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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/11/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 203/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott. LI TA OT Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 203 dell'anno 2024
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AT IO , giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
SE IO ), giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
avente ad oggetto: divorzio giudiziale “trasformato in consensuale” ex art. 3 n. 2 lett. b).
Conclusioni delle parti: adesione congiunta alla proposta conciliativa giudiziale, come in atti e note del 11/11/25
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di nulla oppone reso in data 18/4/24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2024 , , esponeva Parte_1 che:
1) ha contratto matrimonio con rito concordatario con Parte_1
il giorno 29/08/1990 (atto anno 1990, n. 60, Parte II, Serie A, Controparte_1 del registro degli atti di matrimonio del Comune di LAURIA);
2) che dall'unione coniugale nasceveva la figlia, , oggi maggiorenne (anno Per_1
1991);
3) che la separazione consensuale dei coniugi veniva omologata con decreto di questo
Tribunale del 2.10.1999. .
conveniva pertanto in giudizio il coniuge, chiedendo Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, sussistendone i presupposti di legge, con revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlia e di
Controparte_1
si costituiva in giudizio con comparsa, contestando le pretese
[...] accessorie patrimoniali ma aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo condannare il al pagamento degli arretrati e della Parte_1 quota TFR..
Con ordinanza del 9/7/25 proponeva la soluzione della lite mediante: - cessazione degli CP_ effetti civili del matrimonio celebrato in Lauria il 29.08.1990 con fissazione a favore della sig.ra di un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 mensili e revoca dell'assegno per la figlia maggiorenne economicamente autosufficiente.
All'udienza cartolare del 18/11/25 le parti aderivano alla proposta depositando le relative procure speciali, ed il g.i., stante l'accordo e le conclusioni congiunte, riservava la causa in decisione davanti al Collegio.
* * * * *
Il Pubblico Ministero ha prestato parere favorevole alla pronuncia richiesta. Nulla osta, dunque, alla formalizzazione degli accordi in questione.
Risulta, poi, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, secondo cui per domandarsi lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
In considerazione degli interessi coinvolti e dell'accordo in tal senso raggiunto tra le parti, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico
Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile/la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in LAURIA il 29/08/1990 (atto anno 1990,
n. 60, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
LAURIA) tra (C.F e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), alle condizioni congiunte, di cui alla CP_1 C.F._3
proposta conciliativa formulata con ordinanza del 9/7/25;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, per le annotazioni previste dall'art. 69, lett. d), D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 21/11/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente Riccardo Sabato LI TA OT
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott. LI TA OT Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 203 dell'anno 2024
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AT IO , giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
SE IO ), giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
avente ad oggetto: divorzio giudiziale “trasformato in consensuale” ex art. 3 n. 2 lett. b).
Conclusioni delle parti: adesione congiunta alla proposta conciliativa giudiziale, come in atti e note del 11/11/25
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di nulla oppone reso in data 18/4/24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2024 , , esponeva Parte_1 che:
1) ha contratto matrimonio con rito concordatario con Parte_1
il giorno 29/08/1990 (atto anno 1990, n. 60, Parte II, Serie A, Controparte_1 del registro degli atti di matrimonio del Comune di LAURIA);
2) che dall'unione coniugale nasceveva la figlia, , oggi maggiorenne (anno Per_1
1991);
3) che la separazione consensuale dei coniugi veniva omologata con decreto di questo
Tribunale del 2.10.1999. .
conveniva pertanto in giudizio il coniuge, chiedendo Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, sussistendone i presupposti di legge, con revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlia e di
Controparte_1
si costituiva in giudizio con comparsa, contestando le pretese
[...] accessorie patrimoniali ma aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo condannare il al pagamento degli arretrati e della Parte_1 quota TFR..
Con ordinanza del 9/7/25 proponeva la soluzione della lite mediante: - cessazione degli CP_ effetti civili del matrimonio celebrato in Lauria il 29.08.1990 con fissazione a favore della sig.ra di un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 mensili e revoca dell'assegno per la figlia maggiorenne economicamente autosufficiente.
All'udienza cartolare del 18/11/25 le parti aderivano alla proposta depositando le relative procure speciali, ed il g.i., stante l'accordo e le conclusioni congiunte, riservava la causa in decisione davanti al Collegio.
* * * * *
Il Pubblico Ministero ha prestato parere favorevole alla pronuncia richiesta. Nulla osta, dunque, alla formalizzazione degli accordi in questione.
Risulta, poi, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, secondo cui per domandarsi lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
In considerazione degli interessi coinvolti e dell'accordo in tal senso raggiunto tra le parti, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico
Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile/la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in LAURIA il 29/08/1990 (atto anno 1990,
n. 60, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
LAURIA) tra (C.F e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), alle condizioni congiunte, di cui alla CP_1 C.F._3
proposta conciliativa formulata con ordinanza del 9/7/25;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, per le annotazioni previste dall'art. 69, lett. d), D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 21/11/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente Riccardo Sabato LI TA OT
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.