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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/11/2024, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2179 / 2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE REL.
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2179/2024 e avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità
genitoriale (contenzioso)
promossa con ricorso da
nato a [...], il [...], CF. Persona_1
con l'Avv. MOROSINI FEDERICA;
C.F._1
contro
, nata a [...], il [...], CF. CP_1 C.F._2
con l'Avv. LUGLI MONICA;
CONCLUSIONI
1 Conclusioni congiunte delle parti:
Per_
“1) affidare in modo condiviso il figlio minore a entrambi i genitori, con
collocamento presso l'abitazione materna;
2) dare atto, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre avrà il diritto dovere di
Per_ tenere con sé il figlio
- a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola alla domenica sera. Nel week-end di
Per_ spettanza del padre, un viaggio, per accompagnare o riprende presso l'abitazione
del padre, spetterà alla madre;
- due giorni infrasettimana, su accordo delle parti, nella settimana in cui il fine
Per_ settimana starà con la madre, dalla fine della scuola (con delega alla nonna
paterna) sino al secondo giorno, quando verrà accompagnato a scuola o a casa della
madre.
3) Porsi a carico del signor , l'obbligo di versare alla signora , la Per_1 Pt_1
somma di € 400,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio.
Detto assegno verrà adeguato annualmente in misura percentualmente pari
all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita a partire da settembre 2025 e sarà
versato, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente che la signora Pt_1
vorrà indicare.
4) Porsi a carico dei genitori in misura paritetica il pagamento delle spese accessorie
che si renderanno necessarie per il figlio secondo quanto indicato nel Protocollo
Famiglia adottato dal Tribunale di Verona.
5) Le parti danno reciprocamente atto che la signora continuerà a percepire Pt_1
integralmente l'assegno unico.”
Conclusioni del P.M.: “nulla si oppone”.
2
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Verona del 06/02/2020 nell'ambito del procedimento n.
369/2019 V.G.;
ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa, conforme all'interesse del figlio minore e aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
ritenuto che l'esito della controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
1) Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate e provvede in conformità;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 05/11/2024
La Presidente rel.
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE REL.
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2179/2024 e avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità
genitoriale (contenzioso)
promossa con ricorso da
nato a [...], il [...], CF. Persona_1
con l'Avv. MOROSINI FEDERICA;
C.F._1
contro
, nata a [...], il [...], CF. CP_1 C.F._2
con l'Avv. LUGLI MONICA;
CONCLUSIONI
1 Conclusioni congiunte delle parti:
Per_
“1) affidare in modo condiviso il figlio minore a entrambi i genitori, con
collocamento presso l'abitazione materna;
2) dare atto, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre avrà il diritto dovere di
Per_ tenere con sé il figlio
- a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola alla domenica sera. Nel week-end di
Per_ spettanza del padre, un viaggio, per accompagnare o riprende presso l'abitazione
del padre, spetterà alla madre;
- due giorni infrasettimana, su accordo delle parti, nella settimana in cui il fine
Per_ settimana starà con la madre, dalla fine della scuola (con delega alla nonna
paterna) sino al secondo giorno, quando verrà accompagnato a scuola o a casa della
madre.
3) Porsi a carico del signor , l'obbligo di versare alla signora , la Per_1 Pt_1
somma di € 400,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio.
Detto assegno verrà adeguato annualmente in misura percentualmente pari
all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita a partire da settembre 2025 e sarà
versato, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente che la signora Pt_1
vorrà indicare.
4) Porsi a carico dei genitori in misura paritetica il pagamento delle spese accessorie
che si renderanno necessarie per il figlio secondo quanto indicato nel Protocollo
Famiglia adottato dal Tribunale di Verona.
5) Le parti danno reciprocamente atto che la signora continuerà a percepire Pt_1
integralmente l'assegno unico.”
Conclusioni del P.M.: “nulla si oppone”.
2
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Verona del 06/02/2020 nell'ambito del procedimento n.
369/2019 V.G.;
ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa, conforme all'interesse del figlio minore e aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
ritenuto che l'esito della controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
1) Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate e provvede in conformità;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 05/11/2024
La Presidente rel.
Antonella Guerra
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