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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/12/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3180 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariannunziata Taverna Presidente rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott. Francesco De Perna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 3180 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 27/08/2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Agostini, elettivamente domiciliati C.F._2 in Porto San Giorgio, Via Giotto n.44, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso ex artt. 473 bis. 49 e 473 bis. 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 27.08.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche con riguardo alle loro figlie minori, e nate rispettivamente il 15.05.2019 e il 15.06.2024, hanno Persona_1 Per_2 premesso di aver contratto matrimonio in Fermo, in data 18.03.2017 - trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al Numero 5, Parte I, Serie , Ufficio 1 Anno 2017 – e di aver scelto quale regime patrimoniale quello della separazione dei beni.
Le parti, istando congiuntamente per la pronuncia di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., hanno chiesto, quanto alla pronuncia di separazione, l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1 “ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciarne la separazione personale;
2 . Assegnare la casa familiare sita in Porto San Giorgio, FM, Via Sandro Pertini n.10, di proprietà della sig.ra a quest'ultima, che vi abiterà insieme alle due figlie minori;
Pt_1
Per_ 3. Disporre l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, in modo da Per_1 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo che per le questioni di ordinaria amministrazione rispetto alle quali i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente;
4. Disporre la collocazione prevalente delle figlie minori con la madre presso la casa familiare sita in Porto
San Giorgio, FM, Via Sandro Pertini n.10;
5. Disporre che il padre potrà vedere le figlie con le seguenti modalità:
➢ Due pomeriggi a settimana, individuati nei giorni di martedì e giovedì, quando il padre, dopo il lavoro, si recherà nella casa della sig.ra alle ore 18.00/18.30 per stare con le figlie, con la possibilità di Pt_1 prendere la figlia più grande, e condurla nella sua abitazione per la cena per poi riaccompagnarla a casa Per_1
Per_ entro le ore 21.30. La possibilità di cenare a casa del padre sarà estesa alla figlia dopo che questa avrà compiuto 3 anni;
➢ A weekends alternati:
➢ dal sabato pomeriggio alle ore 14.00 fino alla domenica sera, con pernotto. La domenica sarà Per_1
ricondotta a casa della madre entro le ore 21.30.
➢ sabato pomeriggio e domenica pomeriggio, quando starà almeno un'ora in compagnia del padre presso la casa materna;
successivamente al compimento dei 2 anni, la secondogenita potrà andare a casa del padre il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, escluso il pernotto, che verrà introdotto dopo che la bambina avrà compiuto 4 anni.
➢ Durante le vacanze estive (cioè periodi non scolastici) per dieci giorni, anche non consecutivi, che i genitori si comunicheranno reciprocamente entro il 30/6 di ogni anno. La secondogenita potrà trascorrere il periodo estivo prolungato, con pernotto, con il padre a partire dai 4 anni.
➢ Durante le festività, le bambine trascorreranno le festività natalizie (24, 25 e 26 dicembre) e pasquali
(sabato, domenica e lunedì dell'Angelo) sempre con la madre e le festività musulmane, la cui cadenza cambia ogni anno, con il padre, il quale comunicherà i relativi giorni alla madre co congruo anticipo. Mentre per il
Capodanno si seguirà il principio dell'alternanza a cominciare dalla madre con cui le bambine trascorreranno il Per_ 31/12/2025. Con la precisazione che in occasione del Capodanno, il pernotto di con il padre inizierà nel
2028.
➢ Compleanni: le bambine trascorreranno il giorno del loro compleanno insieme ad entrambi i genitori per condividere insieme il pranzo, la cena o la festa di compleanno pomeridiana con amici e compagni di scuola.
2 6. Stabilire a carico del sig. il pagamento di un contributo per il mantenimento ordinario delle figlie, Pt_2 mediante il versamento della somma mensile di euro 400,00 (200,00 euro per ciascuna figlia), che verrà versata mediante bonifico bancario entro il 17 di ogni mese. La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
7. Stabilire che entrambi i coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie inerenti le due figlie secondo le modalità indicate nel protocollo distrettuale di Ancona per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10/7/2024. Con la precisazione che, per concorde volontà dei coniugi, viene ricompresa tra spese straordinarie quella per la mensa scolastica delle figlie che, quindi, verrà suddivisa al 50%.
8. Stabilire che l'Assegno Unico Universale erogato dall' verrà trattenuto interamente dalla sig.ra CP_1
Pt_1
9. Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art.3, Legge n.898/1970 dall'udienza davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle minori non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
3 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Fermo, in data 18.03.2017;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese;
5. provvede come da separata ordinanza in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
6. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 07.11.2025
Il Presidente est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariannunziata Taverna Presidente rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott. Francesco De Perna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 3180 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 27/08/2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Agostini, elettivamente domiciliati C.F._2 in Porto San Giorgio, Via Giotto n.44, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso ex artt. 473 bis. 49 e 473 bis. 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 27.08.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche con riguardo alle loro figlie minori, e nate rispettivamente il 15.05.2019 e il 15.06.2024, hanno Persona_1 Per_2 premesso di aver contratto matrimonio in Fermo, in data 18.03.2017 - trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al Numero 5, Parte I, Serie , Ufficio 1 Anno 2017 – e di aver scelto quale regime patrimoniale quello della separazione dei beni.
Le parti, istando congiuntamente per la pronuncia di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., hanno chiesto, quanto alla pronuncia di separazione, l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1 “ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciarne la separazione personale;
2 . Assegnare la casa familiare sita in Porto San Giorgio, FM, Via Sandro Pertini n.10, di proprietà della sig.ra a quest'ultima, che vi abiterà insieme alle due figlie minori;
Pt_1
Per_ 3. Disporre l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, in modo da Per_1 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo che per le questioni di ordinaria amministrazione rispetto alle quali i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente;
4. Disporre la collocazione prevalente delle figlie minori con la madre presso la casa familiare sita in Porto
San Giorgio, FM, Via Sandro Pertini n.10;
5. Disporre che il padre potrà vedere le figlie con le seguenti modalità:
➢ Due pomeriggi a settimana, individuati nei giorni di martedì e giovedì, quando il padre, dopo il lavoro, si recherà nella casa della sig.ra alle ore 18.00/18.30 per stare con le figlie, con la possibilità di Pt_1 prendere la figlia più grande, e condurla nella sua abitazione per la cena per poi riaccompagnarla a casa Per_1
Per_ entro le ore 21.30. La possibilità di cenare a casa del padre sarà estesa alla figlia dopo che questa avrà compiuto 3 anni;
➢ A weekends alternati:
➢ dal sabato pomeriggio alle ore 14.00 fino alla domenica sera, con pernotto. La domenica sarà Per_1
ricondotta a casa della madre entro le ore 21.30.
➢ sabato pomeriggio e domenica pomeriggio, quando starà almeno un'ora in compagnia del padre presso la casa materna;
successivamente al compimento dei 2 anni, la secondogenita potrà andare a casa del padre il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, escluso il pernotto, che verrà introdotto dopo che la bambina avrà compiuto 4 anni.
➢ Durante le vacanze estive (cioè periodi non scolastici) per dieci giorni, anche non consecutivi, che i genitori si comunicheranno reciprocamente entro il 30/6 di ogni anno. La secondogenita potrà trascorrere il periodo estivo prolungato, con pernotto, con il padre a partire dai 4 anni.
➢ Durante le festività, le bambine trascorreranno le festività natalizie (24, 25 e 26 dicembre) e pasquali
(sabato, domenica e lunedì dell'Angelo) sempre con la madre e le festività musulmane, la cui cadenza cambia ogni anno, con il padre, il quale comunicherà i relativi giorni alla madre co congruo anticipo. Mentre per il
Capodanno si seguirà il principio dell'alternanza a cominciare dalla madre con cui le bambine trascorreranno il Per_ 31/12/2025. Con la precisazione che in occasione del Capodanno, il pernotto di con il padre inizierà nel
2028.
➢ Compleanni: le bambine trascorreranno il giorno del loro compleanno insieme ad entrambi i genitori per condividere insieme il pranzo, la cena o la festa di compleanno pomeridiana con amici e compagni di scuola.
2 6. Stabilire a carico del sig. il pagamento di un contributo per il mantenimento ordinario delle figlie, Pt_2 mediante il versamento della somma mensile di euro 400,00 (200,00 euro per ciascuna figlia), che verrà versata mediante bonifico bancario entro il 17 di ogni mese. La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
7. Stabilire che entrambi i coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie inerenti le due figlie secondo le modalità indicate nel protocollo distrettuale di Ancona per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10/7/2024. Con la precisazione che, per concorde volontà dei coniugi, viene ricompresa tra spese straordinarie quella per la mensa scolastica delle figlie che, quindi, verrà suddivisa al 50%.
8. Stabilire che l'Assegno Unico Universale erogato dall' verrà trattenuto interamente dalla sig.ra CP_1
Pt_1
9. Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art.3, Legge n.898/1970 dall'udienza davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle minori non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
3 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Fermo, in data 18.03.2017;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese;
5. provvede come da separata ordinanza in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
6. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 07.11.2025
Il Presidente est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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