei pedoni nel tratto di strada ove si è verificato il sinistro.
Tale circostanza è confermata dalla determina dirigenziale del con la Controparte_1
quale veniva deliberata l'apertura alla viabilità pedonale a partire dal giorno 28.9.2020 su via
Gazzera Alta (doc. 6 dell'atto di costituzione del terzo chiamato).
Il fatto che il abbia consegnato alla l'area interessata per _1 Controparte_2
i lavori di rifacimento del manto stradale, non fa venir meno - per le ragioni anzidette - la qualifica di custode del convenuto, che rimane titolare di un potere di fatto sulla res e, quindi, responsabile dei danni da questa cagionata ai sensi dell'art. 2051 c.c., a fortiori se il sinistro si è verificato su una via aperta al pubblico transito.
Per quanto attiene alla domanda proposta dal nei confronti della Controparte_1
società appaltatrice dai documenti prodotti, risulta provato che, Controparte_2
in data 23.5.2019, il stipulava con un Controparte_1 Controparte_2
contratto d'appalto avente ad oggetto il rifacimento del manto stradale (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta del . Controparte_1
In via generale, con riguardo a lavori stradali eseguiti in appalto su concessione del la Suprema Corte ha affermato che è configurabile la concorrente responsabilità _1
tanto dell'appaltatore - in relazione al suo obbligo di custodire il cantiere, di apporre e pagina 11 di 23 mantenere efficiente la segnaletica, nonché di adottare tutte le cautele prescritte dal Codice della Strada– quanto della Pubblica Amministrazione, in relazione al suo dovere di vigilare sull'esecuzione delle opere date in concessione e, altresì, di emettere i provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico (cfr. Cass. 25/09/1998, n. 9599; Cass. 25/09/1990, n.
9702). Ciò comporta, dunque, che la responsabilità per danni subiti dall'utente a causa dei lavori in corso sulla strada aperta al pubblico transito graverà su entrambi detti soggetti.
Nel caso di specie, la teste di parte attrice SI.ra ha affermato che il manto stradale, Tes_1
ivi compreso l'attraversamento pedonale su cui è avvenuto il sinistro, era stato ripristinato da poco e che la SI.ra è inciampata su di una sconnessione presente sulla striscia Pt_1
bianca, la quale era stata verniciata recentemente. Ancora, e di maggiore rilievo, appare quanto riferito dal teste di parte chiamata SI. il quale ha dichiarato che l'attacco Tes_2
della nuova pavimentazione realizzata non era ancora allo stato finale.
Dalle evidenziate risultanze istruttorie, si evince che i lavori oggetto di appalto non erano stati ultimati al momento del sinistro.
Pertanto, se è vero che grava sul l'obbligo di custodia e/o vigilanza in Controparte_1
considerazione della riapertura della strada al pubblico transito, è altrettanto vero che il predetto obbligo grava anche sulla società appaltatrice in quanto il cantiere era ancora pienamente operativo per il completamento dei lavori di rifacimento del manto stradale.
Dagli atti di causa, infatti, non emerge alcuna circostanza che consenta di affermare che i lavori di rifacimento della pubblica via erano ultimati nel tratto interessato dal sinistro.
Pertanto, la custodia della res spettava anche alla terza chiamata Controparte_2
In definitiva, e devono, perciò, essere Controparte_1 Controparte_2
condannati, in solido tra loro, a risarcire i danni subiti dall'attrice.
pagina 12 di 23 Nei rapporti interni tra il custode e la terza chiamata, la responsabilità va ripartita nella misura del 50% ciascuno, non essendo emersi elementi che facciano ritenere superata la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2055, comma 3, c.c.
La domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato va conseguentemente accolta nel limite della sopra indicata responsabilità di quest'ultimo.
Tanto accertato, deve essere ora presa in considerazione la condotta della danneggiata e, in particolare, se la stessa abbia avuto, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., efficienza eziologica nel dinamismo causale del danno.
Orbene, in punto di fatto non sono emersi elementi che facciano ritenere che ci sia stata una condotta imprudente dell'attrice che abbia avuto un'efficienza causale nella produzione del sinistro, dato che in tal senso nessuna prova è stata offerta dal convenuto.
Dalle risultanze istruttorie emerge che la condotta della SI.ra non ha avuto efficienza Pt_1
causale nella produzione del sinistro, in quanto ella è caduta su di una sconnessione del manto stradale, come risultante dalle fotografie dimesse e come ha dato spontaneamente atto anche la teste , che ha riferito del dislivello presente sull'attraversamento Tes_1
pedonale, da poco ripristinato.
Ancora, l'attrice non era a conoscenza né del dissesto della pavimentazione, né dello stato di avanzamento dei lavori sul luogo del sinistro. In merito a questa circostanza, il teste di parte attrice , figlio della SI.ra , ha dato atto del fatto che la madre, Testimone_3 Pt_1
in compagnia del marito, era stata in montagna a Santo Stefano di Cadore dal marzo 2020 fino al 28 settembre 2020.
Pertanto, non può ravvisarsi alcuna concorsualità dell'attrice ex art. 1227, comma 1, c.c. nella causazione dell'evento di danno, in quanto l'insidia non era comunque percepibile ed evitabile tramite l'utilizzo di una condotta ragionevolmente cauta.
pagina 13 di 23 L'accoglimento della domanda dell'attrice avente ad oggetto la responsabilità ex art. 2051
c.c. assorbe ogni altro profilo di responsabilità, anche ex art. 2043 c.c.
2. Danno risarcibile
2.1 Danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del D.lgs.
209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. sez. 3, n. 3906 del 18.2.2010); occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost. n. 356/1991, Corte Cost. n. 184/1986).
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla relazione medico – legale del dott.
[...]
depositata in via telematica e qui da intendersi integralmente richiamata, risulta Per_1
che l'attrice a seguito del sinistro ha subìto un trauma al polso sinistro con frattura articolare meta-epifisaria del radio.
pagina 14 di 23 Sotto il profilo del danno temporaneo ha quantificato un periodo di invalidità temporanea in forma parziale di complessivi 92 giorni, di cui giorni 32 al 75%, di giorni 30 al 50% e di giorni 30 al 25%.
Sotto il profilo del danno permanente, il C.T.U. ha valutato una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica valutata nella misura del 7%.
La quantificazione del danno biologico va operata necessariamente in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto è congruamente liquidabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso l'Ufficio giudiziario, personalizzando il risultato sulla base della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Venezia aggiornate al maggio 2020 (che indicano per l'inabilità temporanea al 100% una somma compresa tra €100,00 ed €150,00 e la cui applicazione non è sfavorevole per il danneggiato), va considerato come valore quello di
€110,00 per tutto il periodo d'invalidità temporanea.
Ne consegue la liquidazione per l'inabilità temporanea della somma di €5.115,00 (€2.640,00 per i primi 32 giorni + €1650,00 per i successivi 30 giorni + €825,00 per i successivi 30 giorni).
Per il danno non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente, tenuto conto del grado dei postumi invalidanti sopra indicato (7%) e dell'età della danneggiata alla data della stabilizzazione dei postumi (dopo quindi 92 giorni dal sinistro, anni 75), va considerata la somma di €11.385,36 a valori attuali.
Gli importi sopra indicati, tuttavia, possono essere adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione anche le conseguenze dei postumi nello svolgimento delle attività relazionali e quotidiane.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 11.11.2008, n.
26972), nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno pagina 15 di 23 morale” e “danno esistenziale” non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nell'un caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nell'altro, dalla lesione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica, necessariamente presidiati dalla minima tutela risarcitoria, a prescindere da una specifica previsione normativa.
Nella liquidazione del danno devono essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale, i quali dovranno trovare sistemazione all'interno di una modalità liquidatoria in grado di assicurare il risarcimento integrale, ma al contempo di evitare duplicazioni;
ne discende che, qualora il giudice si avvalga delle tabelle in uso nei tribunali del luogo, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e il pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti, compreso il pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno sia all'esterno del nucleo familiare
(Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Unite
24/3/2006, n. 6572).
Quanto al risarcimento della componente di danno “relazione”, va ribadito che sebbene la recente giurisprudenza di legittimità abbia dilatato la nozione di danno non patrimoniale, estendendolo ad ogni ipotesi in cui sia leso un diritto inviolabile inerente alla persona non avente natura economica (cfr. Cass. 31.5.2003 n. 8828; Cass. 31.5.2003 n. 8827), tuttavia, quando viene in considerazione il danno biologico, come si è in precedenza esposto, questo normalmente assorbe, in termini di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto pagina 16 di 23 fondamentale, ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi, ricomprendendo tutti i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.
In altre parole, in presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso (Cass. 26.02.2004 n. 3868; Cass. 20.4.2007 n. 9514, e da ultimo Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972 già cit.).
Di recente la Corte di Cassazione ha evidenziato che “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”
(Cass. 7513/2018).
Il Supremo Collegio, ha evidenziato nell'ultima pronuncia citata, che una lesione della salute può avere conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e può subire altresì conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
pagina 17 di 23 La liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde eSIe la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno, cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica, ed allora si riterrà per ricompresa con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”, Cass., n. 17219/2014).
Tali orientamenti appaiono condivisibili, per cui le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale e, al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Rilevano, dunque, quelle conseguenze che siano straordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (tra le più recenti, Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 23778/2014).
Nel caso di specie, non sono state allegate e provate circostanze straordinarie incidenti su tale specifico aspetto relazionale, che sono state anche escluse dal C.T.U., per cui a tale titolo non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione.
pagina 18 di 23 Con riguardo al danno morale subiettivo – considerato che il C.T.U. ha indicato un livello di sofferenza patito dall'attrice lieve nella fase cronica a postumi stabilizzati – è possibile operare una personalizzazione a tale titolo nella misura del 10% e liquidare a tale titolo la somma di € 1.650,04.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice è complessivamente di €18.150,40.
L'entità del risarcimento ottenuta con l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Venezia non è peraltro deteriore rispetto a quanto calcolabile in base alle Tabelle del Tribunale di
Milano, dato che in questo sistema tabellare il valore finale del punto utile al calcolo del danno da lesione permanente dell'integrità psicofisica tiene già conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, che invece nel sistema tabellare del Tribunale di Venezia è calcolata separatamente.
Nel sistema tabellare milanese si rischia di dar luogo da un lato ad automatismi risarcitori e dall'altro impedire una parametrazione adeguata al caso di specie, a cui non può ovviare la possibilità di personalizzazione in quanto legata al valore del danno non patrimoniale.
Il fondamento della metodologia adottata dalle tabelle di questo Tribunale ha trovato di recente importanti conferme sia da parte del legislatore che dalla Corte di Cassazione.
Gli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto
2017, n. 124, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, considerano in via autonoma la componente di danno “morale” da lesione all'integrità fisica. Nella sentenza n.
7513/2018 la Cassazione ha, poi, affermato che in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo,
pagina 19 di 23 la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), per cui ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
2.2 Danno patrimoniale.
Le spese mediche documentate, di cui il C.T.U. ha accertato la congruità e pertinenza da un punto di vista clinico, ammontano ad € 94,80 per tickets ULSS 3, oltre ad € 362,00 per preavvisi di fattura di tre visite ortopediche, nonché € 1782,00 per trenta sedute FKT, per complessivi € 2238,80.
Tale somma va rivalutata all'attualità secondo un indice medio di rivalutazione (1,166) ad
€2.835,07.
3. Danno risarcibile, interessi, domanda di garanzia.
Il danno complessivamente risarcibile all'attrice è di € 20.985,47.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi per il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, n. 1712/1995,
Cass., sez. un., n. 557/2009, e Cass. n. 6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
pagina 20 di 23 In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, a parte attrice dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori del settembre 2020 in base agli indici CP_5
del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
Per il danno patrimoniale l'interesse è dovuto dalla data dell'esborso, con devalutazione alla stessa data.
A decorrere dalla data della pubblicazione della presente decisione sono dovuti gli interessi al saggio legale sulle somme come liquidate.
Quanto alla domanda di garanzia svolta dal terzo chiamato nei confronti della propria
Compagnia assicuratrice, essa deve essere accolta, non essendoci stata alcuna resistenza sul punto da parte di Controparte_3
4. Regolazione delle spese di lite.
Tra l'attrice, il convenuto ed il terzo chiamato le spese legali Controparte_2
seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum), e non di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum, cfr. Cass. S.U. 11.9.2007 n. 19014), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese delle c.t.u. vanno definitivamente poste a carico del convenuto e del terzo chiamato in solido tra loro. Controparte_2
Nei rapporti tra il e e tra quest'ultima e la Controparte_1 Controparte_2
propria Compagnia di assicurazione, le spese di lite vanno compensate, stante l'accertata pari responsabilità tra i primi due e la non opposizione della Compagnia alla domanda di garanzia.
P.Q.M.
pagina 21 di 23 Definitivamente pronunciando nella causa n. 6324/2021 R.G. promossa da Parte_1
contro e con la chiamata in causa di Controparte_1 [...]
ogni Controparte_2 Controparte_3
altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1) accerta la responsabilità concorrente di e Controparte_1 [...]
in relazione al sinistro oggetto di causa e per l'effetto li Controparte_2
condanna, in solido tra loro, a pagare in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, la somma complessiva di €20.985.47, oltre interessi come sopra specificato;
2) condanna il in solido Controparte_7 Controparte_2
tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida nella misura di €5.077,00 per compenso (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria;
€ 1.701,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%; Cpa e Iva come per legge;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di Controparte_8
n solido tra loro;
[...]
4) accerta la responsabilità nella misura del 50% ciascuno del convenuto _1
e del terzo chiamato nella causazione del
[...] Controparte_2
sinistro e condanna quest'ultima a manlevare e tenere indenne il convenuto delle conseguenze derivanti dal processo nei limiti percentuali indicati, compensando le spese di lite tra dette parti;
5) accoglie la domanda di garanzia formulata da nei Controparte_2
confronti di per l'effetto condanna Controparte_3
quest'ultima a tenere indenne e manlevare sino alla Controparte_2
concorrenza delle somme assicurate, per tutte le somme che quest'ultima è tenuta a pagina 22 di 23 corrispondere a parte attrice o al in conseguenza della presente Controparte_1
decisione, compensando le spese di lite tra dette parti.
Venezia, 18/07/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Matteo Morbin.
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