TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di NO ER, Sezione I Civile, composto dai magistrati dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3531/2024 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gian Ettore Parte_1 C.F._1
Gassani, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore CP_1 C.F._2
Califano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NO ER;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale consensualizzata in corso di causa.
Conclusioni: come da atti introduttivi e provvedimenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso urgente di separazione giudiziale con richiesta di addebito depositato telematicamente il
4.10.2024 dato atto: di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 [...] in data 27.05.2007 nel Comune di Amalfi, (atto trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune al n. 21, parte II, serie A, anno 2007); che il 19.02.2011 sono nati i figli gemelli e;
che il ricorrente è funzionario di banca presso la “BNL-BNP Per_1 Persona_2
Paribas” con uno stipendio mensile di euro 3.100,00 netti;
che la resistente è insegnante di scuola secondaria di primo grado e percepisce una retribuzione netta di euro 1.500,00/1.600,00; che la casa coniugale sita in NO ER, alla via Sarajevo n. 16, acquistata il 24.09.2009, è di proprietà esclusiva del ricorrente su cui grava un mutuo ipotecario, con rate mensili pari ad euro 773,61; che il medesimo è proprietario di un ulteriore immobile, sito in Salerno, sul quale, del pari, grava un mutuo ipotecario il cui rateo ammonta ad euro 380,00 mensili, oltre che di un immobile, ad uso ufficio, concesso in comodato d'uso alla di lui sorella;
che il predetto ha acceso, altresì, un finanziamento con un esborso mensile di euro 729,80 euro mensili, della durata di dieci anni;
che il rapporto coniugale, nel corso del tempo, è andato progressivamente deteriorandosi, facendo venir meno l'affectio maritalis alla base dell'armonico sviluppo della famiglia;
che il ricorrente, da canto proprio, ha sempre dimostrato costante dedizione nei confronti del nucleo familiare, al contrario della controparte, la quale ha manifestato una condotta improntata a scarsa attenzione ed impegno nei confronti della prole;
che la medesima, invero, ha più volte mostrato atteggiamenti aggressivi, sfociati in aggressioni verbali e fisiche nei confronti del coniuge, anche alla presenza dei figli, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Sancire la separazione personale dei coniugi , con addebito nei confronti della resistente. 2) Parte_2
Affidare i figli minori e in via esclusiva al padre, con previsione del calendario e Per_1 Per_2 modalità del diritto di visita materno;
solo in via subordinata affidare i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei minori presso il padre. 3) Assegnare in godimento al sig. l'immobile adibito a casa coniugale, sito in NO ER (via Parte_1
Sarajevo n. 16), con tutto quanto in esso contenuto, concedendo alla sig.ra un termine per CP_1 asportare i propri effetti personali. 4) Determinare in capo alla madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura ritenuta di giustizia, non inferiore ad euro 250,00 mensili cadauno (euro 500,00 complessivi) e il 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, come da protocollo. 5) Vinte le spese.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 14.02.2025 si è costituita la resistente la quale, dato atto della pendenza di altro procedimento, tra le stesse CP_1 parti, avente il medesimo oggetto, recante N.R.G. 4374/24, proposto da essa ha CP_1 chiarito: che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia venuta meno a causa delle condotte assunte dal ricorrente il quale, nel corso della vita coniugale, ha manifestato un crescente disinteresse, morale ed affettivo, nei confronti della moglie, fino ad arrivare ad offese ed umiliazioni verbali perpetuate nei confronti di quest'ultima, talvolta anche dinanzi alla prole, tollerate dalla moglie al fine di mantenere l'unione familiare nell'interesse dei minori;
nondimeno, il carattere prevaricatore ed irrispettoso del marito ha reso non più tollerabile la convivenza tra i coniugi;
che la predetta è colei che si occupa prevalentemente della gestione e delle esigenze della prole essendo il marito, per ragioni di lavoro, assente durante la settimana;
che a causa della crisi coniugale il minore , da Persona_2 alcuni anni ha iniziato a manifestare lievi disagi di carattere psicologico che hanno determinato la resistente a rivolgersi ad uno specialista;
che la medesima, insegnante di lingua inglese presso l'Istituto Comprensivo Statale “Mazza – Colamarino” in Torre del Greco (NA), percepisce uno stipendio netto di circa € 1.300,00, su cui grava una trattenuta mensile pari ad euro 280,00, con scadenza al dicembre 2027, in virtù di un prestito personale dalla medesima contratto;
che nonostante la diversa prospettazione di controparte, la resistente è sempre stato un genitore attento, così come, peraltro, acclarato dal Tribunale per i Minorenni di Salerno in seguito al ricorso promosso dal coniuge per la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio delineate nell'atto introduttivo, ha chiesto all'adito Tribunale, previa riunione dei procedimenti n. 3531/24 e 4374/24, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi sig/ra e sig. CP_1
autorizzandoli a vivere separati. 2) All'esito del passaggio in giudicato della Parte_1 sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. n. 898/70, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 21, parte 2, serie
A, anno 2007, trascritto presso il Comune di Amalfi (SA). 3) Stabilire che nella fase della separazione
e della successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio i rapporti tra i coniugi vengano regolati sulla scorta delle seguenti CONDIZIONI a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con diritto di stabilire liberamente la loro residenza, con l'obbligo di comunicarne ogni variazione. b) La casa familiare, sita in NO ER (SA) alla Via Sarajevo n. 16, viene assegnata in esclusivo uso e godimento alla resistente sig/ra Dalla predetta casa CP_1 familiare il ricorrente sig. potrà portar via solo gli indumenti e gli oggetti di uso Parte_1 personale, salvo diverso separato accordo tra le parti. c) In relazione alla casa familiare, il sig. continuerà a provvedere economicamente in via esclusiva ai tributi ed alle utenze essenziali, Pt_1 quali telefono/connessione internet, luce e gas, come pure a sostenere le bollette condominiali straordinarie, mentre delle bollette ordinarie sarà onerata la sig/ra d) I figli minori CP_1 Per_1
e vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno la
[...] Persona_2 potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle rispettive capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. I predetti minori manterranno la loro abituale residenza e dimora con la madre presso la casa familiare. In ogni caso la madre potrà assumere autonomamente soltanto le decisioni sulla vita ordinaria dei minori. e) I genitori si assumono
l'obbligo di far conservare ai minor i rapporti continuativi con gli ascendenti e i parenti di entrambi.
f) Il sig. avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli a semplice richiesta alla madre previo Pt_1 congruo preavviso, sempre e comunque nel preminente interesse di questi ultimi e nel rispetto delle sue esigenze scolastiche e di vita quotidiana. g) Il sig. avrà diritto di tenere con sé i figli nei Pt_1 fine settimana in maniera alternata dalle ore 20:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica e avrà, inoltre, il diritto di trascorrere con l o r o le festività pasquali o natalizie ad anni alterni e durante le vacanze estive, sempre ad anni alterni, per un periodo consecutivo di 20 gg. da concordare con almeno 30 giorni di anticipo con la madre. Vengono fatti salvi eventuali diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei minori. h) Il sig. verserà alla sig/ra Pt_1 un assegno mensile complessivo di € 1.000,00, con indicizzazione annuale ISTAT, per il CP_1 mantenimento dei figli minori, in ragione di € 500,00 per ciascuno di loro, da00, rispondersi il giorno
1 di ogni mese tramite bonifico bancario sul seguente Iban: [...]. Le spese straordinarie relativi alla prole vengono suddivise in egual misura tra i genitori in ragione del
50% ciascuno. i) L'autovettura Fiat Panda tg. EX102LY, intestata al sig. viene assegnata Pt_1 alla sig/ra la quale si accollerà le spese del relativo passaggio di proprietà. l) I coniugi CP_1 presteranno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. 4)
Condannare il ricorrente alla refusione delle spese e competenze professionali di lite, con attribuzione allo scrivente avvocato.”.
Celebrata l'udienza del 6.03.2025 di comparizione delle parti, riuniti i procedimenti pendenti innanzi al medesimo adito Tribunale, disposto l'ascolto dei figli minori, con ordinanza del 18.4.2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori;
quindi, il giudizio è stato rimesso al Collegio per la pronuncia di stato (successivamente depositata in data 25.04.2025) e rinviato per il prosieguo istruttorio all'udienza dell'11.12.2025.
Con istanza del 21.07.2025 il procuratore di parte resistente ha formulato istanza di anticipazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni allegando, all'uopo, l'accordo congiunto di separazione, sottoscritto dalle parti, a cui ha fatto sèguito l'invito formale, rivolto dal giudicante, di depositare telematicamente note congiunte con le quali, dato atto del sopravvenuto accordo intercorso, e previa rinuncia espressa alla prosecuzione del giudizio in istruttoria, formulare la richiesta di rimessione della causa in decisione, riservando all'esito, ogni opportuna determinazione.
All'udienza dell'11.12.2025 fissata in modalità cartolare la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda di separazione personale è fondata e va accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore dei rispettivi atti introduttivi e la richiesta di pronuncia non definitiva sullo stato, emessa dal Tribunale di NO ER in data
25.04.2025 (n.1489/2025) da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni formalizzate il 12.6.2025, sottoscritte dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, allegate all'istanza del 21.7.2025, per come confermate con il deposito delle note di trattazione scritta in vista della celebrazione dell'udienza cartolare dell'11.12.2025, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione personale, alle condizioni concordate dalle parti, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO ER, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 sposatisi il 27.05.2007 nel Comune di Amalfi, (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, Parte II, serie A, anno 2007), alle condizioni formalizzate in data 12.6.2025, sottoscritte dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, allegate all'istanza del
21.7.2025, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Amalfi per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Così deciso in NO ER nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di NO ER, Sezione I Civile, composto dai magistrati dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3531/2024 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gian Ettore Parte_1 C.F._1
Gassani, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore CP_1 C.F._2
Califano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NO ER;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale consensualizzata in corso di causa.
Conclusioni: come da atti introduttivi e provvedimenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso urgente di separazione giudiziale con richiesta di addebito depositato telematicamente il
4.10.2024 dato atto: di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 [...] in data 27.05.2007 nel Comune di Amalfi, (atto trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune al n. 21, parte II, serie A, anno 2007); che il 19.02.2011 sono nati i figli gemelli e;
che il ricorrente è funzionario di banca presso la “BNL-BNP Per_1 Persona_2
Paribas” con uno stipendio mensile di euro 3.100,00 netti;
che la resistente è insegnante di scuola secondaria di primo grado e percepisce una retribuzione netta di euro 1.500,00/1.600,00; che la casa coniugale sita in NO ER, alla via Sarajevo n. 16, acquistata il 24.09.2009, è di proprietà esclusiva del ricorrente su cui grava un mutuo ipotecario, con rate mensili pari ad euro 773,61; che il medesimo è proprietario di un ulteriore immobile, sito in Salerno, sul quale, del pari, grava un mutuo ipotecario il cui rateo ammonta ad euro 380,00 mensili, oltre che di un immobile, ad uso ufficio, concesso in comodato d'uso alla di lui sorella;
che il predetto ha acceso, altresì, un finanziamento con un esborso mensile di euro 729,80 euro mensili, della durata di dieci anni;
che il rapporto coniugale, nel corso del tempo, è andato progressivamente deteriorandosi, facendo venir meno l'affectio maritalis alla base dell'armonico sviluppo della famiglia;
che il ricorrente, da canto proprio, ha sempre dimostrato costante dedizione nei confronti del nucleo familiare, al contrario della controparte, la quale ha manifestato una condotta improntata a scarsa attenzione ed impegno nei confronti della prole;
che la medesima, invero, ha più volte mostrato atteggiamenti aggressivi, sfociati in aggressioni verbali e fisiche nei confronti del coniuge, anche alla presenza dei figli, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Sancire la separazione personale dei coniugi , con addebito nei confronti della resistente. 2) Parte_2
Affidare i figli minori e in via esclusiva al padre, con previsione del calendario e Per_1 Per_2 modalità del diritto di visita materno;
solo in via subordinata affidare i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei minori presso il padre. 3) Assegnare in godimento al sig. l'immobile adibito a casa coniugale, sito in NO ER (via Parte_1
Sarajevo n. 16), con tutto quanto in esso contenuto, concedendo alla sig.ra un termine per CP_1 asportare i propri effetti personali. 4) Determinare in capo alla madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura ritenuta di giustizia, non inferiore ad euro 250,00 mensili cadauno (euro 500,00 complessivi) e il 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, come da protocollo. 5) Vinte le spese.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 14.02.2025 si è costituita la resistente la quale, dato atto della pendenza di altro procedimento, tra le stesse CP_1 parti, avente il medesimo oggetto, recante N.R.G. 4374/24, proposto da essa ha CP_1 chiarito: che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia venuta meno a causa delle condotte assunte dal ricorrente il quale, nel corso della vita coniugale, ha manifestato un crescente disinteresse, morale ed affettivo, nei confronti della moglie, fino ad arrivare ad offese ed umiliazioni verbali perpetuate nei confronti di quest'ultima, talvolta anche dinanzi alla prole, tollerate dalla moglie al fine di mantenere l'unione familiare nell'interesse dei minori;
nondimeno, il carattere prevaricatore ed irrispettoso del marito ha reso non più tollerabile la convivenza tra i coniugi;
che la predetta è colei che si occupa prevalentemente della gestione e delle esigenze della prole essendo il marito, per ragioni di lavoro, assente durante la settimana;
che a causa della crisi coniugale il minore , da Persona_2 alcuni anni ha iniziato a manifestare lievi disagi di carattere psicologico che hanno determinato la resistente a rivolgersi ad uno specialista;
che la medesima, insegnante di lingua inglese presso l'Istituto Comprensivo Statale “Mazza – Colamarino” in Torre del Greco (NA), percepisce uno stipendio netto di circa € 1.300,00, su cui grava una trattenuta mensile pari ad euro 280,00, con scadenza al dicembre 2027, in virtù di un prestito personale dalla medesima contratto;
che nonostante la diversa prospettazione di controparte, la resistente è sempre stato un genitore attento, così come, peraltro, acclarato dal Tribunale per i Minorenni di Salerno in seguito al ricorso promosso dal coniuge per la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio delineate nell'atto introduttivo, ha chiesto all'adito Tribunale, previa riunione dei procedimenti n. 3531/24 e 4374/24, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi sig/ra e sig. CP_1
autorizzandoli a vivere separati. 2) All'esito del passaggio in giudicato della Parte_1 sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. n. 898/70, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 21, parte 2, serie
A, anno 2007, trascritto presso il Comune di Amalfi (SA). 3) Stabilire che nella fase della separazione
e della successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio i rapporti tra i coniugi vengano regolati sulla scorta delle seguenti CONDIZIONI a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con diritto di stabilire liberamente la loro residenza, con l'obbligo di comunicarne ogni variazione. b) La casa familiare, sita in NO ER (SA) alla Via Sarajevo n. 16, viene assegnata in esclusivo uso e godimento alla resistente sig/ra Dalla predetta casa CP_1 familiare il ricorrente sig. potrà portar via solo gli indumenti e gli oggetti di uso Parte_1 personale, salvo diverso separato accordo tra le parti. c) In relazione alla casa familiare, il sig. continuerà a provvedere economicamente in via esclusiva ai tributi ed alle utenze essenziali, Pt_1 quali telefono/connessione internet, luce e gas, come pure a sostenere le bollette condominiali straordinarie, mentre delle bollette ordinarie sarà onerata la sig/ra d) I figli minori CP_1 Per_1
e vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno la
[...] Persona_2 potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle rispettive capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. I predetti minori manterranno la loro abituale residenza e dimora con la madre presso la casa familiare. In ogni caso la madre potrà assumere autonomamente soltanto le decisioni sulla vita ordinaria dei minori. e) I genitori si assumono
l'obbligo di far conservare ai minor i rapporti continuativi con gli ascendenti e i parenti di entrambi.
f) Il sig. avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli a semplice richiesta alla madre previo Pt_1 congruo preavviso, sempre e comunque nel preminente interesse di questi ultimi e nel rispetto delle sue esigenze scolastiche e di vita quotidiana. g) Il sig. avrà diritto di tenere con sé i figli nei Pt_1 fine settimana in maniera alternata dalle ore 20:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica e avrà, inoltre, il diritto di trascorrere con l o r o le festività pasquali o natalizie ad anni alterni e durante le vacanze estive, sempre ad anni alterni, per un periodo consecutivo di 20 gg. da concordare con almeno 30 giorni di anticipo con la madre. Vengono fatti salvi eventuali diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei minori. h) Il sig. verserà alla sig/ra Pt_1 un assegno mensile complessivo di € 1.000,00, con indicizzazione annuale ISTAT, per il CP_1 mantenimento dei figli minori, in ragione di € 500,00 per ciascuno di loro, da00, rispondersi il giorno
1 di ogni mese tramite bonifico bancario sul seguente Iban: [...]. Le spese straordinarie relativi alla prole vengono suddivise in egual misura tra i genitori in ragione del
50% ciascuno. i) L'autovettura Fiat Panda tg. EX102LY, intestata al sig. viene assegnata Pt_1 alla sig/ra la quale si accollerà le spese del relativo passaggio di proprietà. l) I coniugi CP_1 presteranno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. 4)
Condannare il ricorrente alla refusione delle spese e competenze professionali di lite, con attribuzione allo scrivente avvocato.”.
Celebrata l'udienza del 6.03.2025 di comparizione delle parti, riuniti i procedimenti pendenti innanzi al medesimo adito Tribunale, disposto l'ascolto dei figli minori, con ordinanza del 18.4.2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori;
quindi, il giudizio è stato rimesso al Collegio per la pronuncia di stato (successivamente depositata in data 25.04.2025) e rinviato per il prosieguo istruttorio all'udienza dell'11.12.2025.
Con istanza del 21.07.2025 il procuratore di parte resistente ha formulato istanza di anticipazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni allegando, all'uopo, l'accordo congiunto di separazione, sottoscritto dalle parti, a cui ha fatto sèguito l'invito formale, rivolto dal giudicante, di depositare telematicamente note congiunte con le quali, dato atto del sopravvenuto accordo intercorso, e previa rinuncia espressa alla prosecuzione del giudizio in istruttoria, formulare la richiesta di rimessione della causa in decisione, riservando all'esito, ogni opportuna determinazione.
All'udienza dell'11.12.2025 fissata in modalità cartolare la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda di separazione personale è fondata e va accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore dei rispettivi atti introduttivi e la richiesta di pronuncia non definitiva sullo stato, emessa dal Tribunale di NO ER in data
25.04.2025 (n.1489/2025) da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni formalizzate il 12.6.2025, sottoscritte dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, allegate all'istanza del 21.7.2025, per come confermate con il deposito delle note di trattazione scritta in vista della celebrazione dell'udienza cartolare dell'11.12.2025, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione personale, alle condizioni concordate dalle parti, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO ER, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 sposatisi il 27.05.2007 nel Comune di Amalfi, (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, Parte II, serie A, anno 2007), alle condizioni formalizzate in data 12.6.2025, sottoscritte dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, allegate all'istanza del
21.7.2025, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Amalfi per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Così deciso in NO ER nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire