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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1953/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 23.11.2020 al n. 1953 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso il OD, reso dal Collegio Arbitrale di Siena in data 29 giugno 2020; promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Feliciano Longo
- attore - contro
, , rappresentati e difesi dagli CP_1 CP_2 f i del foro di Firenze;
- convenuto - avente ad oggetto: impugnazione di OD .
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte impugnante: “1) In via preliminare sospendere la efficacia esecutiva del lodo emesso dal Collegio arbitrale, con sede in Siena alla Via A. Diaz n.1 e, successivamente, trasferita alla Via dei Montanini n.87 della stessa Città, composto dall'avv. Roberta Batelli, con funzioni di Presidente e dagli Arbitri avv.ti Giovanni Barone e Giampiero Cassi, sottoscritto il 29 giugno 2020 e comunicato il 3 luglio 2020, non notificato;
2) Dichiarare la nullità del lodo emesso dal Collegio arbitrale, con sede in Siena alla Via A. Diaz n.1 e, successivamente, trasferita alla Via dei Montanini n.87 della stessa Città, composto dall'avv. Roberta Batelli, con funzioni di Presidente e dagli Arbitri avv.ti Giovanni Barone e Giampiero Cassi, sottoscritto il 29 giugno 2020 e comunicato il 3 luglio 2020, non notificato. 3) Nel successivo giudizio rescissorio, si chiede accogliere le seguenti conclusioni, già precisate in data 23.12.2019 e segnatamente: a) Accertare e dichiarare che l' Parte_1 ha eseguito, in aggiunta ai lavori di cui al contratto di appalto del 05.10.2005,
[...] missionatigli dai sigg.ri e e costituiti dalla realizzazione della CP_1 Pt_2 nuova strada per accesso alla loro abitazione, dalla predisposizione lungo la nuova strada del passaggio delle utenze (acqua, energia elettrica e gas) e dai lavori per la realizzazione della fogna (acque bianche ed acque nere) maturando un credito per complessivi € 36.982,20, da maggiorarsi dell'IVA, come accertati nella ctu , disposta nel corso dell'ATP celebratosi dinanzi al Tribunale Parte_3 Civile di G N.3313/2015, depositata in data 18/5/2016, comprensiva degli allegati, o nel diverso importo, maggiore o minore che riterrà la Corte di Appello;
b) Accertare e dichiarare che l' ha sopportato i costi del pro- Parte_1 cedimento per accertamento tecnico preventivo ed ha corrisposto all'ing. Parte_3 le competenze allo stesso liquidate, per una spesa complessiva di € ponendola a carico degli appellati;
c) Condannare, per effetto dell'accoglimento delle antistanti conclusioni, i sigg.ri e al pagamento CP_1 Parte_4 della complessiva somma di €47.222,65, comprensiva di Iva e dei costi e delle competenze liquidate all'ing. , come indicati al punto che precede, o nel Parte_3 diverso importo di giustizi rrà l'adita Corte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori 19.06.2008 per le opere e dalla data dei singoli esborsi, o dalla diversa data che riterrà l'adita Corte di Appello;
d) Condannare e al CP_1 Parte_4 pagamento delle e spese e competenze legali per la difesa nel giudizio arbitrale ed al pagamento delle spese e competenze di lite del presente procedimento. Nel successivo giudizio rescissorio, si chiede nel merito accogliere le seguenti con- clusioni istruttorie: disporsi ctu per la verifica delle opere realizzate, come indicate in atti e per la quantificazione delle somme dovute alla Società, si evidenzia che, per economia processuale, potrebbe essere demandato al ctu il solo accertamento delle ammontare delle somme, sulla scorta della previsione contrattuale, utilizzando dati e quantità già accertati dal ctu sotto il vincolo del Parte_3 prestato giuramento. All'occorrenza, sempre i truttoria, si chiede l'escussione degli altri testi già indicati sui capitoli di prova A ed E della memoria di costituzione della ritenuti ammissibili dal Collegio e di Parte_1 seguito ritrascritti: e durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato ex fienile, di proprietà e Pt_2 CP_1 ubicato alla via Mazzini di Tavarnelle Val di Pesa, iniziati nell' e sigg.ri e concordavano con l' la realizzazione Pt_2 CP_1 Parte_1 della strada di strada di accesso alla loro proprietà, con inizio nei pressi dell'alloggiamento dei contatori gas, enel ed acqua e si sviluppasse con percorso che seguiva una stradina, già esistente, ricadente nella proprietà dell'
[...]
distinta nel NCT al foglio 28 p.lle 309, 310 e 314, c Parte_1 planimetria catastale e da foto che si mostrano al teste.( Testi da Testimone_1 Oppido Lucano, da Sesto Fiorentino (FI), Direttore dei Lavori Tes_2 [...]
da 'Elsa); CAPITOLO E) vero che i lavori di cui CP_3 che precedono sono stati eseguiti sotto la direzione del geom. Controparte_4 per conto della e del geom. Parte_1 Controparte_3 direttore dei lavori. (Testi da Oppido Lucano, da Sesto Testimone_1 Tes_2 Fiorentino e Direttore dei Lavori da Colle di Val D'Elsa). Di Controparte_3 seguito si trascrivono i capitoli “pr ente richiamati nel Capitolo E con riferimento ai lavori di cui ai punti che precedono. “B)Vero che l'
[...] ha realizzato la strada di accesso all'abitazione dei sigg. Parte_1 Pt_2
eseguendo uno scavo di sbancamento, della lunghezza di circa ml 400, CP_1 larghezza di circa mt 4,50 e profondità di circa cm 60; ha proceduto alla preparazione del piano di posa in opera con rullo compressore, ha fornito e proceduto alla posa in opera di materiale proveniente da cave di prestito;
ha provveduto alla finitura con fornitura e posa in opera di breccia Val di Merse, costipata con rullo compressore. (Testi da Oppido Lucano, Testimone_1 Tes_2 da Sesto Fiorentino e Direttore dei Lavori da Colle di
[...] Controparte_3
2 Val D'Elsa, da Siena). C)Vero che lateralmente alla strada Testimone_3 realizzata, di cui al punto che precede, (B)la di intesa con i Parte_1 sigg.ri e ha eseguito i lavori per il passaggio delle utenze, a partire Pt_2 CP_1 dall'a n ai contatori delle utenze, dando corso allo scavo a sezione obbligata per l'alloggiamento delle utenze, e relativi pozzetti in calcestruzzo prefabbricati, ponendoli a di-stanza di circa ml 20/25 l'uno dall'altro, alla fornitura e posa di sabbione per adagiare i tubi corrugati poi posati in opera, (enel, gas, acqua), alla copertura dei predetti tubi con sabbione, alla chiusura dello scavo con il materiale precedentemente estratto. ( Testi da Oppido Testimone_1 Lucano, da Sesto Fiorentino e Direttore dei Lavori Tes_2 Controparte_3 da Colle a) D)Vero che l' d Parte_1 e ha realizzato la fogna a servizio dell'immobile di loro proprietà, Pt_2 CP_1 eseguendo lo scavo di sbancamento a sezione obbligata per l'alloggiamento delle tubazioni in PVC rigido fi 250, per una lunghezza di circa ml 210, larghezza di circa mt 1,50 e profondità di circa mt 2,50 con partenza dal fabbricato dei sigg.ri e sino all'allacciamento a valle della rete fognaria pubblica, ha Pt_2 CP_1 proceduto alla fornitura e posa in opera di sabbione spessore cm 10 per tutta la lunghezza dello scavo sotto le tubazioni nonché per cm 10 a copertura delle tubazioni, alla fornitura e posa in opera di due tubazioni in PVC 250 (acque bianche e acque nere) 'per una lunghezza di circa ml 420 alla fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni di cm 100 x cm 100 ed altezza di circa cm 200/250. ( Testi da Oppido Lucano, Testimone_1
da Sesto Fiorentino e Direttore dei Lavori da Colle Tes_2 Controparte_3 a)”.”; per parte imougnata: “affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, voglia respingere l'impugnazione del lodo perché inammissibile e comunque infondata per i motivi esposti nella narrativa che precede e quindi confermare in ogni sua parte il lodo reso dal Collegio Arbitrale, costituito in Siena e composto dagli Avvocati Roberta Batelli Presidente, Giovanni Barone Arbitro, Giampiero Cassi Arbitro, del 29 giugno 2020. Con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali, oltre Cap ed Iva. In ipotesi accertare, all'esito della espletata od espletanda istruttoria, e previa dichiarazione di nullità della procedura per A.T.P. svoltasi dinanzi al Tribunale di Potenza R.G. 3315/2015 o comunque della C.T.U. depositata a seguito della stessa, che comunque nessun corrispettivo è dovuto dai sigg.ri e er i lavori oggetto di questo giudizio Pt_2 CP_1
o comunque determinare l'importo dovuto in misura sensibilmente inferiore a quella indicata dalla con applicazione dei (soli) interessi Parte_1 dalla data di notifica dell'atto di promozione del procedimento arbitrale;
in tale ultima e deprecata ipotesi detrarre da quanto sarà riconosciuto a favore della l'importo di € 2.489,64, oltre ad interessi legali dal Parte_1 23.05.2018, pari a quanto dovuto da quest'ultima ai comparenti a titolo di refusione delle spese legali secondo quanto sancito dal Tribunale di Potenza con la sentenza che ha revocato il de-reto ingiuntivo. Sempre in ipotesi ed in via istruttoria occorrendo e per la sola ipotesi che l'adita Corte non ritenga di poter definire il giudizio sulla base delle evidenze documentali e dell'istruttoria espletata: - - richiedere informazioni al Comune di Barberino Tavernelle, ai sensi dell'art.213 c.p.c. sulla presenza, o meno, del percorso viario oggetto di causa nell'Elenco delle strade comunali e vicinali presenti sul territorio del comune all'epoca dei fatti;
- - respingere le eventuali ulteriori istanze istruttorie avversarie per le motivazioni già esposte e che saranno ribadite nelle difese conclusionali;
- - in ipotesi deprecata di ammissione delle prove orali dedotte da controparte, e non ammesse con l'ordinanza arbitrale del 29.07.2019, ferma la nostra opposizione alla delega dell'assunzione della stessa
3 per i motivi di cui al par.
6.2. della nostra memoria di replica dinanzi al Collegio Arbitrale del 4.03.2019, ammettere i comparenti alla controprova con i testi ivi indicati, nonché alla prova contraria sui capitoli dedotti pure nella nostra predetta memoria, pagine 26 e 27, con i testi ivi individuati;
- ammettere C.T.U. volta ad accertare la consistenza dei lavori eseguiti, la rispondenza o meno degli stessi alla regola dell'arte, il loro valore di mercato nonché i danni provocati dalla con la realizzazione di una strada con un Parte_1 Parte_5 percorso diverso a quello contrattualmente pattuito.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. La vicenda origina da un contratto di appalto stipulato fra i committenti fra e e l'appaltatrice per CP_1 Parte_4 Parte_1
l'esecuzione di opere edili relative all'immobile “La Fornace” sito in Tavarnelle
Val di Pesa (FI), per un prezzo di € 196.253,62 oltre IVA. Nel contratto era previsto che eventuali opere extra-contrattuali sarebbero state contabilizzate secondo il prezzario della Regione Toscana del 2001.
Così la ricostruzione dei fatti nel OD impugnato: “Il 10 ottobre 2002, il
Sig. e la in persona del procuratore Parte_4 Controparte_5
- con uffici in Tavarnelle Val di Pesa ed in Colle Val d'Elsa e Controparte_4 sede legale in Potenza (doc. 1) — stipularono in Colle Val D'Elsa un “preliminare di compravendita sottoposto a condizione risolutiva” (doc. 2 ed allegati)nel quale:- si obbligò a vendere, nel Comune di Tavarnelle, a e/o a Parte_1 Pt_2 persona dallo stesso nominata, un terreno di circa mq 5.267 ed un annesso rurale denominato “capanna o fienile” di circa 9G mq.;- i beni erano parte di un più ampio compendio immobiliare denominato “Podere La Fornace” del quale
[...] si dichiarò detentrice di titolo (“atto compromissorio” stipulato il 12 Parte_1 giugno 2002);- Fiori si obbligò ad acquistare l'immobile ed inoltre, contestualmente, fu anche richiesto di obbligarsi ad affidare “insindacabilmente”
i lavori per la ristrutturazione dello stesso alla che a sua volta Parte_1 li avrebbe fatti eseguire da una società da lei designata e di sua fiducia, rimanendo comunque con la stessa responsabile in solido (art. 9): a tal fine al preliminare fu allegato, sub 'C', un contratto di appalto che sarebbe divenuto operativo al momento delle approvazioni dei progetti da parte del Comune (art.
8);- il prezzo fu pattuito a corpo e non a misura, “comprensivo sia del valore dell'immobile allo stato attuale sia delle opere da eseguire di cui all'allegato B”
(quelle pattuite per la ristrutturazione dello stesso), nell'importo di Euro
387.342,67. suddiviso come segue: € 191.089,05 per il rudere agricolo "capanna
o fienile” ed il terreno di pertinenza ed € 196.243,63 per la ristrutturazione secondo un “capitolato e Elenco lavori specifico perle opere da eseguire in esso
4 elencato” allegato sotto la lettera 'B' (art. 8).Il preliminare fu sottoposto a condizione risolutiva costituita dalla mancata approvazione del progetto di ristrutturazione del fabbricato o dalla mancata autorizzazione del cambio di destinazione (premesse pagg. 3 e 4).Fu inoltre pattuito che “Eventuali controversie le parti convengono di risolverle esclusivamente con l'arbitrato ed il foro competente sarà quello del Tribunale di Potenza” (art. 12).Al contratto furono allegati i tre documenti già ricordati: un elaborato planimetrico ('A'), un “Elenco lavori per la ristrutturazione” ('B') ed il “Contratto di appalto” ('C'). Con il contratto di appalto del 5/10/2005 le parti concordavano espressamente che l'eventuale esecuzione di opere non previste, né dal progetto, né dal capitolato di appalto, avrebbero dovuto essere concordate per iscritto e contabilizzate con i prezzi unitari del prezzario della Regione Toscana relativo all'anno 2001.Secondo quanto sostenuto dalla società i committenti, nell'ambito del Parte_1 cennato rapporto avrebbero richiesto opere non previste in contratto, ovvero previste in quantità inferiore, costituite specificatamente:1) dalla realizzazione di nuova strada per accesso all'abitazione, con tracciato posto su apprezzamento di terreno individuato al N.C.T. al f. 28 p.lle 309, 310 e 314 del Comune di Tavarnelle val di Pesa (FI), all'epoca di proprietà della 2) dalla Controparte_5 predisposizione, lungo la nuova strada, del passaggio delle utenze (Acqua, Enel
e Gas) con fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento (con posizionamento di uno ogni 25 mt) e tubi corrugati per il passaggio del gas e dell'acqua;3) dalla realizzazione della fogna (acque bianche ed acque nere) su appezzamento di terreno individuato in N.C.T. al F. 28 p.lle 303 e 318 del Comune di Tavarnelle
Val di Pesa (FI) di proprietà della La società Controparte_5 [...] avanzava richiesta di accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Parte_1
Potenza per accertare quantità, qualità ed il valore delle opere realizzate a suo dire su richiesta dei committenti. Veniva introdotto il procedimento di accertamento tecnico preventivo RGN n. 3313/2015 Tribunale Civile di Potenza, nel quale, da ultimo, veniva nominato C.T.U. l'ing. , che Persona_1 quantificava i lavori indicati dalla in € 36.982,20.A Controparte_5 tale accertamento non partecipavano i Sig.ri e perché secondo quanto Pt_2 CP_1 sostenuto dai medesimi mai notificato. Sempre la Controparte_5 proponeva ricorso per decreto ingiuntivo, sempre al Tribunale di Potenza,
[...] richiedendo il pagamento delle somme indicate nell'A.T.P. oltre spese e quant'altro ed il Tribunale di Potenza con decreto n. 707 del 10/10/2017 ingiungeva ai Sig.ri
e di pagare alla la somma di € Pt_2 CP_1 CP_5 Parte_1
5 47.222,65. Avverso tale decreto proponevano opposizione i Sig.ri e Pt_2 CP_1 contestando la carenza dei presupposti per emettere il Decreto Ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, la competenza del collegio arbitrale a conoscere di eventuali controversie, ex art 11 del contratto di appalto, deducendone altresì
l'infondatezza nel merito, contestando la debenza delle somme e l'inopponibilità nei loro confronti dell'accertamento tecnico preventivo, che assumevano essersi svolto in assenza di contraddittorio, per omessa notifica del relativo ricorso introduttivo. Con sentenza n. 513/2018, pubblicata il 23/05/2018, il Tribunale di Potenza riconosceva la validità ed efficacia della clausola compromissoria e la conseguente devoluzione della controversia alla cognizione di un Collegio arbitrale, ed accoglieva l'opposizione dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo
n. 707/2017, assegnando alle parti termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al collegio arbitrale. La
[...] introduceva quindi domanda di arbitrato di cui al presente lodo. Controparte_5
L' oggetto del lodo e le relative domande. In via preliminare eccezione relativa alla sede dell'Arbitrato. È stata preliminarmente esaminata la eccezione, riproposta in sede di conclusioni dalla sulla Controparte_5 competente sede dell'arbitrato che, secondo detta Società, dovrebbe essere
Potenza e non Siena, sulla base di quanto previsto nella clausola Arbitrale . Il
Collegio ha deciso e motivato in merito nella prima adunanza del 9 gennaio 2019, ha reiterato tale decisione nella adunanza successiva e su di essa viene richiesto nuovamente di decidere. In via preliminare sulla utilizzabilità dell'A.T.P. L'A.T.P. espletato dinanzi al Tribunale di Potenza, ad avviso della difesa dei Sig.ri Pt_5
sarebbe nullo e, comunque, non utilizzabile perché non sarebbe mai stato
[...] regolarmente notificato ai suddetti Signori e il relativo ricorso con il Pt_2 CP_1 provvedimento di fissazione dell'udienza. Ancora in via preliminare sulla legittimità dell'ordine di esibizione al Comune di Barberino Tavarnelle Ad avviso della l'ordine di esibizione al Comune di Controparte_5
Barberino Tavarnelle delle pratiche edilizie concernenti la realizzazione della strada e della fognatura inerenti il fabbricato dei Signori e sarebbe
Pt_2 CP_1 stato illegittimo, in quanto i Signori e avrebbero potuto e dovuto
Pt_2 CP_1 acquisire direttamente detti documenti, con conseguente inammissibilità dell'ordine di esibizione in questione, mentre i Signori e itengono detto
Pt_2 CP_1 ordine legittimo. Nel merito si discute: Se sia dovuto dai Signori e a
Pt_2 CP_1 il pagamento dell'importo richiesto per lavori ed Controparte_5 opere accertati nell' di quali opere si tratti, se tali opere siano state previste CP_6
6 ed approvate e se siano o meno previste nel contratto di appalto, con particolare riferimento alle seguenti opere: la strada per accesso all'abitazione Parte_5 sia quella con tracciato posto sul terreno individuato al NCT del Comune di
Tavarnelle val di Pesa al f. 28 , particelle 309, 310, 314;- la predisposizione in tale strada, o meno, del passaggio delle utenze (acqua, luce, gas) con forniture e posa in opera di tubi ferranti come specificato in atti;
- la realizzazione della fogna
(acque bianche e nere) su appezzamento di terreno di terreno distinto al NCT del
Comune di Tavarnelle Val di Pesa nel f. 28. particelle 303 e 318.La
[...] ritiene che tali opere, come meglio specificate nei propri Controparte_5 atti, non fossero previste né nel progetto né nel capitolato di appalto e pertanto debbano essere pagate nella misura e nella specie indicata nell'A.T.P. e nel decreto ingiuntivo opposto. Al contrario i Sig.ri e ritengono che tra i Pt_2 CP_1 lavori descritti nell'elenco B) allegato al contratto preliminare fossero compresi sia la strada di accesso al resede privato compresa ogni altra opera — fognature tubature etc. — necessaria a rendere il lavoro e l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Sempre e rilevano, inoltre, di non aver mai espressamente Pt_2 CP_1 autorizzato per iscritto alcuna opera ulteriore a quelle fuori capitolato già contabilizzate e pagate in data 27/04/06 per € 32.390,82. Eccepiscono la intervenuta prescrizione dei diritti sottostanti alle domande avanzate. In merito alia strada i Sig.ri e rilevano che l'attuale tracciato della strada che Pt_2 CP_1 conduce alla loro abitazione sia diverso da quello originariamente concordato, più lungo e gravoso, e questo al fine di “favorire” da parte della
[...]
i successivi acquirenti di altro immobile limitrofo sul cui piazzale Controparte_5 antistante insisteva la originaria strada di accesso;
sostengono altresì che tale
“nuova” strada per la quale viene richiesto il pagamento in realtà fosse comunque già esistente come strada poderale e che ciò risulta dagli atti ¢ autorizzazioni depositati proprio dalla Società al Comune di Tavarnelle Pt_1 Parte_1
Val di Pesa. In via riconvenzionale i Signori e chiedono:- di accertare Pt_2 CP_1
e dichiarare l'inadempimento della agli obblighi Controparte_5 della stessa assunti, accertare e quantificare, anche in via equitativa, i danni con lo stesso provocati agli scriventi, con ogni conseguente provvedimento;
- di accertare e dichiarare che spese e compensi professionali della procedura, sia quelli del Collegio Arbitrale che quelli per l'assistenza legale e tecnica degli scriventi, il tutto maggiorato di Cap ed IVA, debbono far carico integralmente alla predetta società con conseguente condanna della stessa, in persona del legale rappresentante, alla refusione di dette spese a favore degli scriventi.”
7 Secondo la prospettazione di i committenti Controparte_7 successivamente alla stipula del contratto richiedevano opere non previste nel contratto, ovvero previste in quantità inferiori ed in particolare: la realizzazione di una nuova strada di accesso all'abitazione; la predisposizione lungo la strada del passaggio delle utenze acqua, ENEL, gas, con fornitura e posa di pozzetti, e la realizzazione della fogna L'appaltatore realizzava tali opere, che venivano accettate e utilizzate dai committenti. Tuttavia, questi ultimi omettevano di procedere al pagamento, contestando di averle mai commissionate A seguito di un accertamento tecnico preventivo disposto dalla società, il CTU nominato riconosceva l'esecuzione dei lavori e quantificava i relativi corrispettivi, al netto di IVA, in € 36.982,20, così suddivisi: Strada: € 13.137,97; Sotto servizi: €
4.730,05; Condotta fognaria: € 15.131,28; Ulteriore condotta fognaria: €
3.982,89.L'Appaltatore otteneva quindi un decreto ingiuntivo per la soddisfazione del credito per l'importo di € 47.222,65. A seguito dell'opposizione dei committenti, che eccepivano la competenza del Collegio Arbitrale, il
Tribunale di Potenza dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo (n. 513/2018)
e assegnava alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Collegio Arbitrale.
L'appaltatore notificava, quindi domanda di arbitrato in data 8 agosto
2018, designando quale proprio arbitro l'Avv. Giovanni Barone e ponendo al
Collegio Arbitrale il quesito volto ad accertare e dichiarare che la
[...] aveva eseguito, in aggiunta ai lavori del contratto del 2005, quelli Parte_1 relativi alla strada, ai sottoservizi ed alla fogna, maturando un credito di €
36.982,20 oltre IVA.
La società in data 25.9.2018, chiedeva al Parte_1
Presidente del Tribunale di Siena la nomina del terzo arbitro con funzioni di
Presidente, in base alla clausola arbitrale dell'art. 11 del contratto di appalto.
Il Presidente del Tribunale designava l'Avv. Tiziana Angelucci del Foro di
Potenza, motivando l'opportunità di nominare un esperto tra i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, tenuto conto della sede del Collegio
Arbitrale. L'Avv. Angelucci comunicava l'accettazione della nomina alle parti in data 25.10.2018. Nonostante ciò, i Signori e presentavano “istanza CP_1 Pt_2 di visibilità” nel procedimento promosso dalla società, nel quale era già stato designato il Presidente Avv. Angelucci. Inoltre, presentavano istanza di nomina del terzo arbitro in data 11.10.2018, a seguito della quale veniva immotivatamente nominato Presidente del Collegio l'Avv. Roberta Batelli. Su
8 ulteriore istanza dei committenti, il Presidente del Tribunale di Siena confermava con provvedimento del 29.10.2018 l' arbitro Avv. Batelli quale
Presidente del Collegio, respingendo successivamente la richiesta di
“composizione del contrasto” avanzata da che Parte_1 evidenziava la già intervenuta definizione del procedimento di designazione e l'accettazione del Presidente Avv. Angelucci. Pertanto, in data 9.1.2019, si costituiva in Siena il Collegio Arbitrale nel quale l'Avv. Roberta Batelli accettava l'incarico e assumeva le funzioni di Presidente. Venivano assegnati alle parti termini per il deposito di memorie, la formulazione dei quesiti, la precisazione dei mezzi istruttori e la produzione di documenti probatori, nonché un ulteriore termine per memorie di replica, integrazione o modificazione delle domande, eccezioni e richieste istruttorie, con fissazione dell'adunanza dell'08.03.2019 per il tentativo di conciliazione e pronuncia sulle istanze.
Le parti producevano le rispettive memorie. Il Collegio Arbitrale, disattendendo le sole richieste della società, ed in assenza di specifica, rituale e tempestiva istanza, acquisiva “d'ufficio” ai sensi degli artt. 210, 213 c.p.c. e 816- ter c.p.c. una serie di documenti presso il Controparte_8 sulla base di eccezioni e motivazioni mai sollevate dai committenti, relative all'epoca di realizzazione della strada di accesso e alla sussistenza di un titolo abilitativo, che esulavano dall'oggetto del contendere.
Dopo l'acquisizione “irregolare” della documentazione, veniva assegnato termine alle parti per dedurre in merito. L'appellante ne contestava l'acquisizione con la “memoria autorizzata”, anche per intervenuta decadenza e per essere stata l'acquisizione disposta d'ufficio in assenza di preventiva istanza e di istanza di rimessione in termini. Evidenziava altresì l'irrilevanza dell'epoca di realizzazione della strada, mai addotta negli atti difensivi dei Signori e Pt_2
e la presenza agli atti del verbale di sopralluogo del 13.9.2007 attestante CP_1 la preesistenza della strada stessa e l'autorizzazione scritta alla sua realizzazione unitamente a tutte le altre opere commissionate.
Veniva altresì disposta l'audizione di un solo teste, individuato dallo stesso
Collegio nella persona del direttore dei lavori Geom. escusso su soli due CP_3 capitoli di prova, essendo stati ritenuti inammissibili gli altri, ed immotivatamente esclusa l'escussione degli altri testi benché indicati sui medesimi capitoli oggetto della prova ammessa. Con ordinanza del 7.12.2019, il Collegio Arbitrale, disattendendo le istanze di volte a Parte_1
9 disporre CTU, assegnava alle parti termine per l'invio delle conclusioni
(23.12.2019), comparse conclusionali (24.1.2020) e repliche (10.2.2020).
. In data 29 giugno 2020, veniva emesso il lodo, trasmesso alle parti in originale a mezzo posta, con il voto contrario dell'Avv. Barone, il quale aveva sempre manifestato il proprio dissenso sugli atti e provvedimenti adottati dal Collegio.
Il lodo rigettava le domande di e tutte le istanze Parte_1 istruttorie, condannando la stessa alla rifusione di metà delle spese di lite e ponendo a suo carico due terzi dei compensi arbitrali. impugnava il lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c. Parte_1 ritenendolo nullo e lesivo dei propri diritti. Rilevava, in via preliminare che la convenzione di arbitrato, essendo stata stipulata il 5 ottobre 2005, era regolata dal previgente art. 829 c.p.c. comma 2, che prevedeva l'impugnazione per nullità anche per errores in iudicando, salvo autorizzazione degli arbitri a decidere secondo equità o dichiarazione di non impugnabilità del lodo. Quali motivi di nullità del deduceva: Pt_6
1. Nullità della Nomina degli Arbitri (Art. 829 co. 1 n. 2 c.p.c.) e
Contrarietà all'Ordine Pubblico (Art. 829 co. 3 c.p.c.). Rappresentava che il
Presidente del Tribunale di Siena, dopo aver nominato l'Avv. Angelucci del Foro di Potenza quale Presidente del Collegio Arbitrale, su istanza della controparte, revocava tale nomina e nominava in sostituzione l'Avv. Roberta Batelli del Foro di Siena (OD p. 4). Tale revoca e successiva nomina venivano contestate. La sostituzione avveniva “in considerazione di quella che verosimilmente sarebbe stata la sede dell'arbitrato cioè Colle Val d'Elsa” Il Presidente del Tribunale non teneva conto dell'art. 816 c.p.c. sulla determinazione della sede, che, in mancanza di accordo tra le parti (che avevano stabilito Potenza), era fissata dal
Collegio Arbitrale. La sede veniva invece individuata erroneamente dal
Presidente del Tribunale. Deduceva che considerato che il contratto tra le parti e gli arbitri si perfezionava con l'accettazione della nomina, e che l'Avv. Angelucci aveva accettato la nomina prima che le venisse comunicata la revoca (cfr. all. n.
15 alla memoria di costituzione della , il provvedimento Parte_1 di revoca era affetto da nullità. Pertanto, il Collegio non era stato validamente costituito, in quanto gli arbitri erano a conoscenza della pendenza del procedimento dinanzi ad un Collegio diversamente costituito (per la diversità del
Presidente) - art. 829 co. 1 n. 2 c.p. Un Collegio la cui composizione originaria era stata alterata decideva in assenza del presupposto di legge previsto dall'art. 811 c.p.c., che ricollegava la possibilità di sostituire i membri del Collegio solo
10 se “venivano a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati” per morte, incapacità sopravvenuti. b) Il dedotto vizio induceva un ulteriore profilo di nullità: l'alterata composizione del Collegio Arbitrale (dopo la nascita della controversia) ne inficiava la sua neutralità. La decisione arbitrale era impugnabile “in ogni caso” per contrarietà all'ordine pubblico (art. 829 co. 3
c.p.c.), che comprendeva i “principi cardini del processo di rango costituzionale”
(Cass. n. 4808/2011). Nel novero dei principi processuali di rango costituzionale rientrava l'imparzialità del giudice, che doveva essere “naturale” ossia
“precostituito” in virtù di criteri oggettivi preesistenti all'instaurazione del giudizio (art. 25 Cost.). La seconda nomina del Presidente del Tribunale, dettata esclusivamente dalla presunta sede dell'arbitrato, determinava un'ingiustificata modifica del precostituito Collegio Arbitrale. Si trattava di una designazione post factum (il Collegio era già costituito avendo l'Avv. Angelucci accettato l'incarico) della quale il Presidente del Tribunale non forniva un'adeguata motivazione, ignorando il concetto di “naturalità” del giudice. La giurisprudenza, ancor prima della riforma del 2006, aveva ritenuto inficiate da nullità tutte quelle clausole compromissorie strutturate in modo tale da impedire la costituzione di un
Collegio imparziale (Cass. 14.01.1991 n. 9604 e Cass.
7.06.1985 n. 3394). La
Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2013, ribadiva che il giudizio arbitrale non si differenziava da quello che si svolgeva davanti agli organi statuali della giurisdizione, affermando che l'arbitrato costituiva un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto ai fini della risoluzione di una controversia con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria.
2. Violazione del Principio del Contraddittorio (Art. 829 co. 1 n. 7 c.p.c.) Il
Collegio aveva così regolato la sequenza procedimentale: i) fissazione del termine
(sino all'11.02.2019) per il deposito di una memoria di costituzione contenente l'enunciazione della causa petendi, la “formulazione dei quesiti”, la “precisazione dei mezzi istruttori” e dei “documenti” dei quali le parti intendevano avvalersi;
ii) fissazione di un secondo termine (sino al 4.03.2019) per produrre ulteriori documenti e per il deposito di una “memoria di replica e per la integrazione e/o modificazione delle domande delle eccezioni e delle richieste istruttorie” (OD p.
4) con l'avvertenza che “oltre tale udienza sarebbero precluse ulteriori deduzioni ed istanze istruttorie e produzioni documentali”. Rilevava l'impugnante che
11 l'attuazione del principio del contraddittorio imponeva agli arbitri di concedere alla parti “ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa” (art. 816-bis c.p.c. introdotto dalla l. n. 40/2006), in modo da a scongiurare il rischio di comprimere il diritto di difesa. Nel caso di specie il “diritto alla prova” dell'impugnante risultava menomato. Ciò in quanto il Collegio non solo riduceva la lista dei testimoni indicati dalla “ ma “sceglieva” Parte_1 anche l'unico testimone da escutere , il geom. Al Collegio Controparte_9 sfuggiva che stante il disposto dell'art. 245 c.p.c. gli unici testi che il giudice poteva stabilire di non ascoltare erano solo quelli incapaci a testimoniare sicché si ricavava che al giudice era precluso in caso di riduzione di liste testimoniali sovrabbondanti indicare quali testi dovessero essere espunti dalla lista.-- Il potere di riduzione delle liste testimoniali, pur se esercitato in vista della più rapida ed economica assunzione della prova, lasciava intatto alla parte il diritto di indicare i testi reputati maggiormente significativi perché più di tutti a conoscenza dei fatti di causa.. L'aver sottratto alla parte la facoltà di indicare i propri testi (facoltà riconosciuta dall'art. 244 cit.) aveva comportato la violazione del diritto di difesa Il Collegio era stato “rigoroso” nell'escludere l'utilizzazione dell'accertamento tecnico preventivo (disposto dinanzi al Tribunale di Potenza) in quanto espletato in assenza della controparte la quale non si era costituita per tardività della notifica del decreto di fissazione dell'udienza (OD p. 27) giungendo a dichiararne la nullità; siffatta statuizione era da escludersi non potendo il Collegio Arbitrale esprimersi su una pronuncia resa dal giudice ordinario ma al più uniformarsi. La relazione tecnica ben avrebbe potuto essere utilizzata almeno come prova c.d. “atipica” potendo il giudice, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, fondare (in assenza di divieti legislativi) il proprio convincimento su tale categoria (ontologica) di prove purché fornisca adeguata motivazione della loro utilizzazione (v. tra le tante Cass.
10.10.2018 n. 25067 Cass. 201/2015 Cass. 14.05.2013 n. 11555).La circostanza, in definitiva, si era concretata in un'ulteriore lesione del principio del contraddittorio. L'impugnante lamentava il “lassismo” del Collegio nell'interpretazione dell'art. 816 ter c.p.c. con forti ripercussioni sulla garanzia della “parità delle armi Collegio ha utilizzato il potere probatorio (officioso) in argomento per “annientare” una univoca prova documentale offerta dall'odierna impugnante ovvero il verbale di sopralluogo del 13/9/2007 (all. n. 26 alla memoria di costituzione in giudizio della , non Parte_1 disconosciuto dalla controparte, giustificando l'iniziativa in virtù del fatto che la
12 controparte non avrebbe disposto dei “tempi tecnici per poter chiedere direttamente l'acquisizione della documentazione in questione prima dell'adunanza dell'8 marzo 2019 e neppure per presentare la relativa richiesta” avendo la P.A., a norma della l. n. 241/1990, trenta giorni a disposizione per il rilascio dei documenti (OD p. 29). Anzitutto il Collegio, incorrendo in grave violazione di legge, aveva ignorato le regole operanti in materia di prova documentale e più precisamente non aveva tenuto conto del comb. disp. artt.
2702 c.c. e 215 c.p.c., a mente dei quali l'efficacia probatoria della scrittura privata non disconosciuta può essere rimossa solo con la querela di falso. Il
Collegio aveva inoltre ritenuto irrilevante il verbale di sopralluogo del 13 settembre 2007, affermando che “la nuova strada è stata realizzata solo successivamente al 17 giugno 2008, per cui non poteva essere quella menzionata nel verbale del 13 settembre 2007 dove si parlava di 'nuova strada di accesso come da contrattò”. Il Collegio aveva inoltre sminuito le affermazioni del geom. il quale aveva dichiarato che l'attuale strada sarebbe stata CP_3 realizzata sul percorso di una strada poderale già esistente, ritenendo tale affermazione in contrasto con le precedenti pratiche predisposte dallo stesso e con l'assenza di traccia di tale strada poderale negli estratti di mappa CP_3 catastali. L'appellante contestava tale motivazione, ritenendola illogica e in violazione dell'art. 1362 e ss. c.c., in quanto interpretava in maniera distorta la volontà dei contraenti rispetto all'evoluzione delle previsioni contrattuali.
L'appellante contestava, in particolare, la valorizzazione del contratto preliminare del 10 ottobre 2002 e dei relativi allegati, ritenendoli non più vincolanti per le parti a fronte del successivo contratto d'appalto del 5 ottobre
2005.
Si costituivano in giudizio e I convenuti CP_1 Parte_4 eccepivano l'inammissibilità dell'impugnazione in quando i motivi addotti non rientravano tra quelli tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c., postulando, di fatto, una revisione nel merito della decisione assunta dal collegio arbitrale.
Con riferimento al primo motivo d'appello, la parte impugnata evidenziava l'inammissibilità delle ragioni di nullità eccepita, in quanto non dedotte nel corso del giudizio arbitrale e, conseguentemente, precluse in sede di impugnazione. In particolare, sottolineava che la controparte aveva formulato contestazioni esclusivamente in ordine alla sede dell'arbitrato, senza mai
13 eccepire la nullità della nomina del Presidente del Tribunale, nella persona dell'Avv. Roberta Batelli. Al contrario, aveva Parte_1 espressamente affermato che, ferma restando la nomina del Presidente del collegio, la sede del collegio arbitrale si trovava nella città di Potenza. In ogni caso, evidenziava che il Presidente del Tribunale aveva disposto la revoca della nomina dell'Avv. Angelucci sulla base di una prospettazione fondata sulla documentazione completa prodotta dai signori e;
pertanto, il CP_2 CP_1
Presidente del Tribunale aveva assunto la propria decisione non sulla base di parziali rappresentazioni della controparte, bensì dopo essere stato messo in grado di conoscere la questione nella sua completezza e complessità. Rilevava, altresì, come, con riferimento all'accettazione del precedente arbitro, la revoca della sua nomina rendesse tale accettazione inutiliter data, non essendo il collegio arbitrale mai validamente costituitosi. Evidenziava, inoltre, che il principio del giudice naturale precostituito per legge è previsto nell'ordinamento giudiziario con esclusivo riferimento agli uffici giudiziari, sicché la tesi avversaria si poneva in aperto contrasto con la ratio stessa dell'istituto dell'arbitrato e con le norme procedurali che lo regolano. La riduzione della lista dei testimoni rientrava nelle valutazioni di stretta competenza e discrezionalità del collegio arbitrale, tenuto conto, altresì, del fatto che nessuno dei capitoli di prova dedotti dalla parte impugnata era stato ammesso. Parimenti negava la violazione del principio del contraddittorio nella decisione del collegio arbitrale di non acquisire le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo;
la decisione era giustificata dal fatto che i signori e non avevano partecipato al CP_2 CP_1 procedimento di istruzione preventiva a causa del mancato perfezionamento nei termini della notifica nei loro confronti. Da ciò la nullità del procedimento di istruzione preventiva per violazione del principio del contraddittorio. La parte resistente, infine, eccepiva l'inammissibilità del terzo motivo di impugnazione, in quanto in contrasto con il principio consolidato in materia, secondo cui l'interpretazione del contratto è prerogativa esclusiva degli arbitri, spettando al giudice dell'impugnazione del lodo, salvo il caso di assoluta carenza di motivazione, unicamente il controllo del rispetto delle regole di diritto, senza che sia consentita alcuna ulteriore valutazione di merito. Concludeva pertanto per il rigetto dell'impugnazione per inammissibilità ed infondatezza. In particolare, la parte resistente evidenziava che la controparte non aveva denunciato la violazione dei criteri legali di interpretazione, bensì aveva criticato la valutazione del collegio arbitrale, valutazione che è rimessa alla discrezionalità dello stesso
14 e non può, pertanto, costituire oggetto di gravame in sede di impugnazione del lodo. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'impugnazione appare infondata e, pertanto, non suscettibile di accoglimento.
In relazione al primo motivo d'appello, si osserva preliminarmente che l'eccezione di nullità concernente la nomina degli arbitri ai sensi dell'art. 829, co.1, n. 2, c.p.c., è inammissibile non essendo stata eccepita nel corso del giudizio arbitrale.
È principio giurisprudenziale pacifico che il difetto di potestas iudicandi del collegio arbitrale è rilevabile d'ufficio unicamente qualora derivi dalla nullità della clausola compromissoria. Nelle ipotesi in cui la nullità derivi, come nella presente fattispecie, da nomine arbitrali effettuate con modalità difformi da quelle convenute dalle parti o previste dal codice di rito, l'irregolare composizione del collegio arbitrale può costituire motivo di impugnazione esclusivamente qualora tale irregolarità sia stata previamente eccepita nel corso del giudizio arbitrale ( cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/10/2002, n. 14182).
Con specifico riferimento all'irregolare composizione del collegio arbitrale per violazione delle norme del codice civile, la Suprema Corte ha affermato: “Il vizio efferente l'invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice civile, va ricondotto non già all'art.158 cod. proc. civ., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall' art.829, comma primo, n. 2, cod. proc. civ., in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un "dictum" giurisdizionale;
tale carattere è stato accentuato dalla legge 5 gennaio 1994, n.25, senza che le modifiche apportate dall' art. 819 ter cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell'istituto. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
16/06/2011, n. 13246)
15 Nel caso di specie, l'eccezione di nullità della nomina degli arbitri non è stata sollevata nel corso del giudizio arbitrale, ove la parte appellata si è limitata ad eccepire l'incompetenza della sede arbitrale del Collegio che doveva radicarsi,
a detta dell'appellante, a Potenza.
Neppure merita accoglimento l'assunto di parte appellante concernente la presunta contrarietà ai principi di ordine pubblico del lodo emesso da un collegio arbitrale la cui composizione sia stata modificata in itinere.
In primo luogo, non si evince in qual modo la nomina del Presidente del collegio arbitrale, intervenuta successivamente alla revoca del primo arbitro designato, possa concretamente ledere il principio di imparzialità e terzietà, imprescindibile presupposto di ogni giudizio reso dal collegio arbitrale. In secondo luogo la scelta di deferire la risoluzione di una controversia ad un arbitrato, implicando una rinuncia all'esercizio della giurisdizione statale in favore di una regolamentazione di natura privatistica, comporta l'applicazione di criteri valutativi differenti e, senz'altro, meno rigorosi nell'accertamento del rispetto delle norme deputate a disciplinare la costituzione del giudice, la cui legittimità promana, in ultima analisi, dalla regolamentazione pattizia e ,ad integrazione, codicistica.
La Suprema Corte, in più occasioni, ha rimarcato la dicotomia esistente tra l'istituto dell'arbitrato e l'esercizio dell'azione giudiziaria dinanzi alla giurisdizione statale, sottolineando la natura privatistica del primo. Da tale qualificazione discende, quale corollario ineludibile, una limitazione alla possibilità di invocare la nullità del procedimento arbitrale per presunta irregolare composizione del collegio, la quale non può essere ritualmente sollevata qualora non sia stata tempestivamente dedotta nel corso del giudizio arbitrale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/10/2002, n. 14182).
Pur essendo indubitabile che il collegio arbitrale debba improntare il proprio giudizio a canoni di equità, che presuppongono l'assoluta imparzialità e terzietà dei componenti, non possono, tuttavia, estendersi alle controversie arbitrali i principi, assai più rigorosi, che governano la giurisdizione ordinaria né ipotizzare il venir meno dell'imparzialità in conseguenza della revoca di uno dei componenti il Collegio per ragioni legate alla sede territoriale di insediamento.
Non può neppure trovare accoglimento, il motivo posto a fondamento dell'impugnazione riconducibile all'art. 829, co.1, n.9 c.p.c., per asserita violazione del principio del contraddittorio. L'appellante denuncia la lesione del
16 contraddittorio per aver il Collegio Arbitrale consentito l'audizione di uno solo dei testi previamente indicati, senza fornire alcuna apparente valida giustificazione alla riduzione della lista presentata. Censura inoltre l'omessa utilizzazione dell'accertamento tecnico preventivo, che avrebbe dovuto essere valutato quanto meno come prova atipica nonché la valutazione di irrilevanza del verbale di sopralluogo del 13 settembre 2007. Le censure formulate dall'appellante attengono, in realtà, a valutazioni di carattere discrezionale del
Collegio Arbitrale in merito alla rilevanza probatoria degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria. Tali valutazioni, in quanto afferenti al merito della decisione e frutto di un apprezzamento discrezionale delle risultanze istruttorie, risultano insindacabili in questa sede. Dalle suddette circostanze non può, in ogni caso, derivare la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio, configurandosi tale ipotesi unicamente qualora alla parte sia stata concretamente preclusa la possibilità di controdedurre, di esplicitare le proprie richieste o di articolare le proprie difese, con conseguente limitazione degli spazi dedicati all'esplicazione della linea difensiva ed effettiva lesione del diritto di difesa. In ogni caso il principio del contraddittorio non può estendersi sino a sindacare le valutazioni discrezionali del Collegio Arbitrale in ordine alla rilevanza, alla pertinenza e all'ammissibilità delle prove richieste dalle parti, né
a censurare il libero convincimento del Collegio in ordine alla valenza probatoria degli elementi acquisiti, attenendo tali profili al merito della decisione. .
L'impugnante ha, da ultimo, dedotto il vizio di cui all'art. 829, co.1, n. 11
c.p.c., per asserita contraddittorietà intrinseca delle statuizioni contenute nel lodo arbitrale. In particolare, l'appellante ha rilevato una presunta contraddittorietà della motivazione, la quale presupporrebbe una situazione fattuale costituita dall'assenza di una strada nel 2017, circostanza che risulterebbe incompatibile con la logica, con le nozioni di comune esperienza e con circostanze pacifiche ed accettate dallo stesso collegio arbitrale.
Si osserva in proposito che il motivo d'impugnazione così formulato si risolve, in sostanza, in un tentativo surrettizio di sindacare la valutazione nel merito effettuata dal collegio arbitrale e, segnatamente, la valutazione operata dagli arbitri in ordine alla sussistenza di una specifica circostanza assunta quale presupposto fondante della decisione. Tuttavia, in sede di impugnazione del lodo arbitrale, è preclusa la valutazione del merito della controversia, con conseguente inammissibilità di ogni sindacato diretto a censurare le valutazioni probatorie del collegio arbitrale. Per tale motivo, secondo il consolidato
17 orientamento della Corte di Cassazione l'invalidità del lodo, ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c., è correlato ad un contrasto insanabile tra parti della sentenza di gravità, tale da rendere impossibile la ricostruzione univoca della ratio decidendi, traducendosi, di fatto, in una sostanziale mancanza della motivazione stessa. Il vizio di contraddittorietà ricorre, dunque, unicamente allorché si riscontri una manifesta e insanabile contraddizione tra passaggi della decisione tali da risultare reciprocamente incompatibili, inficiando la correttezza dell'intero iter logico-argomentativo che sorregge la decisione.
La Suprema Corte ha in particolare chiarito che “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini
l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/02/2021, n. 2747).
Le considerazioni svolte portano al rigetto dell'impugnazione rimanendo preclusa ogni valutazione afferente il merito della decisione arbitrale e dei motivi volti a censurarla.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi ed esclusa la fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposto da nei Parte_1 confronti di e avverso il OD arbitrale CP_1 CP_2 impugnato così provvede:
1) Respinge l'impugnazione proposta da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento dei compensi di causa Parte_1 che sono liquidati, in favore di e , in CP_1 CP_2 complessivi € 6.946,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
18 3) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia di doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 23.11.2020 al n. 1953 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso il OD, reso dal Collegio Arbitrale di Siena in data 29 giugno 2020; promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Feliciano Longo
- attore - contro
, , rappresentati e difesi dagli CP_1 CP_2 f i del foro di Firenze;
- convenuto - avente ad oggetto: impugnazione di OD .
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte impugnante: “1) In via preliminare sospendere la efficacia esecutiva del lodo emesso dal Collegio arbitrale, con sede in Siena alla Via A. Diaz n.1 e, successivamente, trasferita alla Via dei Montanini n.87 della stessa Città, composto dall'avv. Roberta Batelli, con funzioni di Presidente e dagli Arbitri avv.ti Giovanni Barone e Giampiero Cassi, sottoscritto il 29 giugno 2020 e comunicato il 3 luglio 2020, non notificato;
2) Dichiarare la nullità del lodo emesso dal Collegio arbitrale, con sede in Siena alla Via A. Diaz n.1 e, successivamente, trasferita alla Via dei Montanini n.87 della stessa Città, composto dall'avv. Roberta Batelli, con funzioni di Presidente e dagli Arbitri avv.ti Giovanni Barone e Giampiero Cassi, sottoscritto il 29 giugno 2020 e comunicato il 3 luglio 2020, non notificato. 3) Nel successivo giudizio rescissorio, si chiede accogliere le seguenti conclusioni, già precisate in data 23.12.2019 e segnatamente: a) Accertare e dichiarare che l' Parte_1 ha eseguito, in aggiunta ai lavori di cui al contratto di appalto del 05.10.2005,
[...] missionatigli dai sigg.ri e e costituiti dalla realizzazione della CP_1 Pt_2 nuova strada per accesso alla loro abitazione, dalla predisposizione lungo la nuova strada del passaggio delle utenze (acqua, energia elettrica e gas) e dai lavori per la realizzazione della fogna (acque bianche ed acque nere) maturando un credito per complessivi € 36.982,20, da maggiorarsi dell'IVA, come accertati nella ctu , disposta nel corso dell'ATP celebratosi dinanzi al Tribunale Parte_3 Civile di G N.3313/2015, depositata in data 18/5/2016, comprensiva degli allegati, o nel diverso importo, maggiore o minore che riterrà la Corte di Appello;
b) Accertare e dichiarare che l' ha sopportato i costi del pro- Parte_1 cedimento per accertamento tecnico preventivo ed ha corrisposto all'ing. Parte_3 le competenze allo stesso liquidate, per una spesa complessiva di € ponendola a carico degli appellati;
c) Condannare, per effetto dell'accoglimento delle antistanti conclusioni, i sigg.ri e al pagamento CP_1 Parte_4 della complessiva somma di €47.222,65, comprensiva di Iva e dei costi e delle competenze liquidate all'ing. , come indicati al punto che precede, o nel Parte_3 diverso importo di giustizi rrà l'adita Corte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori 19.06.2008 per le opere e dalla data dei singoli esborsi, o dalla diversa data che riterrà l'adita Corte di Appello;
d) Condannare e al CP_1 Parte_4 pagamento delle e spese e competenze legali per la difesa nel giudizio arbitrale ed al pagamento delle spese e competenze di lite del presente procedimento. Nel successivo giudizio rescissorio, si chiede nel merito accogliere le seguenti con- clusioni istruttorie: disporsi ctu per la verifica delle opere realizzate, come indicate in atti e per la quantificazione delle somme dovute alla Società, si evidenzia che, per economia processuale, potrebbe essere demandato al ctu il solo accertamento delle ammontare delle somme, sulla scorta della previsione contrattuale, utilizzando dati e quantità già accertati dal ctu sotto il vincolo del Parte_3 prestato giuramento. All'occorrenza, sempre i truttoria, si chiede l'escussione degli altri testi già indicati sui capitoli di prova A ed E della memoria di costituzione della ritenuti ammissibili dal Collegio e di Parte_1 seguito ritrascritti: e durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato ex fienile, di proprietà e Pt_2 CP_1 ubicato alla via Mazzini di Tavarnelle Val di Pesa, iniziati nell' e sigg.ri e concordavano con l' la realizzazione Pt_2 CP_1 Parte_1 della strada di strada di accesso alla loro proprietà, con inizio nei pressi dell'alloggiamento dei contatori gas, enel ed acqua e si sviluppasse con percorso che seguiva una stradina, già esistente, ricadente nella proprietà dell'
[...]
distinta nel NCT al foglio 28 p.lle 309, 310 e 314, c Parte_1 planimetria catastale e da foto che si mostrano al teste.( Testi da Testimone_1 Oppido Lucano, da Sesto Fiorentino (FI), Direttore dei Lavori Tes_2 [...]
da 'Elsa); CAPITOLO E) vero che i lavori di cui CP_3 che precedono sono stati eseguiti sotto la direzione del geom. Controparte_4 per conto della e del geom. Parte_1 Controparte_3 direttore dei lavori. (Testi da Oppido Lucano, da Sesto Testimone_1 Tes_2 Fiorentino e Direttore dei Lavori da Colle di Val D'Elsa). Di Controparte_3 seguito si trascrivono i capitoli “pr ente richiamati nel Capitolo E con riferimento ai lavori di cui ai punti che precedono. “B)Vero che l'
[...] ha realizzato la strada di accesso all'abitazione dei sigg. Parte_1 Pt_2
eseguendo uno scavo di sbancamento, della lunghezza di circa ml 400, CP_1 larghezza di circa mt 4,50 e profondità di circa cm 60; ha proceduto alla preparazione del piano di posa in opera con rullo compressore, ha fornito e proceduto alla posa in opera di materiale proveniente da cave di prestito;
ha provveduto alla finitura con fornitura e posa in opera di breccia Val di Merse, costipata con rullo compressore. (Testi da Oppido Lucano, Testimone_1 Tes_2 da Sesto Fiorentino e Direttore dei Lavori da Colle di
[...] Controparte_3
2 Val D'Elsa, da Siena). C)Vero che lateralmente alla strada Testimone_3 realizzata, di cui al punto che precede, (B)la di intesa con i Parte_1 sigg.ri e ha eseguito i lavori per il passaggio delle utenze, a partire Pt_2 CP_1 dall'a n ai contatori delle utenze, dando corso allo scavo a sezione obbligata per l'alloggiamento delle utenze, e relativi pozzetti in calcestruzzo prefabbricati, ponendoli a di-stanza di circa ml 20/25 l'uno dall'altro, alla fornitura e posa di sabbione per adagiare i tubi corrugati poi posati in opera, (enel, gas, acqua), alla copertura dei predetti tubi con sabbione, alla chiusura dello scavo con il materiale precedentemente estratto. ( Testi da Oppido Testimone_1 Lucano, da Sesto Fiorentino e Direttore dei Lavori Tes_2 Controparte_3 da Colle a) D)Vero che l' d Parte_1 e ha realizzato la fogna a servizio dell'immobile di loro proprietà, Pt_2 CP_1 eseguendo lo scavo di sbancamento a sezione obbligata per l'alloggiamento delle tubazioni in PVC rigido fi 250, per una lunghezza di circa ml 210, larghezza di circa mt 1,50 e profondità di circa mt 2,50 con partenza dal fabbricato dei sigg.ri e sino all'allacciamento a valle della rete fognaria pubblica, ha Pt_2 CP_1 proceduto alla fornitura e posa in opera di sabbione spessore cm 10 per tutta la lunghezza dello scavo sotto le tubazioni nonché per cm 10 a copertura delle tubazioni, alla fornitura e posa in opera di due tubazioni in PVC 250 (acque bianche e acque nere) 'per una lunghezza di circa ml 420 alla fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni di cm 100 x cm 100 ed altezza di circa cm 200/250. ( Testi da Oppido Lucano, Testimone_1
da Sesto Fiorentino e Direttore dei Lavori da Colle Tes_2 Controparte_3 a)”.”; per parte imougnata: “affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, voglia respingere l'impugnazione del lodo perché inammissibile e comunque infondata per i motivi esposti nella narrativa che precede e quindi confermare in ogni sua parte il lodo reso dal Collegio Arbitrale, costituito in Siena e composto dagli Avvocati Roberta Batelli Presidente, Giovanni Barone Arbitro, Giampiero Cassi Arbitro, del 29 giugno 2020. Con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali, oltre Cap ed Iva. In ipotesi accertare, all'esito della espletata od espletanda istruttoria, e previa dichiarazione di nullità della procedura per A.T.P. svoltasi dinanzi al Tribunale di Potenza R.G. 3315/2015 o comunque della C.T.U. depositata a seguito della stessa, che comunque nessun corrispettivo è dovuto dai sigg.ri e er i lavori oggetto di questo giudizio Pt_2 CP_1
o comunque determinare l'importo dovuto in misura sensibilmente inferiore a quella indicata dalla con applicazione dei (soli) interessi Parte_1 dalla data di notifica dell'atto di promozione del procedimento arbitrale;
in tale ultima e deprecata ipotesi detrarre da quanto sarà riconosciuto a favore della l'importo di € 2.489,64, oltre ad interessi legali dal Parte_1 23.05.2018, pari a quanto dovuto da quest'ultima ai comparenti a titolo di refusione delle spese legali secondo quanto sancito dal Tribunale di Potenza con la sentenza che ha revocato il de-reto ingiuntivo. Sempre in ipotesi ed in via istruttoria occorrendo e per la sola ipotesi che l'adita Corte non ritenga di poter definire il giudizio sulla base delle evidenze documentali e dell'istruttoria espletata: - - richiedere informazioni al Comune di Barberino Tavernelle, ai sensi dell'art.213 c.p.c. sulla presenza, o meno, del percorso viario oggetto di causa nell'Elenco delle strade comunali e vicinali presenti sul territorio del comune all'epoca dei fatti;
- - respingere le eventuali ulteriori istanze istruttorie avversarie per le motivazioni già esposte e che saranno ribadite nelle difese conclusionali;
- - in ipotesi deprecata di ammissione delle prove orali dedotte da controparte, e non ammesse con l'ordinanza arbitrale del 29.07.2019, ferma la nostra opposizione alla delega dell'assunzione della stessa
3 per i motivi di cui al par.
6.2. della nostra memoria di replica dinanzi al Collegio Arbitrale del 4.03.2019, ammettere i comparenti alla controprova con i testi ivi indicati, nonché alla prova contraria sui capitoli dedotti pure nella nostra predetta memoria, pagine 26 e 27, con i testi ivi individuati;
- ammettere C.T.U. volta ad accertare la consistenza dei lavori eseguiti, la rispondenza o meno degli stessi alla regola dell'arte, il loro valore di mercato nonché i danni provocati dalla con la realizzazione di una strada con un Parte_1 Parte_5 percorso diverso a quello contrattualmente pattuito.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. La vicenda origina da un contratto di appalto stipulato fra i committenti fra e e l'appaltatrice per CP_1 Parte_4 Parte_1
l'esecuzione di opere edili relative all'immobile “La Fornace” sito in Tavarnelle
Val di Pesa (FI), per un prezzo di € 196.253,62 oltre IVA. Nel contratto era previsto che eventuali opere extra-contrattuali sarebbero state contabilizzate secondo il prezzario della Regione Toscana del 2001.
Così la ricostruzione dei fatti nel OD impugnato: “Il 10 ottobre 2002, il
Sig. e la in persona del procuratore Parte_4 Controparte_5
- con uffici in Tavarnelle Val di Pesa ed in Colle Val d'Elsa e Controparte_4 sede legale in Potenza (doc. 1) — stipularono in Colle Val D'Elsa un “preliminare di compravendita sottoposto a condizione risolutiva” (doc. 2 ed allegati)nel quale:- si obbligò a vendere, nel Comune di Tavarnelle, a e/o a Parte_1 Pt_2 persona dallo stesso nominata, un terreno di circa mq 5.267 ed un annesso rurale denominato “capanna o fienile” di circa 9G mq.;- i beni erano parte di un più ampio compendio immobiliare denominato “Podere La Fornace” del quale
[...] si dichiarò detentrice di titolo (“atto compromissorio” stipulato il 12 Parte_1 giugno 2002);- Fiori si obbligò ad acquistare l'immobile ed inoltre, contestualmente, fu anche richiesto di obbligarsi ad affidare “insindacabilmente”
i lavori per la ristrutturazione dello stesso alla che a sua volta Parte_1 li avrebbe fatti eseguire da una società da lei designata e di sua fiducia, rimanendo comunque con la stessa responsabile in solido (art. 9): a tal fine al preliminare fu allegato, sub 'C', un contratto di appalto che sarebbe divenuto operativo al momento delle approvazioni dei progetti da parte del Comune (art.
8);- il prezzo fu pattuito a corpo e non a misura, “comprensivo sia del valore dell'immobile allo stato attuale sia delle opere da eseguire di cui all'allegato B”
(quelle pattuite per la ristrutturazione dello stesso), nell'importo di Euro
387.342,67. suddiviso come segue: € 191.089,05 per il rudere agricolo "capanna
o fienile” ed il terreno di pertinenza ed € 196.243,63 per la ristrutturazione secondo un “capitolato e Elenco lavori specifico perle opere da eseguire in esso
4 elencato” allegato sotto la lettera 'B' (art. 8).Il preliminare fu sottoposto a condizione risolutiva costituita dalla mancata approvazione del progetto di ristrutturazione del fabbricato o dalla mancata autorizzazione del cambio di destinazione (premesse pagg. 3 e 4).Fu inoltre pattuito che “Eventuali controversie le parti convengono di risolverle esclusivamente con l'arbitrato ed il foro competente sarà quello del Tribunale di Potenza” (art. 12).Al contratto furono allegati i tre documenti già ricordati: un elaborato planimetrico ('A'), un “Elenco lavori per la ristrutturazione” ('B') ed il “Contratto di appalto” ('C'). Con il contratto di appalto del 5/10/2005 le parti concordavano espressamente che l'eventuale esecuzione di opere non previste, né dal progetto, né dal capitolato di appalto, avrebbero dovuto essere concordate per iscritto e contabilizzate con i prezzi unitari del prezzario della Regione Toscana relativo all'anno 2001.Secondo quanto sostenuto dalla società i committenti, nell'ambito del Parte_1 cennato rapporto avrebbero richiesto opere non previste in contratto, ovvero previste in quantità inferiore, costituite specificatamente:1) dalla realizzazione di nuova strada per accesso all'abitazione, con tracciato posto su apprezzamento di terreno individuato al N.C.T. al f. 28 p.lle 309, 310 e 314 del Comune di Tavarnelle val di Pesa (FI), all'epoca di proprietà della 2) dalla Controparte_5 predisposizione, lungo la nuova strada, del passaggio delle utenze (Acqua, Enel
e Gas) con fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento (con posizionamento di uno ogni 25 mt) e tubi corrugati per il passaggio del gas e dell'acqua;3) dalla realizzazione della fogna (acque bianche ed acque nere) su appezzamento di terreno individuato in N.C.T. al F. 28 p.lle 303 e 318 del Comune di Tavarnelle
Val di Pesa (FI) di proprietà della La società Controparte_5 [...] avanzava richiesta di accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Parte_1
Potenza per accertare quantità, qualità ed il valore delle opere realizzate a suo dire su richiesta dei committenti. Veniva introdotto il procedimento di accertamento tecnico preventivo RGN n. 3313/2015 Tribunale Civile di Potenza, nel quale, da ultimo, veniva nominato C.T.U. l'ing. , che Persona_1 quantificava i lavori indicati dalla in € 36.982,20.A Controparte_5 tale accertamento non partecipavano i Sig.ri e perché secondo quanto Pt_2 CP_1 sostenuto dai medesimi mai notificato. Sempre la Controparte_5 proponeva ricorso per decreto ingiuntivo, sempre al Tribunale di Potenza,
[...] richiedendo il pagamento delle somme indicate nell'A.T.P. oltre spese e quant'altro ed il Tribunale di Potenza con decreto n. 707 del 10/10/2017 ingiungeva ai Sig.ri
e di pagare alla la somma di € Pt_2 CP_1 CP_5 Parte_1
5 47.222,65. Avverso tale decreto proponevano opposizione i Sig.ri e Pt_2 CP_1 contestando la carenza dei presupposti per emettere il Decreto Ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, la competenza del collegio arbitrale a conoscere di eventuali controversie, ex art 11 del contratto di appalto, deducendone altresì
l'infondatezza nel merito, contestando la debenza delle somme e l'inopponibilità nei loro confronti dell'accertamento tecnico preventivo, che assumevano essersi svolto in assenza di contraddittorio, per omessa notifica del relativo ricorso introduttivo. Con sentenza n. 513/2018, pubblicata il 23/05/2018, il Tribunale di Potenza riconosceva la validità ed efficacia della clausola compromissoria e la conseguente devoluzione della controversia alla cognizione di un Collegio arbitrale, ed accoglieva l'opposizione dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo
n. 707/2017, assegnando alle parti termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al collegio arbitrale. La
[...] introduceva quindi domanda di arbitrato di cui al presente lodo. Controparte_5
L' oggetto del lodo e le relative domande. In via preliminare eccezione relativa alla sede dell'Arbitrato. È stata preliminarmente esaminata la eccezione, riproposta in sede di conclusioni dalla sulla Controparte_5 competente sede dell'arbitrato che, secondo detta Società, dovrebbe essere
Potenza e non Siena, sulla base di quanto previsto nella clausola Arbitrale . Il
Collegio ha deciso e motivato in merito nella prima adunanza del 9 gennaio 2019, ha reiterato tale decisione nella adunanza successiva e su di essa viene richiesto nuovamente di decidere. In via preliminare sulla utilizzabilità dell'A.T.P. L'A.T.P. espletato dinanzi al Tribunale di Potenza, ad avviso della difesa dei Sig.ri Pt_5
sarebbe nullo e, comunque, non utilizzabile perché non sarebbe mai stato
[...] regolarmente notificato ai suddetti Signori e il relativo ricorso con il Pt_2 CP_1 provvedimento di fissazione dell'udienza. Ancora in via preliminare sulla legittimità dell'ordine di esibizione al Comune di Barberino Tavarnelle Ad avviso della l'ordine di esibizione al Comune di Controparte_5
Barberino Tavarnelle delle pratiche edilizie concernenti la realizzazione della strada e della fognatura inerenti il fabbricato dei Signori e sarebbe
Pt_2 CP_1 stato illegittimo, in quanto i Signori e avrebbero potuto e dovuto
Pt_2 CP_1 acquisire direttamente detti documenti, con conseguente inammissibilità dell'ordine di esibizione in questione, mentre i Signori e itengono detto
Pt_2 CP_1 ordine legittimo. Nel merito si discute: Se sia dovuto dai Signori e a
Pt_2 CP_1 il pagamento dell'importo richiesto per lavori ed Controparte_5 opere accertati nell' di quali opere si tratti, se tali opere siano state previste CP_6
6 ed approvate e se siano o meno previste nel contratto di appalto, con particolare riferimento alle seguenti opere: la strada per accesso all'abitazione Parte_5 sia quella con tracciato posto sul terreno individuato al NCT del Comune di
Tavarnelle val di Pesa al f. 28 , particelle 309, 310, 314;- la predisposizione in tale strada, o meno, del passaggio delle utenze (acqua, luce, gas) con forniture e posa in opera di tubi ferranti come specificato in atti;
- la realizzazione della fogna
(acque bianche e nere) su appezzamento di terreno di terreno distinto al NCT del
Comune di Tavarnelle Val di Pesa nel f. 28. particelle 303 e 318.La
[...] ritiene che tali opere, come meglio specificate nei propri Controparte_5 atti, non fossero previste né nel progetto né nel capitolato di appalto e pertanto debbano essere pagate nella misura e nella specie indicata nell'A.T.P. e nel decreto ingiuntivo opposto. Al contrario i Sig.ri e ritengono che tra i Pt_2 CP_1 lavori descritti nell'elenco B) allegato al contratto preliminare fossero compresi sia la strada di accesso al resede privato compresa ogni altra opera — fognature tubature etc. — necessaria a rendere il lavoro e l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Sempre e rilevano, inoltre, di non aver mai espressamente Pt_2 CP_1 autorizzato per iscritto alcuna opera ulteriore a quelle fuori capitolato già contabilizzate e pagate in data 27/04/06 per € 32.390,82. Eccepiscono la intervenuta prescrizione dei diritti sottostanti alle domande avanzate. In merito alia strada i Sig.ri e rilevano che l'attuale tracciato della strada che Pt_2 CP_1 conduce alla loro abitazione sia diverso da quello originariamente concordato, più lungo e gravoso, e questo al fine di “favorire” da parte della
[...]
i successivi acquirenti di altro immobile limitrofo sul cui piazzale Controparte_5 antistante insisteva la originaria strada di accesso;
sostengono altresì che tale
“nuova” strada per la quale viene richiesto il pagamento in realtà fosse comunque già esistente come strada poderale e che ciò risulta dagli atti ¢ autorizzazioni depositati proprio dalla Società al Comune di Tavarnelle Pt_1 Parte_1
Val di Pesa. In via riconvenzionale i Signori e chiedono:- di accertare Pt_2 CP_1
e dichiarare l'inadempimento della agli obblighi Controparte_5 della stessa assunti, accertare e quantificare, anche in via equitativa, i danni con lo stesso provocati agli scriventi, con ogni conseguente provvedimento;
- di accertare e dichiarare che spese e compensi professionali della procedura, sia quelli del Collegio Arbitrale che quelli per l'assistenza legale e tecnica degli scriventi, il tutto maggiorato di Cap ed IVA, debbono far carico integralmente alla predetta società con conseguente condanna della stessa, in persona del legale rappresentante, alla refusione di dette spese a favore degli scriventi.”
7 Secondo la prospettazione di i committenti Controparte_7 successivamente alla stipula del contratto richiedevano opere non previste nel contratto, ovvero previste in quantità inferiori ed in particolare: la realizzazione di una nuova strada di accesso all'abitazione; la predisposizione lungo la strada del passaggio delle utenze acqua, ENEL, gas, con fornitura e posa di pozzetti, e la realizzazione della fogna L'appaltatore realizzava tali opere, che venivano accettate e utilizzate dai committenti. Tuttavia, questi ultimi omettevano di procedere al pagamento, contestando di averle mai commissionate A seguito di un accertamento tecnico preventivo disposto dalla società, il CTU nominato riconosceva l'esecuzione dei lavori e quantificava i relativi corrispettivi, al netto di IVA, in € 36.982,20, così suddivisi: Strada: € 13.137,97; Sotto servizi: €
4.730,05; Condotta fognaria: € 15.131,28; Ulteriore condotta fognaria: €
3.982,89.L'Appaltatore otteneva quindi un decreto ingiuntivo per la soddisfazione del credito per l'importo di € 47.222,65. A seguito dell'opposizione dei committenti, che eccepivano la competenza del Collegio Arbitrale, il
Tribunale di Potenza dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo (n. 513/2018)
e assegnava alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Collegio Arbitrale.
L'appaltatore notificava, quindi domanda di arbitrato in data 8 agosto
2018, designando quale proprio arbitro l'Avv. Giovanni Barone e ponendo al
Collegio Arbitrale il quesito volto ad accertare e dichiarare che la
[...] aveva eseguito, in aggiunta ai lavori del contratto del 2005, quelli Parte_1 relativi alla strada, ai sottoservizi ed alla fogna, maturando un credito di €
36.982,20 oltre IVA.
La società in data 25.9.2018, chiedeva al Parte_1
Presidente del Tribunale di Siena la nomina del terzo arbitro con funzioni di
Presidente, in base alla clausola arbitrale dell'art. 11 del contratto di appalto.
Il Presidente del Tribunale designava l'Avv. Tiziana Angelucci del Foro di
Potenza, motivando l'opportunità di nominare un esperto tra i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, tenuto conto della sede del Collegio
Arbitrale. L'Avv. Angelucci comunicava l'accettazione della nomina alle parti in data 25.10.2018. Nonostante ciò, i Signori e presentavano “istanza CP_1 Pt_2 di visibilità” nel procedimento promosso dalla società, nel quale era già stato designato il Presidente Avv. Angelucci. Inoltre, presentavano istanza di nomina del terzo arbitro in data 11.10.2018, a seguito della quale veniva immotivatamente nominato Presidente del Collegio l'Avv. Roberta Batelli. Su
8 ulteriore istanza dei committenti, il Presidente del Tribunale di Siena confermava con provvedimento del 29.10.2018 l' arbitro Avv. Batelli quale
Presidente del Collegio, respingendo successivamente la richiesta di
“composizione del contrasto” avanzata da che Parte_1 evidenziava la già intervenuta definizione del procedimento di designazione e l'accettazione del Presidente Avv. Angelucci. Pertanto, in data 9.1.2019, si costituiva in Siena il Collegio Arbitrale nel quale l'Avv. Roberta Batelli accettava l'incarico e assumeva le funzioni di Presidente. Venivano assegnati alle parti termini per il deposito di memorie, la formulazione dei quesiti, la precisazione dei mezzi istruttori e la produzione di documenti probatori, nonché un ulteriore termine per memorie di replica, integrazione o modificazione delle domande, eccezioni e richieste istruttorie, con fissazione dell'adunanza dell'08.03.2019 per il tentativo di conciliazione e pronuncia sulle istanze.
Le parti producevano le rispettive memorie. Il Collegio Arbitrale, disattendendo le sole richieste della società, ed in assenza di specifica, rituale e tempestiva istanza, acquisiva “d'ufficio” ai sensi degli artt. 210, 213 c.p.c. e 816- ter c.p.c. una serie di documenti presso il Controparte_8 sulla base di eccezioni e motivazioni mai sollevate dai committenti, relative all'epoca di realizzazione della strada di accesso e alla sussistenza di un titolo abilitativo, che esulavano dall'oggetto del contendere.
Dopo l'acquisizione “irregolare” della documentazione, veniva assegnato termine alle parti per dedurre in merito. L'appellante ne contestava l'acquisizione con la “memoria autorizzata”, anche per intervenuta decadenza e per essere stata l'acquisizione disposta d'ufficio in assenza di preventiva istanza e di istanza di rimessione in termini. Evidenziava altresì l'irrilevanza dell'epoca di realizzazione della strada, mai addotta negli atti difensivi dei Signori e Pt_2
e la presenza agli atti del verbale di sopralluogo del 13.9.2007 attestante CP_1 la preesistenza della strada stessa e l'autorizzazione scritta alla sua realizzazione unitamente a tutte le altre opere commissionate.
Veniva altresì disposta l'audizione di un solo teste, individuato dallo stesso
Collegio nella persona del direttore dei lavori Geom. escusso su soli due CP_3 capitoli di prova, essendo stati ritenuti inammissibili gli altri, ed immotivatamente esclusa l'escussione degli altri testi benché indicati sui medesimi capitoli oggetto della prova ammessa. Con ordinanza del 7.12.2019, il Collegio Arbitrale, disattendendo le istanze di volte a Parte_1
9 disporre CTU, assegnava alle parti termine per l'invio delle conclusioni
(23.12.2019), comparse conclusionali (24.1.2020) e repliche (10.2.2020).
. In data 29 giugno 2020, veniva emesso il lodo, trasmesso alle parti in originale a mezzo posta, con il voto contrario dell'Avv. Barone, il quale aveva sempre manifestato il proprio dissenso sugli atti e provvedimenti adottati dal Collegio.
Il lodo rigettava le domande di e tutte le istanze Parte_1 istruttorie, condannando la stessa alla rifusione di metà delle spese di lite e ponendo a suo carico due terzi dei compensi arbitrali. impugnava il lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c. Parte_1 ritenendolo nullo e lesivo dei propri diritti. Rilevava, in via preliminare che la convenzione di arbitrato, essendo stata stipulata il 5 ottobre 2005, era regolata dal previgente art. 829 c.p.c. comma 2, che prevedeva l'impugnazione per nullità anche per errores in iudicando, salvo autorizzazione degli arbitri a decidere secondo equità o dichiarazione di non impugnabilità del lodo. Quali motivi di nullità del deduceva: Pt_6
1. Nullità della Nomina degli Arbitri (Art. 829 co. 1 n. 2 c.p.c.) e
Contrarietà all'Ordine Pubblico (Art. 829 co. 3 c.p.c.). Rappresentava che il
Presidente del Tribunale di Siena, dopo aver nominato l'Avv. Angelucci del Foro di Potenza quale Presidente del Collegio Arbitrale, su istanza della controparte, revocava tale nomina e nominava in sostituzione l'Avv. Roberta Batelli del Foro di Siena (OD p. 4). Tale revoca e successiva nomina venivano contestate. La sostituzione avveniva “in considerazione di quella che verosimilmente sarebbe stata la sede dell'arbitrato cioè Colle Val d'Elsa” Il Presidente del Tribunale non teneva conto dell'art. 816 c.p.c. sulla determinazione della sede, che, in mancanza di accordo tra le parti (che avevano stabilito Potenza), era fissata dal
Collegio Arbitrale. La sede veniva invece individuata erroneamente dal
Presidente del Tribunale. Deduceva che considerato che il contratto tra le parti e gli arbitri si perfezionava con l'accettazione della nomina, e che l'Avv. Angelucci aveva accettato la nomina prima che le venisse comunicata la revoca (cfr. all. n.
15 alla memoria di costituzione della , il provvedimento Parte_1 di revoca era affetto da nullità. Pertanto, il Collegio non era stato validamente costituito, in quanto gli arbitri erano a conoscenza della pendenza del procedimento dinanzi ad un Collegio diversamente costituito (per la diversità del
Presidente) - art. 829 co. 1 n. 2 c.p. Un Collegio la cui composizione originaria era stata alterata decideva in assenza del presupposto di legge previsto dall'art. 811 c.p.c., che ricollegava la possibilità di sostituire i membri del Collegio solo
10 se “venivano a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati” per morte, incapacità sopravvenuti. b) Il dedotto vizio induceva un ulteriore profilo di nullità: l'alterata composizione del Collegio Arbitrale (dopo la nascita della controversia) ne inficiava la sua neutralità. La decisione arbitrale era impugnabile “in ogni caso” per contrarietà all'ordine pubblico (art. 829 co. 3
c.p.c.), che comprendeva i “principi cardini del processo di rango costituzionale”
(Cass. n. 4808/2011). Nel novero dei principi processuali di rango costituzionale rientrava l'imparzialità del giudice, che doveva essere “naturale” ossia
“precostituito” in virtù di criteri oggettivi preesistenti all'instaurazione del giudizio (art. 25 Cost.). La seconda nomina del Presidente del Tribunale, dettata esclusivamente dalla presunta sede dell'arbitrato, determinava un'ingiustificata modifica del precostituito Collegio Arbitrale. Si trattava di una designazione post factum (il Collegio era già costituito avendo l'Avv. Angelucci accettato l'incarico) della quale il Presidente del Tribunale non forniva un'adeguata motivazione, ignorando il concetto di “naturalità” del giudice. La giurisprudenza, ancor prima della riforma del 2006, aveva ritenuto inficiate da nullità tutte quelle clausole compromissorie strutturate in modo tale da impedire la costituzione di un
Collegio imparziale (Cass. 14.01.1991 n. 9604 e Cass.
7.06.1985 n. 3394). La
Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2013, ribadiva che il giudizio arbitrale non si differenziava da quello che si svolgeva davanti agli organi statuali della giurisdizione, affermando che l'arbitrato costituiva un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto ai fini della risoluzione di una controversia con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria.
2. Violazione del Principio del Contraddittorio (Art. 829 co. 1 n. 7 c.p.c.) Il
Collegio aveva così regolato la sequenza procedimentale: i) fissazione del termine
(sino all'11.02.2019) per il deposito di una memoria di costituzione contenente l'enunciazione della causa petendi, la “formulazione dei quesiti”, la “precisazione dei mezzi istruttori” e dei “documenti” dei quali le parti intendevano avvalersi;
ii) fissazione di un secondo termine (sino al 4.03.2019) per produrre ulteriori documenti e per il deposito di una “memoria di replica e per la integrazione e/o modificazione delle domande delle eccezioni e delle richieste istruttorie” (OD p.
4) con l'avvertenza che “oltre tale udienza sarebbero precluse ulteriori deduzioni ed istanze istruttorie e produzioni documentali”. Rilevava l'impugnante che
11 l'attuazione del principio del contraddittorio imponeva agli arbitri di concedere alla parti “ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa” (art. 816-bis c.p.c. introdotto dalla l. n. 40/2006), in modo da a scongiurare il rischio di comprimere il diritto di difesa. Nel caso di specie il “diritto alla prova” dell'impugnante risultava menomato. Ciò in quanto il Collegio non solo riduceva la lista dei testimoni indicati dalla “ ma “sceglieva” Parte_1 anche l'unico testimone da escutere , il geom. Al Collegio Controparte_9 sfuggiva che stante il disposto dell'art. 245 c.p.c. gli unici testi che il giudice poteva stabilire di non ascoltare erano solo quelli incapaci a testimoniare sicché si ricavava che al giudice era precluso in caso di riduzione di liste testimoniali sovrabbondanti indicare quali testi dovessero essere espunti dalla lista.-- Il potere di riduzione delle liste testimoniali, pur se esercitato in vista della più rapida ed economica assunzione della prova, lasciava intatto alla parte il diritto di indicare i testi reputati maggiormente significativi perché più di tutti a conoscenza dei fatti di causa.. L'aver sottratto alla parte la facoltà di indicare i propri testi (facoltà riconosciuta dall'art. 244 cit.) aveva comportato la violazione del diritto di difesa Il Collegio era stato “rigoroso” nell'escludere l'utilizzazione dell'accertamento tecnico preventivo (disposto dinanzi al Tribunale di Potenza) in quanto espletato in assenza della controparte la quale non si era costituita per tardività della notifica del decreto di fissazione dell'udienza (OD p. 27) giungendo a dichiararne la nullità; siffatta statuizione era da escludersi non potendo il Collegio Arbitrale esprimersi su una pronuncia resa dal giudice ordinario ma al più uniformarsi. La relazione tecnica ben avrebbe potuto essere utilizzata almeno come prova c.d. “atipica” potendo il giudice, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, fondare (in assenza di divieti legislativi) il proprio convincimento su tale categoria (ontologica) di prove purché fornisca adeguata motivazione della loro utilizzazione (v. tra le tante Cass.
10.10.2018 n. 25067 Cass. 201/2015 Cass. 14.05.2013 n. 11555).La circostanza, in definitiva, si era concretata in un'ulteriore lesione del principio del contraddittorio. L'impugnante lamentava il “lassismo” del Collegio nell'interpretazione dell'art. 816 ter c.p.c. con forti ripercussioni sulla garanzia della “parità delle armi Collegio ha utilizzato il potere probatorio (officioso) in argomento per “annientare” una univoca prova documentale offerta dall'odierna impugnante ovvero il verbale di sopralluogo del 13/9/2007 (all. n. 26 alla memoria di costituzione in giudizio della , non Parte_1 disconosciuto dalla controparte, giustificando l'iniziativa in virtù del fatto che la
12 controparte non avrebbe disposto dei “tempi tecnici per poter chiedere direttamente l'acquisizione della documentazione in questione prima dell'adunanza dell'8 marzo 2019 e neppure per presentare la relativa richiesta” avendo la P.A., a norma della l. n. 241/1990, trenta giorni a disposizione per il rilascio dei documenti (OD p. 29). Anzitutto il Collegio, incorrendo in grave violazione di legge, aveva ignorato le regole operanti in materia di prova documentale e più precisamente non aveva tenuto conto del comb. disp. artt.
2702 c.c. e 215 c.p.c., a mente dei quali l'efficacia probatoria della scrittura privata non disconosciuta può essere rimossa solo con la querela di falso. Il
Collegio aveva inoltre ritenuto irrilevante il verbale di sopralluogo del 13 settembre 2007, affermando che “la nuova strada è stata realizzata solo successivamente al 17 giugno 2008, per cui non poteva essere quella menzionata nel verbale del 13 settembre 2007 dove si parlava di 'nuova strada di accesso come da contrattò”. Il Collegio aveva inoltre sminuito le affermazioni del geom. il quale aveva dichiarato che l'attuale strada sarebbe stata CP_3 realizzata sul percorso di una strada poderale già esistente, ritenendo tale affermazione in contrasto con le precedenti pratiche predisposte dallo stesso e con l'assenza di traccia di tale strada poderale negli estratti di mappa CP_3 catastali. L'appellante contestava tale motivazione, ritenendola illogica e in violazione dell'art. 1362 e ss. c.c., in quanto interpretava in maniera distorta la volontà dei contraenti rispetto all'evoluzione delle previsioni contrattuali.
L'appellante contestava, in particolare, la valorizzazione del contratto preliminare del 10 ottobre 2002 e dei relativi allegati, ritenendoli non più vincolanti per le parti a fronte del successivo contratto d'appalto del 5 ottobre
2005.
Si costituivano in giudizio e I convenuti CP_1 Parte_4 eccepivano l'inammissibilità dell'impugnazione in quando i motivi addotti non rientravano tra quelli tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c., postulando, di fatto, una revisione nel merito della decisione assunta dal collegio arbitrale.
Con riferimento al primo motivo d'appello, la parte impugnata evidenziava l'inammissibilità delle ragioni di nullità eccepita, in quanto non dedotte nel corso del giudizio arbitrale e, conseguentemente, precluse in sede di impugnazione. In particolare, sottolineava che la controparte aveva formulato contestazioni esclusivamente in ordine alla sede dell'arbitrato, senza mai
13 eccepire la nullità della nomina del Presidente del Tribunale, nella persona dell'Avv. Roberta Batelli. Al contrario, aveva Parte_1 espressamente affermato che, ferma restando la nomina del Presidente del collegio, la sede del collegio arbitrale si trovava nella città di Potenza. In ogni caso, evidenziava che il Presidente del Tribunale aveva disposto la revoca della nomina dell'Avv. Angelucci sulla base di una prospettazione fondata sulla documentazione completa prodotta dai signori e;
pertanto, il CP_2 CP_1
Presidente del Tribunale aveva assunto la propria decisione non sulla base di parziali rappresentazioni della controparte, bensì dopo essere stato messo in grado di conoscere la questione nella sua completezza e complessità. Rilevava, altresì, come, con riferimento all'accettazione del precedente arbitro, la revoca della sua nomina rendesse tale accettazione inutiliter data, non essendo il collegio arbitrale mai validamente costituitosi. Evidenziava, inoltre, che il principio del giudice naturale precostituito per legge è previsto nell'ordinamento giudiziario con esclusivo riferimento agli uffici giudiziari, sicché la tesi avversaria si poneva in aperto contrasto con la ratio stessa dell'istituto dell'arbitrato e con le norme procedurali che lo regolano. La riduzione della lista dei testimoni rientrava nelle valutazioni di stretta competenza e discrezionalità del collegio arbitrale, tenuto conto, altresì, del fatto che nessuno dei capitoli di prova dedotti dalla parte impugnata era stato ammesso. Parimenti negava la violazione del principio del contraddittorio nella decisione del collegio arbitrale di non acquisire le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo;
la decisione era giustificata dal fatto che i signori e non avevano partecipato al CP_2 CP_1 procedimento di istruzione preventiva a causa del mancato perfezionamento nei termini della notifica nei loro confronti. Da ciò la nullità del procedimento di istruzione preventiva per violazione del principio del contraddittorio. La parte resistente, infine, eccepiva l'inammissibilità del terzo motivo di impugnazione, in quanto in contrasto con il principio consolidato in materia, secondo cui l'interpretazione del contratto è prerogativa esclusiva degli arbitri, spettando al giudice dell'impugnazione del lodo, salvo il caso di assoluta carenza di motivazione, unicamente il controllo del rispetto delle regole di diritto, senza che sia consentita alcuna ulteriore valutazione di merito. Concludeva pertanto per il rigetto dell'impugnazione per inammissibilità ed infondatezza. In particolare, la parte resistente evidenziava che la controparte non aveva denunciato la violazione dei criteri legali di interpretazione, bensì aveva criticato la valutazione del collegio arbitrale, valutazione che è rimessa alla discrezionalità dello stesso
14 e non può, pertanto, costituire oggetto di gravame in sede di impugnazione del lodo. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'impugnazione appare infondata e, pertanto, non suscettibile di accoglimento.
In relazione al primo motivo d'appello, si osserva preliminarmente che l'eccezione di nullità concernente la nomina degli arbitri ai sensi dell'art. 829, co.1, n. 2, c.p.c., è inammissibile non essendo stata eccepita nel corso del giudizio arbitrale.
È principio giurisprudenziale pacifico che il difetto di potestas iudicandi del collegio arbitrale è rilevabile d'ufficio unicamente qualora derivi dalla nullità della clausola compromissoria. Nelle ipotesi in cui la nullità derivi, come nella presente fattispecie, da nomine arbitrali effettuate con modalità difformi da quelle convenute dalle parti o previste dal codice di rito, l'irregolare composizione del collegio arbitrale può costituire motivo di impugnazione esclusivamente qualora tale irregolarità sia stata previamente eccepita nel corso del giudizio arbitrale ( cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/10/2002, n. 14182).
Con specifico riferimento all'irregolare composizione del collegio arbitrale per violazione delle norme del codice civile, la Suprema Corte ha affermato: “Il vizio efferente l'invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice civile, va ricondotto non già all'art.158 cod. proc. civ., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall' art.829, comma primo, n. 2, cod. proc. civ., in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un "dictum" giurisdizionale;
tale carattere è stato accentuato dalla legge 5 gennaio 1994, n.25, senza che le modifiche apportate dall' art. 819 ter cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell'istituto. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
16/06/2011, n. 13246)
15 Nel caso di specie, l'eccezione di nullità della nomina degli arbitri non è stata sollevata nel corso del giudizio arbitrale, ove la parte appellata si è limitata ad eccepire l'incompetenza della sede arbitrale del Collegio che doveva radicarsi,
a detta dell'appellante, a Potenza.
Neppure merita accoglimento l'assunto di parte appellante concernente la presunta contrarietà ai principi di ordine pubblico del lodo emesso da un collegio arbitrale la cui composizione sia stata modificata in itinere.
In primo luogo, non si evince in qual modo la nomina del Presidente del collegio arbitrale, intervenuta successivamente alla revoca del primo arbitro designato, possa concretamente ledere il principio di imparzialità e terzietà, imprescindibile presupposto di ogni giudizio reso dal collegio arbitrale. In secondo luogo la scelta di deferire la risoluzione di una controversia ad un arbitrato, implicando una rinuncia all'esercizio della giurisdizione statale in favore di una regolamentazione di natura privatistica, comporta l'applicazione di criteri valutativi differenti e, senz'altro, meno rigorosi nell'accertamento del rispetto delle norme deputate a disciplinare la costituzione del giudice, la cui legittimità promana, in ultima analisi, dalla regolamentazione pattizia e ,ad integrazione, codicistica.
La Suprema Corte, in più occasioni, ha rimarcato la dicotomia esistente tra l'istituto dell'arbitrato e l'esercizio dell'azione giudiziaria dinanzi alla giurisdizione statale, sottolineando la natura privatistica del primo. Da tale qualificazione discende, quale corollario ineludibile, una limitazione alla possibilità di invocare la nullità del procedimento arbitrale per presunta irregolare composizione del collegio, la quale non può essere ritualmente sollevata qualora non sia stata tempestivamente dedotta nel corso del giudizio arbitrale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/10/2002, n. 14182).
Pur essendo indubitabile che il collegio arbitrale debba improntare il proprio giudizio a canoni di equità, che presuppongono l'assoluta imparzialità e terzietà dei componenti, non possono, tuttavia, estendersi alle controversie arbitrali i principi, assai più rigorosi, che governano la giurisdizione ordinaria né ipotizzare il venir meno dell'imparzialità in conseguenza della revoca di uno dei componenti il Collegio per ragioni legate alla sede territoriale di insediamento.
Non può neppure trovare accoglimento, il motivo posto a fondamento dell'impugnazione riconducibile all'art. 829, co.1, n.9 c.p.c., per asserita violazione del principio del contraddittorio. L'appellante denuncia la lesione del
16 contraddittorio per aver il Collegio Arbitrale consentito l'audizione di uno solo dei testi previamente indicati, senza fornire alcuna apparente valida giustificazione alla riduzione della lista presentata. Censura inoltre l'omessa utilizzazione dell'accertamento tecnico preventivo, che avrebbe dovuto essere valutato quanto meno come prova atipica nonché la valutazione di irrilevanza del verbale di sopralluogo del 13 settembre 2007. Le censure formulate dall'appellante attengono, in realtà, a valutazioni di carattere discrezionale del
Collegio Arbitrale in merito alla rilevanza probatoria degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria. Tali valutazioni, in quanto afferenti al merito della decisione e frutto di un apprezzamento discrezionale delle risultanze istruttorie, risultano insindacabili in questa sede. Dalle suddette circostanze non può, in ogni caso, derivare la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio, configurandosi tale ipotesi unicamente qualora alla parte sia stata concretamente preclusa la possibilità di controdedurre, di esplicitare le proprie richieste o di articolare le proprie difese, con conseguente limitazione degli spazi dedicati all'esplicazione della linea difensiva ed effettiva lesione del diritto di difesa. In ogni caso il principio del contraddittorio non può estendersi sino a sindacare le valutazioni discrezionali del Collegio Arbitrale in ordine alla rilevanza, alla pertinenza e all'ammissibilità delle prove richieste dalle parti, né
a censurare il libero convincimento del Collegio in ordine alla valenza probatoria degli elementi acquisiti, attenendo tali profili al merito della decisione. .
L'impugnante ha, da ultimo, dedotto il vizio di cui all'art. 829, co.1, n. 11
c.p.c., per asserita contraddittorietà intrinseca delle statuizioni contenute nel lodo arbitrale. In particolare, l'appellante ha rilevato una presunta contraddittorietà della motivazione, la quale presupporrebbe una situazione fattuale costituita dall'assenza di una strada nel 2017, circostanza che risulterebbe incompatibile con la logica, con le nozioni di comune esperienza e con circostanze pacifiche ed accettate dallo stesso collegio arbitrale.
Si osserva in proposito che il motivo d'impugnazione così formulato si risolve, in sostanza, in un tentativo surrettizio di sindacare la valutazione nel merito effettuata dal collegio arbitrale e, segnatamente, la valutazione operata dagli arbitri in ordine alla sussistenza di una specifica circostanza assunta quale presupposto fondante della decisione. Tuttavia, in sede di impugnazione del lodo arbitrale, è preclusa la valutazione del merito della controversia, con conseguente inammissibilità di ogni sindacato diretto a censurare le valutazioni probatorie del collegio arbitrale. Per tale motivo, secondo il consolidato
17 orientamento della Corte di Cassazione l'invalidità del lodo, ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c., è correlato ad un contrasto insanabile tra parti della sentenza di gravità, tale da rendere impossibile la ricostruzione univoca della ratio decidendi, traducendosi, di fatto, in una sostanziale mancanza della motivazione stessa. Il vizio di contraddittorietà ricorre, dunque, unicamente allorché si riscontri una manifesta e insanabile contraddizione tra passaggi della decisione tali da risultare reciprocamente incompatibili, inficiando la correttezza dell'intero iter logico-argomentativo che sorregge la decisione.
La Suprema Corte ha in particolare chiarito che “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini
l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/02/2021, n. 2747).
Le considerazioni svolte portano al rigetto dell'impugnazione rimanendo preclusa ogni valutazione afferente il merito della decisione arbitrale e dei motivi volti a censurarla.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi ed esclusa la fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposto da nei Parte_1 confronti di e avverso il OD arbitrale CP_1 CP_2 impugnato così provvede:
1) Respinge l'impugnazione proposta da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento dei compensi di causa Parte_1 che sono liquidati, in favore di e , in CP_1 CP_2 complessivi € 6.946,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
18 3) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia di doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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