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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 33/2025 V.G., tra con sede in Maglie (p.i. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Nisi, come da mandato in atti
RECLAMANTE
e
con sede in Lecce (p.i. Controparte_1
, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Maurizio Presicce, come da mandato in atti
RECLAMATA
Con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI
LECCE
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 30.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 § 1
Con ricorso del 4.10.2024, (d'ora innanzi per brevità Parte_1
, in qualità di creditrice della somma di € 187.076,80, portata dalla sentenza Parte_1
n. 2619/2024 del tribunale di Lecce, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di
(d'ora innanzi, per brevità, ); Controparte_1 Controparte_1
ha dedotto che la società debitrice, ormai da tempo inattiva ed in fase di liquidazione, si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento della suddetta somma, precettata con atto notificato ex art. 145 c.p.c. al legale rappresentante, dopo vano tentativo di eseguire la notifica a mezzo PEC nonché presso la sede legale, trovata chiusa dall'ufficiale giudiziario.
Quanto allo stato di insolvenza di Forniture IC, ha evidenziato Parte_1
l'esistenza di ingenti debiti societari “ormai cronicizzati nel tempo” (ed appostati nei bilanci degli ultimi tre esercizi 2021, 2022 e 2023).
§ 1.1
Con decreto del 27.12.2024, la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di
è stata rigettata dal Tribunale di Lecce, sezione commerciale, che - Controparte_1
sulla scorta dei dati appostati nei bilanci degli ultimi tre esercizi (2021, 2022 e 2023) - ha ritenuto insussistenti i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 CCII;
con particolare riguardo all'ammontare dei debiti di IC (nei medesimi esercizi) ha, CP_1
inoltre, negato efficacia probatoria alla scrittura privata con cui , a Controparte_1
mezzo del proprio legale rappresentante, aveva riconosciuto il debito di € 400.000,00 in favore di segnatamente, ha affermato che tale scrittura “non può essere Parte_1
ritenuta prova di un debito, sia pur postergato allo stato sussistente nella consistenza indicata, in quanto: a) il credito non è riportato nei successivi bilanci depositati (fra le
“altre riserve” è appostato un importo minore non chiaramente riconducibile a tale debito) e non vi è alcuna evidenza dei bilanci che si sono susseguiti fra il 2016 ed il 2021;
b) nessun accertamento sul punto risulta dalla sentenza prodotta in atti, nella quale per contro è riportato che la società resistente in quel giudizio “deduceva, a sostegno dell'insussistenza della pretesa vantata, che il rapporto tra le parti si fosse concluso nel 2015 e che la regolarizzazione dei rapporti fosse avvenuta successivamente, come attestato dalla stessa opposta con la missiva inoltrata il 10.7.18 prodotta”.
§ 2
Avverso il decreto di rigetto, ha proposto reclamo deducendo che avrebbe Parte_1
errato il tribunale a ritenere non superata la soglia di € 500.000,00, di cui all'art. 2 comma
2 1 lett. d) n. 3) CCII (relativa all'ammontare dei debiti gravanti sul patrimonio di
[...]
, al momento della richiesta di apertura della liquidazione Controparte_1 Controparte_1
giudiziale); ad avviso della reclamante, tale soglia avrebbe invece dovuto intendersi sforata, ove correttamente valutato il documento denominato “ATTO DI
RICONOSCIMENTO DI DEBITO E REGOLAZIONE DEL PAGAMENTO” (in atti), attestante l'esistenza (sin dal settembre 2015) del proprio ulteriore diritto alla restituzione di € 400.000,00, complessivamente erogati in favore di , a titolo di Controparte_1
finanziamento soci e non rimborsati.
§ 2.1
si è costituita in giudizio, ed ha eccepito l'inammissibilità del reclamo Controparte_1 perché depositato oltre il termine previsto dall'art. 50 comma 2 CCII;
nel merito ha dedotto che sulla inesistenza del debito di € 400.000,00 verso - riconosciuto Parte_1
dal proprio legale rappresentante, con la scrittura privata in esame - si era formato il giudicato (all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, definita con sentenza n.
2619/2024 del tribunale di Lecce); pertanto, correttamente tale somma, non era stata conteggiata dal tribunale nell'ammontare dei debiti di , in esito alla Controparte_1
richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.
§ 2.3
In data 13.2.2025, l'Avvocato generale della Repubblica di Lecce ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
In data 8.5.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Occorre innanzitutto rilevare che sull'eccezione di inammissibilità del reclamo, CP_1
non ha insistito, in fase di discussione (all'udienza del 24.4.2025), né con le
[...]
note di trattazione scritta del 6.5.2025, sicché la stessa deve intendersi rinunciata;
per completezza, la corte rileva che l'eccezione è infondata atteso che l'iscrizione a ruolo del reclamo è stata tempestivamente eseguita, anche se nel registro generale degli affari contenziosi, anziché in quello della volontaria giurisdizione, ove poi è legittimamente transitata.
§ 3.1
Nel merito, il reclamo è fondato.
L'eccezione di giudicato.
3 Occorre innanzitutto sgomberare il campo dalla eccezione di giudicato sollevata dalla difesa di;
ad avviso della reclamata, sarebbe precluso in questa sede Controparte_1
ogni accertamento (anche sommario) in ordine all'esistenza e alla consistenza del debito restitutorio di € 400.000,00, poiché tale questione avrebbe già formato oggetto del giudizio n. 3146/2018 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo, definito con sentenza irrevocabile n. 2619/2024.
Così non è.
Nella citata sentenza, il tribunale - con l'ausilio del CTU - ha scomposto la pretesa avanzata da in fase monitoria, distinguendo il credito derivante da fornitura Parte_1 di merci (pari ad € 102.744,91) da quello derivante dal finanziamento soci (pari ad €
400.000,00); in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da , Controparte_1
ha poi revocato il decreto ingiuntivo n. 342/2018 e condannato l'opponente al pagamento della somma di € 102.744,91, specificando che la stessa fosse dovuta in favore di Pt_1
a titolo di corrispettivi derivanti da forniture di materiale elettrico, determinati
[...]
“decurtando dalla somma portata in sede monitoria l'importo oggetto di finanziamento infruttifero”.
Sulla domanda di pagamento, avanzata - in via gradata - da al n. 5 delle Parte_1
conclusioni, elencate in calce all'atto di costituzione e risposta (pag. 19), laddove la società creditrice ha chiesto la condanna di al pagamento di tutte le Controparte_1 somme “per come riconosciute dovute all'esito dell'espletanda istruttoria, ed occorrendo
a mezzo CTU, anche a titolo di rimborso di somme per anticipazioni effettuate”, il tribunale ha omesso di pronunciarsi: ed invero, in nessuna parte della sentenza n.
2619/2024 risulta espresso un giudizio di accertamento negativo del debito restitutorio di
€ 400.000,00, né una pronuncia di rigetto della relativa domanda;
deve perciò escludersi che sul punto si sia formato il giudicato.
In proposito la giurisprudenza della suprema corte è costante nel ritenere che: “In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno”.
(cass.civ.sez.VI, ord.
1.12.2022 n. 35382; cass.civ.sez.III, 21.8.2023 n. 24896).
4 Il requisito dimensionale di cui all'art. 2 comma 1, lett. d) n. 3 CCII.
Passando ad esaminare la censura mossa dalla reclamante al ragionamento decisorio seguito dal tribunale in prime cure, la corte osserva che i motivi espressi nel decreto di rigetto della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di , per Controparte_1
negare valore probatorio alla sua ricognizione di debito, non sono corretti.
L'art. 1988 c.c. dispone che “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”; trattasi di negozi processuali e non sostanziali, perché non fanno sorgere un obbligo ma comportano la presunzione del rapporto fondamentale e l'inversione dell'onere della prova.
Ciò premesso, poiché nessuna contestazione è stata sollevata da in Controparte_1
ordine alla originaria esistenza del debito restitutorio (è infatti incontestato che vi sia stato un finanziamento soci, per complessivi € 400.000,00, da parte di nel breve Parte_1
periodo in cui la stessa ha detenuto il 40 % delle quote societarie di ) Controparte_1
- ed in disparte da ogni considerazione sulle modalità, poco chiare, con cui è sorta l'obbligazione (non vi è traccia in atti dei flussi finanziari sottesi) - occorre domandarsi se la società debitrice abbia provato di aver estinto tale debito;
a suo dire, tanto sarebbe avvenuto in forza di una delibera di riclassificazione dei finanziamenti dei soci tra le riserve in conto capitale per € 414.853,00.
L'operazione, compiuta senza il consenso del socio titolare del diritto al rimborso (in epoca successiva alla sua fuoriuscita dalla compagine) presenta evidenti profili di irregolarità e possiede i connotati di un evidente artificio contabile, che non spetta alla corte indagare più approfonditamente in questa sede.
Vero è che non ha dimostrato di aver onorato il debito di € 400.000,00 Controparte_1
né di averlo estinto (neppure parzialmente) mediante una operazione alternativa lecita.
La corretta interpretazione delle regole sull'onere della prova impone alla corte di emendare il decreto reclamato, non potendosi condividere il ragionamento del primo giudice secondo cui, se il debito (appostato correttamente in bilancio nel 2015) è sparito
(rectius riclassificato) nei bilanci degli esercizi successivi (dal 2016 in poi), allora non può ritenersi provata la sua esistenza e consistenza al momento del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Dovendosi in questa sede esprimere una valutazione sommaria e incidentale in ordine all'ammontare dei debiti di al momento del deposito del ricorso per Controparte_1
l'apertura della sua liquidazione giudiziale, la corte ritiene che, se sommato alle altre
5 esposizioni debitorie accertate in primo grado, il debito restitutorio di € 400.000,00, consente di ritenere ampiamente soddisfatto il requisito dimensionale di cui all'art. 2 comma 1 n. 3 lett. d) CCII.
Lo stato di insolvenza.
Sull'incapacità della società debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, il criterio da seguire è quello delle imprese in liquidazione.
L'orientamento giurisprudenziale prevalente, in proposito, considera che per l'impresa in liquidazione debba escludersi la sussistenza dello stato d'insolvenza “se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obbiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece per le società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”. (cass.civ.sez.I, 1.7.2026 n. 25167)
L'analisi dei bilanci di (in atti) consente di concludere, come peraltro Controparte_1
già osservato dal Tribunale in prime cure, che lo squilibrio tra attivo e passivo registrato nei documenti contabili, in una con le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti sul complessivo stato di indebitamento, giustifica l'apertura della liquidazione giudiziale.
Tutto ciò premesso, il reclamo deve essere accolto.
§ 4
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La corte, letto l'art. 50 comma 5 CCII dichiara aperta la liquidazione giudiziale di e Controparte_1
rimette gli atti al tribunale di Lecce, sezione commerciale, per i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII;
condanna , al pagamento delle spese processuali CP_1 Controparte_1 di fase che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza (anche ex art. 49 comma 4 CCII).
6 Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
7
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 33/2025 V.G., tra con sede in Maglie (p.i. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Nisi, come da mandato in atti
RECLAMANTE
e
con sede in Lecce (p.i. Controparte_1
, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Maurizio Presicce, come da mandato in atti
RECLAMATA
Con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI
LECCE
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 30.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 § 1
Con ricorso del 4.10.2024, (d'ora innanzi per brevità Parte_1
, in qualità di creditrice della somma di € 187.076,80, portata dalla sentenza Parte_1
n. 2619/2024 del tribunale di Lecce, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di
(d'ora innanzi, per brevità, ); Controparte_1 Controparte_1
ha dedotto che la società debitrice, ormai da tempo inattiva ed in fase di liquidazione, si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento della suddetta somma, precettata con atto notificato ex art. 145 c.p.c. al legale rappresentante, dopo vano tentativo di eseguire la notifica a mezzo PEC nonché presso la sede legale, trovata chiusa dall'ufficiale giudiziario.
Quanto allo stato di insolvenza di Forniture IC, ha evidenziato Parte_1
l'esistenza di ingenti debiti societari “ormai cronicizzati nel tempo” (ed appostati nei bilanci degli ultimi tre esercizi 2021, 2022 e 2023).
§ 1.1
Con decreto del 27.12.2024, la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di
è stata rigettata dal Tribunale di Lecce, sezione commerciale, che - Controparte_1
sulla scorta dei dati appostati nei bilanci degli ultimi tre esercizi (2021, 2022 e 2023) - ha ritenuto insussistenti i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 CCII;
con particolare riguardo all'ammontare dei debiti di IC (nei medesimi esercizi) ha, CP_1
inoltre, negato efficacia probatoria alla scrittura privata con cui , a Controparte_1
mezzo del proprio legale rappresentante, aveva riconosciuto il debito di € 400.000,00 in favore di segnatamente, ha affermato che tale scrittura “non può essere Parte_1
ritenuta prova di un debito, sia pur postergato allo stato sussistente nella consistenza indicata, in quanto: a) il credito non è riportato nei successivi bilanci depositati (fra le
“altre riserve” è appostato un importo minore non chiaramente riconducibile a tale debito) e non vi è alcuna evidenza dei bilanci che si sono susseguiti fra il 2016 ed il 2021;
b) nessun accertamento sul punto risulta dalla sentenza prodotta in atti, nella quale per contro è riportato che la società resistente in quel giudizio “deduceva, a sostegno dell'insussistenza della pretesa vantata, che il rapporto tra le parti si fosse concluso nel 2015 e che la regolarizzazione dei rapporti fosse avvenuta successivamente, come attestato dalla stessa opposta con la missiva inoltrata il 10.7.18 prodotta”.
§ 2
Avverso il decreto di rigetto, ha proposto reclamo deducendo che avrebbe Parte_1
errato il tribunale a ritenere non superata la soglia di € 500.000,00, di cui all'art. 2 comma
2 1 lett. d) n. 3) CCII (relativa all'ammontare dei debiti gravanti sul patrimonio di
[...]
, al momento della richiesta di apertura della liquidazione Controparte_1 Controparte_1
giudiziale); ad avviso della reclamante, tale soglia avrebbe invece dovuto intendersi sforata, ove correttamente valutato il documento denominato “ATTO DI
RICONOSCIMENTO DI DEBITO E REGOLAZIONE DEL PAGAMENTO” (in atti), attestante l'esistenza (sin dal settembre 2015) del proprio ulteriore diritto alla restituzione di € 400.000,00, complessivamente erogati in favore di , a titolo di Controparte_1
finanziamento soci e non rimborsati.
§ 2.1
si è costituita in giudizio, ed ha eccepito l'inammissibilità del reclamo Controparte_1 perché depositato oltre il termine previsto dall'art. 50 comma 2 CCII;
nel merito ha dedotto che sulla inesistenza del debito di € 400.000,00 verso - riconosciuto Parte_1
dal proprio legale rappresentante, con la scrittura privata in esame - si era formato il giudicato (all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, definita con sentenza n.
2619/2024 del tribunale di Lecce); pertanto, correttamente tale somma, non era stata conteggiata dal tribunale nell'ammontare dei debiti di , in esito alla Controparte_1
richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.
§ 2.3
In data 13.2.2025, l'Avvocato generale della Repubblica di Lecce ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
In data 8.5.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Occorre innanzitutto rilevare che sull'eccezione di inammissibilità del reclamo, CP_1
non ha insistito, in fase di discussione (all'udienza del 24.4.2025), né con le
[...]
note di trattazione scritta del 6.5.2025, sicché la stessa deve intendersi rinunciata;
per completezza, la corte rileva che l'eccezione è infondata atteso che l'iscrizione a ruolo del reclamo è stata tempestivamente eseguita, anche se nel registro generale degli affari contenziosi, anziché in quello della volontaria giurisdizione, ove poi è legittimamente transitata.
§ 3.1
Nel merito, il reclamo è fondato.
L'eccezione di giudicato.
3 Occorre innanzitutto sgomberare il campo dalla eccezione di giudicato sollevata dalla difesa di;
ad avviso della reclamata, sarebbe precluso in questa sede Controparte_1
ogni accertamento (anche sommario) in ordine all'esistenza e alla consistenza del debito restitutorio di € 400.000,00, poiché tale questione avrebbe già formato oggetto del giudizio n. 3146/2018 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo, definito con sentenza irrevocabile n. 2619/2024.
Così non è.
Nella citata sentenza, il tribunale - con l'ausilio del CTU - ha scomposto la pretesa avanzata da in fase monitoria, distinguendo il credito derivante da fornitura Parte_1 di merci (pari ad € 102.744,91) da quello derivante dal finanziamento soci (pari ad €
400.000,00); in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da , Controparte_1
ha poi revocato il decreto ingiuntivo n. 342/2018 e condannato l'opponente al pagamento della somma di € 102.744,91, specificando che la stessa fosse dovuta in favore di Pt_1
a titolo di corrispettivi derivanti da forniture di materiale elettrico, determinati
[...]
“decurtando dalla somma portata in sede monitoria l'importo oggetto di finanziamento infruttifero”.
Sulla domanda di pagamento, avanzata - in via gradata - da al n. 5 delle Parte_1
conclusioni, elencate in calce all'atto di costituzione e risposta (pag. 19), laddove la società creditrice ha chiesto la condanna di al pagamento di tutte le Controparte_1 somme “per come riconosciute dovute all'esito dell'espletanda istruttoria, ed occorrendo
a mezzo CTU, anche a titolo di rimborso di somme per anticipazioni effettuate”, il tribunale ha omesso di pronunciarsi: ed invero, in nessuna parte della sentenza n.
2619/2024 risulta espresso un giudizio di accertamento negativo del debito restitutorio di
€ 400.000,00, né una pronuncia di rigetto della relativa domanda;
deve perciò escludersi che sul punto si sia formato il giudicato.
In proposito la giurisprudenza della suprema corte è costante nel ritenere che: “In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno”.
(cass.civ.sez.VI, ord.
1.12.2022 n. 35382; cass.civ.sez.III, 21.8.2023 n. 24896).
4 Il requisito dimensionale di cui all'art. 2 comma 1, lett. d) n. 3 CCII.
Passando ad esaminare la censura mossa dalla reclamante al ragionamento decisorio seguito dal tribunale in prime cure, la corte osserva che i motivi espressi nel decreto di rigetto della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di , per Controparte_1
negare valore probatorio alla sua ricognizione di debito, non sono corretti.
L'art. 1988 c.c. dispone che “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”; trattasi di negozi processuali e non sostanziali, perché non fanno sorgere un obbligo ma comportano la presunzione del rapporto fondamentale e l'inversione dell'onere della prova.
Ciò premesso, poiché nessuna contestazione è stata sollevata da in Controparte_1
ordine alla originaria esistenza del debito restitutorio (è infatti incontestato che vi sia stato un finanziamento soci, per complessivi € 400.000,00, da parte di nel breve Parte_1
periodo in cui la stessa ha detenuto il 40 % delle quote societarie di ) Controparte_1
- ed in disparte da ogni considerazione sulle modalità, poco chiare, con cui è sorta l'obbligazione (non vi è traccia in atti dei flussi finanziari sottesi) - occorre domandarsi se la società debitrice abbia provato di aver estinto tale debito;
a suo dire, tanto sarebbe avvenuto in forza di una delibera di riclassificazione dei finanziamenti dei soci tra le riserve in conto capitale per € 414.853,00.
L'operazione, compiuta senza il consenso del socio titolare del diritto al rimborso (in epoca successiva alla sua fuoriuscita dalla compagine) presenta evidenti profili di irregolarità e possiede i connotati di un evidente artificio contabile, che non spetta alla corte indagare più approfonditamente in questa sede.
Vero è che non ha dimostrato di aver onorato il debito di € 400.000,00 Controparte_1
né di averlo estinto (neppure parzialmente) mediante una operazione alternativa lecita.
La corretta interpretazione delle regole sull'onere della prova impone alla corte di emendare il decreto reclamato, non potendosi condividere il ragionamento del primo giudice secondo cui, se il debito (appostato correttamente in bilancio nel 2015) è sparito
(rectius riclassificato) nei bilanci degli esercizi successivi (dal 2016 in poi), allora non può ritenersi provata la sua esistenza e consistenza al momento del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Dovendosi in questa sede esprimere una valutazione sommaria e incidentale in ordine all'ammontare dei debiti di al momento del deposito del ricorso per Controparte_1
l'apertura della sua liquidazione giudiziale, la corte ritiene che, se sommato alle altre
5 esposizioni debitorie accertate in primo grado, il debito restitutorio di € 400.000,00, consente di ritenere ampiamente soddisfatto il requisito dimensionale di cui all'art. 2 comma 1 n. 3 lett. d) CCII.
Lo stato di insolvenza.
Sull'incapacità della società debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, il criterio da seguire è quello delle imprese in liquidazione.
L'orientamento giurisprudenziale prevalente, in proposito, considera che per l'impresa in liquidazione debba escludersi la sussistenza dello stato d'insolvenza “se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obbiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece per le società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”. (cass.civ.sez.I, 1.7.2026 n. 25167)
L'analisi dei bilanci di (in atti) consente di concludere, come peraltro Controparte_1
già osservato dal Tribunale in prime cure, che lo squilibrio tra attivo e passivo registrato nei documenti contabili, in una con le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti sul complessivo stato di indebitamento, giustifica l'apertura della liquidazione giudiziale.
Tutto ciò premesso, il reclamo deve essere accolto.
§ 4
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La corte, letto l'art. 50 comma 5 CCII dichiara aperta la liquidazione giudiziale di e Controparte_1
rimette gli atti al tribunale di Lecce, sezione commerciale, per i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII;
condanna , al pagamento delle spese processuali CP_1 Controparte_1 di fase che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza (anche ex art. 49 comma 4 CCII).
6 Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
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