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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 419 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito L'udienza del 28/01/2025 svolta ai sensi L'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
C.F: e P. IVA , con sede legale in Colonnella (TE), alla Via CP_1 P.IVA_1
San Giovanni n. 60, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra CP_2
(C.F:: ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ragionieri (C.F. CodiceFiscale_2
del Foro di Teramo, e domiciliata presso il suo Email_1
studio sito in Giulianova (TE) al viale Orsini n. 11, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
, sede territoriale di Teramo, in persona del Controparte_3
dott. nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la CP_4
sede di Teramo, via F. Franchi, n. 37 ( pec: Email_2
t), rappresentato in giudizio dalla dott. ssa Alfonsina Email_3
Palmieri, funzionario in servizio presso la stessa sede
RESISTENTE
Nonchè contro
Controparte_5
) (cf. ), con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_2 persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo L' - CP_5
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_6
1 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.9156, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_4 P.IVA_3 Parte_1 C.F._4
– – – fax 0862/666470) elettivamente domiciliato in
[...] Email_5
Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo –
Sede di Teramo.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del lavoro, Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, Voglia annullare il verbale unico di accertamento e notificazione N. TE00000/2022-302-01 del 09/05/2022 (doc. n. 1) nonché Voglia annullare il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.01.2023 (doc. n. 2) e tutti gli atti presupposti e CP_ conseguenti, nonché Voglia annullare la comunicazione relativa al tasso applicabile per l'anno 2022 del 04/01/2022 (doc. n. 3), con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento del premio e dei contributi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Parte resistente : “nel merito: dichiarare la mancanza di legittimazione passiva CP_5 L' con estromissione dello stesso Ente dal giudizio e/o dichiarare l'inammissibilità e CP_5 l'infondatezza della domanda per le ragioni esposte in memoria e per l'effetto rigettare l'opposizione ex adverso proposta…Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio”
Con Parte resistente : “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva L'Amministrazione resistente ovvero inammissibile e, comunque, infondato l'avverso ricorso. Vinte le spese”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 10.03.2023 la CP_1
ha proposto opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione N.
TE00000/2022-302-01 del 09/05/2022 ed il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 10.01.2023, nonché avverso la comunicazione sul tasso applicabile CP_5
anno 2022 del 04/01/2022.
A sostegno della domanda deduceva, sotto il profilo fattuale, che il verbale unico di accertamento era stato emesso in conseguenza del verbale redatto dalla Direzione del Lavoro di Teramo in seguito all'accertamento ispettivo, all'esito del quale venivano sollevate le
2 seguenti contestazioni: a) la mancata registrazione delle ore di lavoro straordinario dei lavoratori e e la conseguente corresponsione delle Persona_2 Persona_3
maggiorazioni retributive;
b) il mancato riconoscimento a della qualifica di Persona_3
operaio specializzato livello E e la corresponsione delle conseguenti differenze retributive e contributive come da CCNL di categoria nonché l'indennità di malattia per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2020; c) il presunto impiego, senza preventiva comunicazione di assunzione al centro L'impiego, del lavoratore Parte_2
Impugnava altresì la decisione L'ispettorato del lavoro con cui l' aveva CP_5 contestato alla società di sanare l'omissione di denuncia della variazione L'estensione del rischio coperto determinata dall'inizio L'attività del lavoratore dal Parte_2
03/09/2018 al 12/10/2018.
In ordine alla posizione dei dipendenti e ha dedotto, in punto Per_3 Per_2 Pt_2
di fatto:
- che era stato assunto in data 12 giugno 2018, con contratto a Persona_3
tempo indeterminato, con qualifica di operaio generico ed inquadrato nella categoria F del CCNL Legno-Lapidei, con mansioni di montaggio e smontaggio dei teloni sui rimorchi, svolgendo il seguente orario di lavoro: 7.30/12.00 –
14.30/18.00 dal lunedì al venerdì e saltuariamente il sabato dietro propria disponibilità e con riconoscimento di riposi compensativi e delle c.d. banca ore.
Dal 14 ottobre 2019 sino alle sue dimissioni in data 08.07.2020 il si era CP_8
posto in malattia. Nel giugno del 2019 e per circa un mese la macchina occhiellatrice aveva subito un guasto per cui ed altri tre operai si Per_3 alternarono nell'eseguire l'occhiellatura manualmente tramite punzone e mazza, tanto che l'azienda aveva disconosciuto il nesso causale tra la mansione ricoperta dal e la malattia professionale e l' aveva anche abbassato il tasso Per_3 CP_5
applicato alla Società. Inoltre, dal 5 luglio 2019 al 30 settembre 2019 il sig. aveva svolto prestazione di lavoro al servizio di altra azienda (senza Per_3
darne comunicazione alla come facchino per eventi e concerti, CP_1
buttafuori, addetto alla sicurezza di locali aperti al pubblico mentre durante il periodo di assenza per malattia (dal 14/10/19 al 7/07/20) aveva svolto attività di personal trainer. Infine, ha rappresentato come, alla luce delle mansioni espletate, oltre a contestare che la malattia fosse riconducibile all'attività svolta in azienda, alcuna pretesa creditoria avanzata dal lavoratore potesse trovare accoglimento;
3 - che era stato assunto con contratto a tempo determinato in data Persona_2
14/05/2018, trasformato a tempo indeterminato il 01/09/2018, con qualifica di operaio generico, lavorando negli orari contrattualmente stabiliti e saltuariamente il sabato mattina su richiesta del datore di lavoro con recupero e compensazione, o attraverso la c.d. banca ore. Il dipendente si assentava per malattia dal 21/9/18 al
13/10/18;
- che dal 03.09.2018 al 12.10.2018 non aveva lavorato alle Parte_2
dipendenze della presentando in data 5 settembre 2018 domanda di CP_1 indennità di disoccupazione, accettata e riconosciuta dall' con decorrenza CP_9 dall'8 settembre 2018 fino a giugno 2019, senza comunicare all'istituto di
Previdenza alcun modificativo di tale stato.
In punto di diritto, a sostegno L'opposizione, dopo aver sottolineato che l'onere probatorio gravava sull'ente impositore, ha rilevato:
1) il corretto inquadramento contrattuale di e , attese le Persona_3 Persona_2 mansioni concretamente dagli stessi espletate, ai sensi L'art. 24 del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle Aziende dei settori Legno, Arredo;
2) l'erroneità della contestazione del Ministero del Lavoro circa l'obbligatorietà del ricorso ex art. 17dlgs 124/2004 avverso il verbale di accertamento ed il ricorso ex art. 16 Dpr 1124/1965, non sussistendo alcuna norma che imponga, quale condizione di procedibilità, l'obbligo di presentarlo;
3) il mancato svolgimento di ore di lavoro straordinario da parte del e del Per_3
ed il cui onere probatorio era a carico dei lavoratori;
Per_2
4) la correttezza del comportamento aziendale che aveva trattenuto l'importo preteso dal a titolo di indennità di mancato preavviso per dimissioni per giusta Per_3
causa, in considerazione della circostanza che alcun addebito poteva essere attribuito al datore di lavoro per la malattia professionale contratta. A riprova dei propri assunti ha rappresentato come nel 2021 l' avesse applicato un tasso CP_5 minore a quello L'anno precedente, quale indice di virtuosità della Società.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 11.05.2023 si costituiva in giudizio l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la Controparte_3
inammissibilità della domanda, in ragione della omessa adozione di ordinanza ingiunzione e quindi, per giurisprudenza costante, la non ammissibilità L'impugnazione del verbale di accertamento.
4 In data 19.05.2023 si costituiva in giudizio l' , eccependo la inammissibilità CP_5
della domanda per non aver adottato alcun provvedimento di determinazione del premio, limitandosi alla notifica della diffida ex articolo 16 del DPR n. 1124/1965 e sottolineando che la comunicazione effettuata e relativa al ricalcolo della oscillazione del tasso di premio applicabile dal 2022 a causa L'effetto L'incidenza che le 4 MP professionali denunciate dal dipendente il 14/07/2020, non aveva alcuna attinenza con i contenuti del Persona_3
verbale di accertamento. Ha sottolineato, altresì, come la ditta opponente avesse regolarmente adempiuto al pagamento del premio relativo al maggiore tasso applicato con l'autoliquidazione del febbraio 2023.
1.3. All'esito L'udienza del 30.05.2023, svolta ai sensi L'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice limitava la prova testimoniale a quella afferente la posizione di , Parte_2
riservando in sede decisoria ogni provvedimento in ordine alle eccezioni preliminari. La causa veniva dunque istruita mediante prova documentale ed escussione testimoniale e da ultimo rinviata al 28.01.2025 per discussione, con termine alle parti per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi L'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, le parti hanno richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate, aderendo così alla modalità di svolgimento cartolare della causa.
2. Come sopra esposto, con il presente giudizio la società ha proposto CP_1 opposizione, agendo in giudizio nei confronti L' e nei confronti Controparte_3 L' , avverso il verbale unico di accertamento e notificazione N. TE00000/2022-302- CP_5
01 del 09/05/2022, chiedendo di annullare il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 10.01.2023 e tutti gli atti presupposti e conseguenti, nonché la comunicazione per l'anno 2022 del 04/01/2022 con cui veniva contestato alla società di CP_5 sanare l'omissione di denuncia della variazione L'estensione del rischio coperto determinata dall'inizio L'attività del lavoratore dal 03/09/2018 al Parte_2
12/10/2018.
L'ispettorato del Lavoro ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la inammissibilità della domanda, in ragione della omessa adozione di ordinanza ingiunzione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che in materia di sanzioni amministrative non
5 ammette l'impugnativa del verbale di accertamento, mentre l' ha preliminarmente CP_5
eccepito la inammissibilità della domanda per non aver adottato alcun provvedimento di determinazione del premio, essendosi limitata alla notifica della diffida ex articolo 16 del
DPR n. 1124/1965 e sottolineando che la comunicazione effettuata e relativa al ricalcolo della oscillazione del tasso di premio applicabile dal 2022 a causa L'effetto L'incidenza che le
4 MP professionali denunciate dal dipendente il 14/07/2020, non avevano Persona_3
alcuna attinenza con i contenuti del verbale di accertamento.
Ebbene, a fronte delle eccezioni preliminari sollevate delle parti resistenti è necessario definire compiutamente l'oggetto del contendere e prendere posizioni sulle stesse, in quanto pregiudiziali rispetto alla valutazione del merito.
2.1. Con verbale unico di accertamento e notificazione N. TE00000/2022-302-01 del
09/05/2022 redatto dall' di Teramo sono state sollevate nei confronti Controparte_3
della società ricorrente le seguenti contestazioni:
a) la mancata registrazione delle ore di lavoro straordinario dei lavoratori e Persona_2
e la conseguente corresponsione delle maggiorazioni retributive;
Persona_3
b) il mancato riconoscimento a della qualifica di operaio specializzato Persona_3
livello E e la corresponsione delle conseguenti differenze retributive e contributive come da
CCNL di categoria nonchè l'indennità di malattia per le mensilità di aprile, maggio e giugno
2020, a seguito di riconoscimento di malattia professionale da parte L' in data CP_5
14.7.2020;
c) l'impiego senza preventiva comunicazione di assunzione del lavoratore Parte_2
con mansioni di grafico, per 6 ore e 30 minuti di lavoro giornaliero, dal lunedì al
[...]
venerdì, dal 3.9.2018 al 12.10.2018.
Sulla scorta delle risultanze del verbale ispettivo, l' , con atto del 7 ottobre 2022, ai CP_5 sensi L'art. 16 D.P.R. n. 1124/1965, ha diffidato il datore di lavoro a sanare l'inosservanza contestata consistente nell'omissione di denuncia della variazione L'estensione del rischio coperto, determinata dall'inizio L'attività del lavoratore , dal 3 settembre Parte_2
2018 al 12 ottobre 2018.
In data 14 ottobre 2022 la ditta ha impugnato tale diffida dinanzi all' Controparte_10
di Teramo chiedendone l'annullamento.
[...]
Con provvedimento di rigetto protocollo in uscita n. 0012543 del 21 ottobre 2022
l' di Teramo ha dichiarato inammissibile il ricorso, e Controparte_10
conseguentemente la società ha proposto ricorso al Ministero del Lavoro ex art. 16 D.P.R.
6 1124/1965 ottenendo ulteriore rigetto di cui al decreto direttoriale n. 4 del 10 gennaio 2023 del Ministero del Lavoro, oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 2 fas. ric.).
A fronte dei ricorsi amministrativi proposti dalla società, alla data di instaurazione del presente giudizio, l' non aveva adottato alcun provvedimento di richiesta di premi, CP_5 avendo, dunque, emesso solo la diffida ai sensi L'art. 16 D.P.R. n. 1124/1965, in merito alla posizione di . Parte_2
Dunque, la diffida ex articolo 16 DPR n. 1124/1965 ed il provvedimento del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.01.2023 riguardano la contestazione contenuta nel Con verbale di accertamento , inerente la mancata denuncia di assunzione del dipendente per il periodo dal 3/09/2018 al 12/10/2018, mentre la comunicazione Parte_2
effettuata e relativa al ricalcolo della oscillazione del tasso di premio applicabile dal 2022 è la conseguenza della incidenza delle 4 MP professionali denunciate dal dipendente Per_3 in data 14/07/2020 e riconosciute dall' come professionali. Tale ultimo
[...] CP_5
ricalcolo non è oggetto del verbale unico di accertamento, in quanto in quella sede è stata contestata la mancata corresponsione delle differenze retributive e della indennità di malattia.
Per quanto riguarda, invece, la posizione L' non risulta adottata Controparte_3
alcuna ordinanza ingiunzione a seguito del verbale unico di accertamento.
Ciò premesso, è possibile passare ad analizzare le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.
3. Eccezione di inammissibilità della domanda
Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall' Controparte_3
, è univoco in giurisprudenza che in tema di sanzioni amministrative — e salvo che si
[...]
versi in ipotesi di violazione del codice della strada — gli atti con i quali viene contestata la violazione di norme comportanti le predette sanzioni, non possono essere direttamente impugnati davanti al giudice ordinario da parte L'interessato trattandosi di atti aventi natura meramente procedimentale, inidonea a produrre alcun effetto sulla sfera giuridica soggettiva dei terzi, la quale viene incisa soltanto a seguito e per effetto L'emanazione del provvedimento conclusivo (ordinanza ingiunzione), unico atto contro cui è possibile proporre opposizione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/12/2018, n.32886).
Anche da ultimo la Corte di Cassazione più recedente ha ribadito: “in tema di opposizione
a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo, diversamente dalla disciplina speciale e tipica prevista dal codice della strada che ne prevede l'opponibilità in sede giudiziale (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto
7 sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando
l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni L'interessato, determina
l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con
l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (Cass. 19 dicembre 2018, n. 32886; Cass. 12 giugno 2020, n. 11369);” (Cassazione civile sez. VI, 22/02/2023, (ud. 20/12/2022, dep.
22/02/2023), n.5543).
Tali principi riguardano quelle contestazioni da cui scaturiscono sanzioni amministrative, come è il caso degli illeciti amministrativi in materia di lavoro, in quanto, diversamente, in materia di recupero contributivo, è pacifica l'ammissibilità della proposizione di azione di accertamento negativo del credito posto a sostegno di un verbale unico di accertamento.
Ne consegue che nel caso di specie, in mancanza di ordinanza ingiunzione, l'impugnativa avverso il verbale unico di accertamento, per quanto riguarda la contestazione degli illeciti suscettibili di sanzioni amministrative, appare non ammissibile.
3.1. Di converso, la domanda proposto nei confronti L' si ritiene ammissibile nei CP_5
limiti di seguito indicati.
Ai sensi L'articolo 16 del DPR n. 1124/1965 “L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni L'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata con modalità telematiche, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento. Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori. Contro la diffida L' CP_5
assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all' nella cui circoscrizione si svolge il lavoro alla sede Controparte_3 territorialmente competente L' . Contro le decisioni Controparte_3 L' l'Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro CP_3
quindici giorni al previdenza sociali;
il Controparte_11 Controparte_12
ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado. All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle politiche sociali. Per il procedimento avanti l'autorità giudiziaria si
8 osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 442 e seguenti del
Codice di procedura civile. Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il
salva sempre l'azione Controparte_13 avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.”
In base al suddetto disposto normativo è, dunque, consentito al datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria avverso la decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle politiche sociali di rigetto avverso il ricorso contro la diffida ex articolo 16 del DPR n.
1124/1965.
Trasponendo tali principi al caso di specie appare, dunque, ammissibile la domanda proposta dalla società ricorrente nei confronti L' nella parte in cui viene contestata la CP_5
diffida ex articolo 16 del DPR n. 1124/1965 relativa alla contestazione contenuta nel verbale
Con di accertamento , inerente la mancata denuncia di assunzione del dipendente
[...]
per il periodo dal 3/09/2018 al 12/10/2018. Parte_2
Di converso, si ritiene inammissibile la domanda relativa alla comunicazione di ricalcolo della oscillazione del tasso di premio applicabile dal 2022, conseguenza della incidenza delle
4 MP professionali denunciate dal dipendente in data 14/07/2020 e Persona_3 riconosciute dall' come professionali. CP_5
Ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri indiretti (spese generali d'amministrazione, spese per accertamenti medico - legali, farmaceutiche e di protesi, spese per la gestione speciale grandi invalidi, ecc.) e la cosiddetta riserva sinistri (oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale), atteso che ai sensi del comb. disp. art. 2 lett. d) e art. 20 delle “Modalità di
Applicazione delle Tariffe” (Decreto Intermin.le 27/02/2019), ai fini L'oscillazione del tasso del premio, rilevano gli eventi (infortuni e malattie professionali) verificatisi nel periodo di osservazione - ossia nei “primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione” ( 2018/2020).
Come dedotto dall' , la ditta opponente ha provveduto regolarmente al pagamento CP_5 del premio relativo al maggiore tasso applicato con l'autoliquidazione del febbraio 2023, come da documentazione allegata e nota L'EA , non oggetto di CP_14 CP_5
contestazione da parte della società ricorrente, sicchè non si comprende la ragione della presente opposizione.
9 Peraltro, si ritiene che la società opponente non abbia la legittimazione di negare, nel presente giudizio, ed in assenza del lavoratore interessato, la natura professionale della malattia denunciata dal lavoratore e riconosciuta dall' , con la conseguenza che anche CP_5 sotto tale profilo l'opposizione non possa trovare accoglimento.
In definitiva sintesi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, dichiarata la inammissibilità della domanda proposta nei confronti L' e quella Controparte_3
relativa al ricalcolo della oscillazione del tasso di premio applicabile dal 2022, il prosieguo L'accertamento riguarderà il solo contenuto della diffida ex articolo 16 del DPR n.
1124/1965 e, dunque, la posizione di . Parte_2
4. Contestazione relativa alla posizione di . Parte_2
Come già rilevato, la diffida ex articolo 16 del DPR n. 1124/1965 L' del CP_5
7.10.2022 trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione N. TE 00000/2022-
302-01 del 09/05/2022, in cui, tra le altre cose, veniva contestata l'omessa preventiva comunicazione di assunzione al centro per l'impiego del lavoratore , con Parte_3
mansioni di grafico, dal 3.9.2018 al 12.10.2018.
A sostegno della domanda la società ha dedotto che non ha CP_1 Parte_2
mai lavorato dal 03.09.2018 al 12.10.2018, tanto è vero che in data 5 settembre 2018 lo stesso avrebbe presentato domanda di indennità di disoccupazione, accettata e riconosciuta dall' con decorrenza 8 settembre 2018 fino a giugno 2019. CP_9
Ebbene, dalle risultanze della prova testimoniale è possibile ritenere sufficientemente dimostrato che abbia lavorato per la società ricorrente con le mansioni di Parte_3 grafico, per l'arco temporale in contestazione.
A fronte delle dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
(dipendenti attuali L'azienda) che hanno comunque dichiarato di aver visto qualche volta lavorare negli uffici della società, il teste , responsabile aziendale, Pt_2 Testimone_3
ha confermato di aver visto lavorare il nel 2018 come addetto alla grafica: Pt_2
ha lavorato per la società, nel 2018 credo, io sono al piano superiore, lo Parte_2
vedevo ma non avevamo lo stesso impiego, ovvero le stesse mansioni. era Parte_2
addetto più alla grafica, quindi stava al piano inferiore, mentre io ero al piano superiore.
Avevamo dei contatti sporadici, però lo vedevo qualche volta lavorare in azienda. Aveva il laboratorio dove facevano grafica. Non ricordo per quanto tempo è stato in azienda. Al laboratorio di grafica c'era anche un altro dipendente, un certo di cui Persona_4
Testi non ricordo il cognome” “Come già detto ho visto lavorare in Parte_2
10 azienda nel 2018, ma non so collocare con precisione il periodo esatto. Quando l'ho visto in azienda, so che si occupava di grafica, non ricordo se l'ho visto in grafica o se in giro per
l'azienda. in quel periodo aiutava nell'applicazione degli adesivi, lo Persona_4 stesso credo che facesse . Parte_2
Negli stessi termini si è espresso anche il teste dipendente della Persona_3 società dal 12.6.2018 al 9.7.2020, il quale ha dichiarato: “La mia qualifica era di operaio generico, però dal mese di assunzione a due tre mesi sono stato istruito per operare su una macchina elettrosaldatrice, e mi ha istruito . Io ho lavorato sia al piano Testimone_3 terra sia al primo piano. Al piano terra prima c'era assemblaggio e produzione, al primo piano ci siamo trasferiti parzialmente a fine 2018, solo per la produzione dei teloni, quindi le macchine saldatrici sono salite sopra e l'assemblaggio è rimasto sotto. Conosco Parte_2
e so che ha lavorato per la società, era un grafico, doveva produrre le grafiche da
[...]
apporre sui bilici e teloni. Il periodo, so che era freddo, quindi dal mese di ottobre fino a dicembre, credo gennaio febbraio, 2018/2019. Lui all'inizio lavorava in cui c'era
l'amministrazione, quindi dove c'era anche la , da quello che mi ricordo era Persona_5
l'unico grafico. Io l'ho visto lavorare in azienda nel periodo suddetto. Una sera stavamo insieme montando questi prodotti plastici sul telone, quindi in quel caso si è adoperato anche per fare qual tipo di lavoro.” Ed anche il teste : “Conosco Persona_2 Parte_2
era il grafico della ditta, è venuto più tardi, credo che sia venuto nel mese di luglio.
[...]
Comunque quando ho cessato il rapporto di lavoro lui già c'era. Veniva solamente la mattina, se non ricordo male, credo tutti i giorni, quasi sempre. Solo lui c'era come grafico in quel periodo.”… Ho già risposto, di preciso non lo so che contratto aveva, come ho già detto quando ho cessato il rapporto di lavoro già c'era ed era arrivato nel mese di luglio più o meno. Lui stava lì fino alle 12.00 e dalle 7.30 circa, massimo 8.00, quando attaccavamo anche noi, io lo vedevo lavorare. Lavorava dentro allo stanzino dove stavano i computer e
c'erano i telefoni, l'ufficio commerciale credo che fosse”.
Dunque, a fronte di tali dichiarazioni, può ritenersi dimostrato in maniera univoca che, a parte le incertezze circa l'esatto periodo temporale o circa la precisa estensione oraria della prestazione lavorativa, abbia effettivamente lavorato come grafico per la Parte_2
società ricorrente nel periodo da settembre ad ottobre 2018, quindi verosimilmente dal
3/09/2018 al 12/10/2018.
L'ulteriore e definitiva conferma di tale conclusione è ricavabile dalle dichiarazioni testimoniali rese proprio dal teste la cui genuinità non può essere messa in Parte_2
discussione, in quanto, oltre a non aver intrapreso alcun giudizio nei confronti della società
11 ricorrente, ha reso dichiarazioni in qualche modo a lui sfavorevoli, quanto alla cumulazione della prestazione lavorativa in nero con la indennità di disoccupazione pure percepita.
Il teste ha dichiarato quanto segue: “Ho lavorato in maniera irregolare Parte_2
per la società ricorrente. Non ho alcun contenzioso in corso, sono stato sentito dall'ispettorato dal lavoro, non mi risulta di aver prestato denuncia, comunque è passato tanto tempo, non ricordo. Io non ho rivendicato nulla nei confronti della società e considerato il soggetto, ovvero l'ex legale rappresentante non ho intenzione Parte_4 di attivare alcunchè. In particolare non c'era possibilità di dialogo con il precedente legale rappresentante. Io sono stato cacciato in malo modo, mi era stata fatta una proposta di lavoro come grafico all'interno della da e credo, CP_1 Parte_4 Parte_5
comunque la compagna. Poi nel momento in cui ho insegnato loro ad usare il plotter con i relativi programmi, sono stato mandato via senza ottenere l'ultima mensilità. Loro mi hanno affiancato alla compagna di , poi nel momento in cui le ho insegnato ad usare il Pt_4
plotter, il macchinario per la stampa ed il taglio, sono stato mandato via. Io mi sono dimessa dalla ditta in cui lavoravo perché mi erano state fatte proposte allettanti.
La proposta mi è stata fatta da e nel mese di maggio, non ricordo Parte_4 Pt_5
l'anno, io lavoravo per la di Grottamare regolarmente. Il sabato quando non CP_15
lavoravo alla andavo da loro per vedere questa nuova realtà lavorativa e CP_15
decodere se accettare o meno la proposta. La madre di faceva parte del sindacato, mi Pt_5
diceva di non preoccuparmi per le pratiche ed io mi sono fidato. Quindi ho deciso di dimettermi a settembre dello stesso anno, per iniziare a lavorare tutte le mattine da loro, con una speranza di un contratto, fino a dicembre. Da settembre a dicembre ho lavorato presso la sede della a S. Giovanni di Colonnella, e sono passato dall'essere un grafico a CP_1
montare gli adesivi sui camion. Lavoravo dalle 6.00 alle 12.00/13.00, le 8/10 ore le facevo sempre, dal lunedì al venedrì anche il sabato mattina. Il contratto di lavoro non è mai arrivato, percepivo € 500,00 al mese circa, io peraltro chiedevo di avere il contratto, ma non me l'hanno mai fatto, mi rimandavano sempre. Alla fine mi hanno cacciato, mi hanno detto
e che non servivo più e non sono più andato e mi sono tenuto più alla larga Pt_4 Pt_5
possibile. Io volevo il contratto, con la non ci facevo nulla, erano loro che mi Pt_6 promettevano un contratto da € 1.500 al mese, anche perché mi sono licenziato nel mese di settembre e la l'ho presa in quei tre mesi, e menomale che ce l'avevo altrimenti non Pt_6 avrei potuto andare avanti. Dove ho lavorato io era un capannone, entravo a sinistra e c'era uno studio grafico, poi hanno preso la parte destra del capannone dove sono stati allocati i plotter, i pc e tutto quello che serviva per i pre stampa. In questa parte nuova sono stato solo
12 due giorni, io lavoravo in un ufficio sull'ingresso a sinistra del capannone. Lì c'era anche la mamma di che si occupava della contabilità.” Pt_5
Il teste ha, dunque, affermato di essere stato indotto a lasciare la sua precedente occupazione in vista della promessa da parte della società opponente di una nuova assunzione più remunerativa che, una volta accettata, si è rilevata, però, differente da quella promessa. Ed infatti il ricorrente si è ritrovato a prestare attività lavorativa percependo un compenso di €
500,00 al mese, senza regolare assunzione e potendo contare sulla sola Naspi. Il teste ha anche aggiunto: “Io poi sono rimasto in naspi perché non ho più lavorato, in questi 3 mesi non ho comunicato nulla all' perché mi sono fidata della madre di che mi disse CP_9 Pt_5 che sotto ad una certa soglia reddituale non avrei dovuto comunicare nulla all' Sempre CP_9
stupidamente mi sono fidata perché era una persona stimata e che lavorava al sindacato, si chiama Lei in tutta questa fase è sempre stata presente all'interno Controparte_2 L'azienda, era un ombra perché decideva tutto , contraddirlo era abbastanza Pt_4 difficile. L'unica cosa che faceva era darmi i soldi in contanti, decidevano tra di CP_2
loro , la figlia e quanto darmi. Materialmente era a darmi in CP_2 Pt_4 CP_2
contanti. mi disse che potevo rimanere a lavorare senza alcun dovere nei CP_2 confronti della perché non superavo i 2000€ come lavoro occasionale. In altri termini Pt_6
loro si erano fatti il calcolo del reddito che avrei potuto percepire con la per poi Pt_6
mandarmi via. Questa è una mia supposizione. Io sono rimasto a lavorare, nonostante che la retribuzione corrisposta fosse minima, per la promessa di futura assunzione. Io mi ero dimesso perché avevo la promessa di assunzione. Io ogni mese chiedevo a di CP_2
regolarizzare il contratto e mi veniva promesso di si. Io ero obbligato ad accettare la situazione perché speravo di avere il contratto, che poi non è mai arrivato.”
Il fatto che il lavoratore fosse o meno d'accordo a mantenere irregolare il rapporto di lavoro poco rileva, ripercuotendosi, semmai, tali circostanze sulla indennità Naspi percepita.
In definitiva sintesi, si ritiene sufficientemente dimostrata la contestazione inerente il lavoratore di cui al verbale unico di accertamento N. TE00000/2022-302- Parte_2
01 del 09/05/2022 e posto alla base della diffida , con la conseguenza che sotto tale CP_5
profilo la domanda non può essere accolta e va rigettata.
Alla luce delle precedenti considerazioni si adottano le statuizioni di cui al dispositivo.
13 5. Per quanto riguarda le spese di lite è necessario distinguere i due rapporti processuali in essere.
Nei confronti L' le spese di lite vanno integralmente compensate Controparte_3 anche in ragione della natura di rito della pronuncia adottata, mentre nei confronti L' CP_5
vanno poste a carico della parte ricorrente facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 147 del 2022 (scaglione 1.100/5.200), come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 419/2023 così provvede:
• Dichiara la inammissibilità della domanda proposta dalla società ricorrente nei confronti L' ; Controparte_3
• Dichiara la inammissibilità della domanda rispetto al ricalcolo della oscillazione del tasso di premio applicabile dal 2022;
• Rigetta per il resto la domanda formulata nei confronti L' ; CP_5
• Compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra la società Con ricorrente e l' ;
• Condanna parte ricorrente a rimborsare all' le spese di lite sostenute che CP_5 liquida in € 2.620,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 28.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito L'udienza del 28/01/2025 svolta ai sensi L'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
C.F: e P. IVA , con sede legale in Colonnella (TE), alla Via CP_1 P.IVA_1
San Giovanni n. 60, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra CP_2
(C.F:: ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ragionieri (C.F. CodiceFiscale_2
del Foro di Teramo, e domiciliata presso il suo Email_1
studio sito in Giulianova (TE) al viale Orsini n. 11, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
, sede territoriale di Teramo, in persona del Controparte_3
dott. nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la CP_4
sede di Teramo, via F. Franchi, n. 37 ( pec: Email_2
t), rappresentato in giudizio dalla dott. ssa Alfonsina Email_3
Palmieri, funzionario in servizio presso la stessa sede
RESISTENTE
Nonchè contro
Controparte_5
) (cf. ), con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_2 persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo L' - CP_5
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_6
1 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.9156, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_4 P.IVA_3 Parte_1 C.F._4
– – – fax 0862/666470) elettivamente domiciliato in
[...] Email_5
Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo –
Sede di Teramo.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del lavoro, Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, Voglia annullare il verbale unico di accertamento e notificazione N. TE00000/2022-302-01 del 09/05/2022 (doc. n. 1) nonché Voglia annullare il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.01.2023 (doc. n. 2) e tutti gli atti presupposti e CP_ conseguenti, nonché Voglia annullare la comunicazione relativa al tasso applicabile per l'anno 2022 del 04/01/2022 (doc. n. 3), con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento del premio e dei contributi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Parte resistente : “nel merito: dichiarare la mancanza di legittimazione passiva CP_5 L' con estromissione dello stesso Ente dal giudizio e/o dichiarare l'inammissibilità e CP_5 l'infondatezza della domanda per le ragioni esposte in memoria e per l'effetto rigettare l'opposizione ex adverso proposta…Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio”
Con Parte resistente : “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva L'Amministrazione resistente ovvero inammissibile e, comunque, infondato l'avverso ricorso. Vinte le spese”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 10.03.2023 la CP_1
ha proposto opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione N.
TE00000/2022-302-01 del 09/05/2022 ed il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 10.01.2023, nonché avverso la comunicazione sul tasso applicabile CP_5
anno 2022 del 04/01/2022.
A sostegno della domanda deduceva, sotto il profilo fattuale, che il verbale unico di accertamento era stato emesso in conseguenza del verbale redatto dalla Direzione del Lavoro di Teramo in seguito all'accertamento ispettivo, all'esito del quale venivano sollevate le
2 seguenti contestazioni: a) la mancata registrazione delle ore di lavoro straordinario dei lavoratori e e la conseguente corresponsione delle Persona_2 Persona_3
maggiorazioni retributive;
b) il mancato riconoscimento a della qualifica di Persona_3
operaio specializzato livello E e la corresponsione delle conseguenti differenze retributive e contributive come da CCNL di categoria nonché l'indennità di malattia per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2020; c) il presunto impiego, senza preventiva comunicazione di assunzione al centro L'impiego, del lavoratore Parte_2
Impugnava altresì la decisione L'ispettorato del lavoro con cui l' aveva CP_5 contestato alla società di sanare l'omissione di denuncia della variazione L'estensione del rischio coperto determinata dall'inizio L'attività del lavoratore dal Parte_2
03/09/2018 al 12/10/2018.
In ordine alla posizione dei dipendenti e ha dedotto, in punto Per_3 Per_2 Pt_2
di fatto:
- che era stato assunto in data 12 giugno 2018, con contratto a Persona_3
tempo indeterminato, con qualifica di operaio generico ed inquadrato nella categoria F del CCNL Legno-Lapidei, con mansioni di montaggio e smontaggio dei teloni sui rimorchi, svolgendo il seguente orario di lavoro: 7.30/12.00 –
14.30/18.00 dal lunedì al venerdì e saltuariamente il sabato dietro propria disponibilità e con riconoscimento di riposi compensativi e delle c.d. banca ore.
Dal 14 ottobre 2019 sino alle sue dimissioni in data 08.07.2020 il si era CP_8
posto in malattia. Nel giugno del 2019 e per circa un mese la macchina occhiellatrice aveva subito un guasto per cui ed altri tre operai si Per_3 alternarono nell'eseguire l'occhiellatura manualmente tramite punzone e mazza, tanto che l'azienda aveva disconosciuto il nesso causale tra la mansione ricoperta dal e la malattia professionale e l' aveva anche abbassato il tasso Per_3 CP_5
applicato alla Società. Inoltre, dal 5 luglio 2019 al 30 settembre 2019 il sig. aveva svolto prestazione di lavoro al servizio di altra azienda (senza Per_3
darne comunicazione alla come facchino per eventi e concerti, CP_1
buttafuori, addetto alla sicurezza di locali aperti al pubblico mentre durante il periodo di assenza per malattia (dal 14/10/19 al 7/07/20) aveva svolto attività di personal trainer. Infine, ha rappresentato come, alla luce delle mansioni espletate, oltre a contestare che la malattia fosse riconducibile all'attività svolta in azienda, alcuna pretesa creditoria avanzata dal lavoratore potesse trovare accoglimento;
3 - che era stato assunto con contratto a tempo determinato in data Persona_2
14/05/2018, trasformato a tempo indeterminato il 01/09/2018, con qualifica di operaio generico, lavorando negli orari contrattualmente stabiliti e saltuariamente il sabato mattina su richiesta del datore di lavoro con recupero e compensazione, o attraverso la c.d. banca ore. Il dipendente si assentava per malattia dal 21/9/18 al
13/10/18;
- che dal 03.09.2018 al 12.10.2018 non aveva lavorato alle Parte_2
dipendenze della presentando in data 5 settembre 2018 domanda di CP_1 indennità di disoccupazione, accettata e riconosciuta dall' con decorrenza CP_9 dall'8 settembre 2018 fino a giugno 2019, senza comunicare all'istituto di
Previdenza alcun modificativo di tale stato.
In punto di diritto, a sostegno L'opposizione, dopo aver sottolineato che l'onere probatorio gravava sull'ente impositore, ha rilevato:
1) il corretto inquadramento contrattuale di e , attese le Persona_3 Persona_2 mansioni concretamente dagli stessi espletate, ai sensi L'art. 24 del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle Aziende dei settori Legno, Arredo;
2) l'erroneità della contestazione del Ministero del Lavoro circa l'obbligatorietà del ricorso ex art. 17dlgs 124/2004 avverso il verbale di accertamento ed il ricorso ex art. 16 Dpr 1124/1965, non sussistendo alcuna norma che imponga, quale condizione di procedibilità, l'obbligo di presentarlo;
3) il mancato svolgimento di ore di lavoro straordinario da parte del e del Per_3
ed il cui onere probatorio era a carico dei lavoratori;
Per_2
4) la correttezza del comportamento aziendale che aveva trattenuto l'importo preteso dal a titolo di indennità di mancato preavviso per dimissioni per giusta Per_3
causa, in considerazione della circostanza che alcun addebito poteva essere attribuito al datore di lavoro per la malattia professionale contratta. A riprova dei propri assunti ha rappresentato come nel 2021 l' avesse applicato un tasso CP_5 minore a quello L'anno precedente, quale indice di virtuosità della Società.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 11.05.2023 si costituiva in giudizio l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la Controparte_3
inammissibilità della domanda, in ragione della omessa adozione di ordinanza ingiunzione e quindi, per giurisprudenza costante, la non ammissibilità L'impugnazione del verbale di accertamento.
4 In data 19.05.2023 si costituiva in giudizio l' , eccependo la inammissibilità CP_5
della domanda per non aver adottato alcun provvedimento di determinazione del premio, limitandosi alla notifica della diffida ex articolo 16 del DPR n. 1124/1965 e sottolineando che la comunicazione effettuata e relativa al ricalcolo della oscillazione del tasso di premio applicabile dal 2022 a causa L'effetto L'incidenza che le 4 MP professionali denunciate dal dipendente il 14/07/2020, non aveva alcuna attinenza con i contenuti del Persona_3
verbale di accertamento. Ha sottolineato, altresì, come la ditta opponente avesse regolarmente adempiuto al pagamento del premio relativo al maggiore tasso applicato con l'autoliquidazione del febbraio 2023.
1.3. All'esito L'udienza del 30.05.2023, svolta ai sensi L'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice limitava la prova testimoniale a quella afferente la posizione di , Parte_2
riservando in sede decisoria ogni provvedimento in ordine alle eccezioni preliminari. La causa veniva dunque istruita mediante prova documentale ed escussione testimoniale e da ultimo rinviata al 28.01.2025 per discussione, con termine alle parti per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi L'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, le parti hanno richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate, aderendo così alla modalità di svolgimento cartolare della causa.
2. Come sopra esposto, con il presente giudizio la società ha proposto CP_1 opposizione, agendo in giudizio nei confronti L' e nei confronti Controparte_3 L' , avverso il verbale unico di accertamento e notificazione N. TE00000/2022-302- CP_5
01 del 09/05/2022, chiedendo di annullare il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 10.01.2023 e tutti gli atti presupposti e conseguenti, nonché la comunicazione per l'anno 2022 del 04/01/2022 con cui veniva contestato alla società di CP_5 sanare l'omissione di denuncia della variazione L'estensione del rischio coperto determinata dall'inizio L'attività del lavoratore dal 03/09/2018 al Parte_2
12/10/2018.
L'ispettorato del Lavoro ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la inammissibilità della domanda, in ragione della omessa adozione di ordinanza ingiunzione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che in materia di sanzioni amministrative non
5 ammette l'impugnativa del verbale di accertamento, mentre l' ha preliminarmente CP_5
eccepito la inammissibilità della domanda per non aver adottato alcun provvedimento di determinazione del premio, essendosi limitata alla notifica della diffida ex articolo 16 del
DPR n. 1124/1965 e sottolineando che la comunicazione effettuata e relativa al ricalcolo della oscillazione del tasso di premio applicabile dal 2022 a causa L'effetto L'incidenza che le
4 MP professionali denunciate dal dipendente il 14/07/2020, non avevano Persona_3
alcuna attinenza con i contenuti del verbale di accertamento.
Ebbene, a fronte delle eccezioni preliminari sollevate delle parti resistenti è necessario definire compiutamente l'oggetto del contendere e prendere posizioni sulle stesse, in quanto pregiudiziali rispetto alla valutazione del merito.
2.1. Con verbale unico di accertamento e notificazione N. TE00000/2022-302-01 del
09/05/2022 redatto dall' di Teramo sono state sollevate nei confronti Controparte_3
della società ricorrente le seguenti contestazioni:
a) la mancata registrazione delle ore di lavoro straordinario dei lavoratori e Persona_2
e la conseguente corresponsione delle maggiorazioni retributive;
Persona_3
b) il mancato riconoscimento a della qualifica di operaio specializzato Persona_3
livello E e la corresponsione delle conseguenti differenze retributive e contributive come da
CCNL di categoria nonchè l'indennità di malattia per le mensilità di aprile, maggio e giugno
2020, a seguito di riconoscimento di malattia professionale da parte L' in data CP_5
14.7.2020;
c) l'impiego senza preventiva comunicazione di assunzione del lavoratore Parte_2
con mansioni di grafico, per 6 ore e 30 minuti di lavoro giornaliero, dal lunedì al
[...]
venerdì, dal 3.9.2018 al 12.10.2018.
Sulla scorta delle risultanze del verbale ispettivo, l' , con atto del 7 ottobre 2022, ai CP_5 sensi L'art. 16 D.P.R. n. 1124/1965, ha diffidato il datore di lavoro a sanare l'inosservanza contestata consistente nell'omissione di denuncia della variazione L'estensione del rischio coperto, determinata dall'inizio L'attività del lavoratore , dal 3 settembre Parte_2
2018 al 12 ottobre 2018.
In data 14 ottobre 2022 la ditta ha impugnato tale diffida dinanzi all' Controparte_10
di Teramo chiedendone l'annullamento.
[...]
Con provvedimento di rigetto protocollo in uscita n. 0012543 del 21 ottobre 2022
l' di Teramo ha dichiarato inammissibile il ricorso, e Controparte_10
conseguentemente la società ha proposto ricorso al Ministero del Lavoro ex art. 16 D.P.R.
6 1124/1965 ottenendo ulteriore rigetto di cui al decreto direttoriale n. 4 del 10 gennaio 2023 del Ministero del Lavoro, oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 2 fas. ric.).
A fronte dei ricorsi amministrativi proposti dalla società, alla data di instaurazione del presente giudizio, l' non aveva adottato alcun provvedimento di richiesta di premi, CP_5 avendo, dunque, emesso solo la diffida ai sensi L'art. 16 D.P.R. n. 1124/1965, in merito alla posizione di . Parte_2
Dunque, la diffida ex articolo 16 DPR n. 1124/1965 ed il provvedimento del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.01.2023 riguardano la contestazione contenuta nel Con verbale di accertamento , inerente la mancata denuncia di assunzione del dipendente per il periodo dal 3/09/2018 al 12/10/2018, mentre la comunicazione Parte_2
effettuata e relativa al ricalcolo della oscillazione del tasso di premio applicabile dal 2022 è la conseguenza della incidenza delle 4 MP professionali denunciate dal dipendente Per_3 in data 14/07/2020 e riconosciute dall' come professionali. Tale ultimo
[...] CP_5
ricalcolo non è oggetto del verbale unico di accertamento, in quanto in quella sede è stata contestata la mancata corresponsione delle differenze retributive e della indennità di malattia.
Per quanto riguarda, invece, la posizione L' non risulta adottata Controparte_3
alcuna ordinanza ingiunzione a seguito del verbale unico di accertamento.
Ciò premesso, è possibile passare ad analizzare le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.
3. Eccezione di inammissibilità della domanda
Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall' Controparte_3
, è univoco in giurisprudenza che in tema di sanzioni amministrative — e salvo che si
[...]
versi in ipotesi di violazione del codice della strada — gli atti con i quali viene contestata la violazione di norme comportanti le predette sanzioni, non possono essere direttamente impugnati davanti al giudice ordinario da parte L'interessato trattandosi di atti aventi natura meramente procedimentale, inidonea a produrre alcun effetto sulla sfera giuridica soggettiva dei terzi, la quale viene incisa soltanto a seguito e per effetto L'emanazione del provvedimento conclusivo (ordinanza ingiunzione), unico atto contro cui è possibile proporre opposizione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/12/2018, n.32886).
Anche da ultimo la Corte di Cassazione più recedente ha ribadito: “in tema di opposizione
a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo, diversamente dalla disciplina speciale e tipica prevista dal codice della strada che ne prevede l'opponibilità in sede giudiziale (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto
7 sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando
l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni L'interessato, determina
l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con
l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (Cass. 19 dicembre 2018, n. 32886; Cass. 12 giugno 2020, n. 11369);” (Cassazione civile sez. VI, 22/02/2023, (ud. 20/12/2022, dep.
22/02/2023), n.5543).
Tali principi riguardano quelle contestazioni da cui scaturiscono sanzioni amministrative, come è il caso degli illeciti amministrativi in materia di lavoro, in quanto, diversamente, in materia di recupero contributivo, è pacifica l'ammissibilità della proposizione di azione di accertamento negativo del credito posto a sostegno di un verbale unico di accertamento.
Ne consegue che nel caso di specie, in mancanza di ordinanza ingiunzione, l'impugnativa avverso il verbale unico di accertamento, per quanto riguarda la contestazione degli illeciti suscettibili di sanzioni amministrative, appare non ammissibile.
3.1. Di converso, la domanda proposto nei confronti L' si ritiene ammissibile nei CP_5
limiti di seguito indicati.
Ai sensi L'articolo 16 del DPR n. 1124/1965 “L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni L'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata con modalità telematiche, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento. Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori. Contro la diffida L' CP_5
assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all' nella cui circoscrizione si svolge il lavoro alla sede Controparte_3 territorialmente competente L' . Contro le decisioni Controparte_3 L' l'Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro CP_3
quindici giorni al previdenza sociali;
il Controparte_11 Controparte_12
ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado. All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle politiche sociali. Per il procedimento avanti l'autorità giudiziaria si
8 osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 442 e seguenti del
Codice di procedura civile. Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il
salva sempre l'azione Controparte_13 avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.”
In base al suddetto disposto normativo è, dunque, consentito al datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria avverso la decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle politiche sociali di rigetto avverso il ricorso contro la diffida ex articolo 16 del DPR n.
1124/1965.
Trasponendo tali principi al caso di specie appare, dunque, ammissibile la domanda proposta dalla società ricorrente nei confronti L' nella parte in cui viene contestata la CP_5
diffida ex articolo 16 del DPR n. 1124/1965 relativa alla contestazione contenuta nel verbale
Con di accertamento , inerente la mancata denuncia di assunzione del dipendente
[...]
per il periodo dal 3/09/2018 al 12/10/2018. Parte_2
Di converso, si ritiene inammissibile la domanda relativa alla comunicazione di ricalcolo della oscillazione del tasso di premio applicabile dal 2022, conseguenza della incidenza delle
4 MP professionali denunciate dal dipendente in data 14/07/2020 e Persona_3 riconosciute dall' come professionali. CP_5
Ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri indiretti (spese generali d'amministrazione, spese per accertamenti medico - legali, farmaceutiche e di protesi, spese per la gestione speciale grandi invalidi, ecc.) e la cosiddetta riserva sinistri (oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale), atteso che ai sensi del comb. disp. art. 2 lett. d) e art. 20 delle “Modalità di
Applicazione delle Tariffe” (Decreto Intermin.le 27/02/2019), ai fini L'oscillazione del tasso del premio, rilevano gli eventi (infortuni e malattie professionali) verificatisi nel periodo di osservazione - ossia nei “primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione” ( 2018/2020).
Come dedotto dall' , la ditta opponente ha provveduto regolarmente al pagamento CP_5 del premio relativo al maggiore tasso applicato con l'autoliquidazione del febbraio 2023, come da documentazione allegata e nota L'EA , non oggetto di CP_14 CP_5
contestazione da parte della società ricorrente, sicchè non si comprende la ragione della presente opposizione.
9 Peraltro, si ritiene che la società opponente non abbia la legittimazione di negare, nel presente giudizio, ed in assenza del lavoratore interessato, la natura professionale della malattia denunciata dal lavoratore e riconosciuta dall' , con la conseguenza che anche CP_5 sotto tale profilo l'opposizione non possa trovare accoglimento.
In definitiva sintesi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, dichiarata la inammissibilità della domanda proposta nei confronti L' e quella Controparte_3
relativa al ricalcolo della oscillazione del tasso di premio applicabile dal 2022, il prosieguo L'accertamento riguarderà il solo contenuto della diffida ex articolo 16 del DPR n.
1124/1965 e, dunque, la posizione di . Parte_2
4. Contestazione relativa alla posizione di . Parte_2
Come già rilevato, la diffida ex articolo 16 del DPR n. 1124/1965 L' del CP_5
7.10.2022 trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione N. TE 00000/2022-
302-01 del 09/05/2022, in cui, tra le altre cose, veniva contestata l'omessa preventiva comunicazione di assunzione al centro per l'impiego del lavoratore , con Parte_3
mansioni di grafico, dal 3.9.2018 al 12.10.2018.
A sostegno della domanda la società ha dedotto che non ha CP_1 Parte_2
mai lavorato dal 03.09.2018 al 12.10.2018, tanto è vero che in data 5 settembre 2018 lo stesso avrebbe presentato domanda di indennità di disoccupazione, accettata e riconosciuta dall' con decorrenza 8 settembre 2018 fino a giugno 2019. CP_9
Ebbene, dalle risultanze della prova testimoniale è possibile ritenere sufficientemente dimostrato che abbia lavorato per la società ricorrente con le mansioni di Parte_3 grafico, per l'arco temporale in contestazione.
A fronte delle dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
(dipendenti attuali L'azienda) che hanno comunque dichiarato di aver visto qualche volta lavorare negli uffici della società, il teste , responsabile aziendale, Pt_2 Testimone_3
ha confermato di aver visto lavorare il nel 2018 come addetto alla grafica: Pt_2
ha lavorato per la società, nel 2018 credo, io sono al piano superiore, lo Parte_2
vedevo ma non avevamo lo stesso impiego, ovvero le stesse mansioni. era Parte_2
addetto più alla grafica, quindi stava al piano inferiore, mentre io ero al piano superiore.
Avevamo dei contatti sporadici, però lo vedevo qualche volta lavorare in azienda. Aveva il laboratorio dove facevano grafica. Non ricordo per quanto tempo è stato in azienda. Al laboratorio di grafica c'era anche un altro dipendente, un certo di cui Persona_4
Testi non ricordo il cognome” “Come già detto ho visto lavorare in Parte_2
10 azienda nel 2018, ma non so collocare con precisione il periodo esatto. Quando l'ho visto in azienda, so che si occupava di grafica, non ricordo se l'ho visto in grafica o se in giro per
l'azienda. in quel periodo aiutava nell'applicazione degli adesivi, lo Persona_4 stesso credo che facesse . Parte_2
Negli stessi termini si è espresso anche il teste dipendente della Persona_3 società dal 12.6.2018 al 9.7.2020, il quale ha dichiarato: “La mia qualifica era di operaio generico, però dal mese di assunzione a due tre mesi sono stato istruito per operare su una macchina elettrosaldatrice, e mi ha istruito . Io ho lavorato sia al piano Testimone_3 terra sia al primo piano. Al piano terra prima c'era assemblaggio e produzione, al primo piano ci siamo trasferiti parzialmente a fine 2018, solo per la produzione dei teloni, quindi le macchine saldatrici sono salite sopra e l'assemblaggio è rimasto sotto. Conosco Parte_2
e so che ha lavorato per la società, era un grafico, doveva produrre le grafiche da
[...]
apporre sui bilici e teloni. Il periodo, so che era freddo, quindi dal mese di ottobre fino a dicembre, credo gennaio febbraio, 2018/2019. Lui all'inizio lavorava in cui c'era
l'amministrazione, quindi dove c'era anche la , da quello che mi ricordo era Persona_5
l'unico grafico. Io l'ho visto lavorare in azienda nel periodo suddetto. Una sera stavamo insieme montando questi prodotti plastici sul telone, quindi in quel caso si è adoperato anche per fare qual tipo di lavoro.” Ed anche il teste : “Conosco Persona_2 Parte_2
era il grafico della ditta, è venuto più tardi, credo che sia venuto nel mese di luglio.
[...]
Comunque quando ho cessato il rapporto di lavoro lui già c'era. Veniva solamente la mattina, se non ricordo male, credo tutti i giorni, quasi sempre. Solo lui c'era come grafico in quel periodo.”… Ho già risposto, di preciso non lo so che contratto aveva, come ho già detto quando ho cessato il rapporto di lavoro già c'era ed era arrivato nel mese di luglio più o meno. Lui stava lì fino alle 12.00 e dalle 7.30 circa, massimo 8.00, quando attaccavamo anche noi, io lo vedevo lavorare. Lavorava dentro allo stanzino dove stavano i computer e
c'erano i telefoni, l'ufficio commerciale credo che fosse”.
Dunque, a fronte di tali dichiarazioni, può ritenersi dimostrato in maniera univoca che, a parte le incertezze circa l'esatto periodo temporale o circa la precisa estensione oraria della prestazione lavorativa, abbia effettivamente lavorato come grafico per la Parte_2
società ricorrente nel periodo da settembre ad ottobre 2018, quindi verosimilmente dal
3/09/2018 al 12/10/2018.
L'ulteriore e definitiva conferma di tale conclusione è ricavabile dalle dichiarazioni testimoniali rese proprio dal teste la cui genuinità non può essere messa in Parte_2
discussione, in quanto, oltre a non aver intrapreso alcun giudizio nei confronti della società
11 ricorrente, ha reso dichiarazioni in qualche modo a lui sfavorevoli, quanto alla cumulazione della prestazione lavorativa in nero con la indennità di disoccupazione pure percepita.
Il teste ha dichiarato quanto segue: “Ho lavorato in maniera irregolare Parte_2
per la società ricorrente. Non ho alcun contenzioso in corso, sono stato sentito dall'ispettorato dal lavoro, non mi risulta di aver prestato denuncia, comunque è passato tanto tempo, non ricordo. Io non ho rivendicato nulla nei confronti della società e considerato il soggetto, ovvero l'ex legale rappresentante non ho intenzione Parte_4 di attivare alcunchè. In particolare non c'era possibilità di dialogo con il precedente legale rappresentante. Io sono stato cacciato in malo modo, mi era stata fatta una proposta di lavoro come grafico all'interno della da e credo, CP_1 Parte_4 Parte_5
comunque la compagna. Poi nel momento in cui ho insegnato loro ad usare il plotter con i relativi programmi, sono stato mandato via senza ottenere l'ultima mensilità. Loro mi hanno affiancato alla compagna di , poi nel momento in cui le ho insegnato ad usare il Pt_4
plotter, il macchinario per la stampa ed il taglio, sono stato mandato via. Io mi sono dimessa dalla ditta in cui lavoravo perché mi erano state fatte proposte allettanti.
La proposta mi è stata fatta da e nel mese di maggio, non ricordo Parte_4 Pt_5
l'anno, io lavoravo per la di Grottamare regolarmente. Il sabato quando non CP_15
lavoravo alla andavo da loro per vedere questa nuova realtà lavorativa e CP_15
decodere se accettare o meno la proposta. La madre di faceva parte del sindacato, mi Pt_5
diceva di non preoccuparmi per le pratiche ed io mi sono fidato. Quindi ho deciso di dimettermi a settembre dello stesso anno, per iniziare a lavorare tutte le mattine da loro, con una speranza di un contratto, fino a dicembre. Da settembre a dicembre ho lavorato presso la sede della a S. Giovanni di Colonnella, e sono passato dall'essere un grafico a CP_1
montare gli adesivi sui camion. Lavoravo dalle 6.00 alle 12.00/13.00, le 8/10 ore le facevo sempre, dal lunedì al venedrì anche il sabato mattina. Il contratto di lavoro non è mai arrivato, percepivo € 500,00 al mese circa, io peraltro chiedevo di avere il contratto, ma non me l'hanno mai fatto, mi rimandavano sempre. Alla fine mi hanno cacciato, mi hanno detto
e che non servivo più e non sono più andato e mi sono tenuto più alla larga Pt_4 Pt_5
possibile. Io volevo il contratto, con la non ci facevo nulla, erano loro che mi Pt_6 promettevano un contratto da € 1.500 al mese, anche perché mi sono licenziato nel mese di settembre e la l'ho presa in quei tre mesi, e menomale che ce l'avevo altrimenti non Pt_6 avrei potuto andare avanti. Dove ho lavorato io era un capannone, entravo a sinistra e c'era uno studio grafico, poi hanno preso la parte destra del capannone dove sono stati allocati i plotter, i pc e tutto quello che serviva per i pre stampa. In questa parte nuova sono stato solo
12 due giorni, io lavoravo in un ufficio sull'ingresso a sinistra del capannone. Lì c'era anche la mamma di che si occupava della contabilità.” Pt_5
Il teste ha, dunque, affermato di essere stato indotto a lasciare la sua precedente occupazione in vista della promessa da parte della società opponente di una nuova assunzione più remunerativa che, una volta accettata, si è rilevata, però, differente da quella promessa. Ed infatti il ricorrente si è ritrovato a prestare attività lavorativa percependo un compenso di €
500,00 al mese, senza regolare assunzione e potendo contare sulla sola Naspi. Il teste ha anche aggiunto: “Io poi sono rimasto in naspi perché non ho più lavorato, in questi 3 mesi non ho comunicato nulla all' perché mi sono fidata della madre di che mi disse CP_9 Pt_5 che sotto ad una certa soglia reddituale non avrei dovuto comunicare nulla all' Sempre CP_9
stupidamente mi sono fidata perché era una persona stimata e che lavorava al sindacato, si chiama Lei in tutta questa fase è sempre stata presente all'interno Controparte_2 L'azienda, era un ombra perché decideva tutto , contraddirlo era abbastanza Pt_4 difficile. L'unica cosa che faceva era darmi i soldi in contanti, decidevano tra di CP_2
loro , la figlia e quanto darmi. Materialmente era a darmi in CP_2 Pt_4 CP_2
contanti. mi disse che potevo rimanere a lavorare senza alcun dovere nei CP_2 confronti della perché non superavo i 2000€ come lavoro occasionale. In altri termini Pt_6
loro si erano fatti il calcolo del reddito che avrei potuto percepire con la per poi Pt_6
mandarmi via. Questa è una mia supposizione. Io sono rimasto a lavorare, nonostante che la retribuzione corrisposta fosse minima, per la promessa di futura assunzione. Io mi ero dimesso perché avevo la promessa di assunzione. Io ogni mese chiedevo a di CP_2
regolarizzare il contratto e mi veniva promesso di si. Io ero obbligato ad accettare la situazione perché speravo di avere il contratto, che poi non è mai arrivato.”
Il fatto che il lavoratore fosse o meno d'accordo a mantenere irregolare il rapporto di lavoro poco rileva, ripercuotendosi, semmai, tali circostanze sulla indennità Naspi percepita.
In definitiva sintesi, si ritiene sufficientemente dimostrata la contestazione inerente il lavoratore di cui al verbale unico di accertamento N. TE00000/2022-302- Parte_2
01 del 09/05/2022 e posto alla base della diffida , con la conseguenza che sotto tale CP_5
profilo la domanda non può essere accolta e va rigettata.
Alla luce delle precedenti considerazioni si adottano le statuizioni di cui al dispositivo.
13 5. Per quanto riguarda le spese di lite è necessario distinguere i due rapporti processuali in essere.
Nei confronti L' le spese di lite vanno integralmente compensate Controparte_3 anche in ragione della natura di rito della pronuncia adottata, mentre nei confronti L' CP_5
vanno poste a carico della parte ricorrente facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 147 del 2022 (scaglione 1.100/5.200), come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 419/2023 così provvede:
• Dichiara la inammissibilità della domanda proposta dalla società ricorrente nei confronti L' ; Controparte_3
• Dichiara la inammissibilità della domanda rispetto al ricalcolo della oscillazione del tasso di premio applicabile dal 2022;
• Rigetta per il resto la domanda formulata nei confronti L' ; CP_5
• Compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra la società Con ricorrente e l' ;
• Condanna parte ricorrente a rimborsare all' le spese di lite sostenute che CP_5 liquida in € 2.620,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 28.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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