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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 526/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 526/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA GIOENI Parte_1 C.F._1
N. 93 92100 AGRIGENTO presso lo studio dell'Avv. ZULLI MIRIAM (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata all' at- C.F._2 to di citazione
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA M. D'AZEGLIO 31 CP_1 P.IVA_1
40123 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. BOCCANERA NICOLETTA (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata alla com- C.F._3
parsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI: parte opponente
“in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito e rimette- re le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Agrigento
2) nel merito, dichiarare illegittima ed arbitraria l'attivazione della fornitura da parte della CP_1
;
[...]
3) Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
4) Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
1
Parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in via preliminare:
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna;
- concedere, per i motivi di cui sopra, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 4374/2024 del Tribunale di Bologna, ai sensi degli artt. 642 c 2 e/o 648 c.p.c.; nel merito, in via principale:
- rigettare l'opposizione promossa dalla ditta individuale e, per l'effetto, con- Parte_1 fermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo 4374/2024 del Tribunale di Bologna;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertare
e dichiarare che la ditta individuale in persona del titolare firmatario/legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Sig. ha omesso il pagamento delle fatture indicate Parte_1 nel ricorso per ingiunzione e, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore di CP_1
dell'importo di € 28.080,82, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà
[...] equa e dovuta in esito al presente procedimento, oltre gli interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze delle bollette al saldo o, in subordine, dalla data della domanda ex art. 1284 4° co c.c., ed oltre la rivalutazione monetaria;
in ogni caso: con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, Parte_1 opponeva il decreto ingiuntivo n. 4374/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 7.12.2024, nell'ambito del proc. R.G. n. 14592/2024 promosso dalla società con il quale le Controparte_1 era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 28.080,82 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fat- ture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica.
Preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Bologna, poiché, in ossequio alla di- sciplina posta dal Codice del Consumo, la competenza territoriale spettava al giudice del luogo do- ve il consumatore ha la residenza, nel caso di specie il Tribunale di Agrigento.
2
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa avanzata da poiché quest'ultima aveva at- CP_1 tivato, a far data dall'1.8.2022, il servizio di fornitura senza la sottoscrizione di alcun contratto, sic- ché le fatture emesse dovevano ritenersi nulle.
1.1
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore di quello di Agrigento. Nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la Controparte_1 quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In particolare, in via preliminare contestava l'applicabilità al caso di specie della disciplina con- sumeristica, essendo l'opponente una ditta individuale priva dei requisiti richiesti dal codice del consumo, motivo per cui la competenza territoriale doveva individuarsi nel Tribunale di Bologna quale foro ove, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., la prestazione di pagamento dove- va essere eseguita.
Nel merito, rappresentava di essere stata individuata quale esercente il Servizio a tutele graduali per il periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2024 per la regione Sicilia e di aver servito l'opponente a far data dal 1° agosto 2022 sino al 31 dicembre 2022.
Esponeva che l'attivazione del Servizio avviene ex lege, senza la sottoscrizione di un contratto, al momento in cui il POD viene associato, ad opera del distributore, alla società esercente il Servi- zio a tutele graduali, sicché alcuna censura poteva esserle mossa in ordine alla regolare instaurazio- ne del rapporto, avendo essa agito in conformità alla normativa di settore.
2.1.
L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'avversa eccezione di incompetenza, nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppo- sto;
in via principale e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata chiedeva che l'opponente venisse condannata al pagamento dell'importo di € 28.080,82 o di quella diversa somma risultante a seguito dell'istruttoria, oltre inte- ressi ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze delle bollette al saldo o, in subordine, dalla data del- la domanda ex art. 1284, comma 4 c.c., ed oltre la rivalutazione monetaria.
3.
Con ordinanza del 11.7.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclu-
3
sioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 11.11.2025 con concessione di ter- mine alle parti fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
4.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
5.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bologna sollevata dall'opponente, la quale ha individuato il foro territorialmente competente nel Tribunale di Agri- gento in forza dell'art. 66 bis del Codice del Consumo.
Orbene nel caso di specie non trova applicazione la richiamata disposizione, e ciò in ragione del- la natura giuridica dell'opponente, la quale è pacificamente una impresa individuale esercente una attività commerciale (panificio nello specifico).
L'art. 19 del Codice del Consumo, infatti, nell'estendere la tutela prevista per le pratiche com- merciali scorrette alle microimprese così come definite all'art. 18, comma 1, lett. d-bis) del mede- simo codice (nella cui definizione ben rientra l'opponente), non include anche la disciplina inerente al foro esclusivo del consumatore.
In questo senso è costante la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “la norma che individua il foro del consumatore [può] essere applicata solo in favore delle persone fisiche, con esclusione delle società di qualsiasi tipo in quanto le società, per definizione, non possono svolgere attività che esulino dallo scopo sociale (cfr. Cass. civ., Sez. VI-I, n. 21763/2013)” e che “la L. n. 27 del 2012, non ha equiparato pienamente le microimprese alle persone fisiche, ma ha esclusivamen- te esteso alla microimprese la tutela avverso le pratiche commerciali scorrette e non contiene una norma espressa, necessaria, di estensione del foro speciale e inderogabile del consumatore in favo- re di una categoria di soggetti ad esso equiparati” (Cass. civ., Sez. VI, n. 18914/2019).
Tanto chiarito, dunque, come correttamente dedotto dall'opposta, deve affermarsi la competenza di questo Tribunale quale forum destinatae solutionis, secondo gli oramai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in base al combinato disposto degli gli artt. 20 c.p.c. e
1182, comma 3 c.c. Infatti, “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini
l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta di- screzionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.”.
4
Nel caso di specie, l'opposta ha dimostrato la corretta instaurazione del c.d. Servizio a tutele graduali, la quale avviene ex lege, in ragione di un complesso normativo finalizzato a garantire la continuità dell'erogazione agli utenti non domestici che si trovino senza un fornitore nel mercato libero. Da ciò deriva l'assenza sia di un atto negoziale scritto, sia di una contrattazione tra le parti, in quanto le condizioni contrattuali vengono applicate in maniera automatica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garanti- re il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è quello dell'erogazione di energia elettrica.
In particolare, ha dato prova dell'associazione, ad essa, del POD intestato alla opponente (doc. CP_1
7) nonché delle condizioni generali ed economiche del Servizio a tutele graduali determinate da
RE (docc. 4 e 5). Proprio sulla base di queste ultime ha individuato il prezzo della forni- CP_1 tura, con la conseguenza che le fatture emesse, indicando i consumi e i singoli prezzi applicati, ren- dono liquido, in quanto determinabile in base ad un calcolo aritmetico, il relativo credito, radican- dosi, quindi, la competenza per territorio nel luogo della sede del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.
6.
Da tale motivazione discende anche il rigetto nel merito dell'opposizione.
Se, infatti, ha dimostrato la regolare instaurazione del rapporto con l'opponente a far data CP_1 dall'1.8.2022, quest'ultimo non ha raggiunto la prova dell'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della avversa pretesa creditoria. L'opponente, infatti non ha contestato l'effettiva ricezio- ne dell'energia elettrica, né ha dato prova dell'esistenza, nel periodo di riferimento, di un rapporto contrattuale con un diverso fornitore, essendosi, quello con il fornitore IREN, pacificamente inter- rotto in data 31.7.2022 quale conseguenza dello switching in favore di (cfr. comunicazione CP_1
IREN del 16.12.2022 prodotta dall'opponente).
Rispetto al quantum ingiunto, poi, l'opponente ha denunciato l'eccessività degli importi fatturati,
a parità di consumi, rispetto al precedente fornitore.
Anche tale eccezione deve essere disattesa in quanto ha prodotto le certificazioni dei con- CP_1 sumi (doc. 8) nonché le fatture di trasporto del distributore locale E-Distribuzione (doc. 9), così for- nendo prova della correttezza della fornitura del servizio di energia elettrica e della conseguente re- golarità e tempestività della fatturazione.
Ad ogni buon conto, occorre chiarire che i prezzi del Servizio a tutele graduali sono effettiva- mente diversi e, nello specifico, maggiori rispetto a quelli del libero mercato;
e ciò risponde ad una logica chiara, ovverosia quella per cui il Servizio a tutele graduali è funzionale ad accompagnare il passaggio al mercato libero e garantire, quindi, in via di “ultima istanza” la continuità di fornitura dell'energia elettrica ai punti facenti capo alle piccole e microimprese che, dopo la rimozione della
5
tutela di prezzo, non hanno ancora sottoscritto un contratto a condizioni di libero mercato o che, per qualsiasi motivo, sono rimaste senza fornitore.
7.
Tutto ciò considerato, quindi, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto in- giuntivo n. 4374/2024 confermato in ogni sua parte.
8.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00 nel valore medio per le fasi di studio e introduttiva, e nel valore minimo per le fasi di istruttoria /trattazione e decisionale, in ragione della esigua attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 4374/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Bologna in data 7.12.2024, nell'ambito del proc. R.G. n. 14592/2024, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna a pagare, in favore di le spese processuali che li- Parte_1 Controparte_1 quida in € 5.261,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 526/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA GIOENI Parte_1 C.F._1
N. 93 92100 AGRIGENTO presso lo studio dell'Avv. ZULLI MIRIAM (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata all' at- C.F._2 to di citazione
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA M. D'AZEGLIO 31 CP_1 P.IVA_1
40123 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. BOCCANERA NICOLETTA (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata alla com- C.F._3
parsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI: parte opponente
“in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito e rimette- re le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Agrigento
2) nel merito, dichiarare illegittima ed arbitraria l'attivazione della fornitura da parte della CP_1
;
[...]
3) Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
4) Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
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Parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in via preliminare:
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna;
- concedere, per i motivi di cui sopra, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 4374/2024 del Tribunale di Bologna, ai sensi degli artt. 642 c 2 e/o 648 c.p.c.; nel merito, in via principale:
- rigettare l'opposizione promossa dalla ditta individuale e, per l'effetto, con- Parte_1 fermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo 4374/2024 del Tribunale di Bologna;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertare
e dichiarare che la ditta individuale in persona del titolare firmatario/legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Sig. ha omesso il pagamento delle fatture indicate Parte_1 nel ricorso per ingiunzione e, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore di CP_1
dell'importo di € 28.080,82, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà
[...] equa e dovuta in esito al presente procedimento, oltre gli interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze delle bollette al saldo o, in subordine, dalla data della domanda ex art. 1284 4° co c.c., ed oltre la rivalutazione monetaria;
in ogni caso: con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, Parte_1 opponeva il decreto ingiuntivo n. 4374/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 7.12.2024, nell'ambito del proc. R.G. n. 14592/2024 promosso dalla società con il quale le Controparte_1 era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 28.080,82 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fat- ture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica.
Preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Bologna, poiché, in ossequio alla di- sciplina posta dal Codice del Consumo, la competenza territoriale spettava al giudice del luogo do- ve il consumatore ha la residenza, nel caso di specie il Tribunale di Agrigento.
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Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa avanzata da poiché quest'ultima aveva at- CP_1 tivato, a far data dall'1.8.2022, il servizio di fornitura senza la sottoscrizione di alcun contratto, sic- ché le fatture emesse dovevano ritenersi nulle.
1.1
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore di quello di Agrigento. Nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la Controparte_1 quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In particolare, in via preliminare contestava l'applicabilità al caso di specie della disciplina con- sumeristica, essendo l'opponente una ditta individuale priva dei requisiti richiesti dal codice del consumo, motivo per cui la competenza territoriale doveva individuarsi nel Tribunale di Bologna quale foro ove, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., la prestazione di pagamento dove- va essere eseguita.
Nel merito, rappresentava di essere stata individuata quale esercente il Servizio a tutele graduali per il periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2024 per la regione Sicilia e di aver servito l'opponente a far data dal 1° agosto 2022 sino al 31 dicembre 2022.
Esponeva che l'attivazione del Servizio avviene ex lege, senza la sottoscrizione di un contratto, al momento in cui il POD viene associato, ad opera del distributore, alla società esercente il Servi- zio a tutele graduali, sicché alcuna censura poteva esserle mossa in ordine alla regolare instaurazio- ne del rapporto, avendo essa agito in conformità alla normativa di settore.
2.1.
L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'avversa eccezione di incompetenza, nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppo- sto;
in via principale e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata chiedeva che l'opponente venisse condannata al pagamento dell'importo di € 28.080,82 o di quella diversa somma risultante a seguito dell'istruttoria, oltre inte- ressi ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze delle bollette al saldo o, in subordine, dalla data del- la domanda ex art. 1284, comma 4 c.c., ed oltre la rivalutazione monetaria.
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Con ordinanza del 11.7.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclu-
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sioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 11.11.2025 con concessione di ter- mine alle parti fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
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L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
5.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bologna sollevata dall'opponente, la quale ha individuato il foro territorialmente competente nel Tribunale di Agri- gento in forza dell'art. 66 bis del Codice del Consumo.
Orbene nel caso di specie non trova applicazione la richiamata disposizione, e ciò in ragione del- la natura giuridica dell'opponente, la quale è pacificamente una impresa individuale esercente una attività commerciale (panificio nello specifico).
L'art. 19 del Codice del Consumo, infatti, nell'estendere la tutela prevista per le pratiche com- merciali scorrette alle microimprese così come definite all'art. 18, comma 1, lett. d-bis) del mede- simo codice (nella cui definizione ben rientra l'opponente), non include anche la disciplina inerente al foro esclusivo del consumatore.
In questo senso è costante la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “la norma che individua il foro del consumatore [può] essere applicata solo in favore delle persone fisiche, con esclusione delle società di qualsiasi tipo in quanto le società, per definizione, non possono svolgere attività che esulino dallo scopo sociale (cfr. Cass. civ., Sez. VI-I, n. 21763/2013)” e che “la L. n. 27 del 2012, non ha equiparato pienamente le microimprese alle persone fisiche, ma ha esclusivamen- te esteso alla microimprese la tutela avverso le pratiche commerciali scorrette e non contiene una norma espressa, necessaria, di estensione del foro speciale e inderogabile del consumatore in favo- re di una categoria di soggetti ad esso equiparati” (Cass. civ., Sez. VI, n. 18914/2019).
Tanto chiarito, dunque, come correttamente dedotto dall'opposta, deve affermarsi la competenza di questo Tribunale quale forum destinatae solutionis, secondo gli oramai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in base al combinato disposto degli gli artt. 20 c.p.c. e
1182, comma 3 c.c. Infatti, “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini
l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta di- screzionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.”.
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Nel caso di specie, l'opposta ha dimostrato la corretta instaurazione del c.d. Servizio a tutele graduali, la quale avviene ex lege, in ragione di un complesso normativo finalizzato a garantire la continuità dell'erogazione agli utenti non domestici che si trovino senza un fornitore nel mercato libero. Da ciò deriva l'assenza sia di un atto negoziale scritto, sia di una contrattazione tra le parti, in quanto le condizioni contrattuali vengono applicate in maniera automatica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garanti- re il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è quello dell'erogazione di energia elettrica.
In particolare, ha dato prova dell'associazione, ad essa, del POD intestato alla opponente (doc. CP_1
7) nonché delle condizioni generali ed economiche del Servizio a tutele graduali determinate da
RE (docc. 4 e 5). Proprio sulla base di queste ultime ha individuato il prezzo della forni- CP_1 tura, con la conseguenza che le fatture emesse, indicando i consumi e i singoli prezzi applicati, ren- dono liquido, in quanto determinabile in base ad un calcolo aritmetico, il relativo credito, radican- dosi, quindi, la competenza per territorio nel luogo della sede del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.
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Da tale motivazione discende anche il rigetto nel merito dell'opposizione.
Se, infatti, ha dimostrato la regolare instaurazione del rapporto con l'opponente a far data CP_1 dall'1.8.2022, quest'ultimo non ha raggiunto la prova dell'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della avversa pretesa creditoria. L'opponente, infatti non ha contestato l'effettiva ricezio- ne dell'energia elettrica, né ha dato prova dell'esistenza, nel periodo di riferimento, di un rapporto contrattuale con un diverso fornitore, essendosi, quello con il fornitore IREN, pacificamente inter- rotto in data 31.7.2022 quale conseguenza dello switching in favore di (cfr. comunicazione CP_1
IREN del 16.12.2022 prodotta dall'opponente).
Rispetto al quantum ingiunto, poi, l'opponente ha denunciato l'eccessività degli importi fatturati,
a parità di consumi, rispetto al precedente fornitore.
Anche tale eccezione deve essere disattesa in quanto ha prodotto le certificazioni dei con- CP_1 sumi (doc. 8) nonché le fatture di trasporto del distributore locale E-Distribuzione (doc. 9), così for- nendo prova della correttezza della fornitura del servizio di energia elettrica e della conseguente re- golarità e tempestività della fatturazione.
Ad ogni buon conto, occorre chiarire che i prezzi del Servizio a tutele graduali sono effettiva- mente diversi e, nello specifico, maggiori rispetto a quelli del libero mercato;
e ciò risponde ad una logica chiara, ovverosia quella per cui il Servizio a tutele graduali è funzionale ad accompagnare il passaggio al mercato libero e garantire, quindi, in via di “ultima istanza” la continuità di fornitura dell'energia elettrica ai punti facenti capo alle piccole e microimprese che, dopo la rimozione della
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tutela di prezzo, non hanno ancora sottoscritto un contratto a condizioni di libero mercato o che, per qualsiasi motivo, sono rimaste senza fornitore.
7.
Tutto ciò considerato, quindi, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto in- giuntivo n. 4374/2024 confermato in ogni sua parte.
8.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00 nel valore medio per le fasi di studio e introduttiva, e nel valore minimo per le fasi di istruttoria /trattazione e decisionale, in ragione della esigua attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 4374/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Bologna in data 7.12.2024, nell'ambito del proc. R.G. n. 14592/2024, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna a pagare, in favore di le spese processuali che li- Parte_1 Controparte_1 quida in € 5.261,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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