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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5645 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2684/2022 (+2853/2022) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SPECIALIZZATA USI CIVICI così composta: CA NO Presidente Gisella Dedato Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2684 EL ruolo generale per gli affari contenziosi ELl'anno 2022 (alla quale è stata riunita, in data 7.11.2023, la causa al n. 2853 EL ruolo generale ELl'anno 2022), trattenuta in decisione all'udienza EL 6.5.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica, vertente TRA (C.F. , in persona EL Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Marcello Giuseppe Feola ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio ELl'Avv. Alfredo Placidi in forza di procura in atti reclamante principale E
(C.F. , in persona EL Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Agostino Mainente ed Enrico Romano ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Santo n. 68, presso lo studio ELl'Avv. Stefania Iasonna in forza di procura in atti reclamato/reclamante incidentale E (C.F. e P.IVA ), (C.F. e CP_2 P.IVA_3 CP_3
P.IVA ) e (P.IVA P.IVA_4 Controparte_4
), in persona dei rappresentanti legali p.t., elettivamente P.IVA_5 domiciliate in Roma, Via Federico Cesi n. 21, presso lo studio ELl'Avv. Luigi Principato che le rappresenta e difende in forza di procura in atti reclamate/reclamanti incidentali
1 E (C.F. ), Controparte_5 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Paraguay n. 5, presso lo studio ELl'Avv. Elena Del Trono che la rappresenta e difende in forza di procura in atti reclamata E C.F. ) Controparte_6 C.F._2 reclamato già contumace con l'intervento EL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Roma
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 1/2022 EL Commissariato per gli usi civici ELla CA, Catanzaro– accertamento qualitas soli.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La complessa vicenda processuale in esame è stata introdotta, innanzi al Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, da CP_7
(divenuta, dal 4.12.1980, , con l'atto di
[...] Parte_1 citazione notificato in data 12.11.2005 al La Controparte_1 società attrice deduceva, in sintesi, che: l'isola di , sita in CA Pt_1 località “Fiuzzi”, con l'ordinanza ELl'Intendente ELla Provincia di CA Citra EL 26.3.1812 era stata restituita al “demanio universale comunale” EL il Commissario regionale per gli usi Controparte_8 civici di Catanzaro, con decreto EL 16.3.1928, dava inizio all'istruttoria per “l'accertamento dei diritti di uso civico esercitati o pretesi dalla popolazione EL Comune di ” sull'isola di -a seguito di CP_8 Pt_1 apposita richiesta formulata il 15.11.1925 dal Sindaco EL Comune di
- senza portare a termine, però, la verifica demaniale;
con la CP_8 divisione EL Comune di nei Comuni di e di Tortora, CP_8 CP_1
l'isola di entrava a far parte, nel 1928, EL territorio EL Comune Pt_1 di;
trascorsi alcuni decenni, un cittadino di (l'ing. CP_1 CP_1
dava nuovo impulso all'accertamento degli usi civici, Persona_1 attività divenuta di competenza ELla RE CA e che si concludeva, in data 2.9.2003, con il deposito ELla relazione EL dott.
secondo il quale “l'intera isola di , posta a sud- Persona_2 Pt_1 ovest EL territorio odierno EL comune di AI a RE (CS), appartiene al comune summenzionato, annoverandosi tra i beni
2 soggetti ai diritti di uso civico”; la RE CA, approvando la relazione EL con la ELibera ELla Giunta n. 201 EL 1.3.2005 Per_2 dichiarava che “il territorio ELl'intera EL Comune di Parte_1
AI a RE (CS) è gravato da usi civici” disponendo l'assegnazione EL territorio isolano, ai sensi ELl'art. 11 ELla l. n. 1766 EL 16.6.1927, alla categoria “a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente”. Ciò premesso, la società Parte_1 esponeva di aver acquistato dal con contratto Controparte_1 di compravendita ELl'11.9.1962 (rep. n. 64), stipulato in forma pubblica amministrativa dal segretario comunale (previa ELiberazione consiliare EL 23.2.1962), la proprietà comunale denominata “ Parte_1
”, identificata in catasto al foglio 57, p.lle 1-2-3-4-5, per il prezzo
[...] di lire 50.000.000 (pari a euro 25.882,84) versato in pari data. Nel suddetto contratto di compravendita, per quel che qui rileva, il
[...]
garantiva l'isola “libera e franca da ogni gravame, Controparte_1 servitù, ipoteca o vincoli di qualsiasi natura”, mentre la società acquirente assumeva l'impegno di far divenire l'immobile un centro di turismo internazionale, obbligandosi a realizzare numerose infrastrutture (tra l'altro, a “portare a termine entro tre anni un primo lotto ELl'importo di almeno £. 200.000.000, da valutare da un tecnico di fiducia ELl'Amministrazione Comunale, con spese a carico ELla società stessa”). Secondo la società attrice, alla luce ELla sopravvenuta ELibera ELla Giunta ELla RE CA n. 201/2005, il CP_1 non avrebbe potuto vendere l'isola, perché gravata da usi civici rientranti nella categoria a) ELl'art. 11, l. n. 1766/1927 e, quindi, sottoposta al regime di indisponibilità assoluta, con conseguente nullità EL contratto di compravendita stipulato in data 11.9.1962. Al contempo, in aderenza agli obblighi contrattualmente assunti nel 1962,
aveva eseguito sull'isola numerose opere (pontile di Controparte_7 attracco, viadotto in cemento armato, strada bitumata per mt. 1209, pozzo per acqua industriale e cabina elettrica di trasformazione alta/media tensione sulla terra ferma, tre cabine elettriche di trasformazione media/bassa tensione sull'isola e relativa rete di distribuzione, serbatoio idrico sull'isola, rete fognaria, condotte sottomarine in acqua industriale e potabile, cavo elettrico in media tensione, cavo telefonico per cento utenze), ultimate nell'anno 1966 al costo di euro 108.230,30 (così convertito l'originario importo in lire). La società aveva dovuto sopportare ulteriori costi, per l'esistenza – taciuta dal Comune di all'atto ELla stipula EL contratto– CP_1 di mine nel sottosuolo, per cui l'acquirente aveva dovuto procedere alla attività di sminamento costata euro 21.707,20 (al netto EL contributo ex art. 7 D.L. n. 320/1946). La società concludeva chiedendo
3 l'accertamento ELla nullità ELl'atto di compravendita EL 11.9.1962. Per l'effetto, chiedeva di condannare il al pagamento, a titolo CP_1 restitutorio ex art. 2033 c.c. o risarcitorio ex art. 1338 c.c.: ELla somma di euro 25.822,84 a titolo di corrispettivo ELla vendita;
ELla somma di euro 108.230,30, a titolo di spese per i lavori infrastrutturali;
ELla somma di euro 21.707,20 a titolo di costi per lo sminamento ELl'isola; di altri danni, così come accertati e quantificati in corso di causa;
per ciascuna di dette somme, con l'aggiunta ELla rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla conclusione EL contratto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria ELle spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il , contestando quanto Controparte_1 dedotto dalla società attrice ed eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità e comunque l'assoluta infondatezza, in fatto e in diritto, di ogni avversa domanda ELla quale chiedeva il rigetto. In via riconvenzionale, chiedeva: di accertare e dichiarare il grave inadempimento ELla società attrice alle pattuizioni concordate con il contratto di compravendita EL 11.9.1962, avendo la società violato l'obbligo contrattuale assunto nei confronti ELl'ente locale di trasformare l'isola in un centro di turismo internazionale;
per l'effetto, di dichiarare risolto il predetto contratto;
di condannare
[...] al risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune di Parte_1 CP_1 per qualsiasi titolo o ragione, patrimoniale e non patrimoniale,
[...] di immagine anche con riferimento alla collettività, da quantificarsi in corso di giudizio, oltre interessi dal sorgere di ogni credito al saldo, per maggior danno, ritardo nel pagamento, perdita ELla redditività EL denaro e svalutazione monetaria;
in via gradata, nella eventuale ipotesi di accoglimento ELla domanda attrice con conseguente dichiarazione di nullità EL contratto di compravendita EL 11.9.1962, di condannare al pagamento ELl'indennizzo per illegittima Parte_1 occupazione ELl'isola, mancato utilizzo da parte ELla collettività, nonché irreversibile trasformazione EL territorio, danno all'immagine, oltre interessi dal sorgere di ogni credito al saldo, anche in via risarcitoria per maggior danno, ritardo nel pagamento, perdita ELla redditività EL denaro e svalutazione monetaria, oltre interessi. Chiedeva, altresì, l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_5
e le società e
[...] Controparte_6 CP_2 Controparte_4
quali aventi causa ELla società attrice dalla quale avevano
[...] acquistato porzioni ELl'isola. Nei confronti dei chiamati in causa, il chiedeva, in caso di accoglimento ELla domanda di nullità o CP_1 risoluzione EL contratto intercorso tra il Comune e Parte_1 che venisse dichiarato nullo o risolto il contratto di acquisto intervenuto tra la società attrice e detti chiamati in causa con condanna degli stessi
4 al risarcimento dei danni subiti dal Comune di da CP_1 quantificarsi in corso di causa, oltre che al pagamento ELl'indennizzo per l'illegittima occupazione ELl'isola; chiedeva, altresì, anche nei confronti dei chiamati, la condanna al rilascio degli immobili di loro proprietà esistenti sull'isola. Con vittoria di spese di giudizio. Si costituivano in giudizio, quali terzi chiamati in causa dal Comune, (che aveva comprato dalla società alcuni terreni CP_2 Parte_1 con annessi manufatti siti sull'isola, con più atti di acquisto sottoscritti negli anni '80 e '90 EL secolo scorso) e, con separata comparsa,
[...]
(anch'essa acquirente di un terreno sull'isola di circa Controparte_4
10.000 mq.), eccependo l'infondatezza ELla domanda attrice ed evidenziando che, in quanto terzi acquirenti in buona fede -in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione ELla domanda diretta a far dichiarare la nullità o risoluzione EL contratto EL loro dante causa, a norma ELl'art. 2652 c.c. - il loro acquisto non poteva essere pregiudicato. Entrambe le società agivano in via riconvenzionale per la restituzione da parte ELla società EL prezzo pagato Parte_1 per l'acquisto ELle rispettive unità immobiliari, oltre interessi, in caso di declaratoria di nullità dei rispettivi atti di acquisto. Anche i chiamati in causa e Controparte_5 Controparte_6 quali proprietari di terreni sull'isola a seguito di compravendite concluse con l' , si costituivano. Entrambi, nella rispettiva Parte_1 comparsa, chiedevano il rigetto ELla domanda ELla società Parte_1 con conferma degli atti di acquisto e, in subordine, la
[...] restituzione EL prezzo di acquisto versato alla società Parte_1 per l'acquisto degli immobili sull'isola. All'esito ELl'istruttoria (condotta in via documentale e attraverso C.T.U.; in particolare, l'elaborato peritale redatto dall'ing. Per_3
, oltre ad accertare lo stato dei luoghi e a quantificare il canone
[...] di occupazione- facendo riferimento al canone per le concessioni di beni demaniali a uso turistico- dava atto ELl'esercizio sull'isola di usi civici -pascolo e bosco- da parte dei cittadini di ), all'udienza EL CP_1
25.11.2013, la causa veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale di Paola, sez. distacc. , con la sentenza n. 88/2014 CP_9 accoglieva parzialmente le domande formulate dalla società attrice
, dichiarando la nullità EL contratto di compravendita Parte_1 avente ad oggetto l'isola, stipulato con il Comune di in CP_1 data 11.9.1962 e dei successivi atti di compravendita stipulati dalla società attrice con i terzi chiamati in causa, stante l'accertata natura di demanio civico ELl'isola. Quanto alle domande riconvenzionali formulate dal accoglieva solo quella di condanna ELle CP_1 controparti all'indennizzo per illegittima occupazione ELl'isola e
5 quella volta al rilascio ELle unità immobiliari acquistate sull'isola. Stante la ritenuta nullità strutturale ab origine di tutte le compravendite intervenute, il Tribunale condannava il alla restituzione, nei CP_1 confronti ELla società , ELla complessiva somma di euro Parte_1
47.530,04 (importo corrispondente alla somma EL prezzo di acquisto ELl'isola versato da nel 1962 e EL costo sostenuto Controparte_7 dalla stessa società per la bonifica ELl'isola dalle mine), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (avendo escluso il Tribunale la mala fede EL Comune, ex art. 2033 c.c.); a sua volta, condannava la società
alla restituzione nei confronti di Parte_1 CP_2 [...]
e ELle somme illo tempore pagate Controparte_5 Controparte_6 da questi ultimi in forza degli atti di vendita intercorsi con la società attrice (travolti dalla declaratoria di nullità ELla compravendita EL 1962), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Come anticipato, il Tribunale condannava l'attrice i chiamati in causa al pagamento a favore EL ELl'indennità di occupazione Controparte_1 CP_1
(avendo l'attrice e i successivi acquirenti goduto, medio tempore, ELl'isola), sulla base ELla quantificazione effettuata dal CT;
nel dettaglio, condannava a versare la somma di euro Parte_1
15.400,88, la somma di euro 3.251,00, CP_2 Controparte_4 la somma di euro 7.966,07, la somma di euro
[...] Controparte_5
399,03, la somma di euro 361,08, oltre interessi legali su CP_6 ciascuno degli importi appena indicati dalla domanda al soddisfo. Ordinava, infine, a Parte_1 CP_2 Controparte_4
e il rilascio immediato di quanto in loro Controparte_5 CP_6 possesso e insistente sull' , libero da persone e cose. Parte_1
Compensava integralmente le spese EL giudizio e poneva le spese di C.T.U. a definitivo carico solidale ELle parti. Avverso tale sentenza, proponeva appello Controparte_4 deducendo l'illegittimità ELla ELibera regionale n. 201/2005 che dichiarava l' gravata da usi civici e censurando l'omesso Parte_1 esame da parte EL Tribunale di una questione pregiudiziale per la decisione ELla controversia (“Il Tribunale adito per la pronuncia ELla nullità EL contratto di vendita ELl' perché gravata da usi Parte_1 civici, avrebbe dovuto, in quanto passaggio obbligato per la decisione nel merito ELla controversia, valutare l'effettiva incommerciabilità EL bene e quindi, ai sensi ELl'art. 5 L. 2248/1865 all. F, stabilire se dare
o meno applicazione – nell'ambito EL presente giudizio – alla ELibera ELla Giunta Regionale che dichiara l'esistenza di usi civici”, cfr. pag. 9 atto di citazione in appello). L'appellante chiedeva che, accertata la non conformità alla legge ELla ELibera ELla Giunta regionale n. 201/2005 che dichiarava l' gravata da usi civici, previa Parte_1
6 disapplicazione di detta ELibera ex art. 5 ELla l. n. 2248/1865, la controversia fosse decisa come se detta ELibera non esistesse, con il rigetto ELla domanda di nullità EL contratto stipulato in data 11.9.1962 tra e il e condanna ELle Parte_1 Controparte_1 controparti alle spese e competenze EL doppio grado di giudizio. Anche le altre parti contestavano la decisione, proponendo appello incidentale Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_5
e
[...] CP_6
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 161/2019, in accoglimento ELl'eccezione pregiudiziale formulata dagli appellanti incidentali e dichiarava il difetto di Controparte_5 CP_6 giurisdizione EL Giudice ordinario in favore EL per la Parte_2 liquidazione degli usi civici. Compensava tra le parti le spese EL doppio grado di giudizio e poneva le spese ELla C.T.U. di primo grado integralmente a carico ELla società Parte_3
2. Con ricorso ex art. 29, l. n. 1766/1927 e art. 76 R.D. 332/1928,
[...] depositato il 29.4.2019, riassumeva il giudizio Parte_1 dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici ELla CA–Catanzaro. Chiedeva accertarsi la natura di demanio civico ELl'isola di (nella sua complessiva estensione di Ha 29,2666), sita Pt_1 in agro EL Comune di (distinta in catasto al foglio 57, CP_1 particelle nn. 10-25-31-32-33-35-38-39-40-41-42-43-50-51-52-53-54- 55-57-58-59-60-61-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77- 78-79-80-88-89-90-91-92-93-94, già fg. 57, p.lle 1-2-3-4-5), sin dal 1812 e comunque anteriormente alla stipula ELl'atto di compravendita ELl'11.9.1962, con esercizio da parte dei naturali di di usi civici CP_1 rientranti nella categoria “a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente” di cui all'art. 11 ELla l. n. 1766/1927. Per l'effetto, di accertare la nullità EL contratto di compravendita concluso in data 11.9.1962 con il e di Controparte_1 condannare il al pagamento in favore ELla ricorrente CP_1 [...]
a titolo restitutorio ex art. 2033 c.c. o, in subordine, a titolo Parte_1 risarcitorio ex art. 1338 c.c.: ELla somma di euro 25.822,84 corrispondente al corrispettivo per l'acquisto ELl'isola; ELla somma di euro 108.230,30 per lavori infrastrutturali;
ELla somma di euro 21.707,20, per l'attività di sminamento ELl'isola; per tutti gli importi appena indicati, chiedeva la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata, a partire dal 11.9.1962 all'effettivo soddisfo. Nell'ipotesi in cui le resistenti “dovessero riproporre nella presente sede giurisdizionale le domande riconvenzionali avanzate nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Paola ed alla Corte di Appello di Catanzaro”, di rigettarle in toto e comunque: di porre a carico EL
7 a titolo risarcitorio e di garanzia, l'obbligo di restituzione a CP_1
e CP_2 Controparte_4 Controparte_5
ELle somme da questi pagate per l'acquisto di unità Controparte_6 immobiliari situate sull' , oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo, ovvero, in subordine, di porre solo gli interessi a carico EL di dichiarare non dovuta dalla società CP_1 Parte_1 la somma di euro 15.400,04, oltre interessi, per l'indennità di
[...] occupazione EL bene oggetto ELl'atto di compravendita stipulato in data 11.9.1962. Con vittoria ELle spese EL giudizio. Si costituiva in giudizio il chiedendo di Controparte_1
“dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, ogni domanda formulata dalla ricorrente con ogni Parte_1 pronuncia conseguenziale”. In via riconvenzionale, formulava le medesime domande di cui alla comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Tribunale di Paola ovvero l'accertamento EL grave inadempimento ELla società attrice al contratto di compravendita EL 1962 (non avendo realizzato il centro turistico Parte_1 internazionale sull'isola), con conseguente risoluzione EL predetto contratto e dei successivi intervenuti tra e le società Parte_1
e oltre che con CP_2 Controparte_4 Controparte_5
e L'Ente locale reiterava, altresì, la richiesta
[...] Controparte_6 di condanna di e dei successivi acquirenti di porzioni Parte_1 ELl'isola al risarcimento di tutti i danni subiti dal patrimoniali CP_1
e non patrimoniali, anche di immagine, da quantificarsi in corso di giudizio, per maggior danno, ritardo nel pagamento, perdita ELla redditività EL denaro e svalutazione monetaria, oltre interessi dal sorgere EL credito al saldo. Insisteva sulla richiesta di condanna ELle controparti al rilascio di tutti gli immobili sull'isola. In caso di accoglimento ELla domanda attorea, con conseguente dichiarazione di nullità e EL contratto di compravendita EL 11.9.1962, chiedeva la condanna ELle società , Parte_1 CP_2 Controparte_4 oltre che di e al
[...] Controparte_5 Controparte_6 pagamento ELl'indennizzo per illegittima occupazione ELl' , Pt_1 mancato utilizzo da parte ELla collettività, irreversibile trasformazione EL territorio, ritardo nel pagamento, perdita ELla redditività EL denaro e svalutazione monetaria, oltre interessi anche su tali importi, dal sorgere EL credito al saldo. Con vittoria ELle spese. Si costituivano in giudizio le società e (a seguito di scissione CP_2 di quest'ultima) eccependo preliminarmente il difetto di CP_3 giurisdizione EL Commissario a conoscere tutte le domande proposte, con la sola eccezione di quella relativa all'accertamento degli asseriti
8 usi civici. Nel merito, insistevano sull'accertamento ELla validità/efficacia dei propri atti di acquisto dalla società . Parte_1
Concludevano chiedendo: di “dichiarare inammissibile e comunque di rigettare le domande di cui al punto 1) (relative ad un asserito uso civico gravante sull' ), relativamente all'intera Parte_1 Parte_1
o, comunque, alla proprietà ELla e ELla
[...] CP_2 CP_3 ed al punto 2) (relative ad un'asserita nullità ELl'atto di compravendita 11.9.1962, rep. 64) ELle conclusioni di cui al ricorso al quale si resiste”. Solo subordinatamente, con riguardo all'ipotesi di accoglimento ELla domanda di nullità EL contratto di compravendita EL 11.9.1962, chiedevano: di dichiarare che “non è possibile pronunciarsi su quali effetti o conseguenze la relativa pronuncia e l'affermata nullità abbiano prodotto e/o possano produrre in ordine agli atti (ed agli acquisti) dalla stipulati il 2.3.1983, CP_2
30.10.1998 e 24.4.1996 con l' ; comunque, di Parte_1 dichiarare che “la relativa pronuncia e l'affermata nullità nessun effetto
o conseguenza negativa hanno prodotto e/o possano produrre, anche ai sensi ELl'art. 2652 comma 1 n. 6, in ordine ai richiamati atti ed acquisti”. Nell'ipotesi di accoglimento ELla domanda di risoluzione ELla vendita EL 1962, chiedevano di: dichiarare che “non è possibile pronunciarsi su quali effetti o conseguenze la relativa pronuncia e l'affermata nullità abbiano prodotto e/o possano produrre in ordine agli atti (ed agli acquisti) da parte ELla sopra indicati”; CP_2 comunque, di dichiarare che “la relativa pronuncia e l'affermata nullità nessun effetto o conseguenza negativa hanno prodotto e/o possono produrre, anche ai sensi ELl'art. 2652 comma 1 n. 6, in ordine ai richiamati atti ed acquisti”. In ogni caso, salvo sempre il difetto di giurisdizione, chiedevano di dichiarare l'inammissibilità o comunque il rigetto di ogni domanda indennitaria o risarcitoria proposta contro
[...] ed Solo nell'ipotesi in cui venissero dichiarati invalidi CP_2 CP_3
o comunque inefficaci, in danno ELla e/o ELla CP_2 CP_3 gli acquisti di cui agli atti rogati in data 2.3.1983, 30.10.1998 e 24.4.1996, chiedevano la condanna di alla Parte_1 restituzione EL prezzo complessivamente ricevuto (lire 865.900.000), oltre interessi come per legge e risarcimento dei danni causati dall'inadempimento e dalla violazione degli obblighi contrattuali perpetrata da detta ricorrente, “la quale ha taciuto alla e per CP_2 essa alla la pendenza EL procedimento concluso con la CP_3 ELibera ELla Giunta Regionale ELla RE CA 1.3.2005, n. 201”. Con vittoria di spese di lite e richiesta di ordine al competente Conservatore dei RR.II. di annotare la sentenza e di cancellare ogni
9 eventuale trascrizione (ELle domande e/o ELla sentenza di primo grado) pregiudizievole per CP_10 CP_3
Si costituiva in giudizio, infine, eccependo Controparte_4 anch'essa, in via preliminare, il difetto di giurisdizione ELl'adito Commissario, atteso che la controversia introdotta da
Parte_1 davanti al G.O. non avrebbe ad oggetto l'accertamento ELl'esistenza di usi civici sull' , bensì la domanda di nullità EL contratto
Parte_1 stipulato tra un privato e una amministrazione locale per la successiva ELibera ELla RE CA n. 201/2005 ( “ciò che formava oggetto di contestazione e che rientrava nell'accertamento incidentale richiesto al G.O. non era la qualitas soli ELl ma la legittimità di
Parte_1 un atto amministrativo”: pag. 7 comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Commissario). Concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare che “l'intera in agro EL Comune di
Parte_1 CP_1
(già Comune di ) non è inclusa nelle aree demaniali ad uso
[...] CP_8 civico EL Comune di e, per l'effetto, dichiarare la CP_1 validità EL contratto di compravendita stipulato in data 11.9.1962; dichiarare inammissibili, per difetto di giurisdizione, le domande restitutorie riproposte dalla società Parte_1
e nel giudizio innanzi al Controparte_5 Controparte_6
Commissario rimanevano contumaci. All'esito ELl'istruttoria (documentale e con nuova C.T.U. volta ad accertare la qualitas soli ELl'isola di , redatta dal dott. Pt_1 Per_4
al quale erano domandate nel 2020, in via integrativa,
[...]
“indagini e ricerche suppletive” presso l'archivio di stato di Napoli, con riguardo ai documenti relativi ai comuni di , Tortora, CP_8 CP_1
e all'isola di ), all'udienza EL 28.6.2021, la causa veniva trattenuta Pt_1 in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Commissario per gli usi civici ELla CA-Catanzaro, con la sentenza n. 1 depositata in data 10.3.2022, previo rigetto ELle eccezioni sul difetto di giurisdizione, accertava che l'isola rappresentava un demanio civico. Escludeva la mala fede EL Controparte_1 all'atto ELla conclusione EL contratto di compravendita ELl'11.9.1962 con la società . Concludeva statuendo quanto segue: Parte_1 dichiarata la contumacia di e , Controparte_5 Controparte_6 dichiarava esistenti usi civici sull'intero territorio ELl' Parte_1
(territorio in catasto a foglio 57, particelle 1-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-20-23-24-25-31-32-33-35-38-39-40-41-42-43-44-50-51-52-53-54- 55-57-58-59-60-61-63-64-65-66-67-68-69-70-71- 72-73-74-75-76-77- 78-79-80-88-89-90-91-92-93-94) in favore ELla comunità dei cittadini di rappresentati dall'ente esponenziale comunale;
CP_1 ordinava la reintegra ELl'intero territorio isolano, con consegna in
10 favore EL Comune di ed immediato rilascio dei terreni CP_1 con i manufatti ivi esistenti;
dichiarava la nullità EL contratto di compravendita stipulato in data 11.9.1962 tra il Comune di CP_1
e la società e, per l'effetto, la nullità di tutti i contratti Parte_1 derivati stipulati con CP_2 Controparte_4 [...]
aventi ad oggetto immobili siti sul Controparte_5 Controparte_6 territorio isolano. Condannava il alla Controparte_1 restituzione nei confronti di EL prezzo pagato Parte_1 ovvero euro 25.822,84 oltre che al pagamento ELla somma di euro 21.707,20 per le opere di sminamento ELl'isola, con interessi legali dalla domanda al soddisfo. Condannava al Parte_1 pagamento nei confronti EL Comune di ELla somma di CP_1 euro 14.259,40 quale “indennità per la protratta occupazione EL bene”, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Sempre a titolo di indennità di occupazione, condannava: ed al CP_2 CP_3 pagamento in favore EL Comune di euro 3.251,00; oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
al pagamento in Controparte_5 favore EL di euro 399,03, oltre interessi legali dalla domanda CP_1 al soddisfo;
al pagamento in favore EL Comune di Controparte_6 euro 361,08, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...] al pagamento in favore EL di euro 7.966,07, Controparte_4 CP_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Inoltre, condannava alla restituzione nei confronti ELle società Parte_1 [...] ed degli importi percepiti da in forza degli CP_2 CP_3 CP_2 atti negoziali dichiarati nulli, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere all'annotazione ELla presente sentenza in margine alla trascrizione ELla domanda. Poneva le spese di C.T.U. a carico di
[...]
e EL in solido tra loro. Parte_1 Controparte_1
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
3. Nell'atto di appello ritualmente notificato, Parte_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Commissario per la liquidazione degli usi civici. In particolare, criticava:
3.a) la mancata condanna EL alla restituzione ELla somma CP_1 sostenuta dalla società per l'esecuzione dei lavori Parte_1 infrastrutturali sull' . Il Commissario avrebbe errato nel Parte_1 limitare l'obbligo restitutorio gravante sul in Controparte_1 favore ELla società appellante al prezzo pagato per l'acquisto ELl'isola (pari a euro 25.822,84) e alla somma sostenuta per le opere di sminamento ELl'isola (pari a euro 21.707,20), omettendo di condannare il appellato alla restituzione ELl'ulteriore somma CP_1 di euro 108.230,30 per i lavori infrastrutturali eseguiti dalla reclamante
11 in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti, costituenti un indubbio vantaggio per l'ente territoriale convenuto;
3.b) l'errata decorrenza degli interessi legali. La società appellante censurava la sentenza nella parte in cui il Commissario, nel condannare il alla restituzione a EL Controparte_1 Parte_1 prezzo pagato di euro 25.822,84 ed al pagamento ELla somma di euro 21.707,20 per le opere di sminamento ELl'isola, aveva riconosciuto, ex art. 2033 c.c., la decorrenza degli interessi sulle predette somme dalla data ELla domanda, anziché dal giorno EL pagamento ELle somme, prospettando la mala fede EL CP_1
3.c) il mancato riconoscimento ELla rivalutazione monetaria. Il Commissario avrebbe errato nel non riconoscere la rivalutazione monetaria sulle somme dovute dal Comune di in favore CP_1 ELla odierna appellante in conseguenza ELla dichiarata nullità EL contratto di compravendita EL 11.9.1962. Il Comune di CP_1 versava in uno stato soggettivo contrario alla buona fede, pertanto, “non solo è dovuta la rivalutazione monetaria su tutte le somme dovute (€ 25.822,84 per il prezzo contrattuale pagato;
€ 21.707,20 per lo sminamento ELl'isola; € 108.230,30 per l'esecuzione dei ridetti infrastrutturali oggetto di uno specifico obbligo contrattuale) ma anche con decorrenza dalla data di loro effettivo pagamento” (cfr. reclamo principale, pag. 35);
3.d) l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria. Il Commissario avrebbe omesso di scrutinare e conseguentemente di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria formulata da Le somme Parte_1 richieste dalla odierna appellante (euro 25.822,84 per il prezzo contrattuale pagato;
euro 21.707,20 per lo sminamento ELl'isola; euro 108.230,30 per l'esecuzione dei lavori infrastrutturali oggetto di uno specifico obbligo contrattuale) erano oggetto sia ELla domanda restitutoria ex art. 2033 c.c., che di quella subordinata a titolo risarcitorio ex art. 1338 c.c.; 3.e) l'errata condanna ELla società appellante alla restituzione ELle somme ricevute in forza degli atti negoziali derivati dichiarati nulli. Il Commissario avrebbe errato nel condannare la società Parte_1 alla restituzione nei confronti ELle società ed
[...] CP_2 CP_3 ELle somme da queste pagate a titolo di prezzo degli atti di
[...] trasferimento ELle rispettive unità immobiliari acquistate sull' Parte_1
, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Secondo la
[...] società appellante, a fronte EL comportamento in mala fede tenuto dal e ELl'opposto stato di buona fede incolpevole Controparte_1 ELla il Commissario avrebbe dovuto “porre a Parte_1 carico EL a titolo risarcitorio, l'obbligo di Controparte_1
12 restituzione ai terzi chiamati in causa ELle somme da questi illo tempore pagate per l'acquisto ELle unità immobiliari situate sull
[...]
, con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda al soddisfo, Pt_1 ovvero – in subordine – porre a carico EL medesimo Controparte_1 almeno tali interessi” (reclamo principale, pag. 40);
3.f) l'errata condanna ELla società appellante al pagamento ELl'indennità di occupazione. Il Commissario avrebbe errato nel condannare al pagamento, in favore EL Parte_1 CP_1 ELla somma di euro 14.259,40 quale indennità per la protratta occupazione EL bene, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Al momento ELl'acquisto ELl'isola, nel 1962, la società appellante non sapeva ELl'esistenza degli usi civici sul bene acquistato, nè avrebbe potuto averne conoscenza adottando un comportamento estremamente diligente;
pertanto, andrebbe escluso l'obbligo di pagamento ELl'indennità di occupazione. Concludeva chiedendo di accogliere il reclamo e, per l'effetto, in parziale riforma ELla sentenza impugnata, così provvedere: condannare il al pagamento in favore ELla società Controparte_1 reclamante ELla somma di euro 25.822,84, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata, a partire dal giorno 11.9.1962 all'effettivo soddisfo, a titolo restitutorio ex art. 2033 c.c. o, subordinatamente, a titolo risarcitorio ex art. 1338 c.c.; condannare il al pagamento in favore ELla società Controparte_1 reclamante ELla somma di euro 108.230,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata, a partire dal 1.1.1967 all'effettivo soddisfo, a titolo di restituzione ovvero, in via subordinata, a titolo risarcitorio, ELla somma occorsa per i lavori infrastrutturali eseguiti da in esecuzione di uno Parte_1 specifico obbligo contrattuale;
condannare il Controparte_1 al pagamento in favore ELla società reclamante ELla somma di euro 21.707,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata, a partire dal 1.1.1967 all'effettivo soddisfo, a titolo di restituzione ovvero, in via subordinata, a titolo risarcitorio, ELla somma occorsa per l'attività di sminamento ELl'isola; porre a carico EL
a titolo risarcitorio e di garanzia, l'obbligo di Controparte_1 restituzione a e CP_2 Controparte_5 Controparte_6 ELle somme versate per l'acquisto ELle unità immobiliari situate sull'isola di , oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, Pt_1 ovvero, in subordine, porre a carico EL almeno tali interessi;
CP_1 dichiarare non dovuta dalla reclamante la somma Parte_1 pari a euro 14.259,40, oltre interessi, per l'indennità di occupazione ELl'isola. Con condanna ELle parti resistenti alla rifusione ELle spese
13 e competenze EL doppio grado EL giudizio, da distrarsi in favore EL procuratore dichiaratosi antistatario.
4. Si costituiva in giudizio il chiedendo il Controparte_1 rigetto EL reclamo principale.
4.a) Proponeva reclamo incidentale condizionato all'eventuale accoglimento EL reclamo di riproponendo le Parte_1 domande di accertamento ELl'inadempimento ELla società contrante al contratto EL 1962 (con conseguente risoluzione ELla vendita) e di risarcimento EL danno patrimoniale e non patrimoniale. Concludeva chiedendo: di dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, di rigettare, per assoluta infondatezza in fatto e in diritto, l'avverso reclamo e/o appello ed ogni relativa richiesta, con ogni pronuncia conseguenziale;
in via gradata e salvo gravame, di accogliere, anche ai sensi e per gli effetti ELl'art. 346 c.p.c., “ogni domanda e richiesta, principale e subordinata, già formulata dalla attuale appellato nel giudizio di primo grado Controparte_1 che espressamente si ripropone col presente atto, ovvero, per quanto necessario, formulando sul punto appello incidentale condizionato all'accoglimento ELl'appello principale, con conseguente riforma ELla impugnata sentenza, accertando e dichiarando il grave inadempimento ELla " (già ), Parte_1 Controparte_7 in persona EL suo legale rapp.te p.t., in relazione agli obblighi dalla stessa assunti nei confronti EL col menzionato Controparte_1 contratto di compravendita ELl' ELl'11.9.1962 con Parte_1 riferimento, in particolare, alla mancata realizzazione EL “centro di attrazione internazionale” di cui all'art. 2, lett. d) EL menzionato contratto” e, per l'effetto, “dichiarare risolto il predetto contratto con ogni relativa conseguenza stabilita all'art. 2, lett. d) ed e) EL menzionato contratto, e sempre per l'effetto, condannare la predetta " , in persona EL suo legale rapp.te p.t., al Parte_1 risarcimento di tutti i danni subìti e subendi da esso Controparte_1 in conseguenza di quanto innanzi per qualsiasi titolo o ragione,
[...] patrimoniale e non patrimoniale, di immagine anche con riferimento alla Collettività, da quantificarsi in corso di giudizio, sempre determinati con riferimento ai valori correnti alla data ELla emananda sentenza, oltre interessi dal sorgere EL credito al saldo ed accessori tutti ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento, perdita ELla redditività EL denaro e svalutazione monetaria, oltre interessi anche su tali importi, sempre dal sorgere EL credito al saldo con ogni altra conseguenza di legge e con ogni pronuncia conseguenziale”; sempre in via gradata e salvo gravame, di accogliere, anche ai sensi e per gli effetti ELl'art. 346 c.p.c.,
14 “ogni domanda e richiesta, principale e subordinata, già formulata dalla attuale appellato nel giudizio di primo Controparte_1 grado che espressamente si ripropone col presente atto, ovvero, per quanto necessario, formulando sul punto appello incidentale condizionato all'accoglimento ELl'appello principale, con conseguente riforma ELla impugnata sentenza, condannando, quindi, la " , in persona EL suo legale rapp.te p.t., al rilascio Parte_1 EL predetto immobile ed al pagamento di ogni importo dovuto sia a titolo di indennizzo per illegittima occupazione ELl' , sia a titolo di Pt_1 mancato utilizzo da parte ELla Collettività, sia anche per irreversibile trasformazione EL territorio, danno all'immagine, sempre determinati con riferimento ai valori correnti alla data ELla emananda pronuncia, ed il tutto oltre interessi dal sorgere EL credito al saldo ed accessori tutti ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento, perdita ELla redditività EL denaro e svalutazione monetaria, oltre interessi anche su tali importi, sempre dal sorgere EL credito al saldo e con ogni pronuncia conseguenziale”; sempre in via subordinata, di accogliere, ex art. 346 c.p.c., “ogni domanda e richiesta, principale e subordinata, già formulata dalla attuale appellato nel giudizio di primo grado Controparte_1 che espressamente si ripropone col presente atto, ovvero, per quanto necessario, formulando sul punto appello incidentale condizionato all'accoglimento ELl'appello principale, con conseguente riforma ELla impugnata sentenza, condannando, la “ , in Parte_1 solido per quanto di ragione alle altre parti appellate signori CP_5
nonché “ , “ , e “
[...] CP_6 CP_2 CP_3 [...]
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., ovvero Controparte_4 ciascuno per quanto di proprio onere e responsabilità, al rilascio degli immobili nonché al pagamento di ogni importo, dovuto sia a titolo di indennizzo per illegittima occupazione ELl' , sia a titolo di Pt_1 mancato utilizzo da parte ELla Collettività, sia anche per irreversibile trasformazione EL territorio, danno all'immagine, sempre determinati con riferimento ai valori correnti alla data ELla emananda pronuncia, il tutto oltre interessi dal sorgere EL credito al saldo ed accessori tutti ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento, perdita ELla redditività EL denaro e svalutazione monetaria, oltre interessi anche su tali importi, sempre dal sorgere EL credito al saldo e con ogni pronuncia conseguenziale”. Con vittoria ELle spese EL doppio grado.
5. Si costituivano in giudizio e CP_2 CP_3 [...]
-in questa sede processuale- con la medesima Controparte_4 comparsa.
15 5.a) Con appello incidentale, impugnavano la decisione commissariale, contestando la ritenuta appartenenza ELl'isola al demanio civico e negando l'esercizio di usi civici. La CT a firma qualificava Per_4
l'isola quale dominio regio “ex feudale”; numerosi documenti acquisiti al giudizio (come gli atti notarili conclusi tra il AR e il Per_5 principe oltre agli atti EL catasto onciario) indicano l'isola Per_6 come feudo EL AR che pagava la relativa “adoha” Per_5
(n.d.a. il tributo EL feudatario al sovrano, introdotto da nel Per_7 regno di Sicilia e abolito nel 1806). Inoltre, l'isola era stata destinata dal feudatario a scopo di difesa e, in ogni caso, per la sua conformazione (staccata dalla terraferma e di natura impervia), non avrebbe consentito l'esercizio di usi civici da parte degli abitanti EL Comune. Concludevano chiedendo: di rigettare la domanda di accertamento ELla qualitas soli di demanio universale ELle porzioni ELl' di Parte_1 proprietà di e CP_2 CP_3 Controparte_4
“accertando e dichiarando che esse hanno qualità di demanio regio privo di usi civici o, in subordine, di demanio ex feudale, come risultante dalla CT elaborata nel giudizio commissariale”; in entrambi i casi, di rigettare la domanda di nullità degli atti di compravendita stipulati da (in data 2.3.1983, 30.10.1998 e CP_2
24.4.1996) e da (in data 4.6.1997) con Controparte_4 [...]
nonché – in quanto atto presupposto – ELl'atto di Parte_1 compravendita da quest'ultima stipulato con il Comune di CP_1
(in data 11.9.1962), stante l'assenza di usi civici sull'isola; in via ancor più graduata, laddove in forza di pronuncia di invalidità, inefficacia o risoluzione venissero dichiarati invalidi o comunque inefficaci gli acquisti di immobili sull'isola, condannare alla Parte_1 restituzione EL prezzo ricevuto da con l'aggiunta degli CP_2 interessi come per legge, oltre al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento e dalla violazione degli obblighi contrattuali perpetrati da (la quale non segnalava la pendenza EL Parte_1 procedimento concluso con la ELibera ELla Giunta Regionale ELla RE CA 1.3.2005, n. 201), oltre interessi come per legge. Contestava anche la domanda di condanna di tutte e tre le reclamanti al pagamento ELl'indennizzo a favore EL non Controparte_1 essendo stata “offerta prova ELl'ammontare ELla liquidazione e non potendosi utilizzare in via istruttoria il contenuto di una consulenza tecnica formata in altro giudizio, senza violare il principio ELl'onere ELla prova ed il diritto al contraddittorio ELle odierne appellanti”. Chiedevano, altresì, la condanna ELle controparti alla refusione ELle spese EL doppio grado di giudizio. Con ordine al competente conservatore dei RR.II. di annotare la sentenza e di cancellare ogni
16 eventuale trascrizione (ELle domande e/o ELla sentenza di primo grado) pregiudizievole per e CP_2 CP_3 CP_4 CP_4
[...]
6. Si costituiva in giudizio (rimasta contumace Controparte_5 nel giudizio commissariale) chiedendo: di accogliere il reclamo proposto da e, per l'effetto, di riformare la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui condannava l'odierna reclamata al pagamento in favore EL ELla somma pari a Controparte_1 euro 399,03 a titolo di indennità di occupazione ELl'immobile da lei acquistato;
di condannare il al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti da , da valutarsi in via equitativa;
Controparte_5 di disporre il riconoscimento in capo alla EL suo Controparte_5 diritto di ricevere da in caso di soccombenza di Pt_1 Parte_1 quest'ultima, l'integrale prezzo di acquisto ELl'immobile de quo con relativi interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e onorari. rimaneva contumace. Controparte_6
7. All'udienza EL 7.11.2023, la Corte disponeva la riunione ELla causa R.G. n. 2853/2022 al procedimento R.G. n. 2684/2022. Con atto depositato in data 20.2.2025, il Procuratore Generale ELla Repubblica esprimeva parere contrario all'accoglimento dei reclami. All'udienza EL 4.3.2025, rilevata la mancanza ELla prova ELla notifica nei confronti di (sia ELl'impugnativa principale, che Controparte_6 di quelle incidentali), la Corte rinviava per consentirne il deposito. All'udienza EL 6.5.2025, verificata la regolare notifica, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Le questioni sollevate dai reclamanti vengono di seguito esaminate, seguendo un ordine logico.
8. Il reclamo incidentale ELle società CP_2 CP_3
(quest'ultima presente in giudizio a seguito ELla scissione di
[...] CP_
per atto a rogito notaio di Cosenza EL 11 Persona_8 settembre 2017 rep. 49329, racc. 26759, in ed e CP_2 CP_3 di sintetizzato al precedente par. 5, il cui Controparte_4 esame è prioritario (contestando i reclamanti la qualitas soli ELl'isola oltre che, in generale, la tutela accordata dal Legislatore ai demani collettivi), è infondato. In ordine alla contestata esistenza di usi civici (doglianza sub par.
5.a), la Corte conferma l'appartenenza ELl'isola di al demanio Pt_1 collettivo dei naturali di , esaminate, in modo unitario ed CP_1 attento, tutte le prove documentali acquisite nel corso ELl'articolata vicenda processuale.
17 Le critiche ELle società reclamanti si basano su una lettura poco attenta e parziale di quanto acquisito al processo, dovendosi esaminare, in maniera accurata e unitaria, sia le consulenze redatte dall'ing Per_3 nel giudizio innanzi al Tribunale di Paola sez. distacc. di e dal CP_9 dott. innanzi al Commissario, che i numerosi Persona_4 documenti allegati agli elaborati peritali, compresi quelli acquisiti in occasione ELla integrazione ELla CT demandata dal Commissario nel 2020. In quest'ultima occasione, l'elaborato ELl'agronomo si arricchiva (v. nota EL CT datata 21.12.2020) degli esiti Per_4 ELle ricerche, a tutto campo, svolte (anche con l'ausiliaria dott.ssa
) presso gli archivi di Stato di Napoli, nella complessa Persona_9 istruttoria che coinvolgeva, inizialmente, l'archivio EL Commissario degli usi civici ELla CA oltre che gli archivi di Stato dei Comuni di e Cosenza. CP_1
In particolare, presso l'archivio EL Commissariato per gli usi civici di Cosenza, la busta n. 20 fascicolo 232 riportava le carte ELla “causa di rivendica tra il e l'ex feudatario, presunto possessore Controparte_8 ELle terre Cavallaro, Signita, Propensa e ”. Le ulteriori Parte_1 indagini EL dott. , svolte presso gli archivi di Stato di Napoli, Per_4 sono state difficoltose dalla lacunosità ELle fonti documentali, parzialmente distrutte dal grave incendio avvenuto durante la Seconda guerra mondiale e comportante, tra l'altro, la perdita ELl'unico registro superstite (aa. 1239-1240) ELla cancelleria imperiale di Federico II e di gran parte dei processi indicizzati ELla Regia Camera ELla Sommaria;
ciò nonostante, tale supplemento istruttorio consentiva l'acquisizione di atti provenienti dagli archivi notarili (notai EL XVIII secolo Scheda 1093, Protocollo 26 EL 1783 EL notaio di Napoli Persona_10 recante “Instrumento di mutuo tra con i figli Parte_4 Per_11
e , e nella qualità di governatore Per_12 Persona_13 ELla Real Casa Santa e Banco ELlo Spirito Santo” Napoli 13 dicembre 1783; notai EL XIX secolo Scheda 546, Protocollo 6 EL 1799 EL notaio di Napoli recante “Instrumento di vendita tra il Persona_14 AR , figlio di , e l'Avvocato Persona_15 Persona_16
Pasquale CanELa, agente e vicario generale ELla sovrintendenza di
Principe di , figlio di ” Napoli Persona_17 CP_9 Pt_4
8 gennaio 1799) e EL “Bullettino dei Commissarj ripartitori de' demani ex feudali e comunali nelle province dei RR. DD al di qua EL faro, in appendice degli atti eversivi ELla feudalità, n. 1, Napoli dalla Tipografia Trani, Strada Speranzella n. 109, 1858”. Ciò premesso, gli appellanti incidentali concordano sulla originaria proprietà EL complesso territoriale , nel secolo XII, in Parte_1 capo a (1194-1250), re di Sicilia, il quale ultimo, Persona_18
18 nel 1206, l'aveva donata dei monaci cistercensi ELl'Abbazia di Acquaformosa. Nella CT ELl'agronomo (al quale, in data, Per_4
30 settembre 2019, il Commissario per gli Usi Civici formulava i seguenti quesiti: “ 1) Se vi sono elementi ulteriori, rispetto alla verifica Per_1 effettuata dal Dr. circa la qualitas soli EL Persona_2 complesso territoriale denominato , se si tratta di allodio, Parte_1 demanio universale o demanio ex feudale;
2) Se agli atti EL CP_1 di , fino al momento ELla stipula degli atti di compravendita, vi CP_1 erano atti e documenti che attestavano il vincolo degli usi civici, e a partire da quale data;
3) Se le opere realizzate sull'isola possano reputarsi di utilità per i naturali di titolari EL dominio CP_1 collettivo”) si afferma che, nel periodo storico successivo, pur mancando elementi specifici (come atti di infeudazione o passaggi di proprietà dai monaci al feudatario), l'isola faceva parte EL feudo EL AR (v. CT pag. 16: “L' era ab origine Per_5 Parte_1 un demanio regio. in base alle leggi feudali EL tempo, era Per_18 titolare ed avocava a se, in qualità di Sovrano EL Regno ELle due Sicilie, il dominum, ossia il diritto di proprietà su tutte le terre. Concedeva, ai baroni la , ovvero l'amministrazione e la CP_11 gestione ELle sue proprietà, facendo trarre loro vantaggi anche di natura economica. Le terre amministrate e gestite dai baroni erano i feudi. (…). In base ai documenti rintracciati ed acquisiti presso l'Archivio di Stato di Napoli, l'isola di era di natura feudale, Pt_1 poiché proveniva dal demanio regio (…). Inoltre negli instrumenti EL Notaro e EL Notaro entrambi di Persona_20 Persona_14
Napoli, si evidenziano le rendite EL corpo feudale ELl' . Parte_1
L'LA di nei secoli passò dal Marchese al Principe Pt_1 Per_5 per come riportato negli atti su menzionati”), affermazione Per_6 condivisa anche dai reclamanti. La questione controversa attiene, piuttosto, l'utilizzo ELl'isola da parte EL feudatario, ipotizzando i reclamanti che l'isola fosse stata destinata dal feudatario a scopi di difesa e che i naturali EL luogo non avessero mai utilizzato il territorio isolano per pascolo o per semina anche per la conformazione ELl'isola, di natura aspra e distaccata dalla terraferma. A tal fine, richiamano i già citati atti notarili di mutuo e di trasferimento trovati negli archivi napoletani e risalenti, rispettivamente, al 1783 e al 1799, dove si richiamano i corpi di rendita EL AR Per_5
(erbaggio, ancoraggio, falangaggio, con il divieto ELla raccolta di frutti di mare). I reclamanti richiamano anche la Camera ELla Sommaria, Processi–Pandetta ELl'ex attuario busta 274, fascicolo 24, dove Per_21 viene riportato che i discendenti EL AR avrebbero Per_5 dovuto versare arretrati di adoha (il tributo EL feudatario al sovrano) e
19 la Camera ELla Sommaria, Materia feudale, Archivio EL Regio Cedolario, Cedolari nuovi, CA Citra, busta 561, dove si riporta che i corpi di rendita EL feudo di e ELl' erano stati CP_8 Parte_1 caricati a favore EL principe dopo l'acquisto ELl'isola dal Per_6 AR . Per_5
Si tratta, a giudizio ELla Corte, di elementi solo indiziari che non hanno portata decisiva ai fini ELla verifica ELla qualitas soli ELl Parte_1
, non potendosi prescindere, nell'indagine de qua, dai successivi
[...] documenti di epoca napoleonica dai quali desumere, in modo certo e univoco, che l'isola, a inizio '800, era stata attribuita al demanio civico EL Comune di affichè i naturali potessero continuare a esercitarvi CP_8 gli usi di semina e di pascolo oltre che di pesca, posto che l'(ormai) ex feudatario aveva “usurpato” l'uso ELl'isola per scopo di difesa. A sostengo di tale conclusione, va richiamata, in via preliminare, la l. n. 130 EL 2.8.1806 di abolizione ELla feudalità EL Mezzogiorno (che, all'art. 1, prevedeva che “La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque che vi siano stati annessi, sono reintegrati alla sovranità, dalla quale saranno inseparabili”), con la quale re di Napoli Persona_22
e fratello di aboliva la feudalità nel Regno di Napoli durante CP_12 il cosiddetto Decennio francese. In attuazione di tale previsione normativa, erano stati avviate, nel mezzogiorno, sia la ripartizione dei demani universali (di proprietà ELle universitates civium) e dei demani feudali, che la liquidazione degli usi ELle collettività; precisamente, il Decreto 8 giugno 1807 di sulla ripartizione dei Persona_23 demani e lo scioglimento ELle promiscuità, era finalizzato ad accertare i diritti imprescrittibili ELle popolazioni. Per risolvere il contenzioso tra le popolazioni, i baroni ed il clero, con il Persona_23 successivo Decreto 11 novembre 1807, istituiva la Commissione Feudale, con il compito di risolvere “tutte le cause di qualunque natura tra Università e Baroni”. La Commissione, in diciotto mesi, emise tremila sentenze, per la maggior parte ricognitive dei diritti ELle popolazioni, le cui massime furono riconosciute “monumenti di sapienza” da una speciale Commissione nominata da di Persona_24
Borbone, dopo la Restaurazione. Dalle sentenze ELla Commissione Feudale furono tratte 16 massime, riconosciute e sancite come norme di legge con rescritto 20 settembre 1815. Per agevolare le operazioni di divisione, con Decreto 23 ottobre 1809, Persona_25
(“bramando di accelerare la divisione dei beni comunali in adempimento ELla legge EL 1 settembre 1806…”), nominò speciali Commissari, sostituiti con il Decreto 27 settembre 1811 dagli
“Intendenti ELle province”, cui si ricollega l'istituto EL Commissario
20 ripartitore (art. 16 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E ELlo Stato unitario), che è lo stesso Commissario ELla legge EL 1927. Con la promulgazione ELla legge 1° settembre 1806 e EL Real Decreto EL 3 dicembre 1808, era affidato agli Intendenti di ciascuna provincia il compito di determinare i diritti residui degli antichi baroni. In tale contesto storico, quindi, giocava un ruolo decisivo l'“Intendenza” istituita con la legge n. 132 ELl'8 agosto EL 1806, concernente la divisione e l'amministrazione ELle province EL regno di Napoli;
il territorio EL Regno fu diviso in tredici province, a capo di ognuna ELle quali (come recita l'art. 1 EL titolo II ELla suddetta legge), fu posto “un magistrato incaricato ELl'amministrazione civile, e finanziera, e ELl'alta polizia, che ha il nome d'Intendente”. Per quel che qui rileva, tale complessiva verifica riguardò anche l'isola di . È documentato, difatti, il procedimento all'esito EL quale Pt_1
l'Intendente reale ELla Provincia di CA Citra, tale con Per_26
l'ordinanza EL 26.3.1812, appurava che l'isola doveva assegnarsi al
“demanio universale comunale” di . L'ordinanza a firma si CP_8 Per_26 basava sugli accertamenti effettuati dall'Agente ripartitore dei demani (la cui documentazione è stata acquisita dal CT Persona_27
nell'indagine suppletiva EL dicembre 2020) e menzionava Per_4 espressamente l'isola di quale possedimento usurpato dall'ex Pt_1 feudatario (il AR , che poi aveva ceduto i suoi feudi al Per_5 principe a scopi di difesa;
l'isola, con altri territori oggetto Per_6 ELla verifica demaniale, dovevano “rendersi aperti senza ritardo e da conferire nella massa indivisibile” EL demanio comunale. A riscontro, si richiama il dei Commissari “ripartitori de' demani ex Tes_1 feudali e comunali nelle province dei RR. DD al di qua EL faro, in appendice degli atti eversivi ELla feudalità”. L'isola di era citata Pt_1 nella copia EL Verbale redatto in data 12 gennaio 1812 dall'Agente demaniale incaricato dall'Intendente reale di Per_27 Per_26
“formare lo stato di tutte le terre comunali, sien demanj aperti all'uso de' cittadini, sieno altri luoghi”: “i periti di campagna”, “ Per_28
e di queto Comune di Ajeta, eletti
[...] Persona_29 antecedentemente di nostro ordine dal RI (…) ci hanno concordemente detto ed accertato, che ieri e l'altro ieri si conferirono di persona rispettivamente nelle contrade denominate (…) LA EL NO (…) fu loro dichiarato di appartenere a questo Comune, parte in virtù di sentenza ELla Commissione Suprema feudale e dall'Ordinanza EL Commissario EL Re, e parte in seguito dè verbali da noi redatti”. L'isola di era indicata, nel successivo Verbale redatto dal Pt_1 in data 22 gennaio 1812, nel quadro ELlo Stato ELle terre Per_27 comunali al n. 12, con la dicitura “LA di riacquistata” distinta Pt_1
21 in porzioni “Terre coltivabili e Terre incoltivabili”. Lo stesso nel Verbale EL 27 gennaio 1812, scriveva che “vista la Per_27 memoria presentataci dal sindaco e decurioni EL 1 novembre 1811, colla quale ci fu richiesto fra l'altro, che precedenti verifiche si facesse restituire al Comune il locale Sigrita(…) e che similmente restituir se gli facesse l' quali due demanii voglionsi usurpati Parte_5 dall'ex ed illegittimanente ridotti a specie di difesa (…) CP_13
Dichiariamo, salva l'approvazione EL Signor Intendente ELla Provincia, e EL signor sotto Intendente EL distretto, che descritti tre locali detti Sigrita, , ed , difese illecitamente Pt_6 Parte_1 costituite dal mentovato ex far se ne deve l'apertura e la CP_13 restituzione al come appartenenti al demanio comunale”; nel CP_1
Verbale EL 29 gennaio 1812, descriveva l'isola di Per_27 Pt_1 come “perfetta isola è interamente circondata dal mare, ed in distanza circa un quarto di miglio dal litorale marittimo di questo suddetto Comune”. Come preme evidenziare, nel successivo verbale EL 26 marzo 1812, disponeva che “i locali denominati Cavallaro, Per_27
Sigrite, Propesa, ed sieno parte EL demanio universale Parte_1 indivisibile, illegittimamente posseduti dall'ex feudatario”; “simili corpi non giustificati di natura difensata, debbano pertanto essere aperti, e rendersi nella massa EL demanio divisibile”; “I locali Sigrita,
, e , siti nel tenimento EL Comune di Pt_6 Parte_1 CP_8 medesimo, attualmente occupato dall'ex feudatario a titolo di difesa, saranno in piena proprietà restituiti al demanio comunale divisibile (n.d.a. termine quest'ultimo che richiama l'attività di ripartizione dei feudi demandata all'Intendente reale) di cui fanno parte”. A giudizio ELla Corte, il tenore inequivocabile dei documenti appena riportati esplicita che l'isola, nel Decennio napoleonico, dopo che il AR ne aveva usurpato l'utilizzo a scopi di difesa, era Per_5 stata attribuita al demanio civico EL comune di affinchè i suoi CP_8 cittadini riprendessero a utilizzarla per le proprie esigenze di sostentamento. Tanto è vero che, dalla consultazione ELl'archivio di Stato di Cosenza, risulta (alla busta 20, fasc. 232, già citata) che l'Intendente ELla CA Citeriore, il 26 marzo 1812, nella causa tra il Comune Per_26 di e l'ex feudatario, rappresentava “che nel decorso EL termine CP_8 già assegnato di giorni dieci niente è venuto per parte EL rappresentante ELl'ex barone”; pertanto, l'Intendente ”Dichiara il locale detto Cavallaro nel tenimento di , posseduto dall'ex CP_8 feudatario(…) I locali Sigrita, , ed siti nel Pt_6 Parte_1 tenimento EL territorio di medesimo attualmente occupati dall'ex CP_8 feudatario a titolo di difesa, saranno senza ritardo in piena proprietà
22 restituiti al demanio comunale divisibile, di cui fanno parte”, firmato
“Per copia conforme. L'intendente di C.C. . In sostanza, nel Per_26 corso EL giudizio era stata contestata al AR Per_5
l'usurpazione ELl'isola (e di altri terreni) a scopo di difesa e l'ex feudatario (rappresentato, ai fini EL contraddittorio, da un suo ELegato,
, nulla aveva eccepito a propria difesa nel giudizio di rivendica. Per_30
L'appartenenza ELl'isola al demanio comunale per soddisfare i bisogni dei suoi abitanti è confermata, con ampi richiami alla documentazione EL decennio napoleonico, dall'istruttore nominato dalla RE CA, dott. nella relazione depositata in data Persona_2
2.9.2003 e pubblicata dal 22.10.2003 al 21.11.2003 all'Albo Pretorio EL Comune di (“annoverandosi (l'isola) tra i beni CP_1 soggetti ai diritti di uso civico”); anche la ricognizione ELl'avv. Carlo Pinto, datata 1900 e la nota EL Corpo reale ELle foreste EL 4.3.1926 affermano l'appartenenza ELl'isola al demanio civico e l'esercizio da parte dei naturali degli usi civici di semina e pascolo. Va escluso, quindi, che l'isola abbia avuto una destinazione di difesa, se non occasionalmente (come nelle campagne napoleoniche), dovendosi confermare che i naturali di vi esercitavano gli usi CP_8 primari di semina, pascolo e pesca. Per altro verso, va chiarito che l'isola è distante poche decine di metri dalla terraferma, dalla quale, quindi, è facilmente raggiungibile con mezzi anfibi;
inoltre, il terreno isolano in parte è pianeggiante. Non è condivisibile, quindi, l'assunto dei reclamanti che escludono, per la naturale conformazione ELl'isola, la possibilità EL suo utilizzo. A riscontro ELl'effettivo esercizio di tali usi, si richiama il regolamento EL Comune di (art. 3, ELibera EL CP_8
Consiglio comunale di EL 17.12.1914) che, per un breve periodo CP_8
(1915-1919), vietava ai residenti il pascolo sull'isola, circostanza che, oggettivamente, conferma l'utilizzo ELl'isola per le esigenze di vita dei naturali. Giova rammentare, a questo punto, che anche alla luce ELla recente normativa di cui alla l. 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e ELla giurisprudenza ELla Corte costituzionale (v. in particolare, la sentenza n. 113/2018), gli usi civici gravanti sull'isola assumono un importante ruolo di tutela EL paesaggio e ELl'ambiente, così soddisfacendo l'aspirazione ELla collettività generale alla loro conservazione. L'isola rappresenta una proprietà collettiva di natura pubblicistica (permanente), il cui alto alto valore sociale va valorizzato e tutelato, con conseguente inalienabilità EL bene. In tale contesto, risulta inconferente il richiamo ELle reclamanti incidentali, nella comparsa conclusionale, alla giurisprudenza ELla Corte costituzionale, in particolare, alla sentenza n. 11 maggio 2023, n. 119. La vicenda che
23 ci occupa non riguarda usi civici in re aliena. Si tratta di un demanio collettivo, mentre la pronuncia EL Giudice ELle leggi citata dai reclamanti, nel dichiarare illegittimo l'art. 3, comma 3, ELla l. 20 novembre 2017, n. 168, nella parte in cui include, nel regime ELla inalienabilità, la proprietà privata gravata da usi civici, attiene una diversa fattispecie (v. Corte Cost., 21 febbraio 2017, n. 103; Corte Cost. 23 marzo 2021, n.71; Corte Cost. 6 luglio 1972, n. 142). Va ribadito che l'isola di è oggetto di diritto dominicale spettante alla stessa Pt_1 comunità di abitanti (proprietà collettiva) e, per essa, al suo ente esponenziale ovvero il in coerenza con la sua natura CP_1 pubblicistica, è soggetta a vincolo di inalienabilità, inusucapibilità e imprescrittibilità, accedendo ad un regime analogo a quello EL demanio. Si richiama, sul punto, consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU., sent. 10 maggio 2023, n.12570). Al contempo, in ordine alla critica sulla portata dichiarativa (anziché costitutiva) ELla pronuncia qui reclamata, per giurisprudenza costante, il Commissario per gli usi civici è titolare ELla competenza giurisdizionale esclusiva ad accertare la qualitas soli, ai sensi ELl'art. 29, co. e, l. n. 1766/1927 e successive modifiche e integrazioni (v. pronunce ELla Corte cost. nn. 46/1995 e 133/1993, ordinanze Corte cost. n. 21/2014 e n. 71/1999; Cass. S. U., sent. 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. civ., S. U., sent. 28 dicembre 1994, n. 12225; Cass. civ., S. U., sent. 9 novembre 1994, n. 9827; Cass. civ., S. U., sent. 11 novembre 1992, n. 12151; Cass. civ., S. U., 24 aprile 1992, n. 4963; Cass. civ., Sez. II, 26 ottobre 1994, n. 8778) e può utilizzare i più ampi poteri istruttori, cautelari, d'indagine (v. Cass. civ., Sez. II, sent. 20 ottobre 2014, n. 22177). Ne deriva la (già accertata) nullità, ab origine, di tutti gli atti di trasferimento che riguardano l'isola, con specifico riguardo a quello intervenuto nel 1962 tra l'Ente locale e e quelli Controparte_7 successivi;
per i reclamanti incidentali, si tratta ELle vendite stipulate da in data 2.3.1983, 30.10.1998 e 24.4.1996 e da CP_2 [...] in data 4.6.1997, con In Controparte_4 Parte_1 correlazione a ciò e sempre sul piano conseguenziale, va confermata la condanna di alla restituzione EL prezzo ricevuto da Parte_1 in virtù di tali atti nulli, come già disposto dal Commissario CP_2
(v. punto 11, pag. 47, ELla sentenza reclamata), con l'aggiunta degli interessi dal momento ELla domanda ex art. 2033 c.c., dovendosi escludere la mala fede EL Non è stato provato, in modo CP_1 univoco e puntuale, che la venditrice fosse al corrente ELla natura ELl'isola quale demanio civico, all'atto ELle compravendite, invocando le reclamanti mere presunzioni su tale profilo, ampiamente
24 sconfessate dall'impegnativa ed articolata ricostruzione storica ELla qualitas soli appena esposta. La complessità di tale verifica deriva sia dalle difficoltà legate alla materiale acquisizione EL materiale di interesse -che richiedeva la consultazione di plurimi Archivi di Stato, in CA e Campania –, che alla sua corretta decifrazione, tenuto conto ELl'ampiezza ELl'arco temporale (plurisecolare) indagato e ELle lacune documentali (come anticipato nel cennare ELl'incendio che aveva distrutto parte ELl'Archivio di Stato partenopeo). Solo per chiarire, la sentenza non disponeva la condanna di Parte_1 alla restituzione, anche a favore di
[...] Controparte_4 ELl'importo percepito in forza ELla vendita EL 4.6.1997 dichiarata nulla (atto a rogito notaio in Roma, EL 4 giugno 1997, rep. Per_31
71161, racc. 17692, in favore ELla , EL complesso Controparte_4 turistico censito al N.C.E.U. EL Comune di al foglio 57, CP_1 part. 23), in assenza di domanda svolta in tal senso da CP_4 innanzi al Commissario;
la sentenza reclamata, in parte qua, è passata in giudicato in assenza di impugnativa (v. appello incidentale redatto a Roma il 7 luglio 2022 dall' Avv. Luigi Principato). Né può accogliersi la richiesta di condanna al risarcimento dei danni che le reclamanti avrebbero subito dalla venditrice Parte_1 per la buona fede ELla parte venditrice. In aggiunta a quanto appena esposto, non può non segnalarsi che era stato il Sindaco EL Comune di
(e non quello di dal quale CP_8 CP_1 Controparte_7 acquistava l'isola nel 1962, poi rivendendola ai reclamanti) a chiedere, nel 1925, al Commissario Regionale per gli Usi Civici di Catanzaro
“l'accertamento dei diritti di uso civico esercitati o pretesi dalla popolazione EL Comune di ” sul territorio isolano;
con decreto EL CP_8
16.3.1928, il Commissario dava inizio all'attività istruttoria senza arrivare ad un esito definitivo, anche per mancanza di risorse economiche per le indagini demaniali. Solo molti anni dopo, all'inizio EL XXI secolo, a seguito ELla segnalazione di un cittadino di CP_1
(l'ing. , la RE CA (soggetto estraneo alle Persona_1 vicende contrattuali in esame) avviava, nuovamente, l'iter di verifica EL demanio civico che si concludeva, in data 2.9.2003, con la relazione EL tecnico secondo il quale “l'intera isola di , Persona_2 Pt_1 posta a sud-ovest EL territorio odierno EL comune di AI a RE (CS), appartiene al comune summenzionato, annoverandosi tra i beni soggetti ai diritti di uso civico”. Conseguentemente, era la RE CA che, approvando la relazione EL con la ELibera ELla Per_2
Giunta n. 201 EL 1.3.2005 dichiarava che “il territorio ELl'intera
[...]
EL Comune di AI a RE (CS) è gravato da usi civici”, Pt_1 rientranti nella categoria ELl'art. 11 ELla l. n. 1766 EL 16.6.1927, lett.
25 a (“terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente”), svariati anni dopo le compravendite immobiliari concluse dalle reclamanti. Nemmeno le critiche relative alla condanna ELle reclamanti al pagamento al ELl'indennizzo per l'illegittima occupazione CP_1 ELl'isola sono meritevoli di accoglimento. L'art. 2033 c.c. stabilisce che chi ha pagato qualcosa che non era dovuto ("indebito oggettivo") ha diritto di riavere indietro la somma corrisposta. Inoltre, sorge il diritto a riscuotere anche frutti e interessi da quando è stata fatta la domanda di restituzione, se chi ha ricevuto il pagamento non dovuto (l'”accipiens”) era in buona fede (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 35280 EL 30 novembre 2022; inoltre, si richiama la giurisprudenza citata nel paragrafo successivo, per rispondere alle analoghe e più diffuse doglianze ELle altre società reclamanti). Sulla quantificazione ELl'importo da versare quale frutto civile prodotto dal bene da restituire, si rappresenta che l'acquisizione al processo ELl'elaborato peritale ELl'ing. risulta Persona_32 avvenuta senza lesione EL contraddittorio. Nell'espletamento ELla consulenza disposta dal Tribunale di Paola, le società e CP_2 [...]
regolarmente costituite in giudizio, prendevano parte Controparte_4 agli accertamenti EL CT , conclusi nel 2013 (in particolare, Per_3 nominava quale CTP l'ing. , tanto da CP_2 Persona_33 chiedere le reclamanti, all'udienza EL 25.11.2023, chiarimenti sulla consulenza. Il giudizio era poi riassunto innanzi al Commissario con salvezza degli effetti processuali e sostanziali ELla domanda stante il principio ELla translatio iudicii sancito dall'articolo 50 EL c.p.c. Tenuto conto, altresì, EL principio di economia processuale, la relazione ELl'ing. , acquisita nel pieno contraddittorio ELle parti Per_3 in causa ed esaminata criticamente dal Commissario per formare il proprio convincimento, risulta certamente utilizzabile (Cass. sentenze 3 novembre 2021 n. 31312 e 14 maggio 2013 n. 11555). Al contempo, nel merito EL computo dei frutti civili prodotti dall'isola, l'ing. , in modo logico e coerente, dopo attenta verifica ELla Per_3 normativa in tema di canone demaniale per le attività turistiche, quantificava l'importo da versare al in ragione sia ELle CP_1 dimensioni dei singoli immobili occupati dai reclamanti, che ELlo stato dei luoghi, a seguito di numerose verifiche sul posto (v. anche fascicolo fotografico), distinguendo tra area scoperta e area occupata e applicando la riduzione EL canone per gli immobili inagibili, nel rispetto ELla normativa di rango primario (cfr. l. 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione EL bilancio annuale e pluriennale ELlo Stato” cd. legge finanziaria 2007, art. 1 commi 250 e
26 251). A fronte dei precisi riferimenti normativi e ELla verifica ELlo stato dei luoghi e degli immobili edificati sull'isola -come accertato in occasione dei sopralluoghi- le critiche alla CT svolte dalle società ed appaiono generiche o infondate. A tale ultimo CP_2 CP_3 riguardo, la censura di (mossa già nelle memorie Controparte_4 conclusionali EL 22.1.2014 innanzi al Tribunale) sull'applicazione da parte ELl'ing. EL canone demaniale aggiornato (come da legge. Per_3
n. 296 EL 2006) su tutta l'area acquistata dalla società sull'isola (di oltre 10.000 mq) pur trattandosi, lamenta la reclamante, di area destinata a macchia mediterranea, è EL tutto irragionevole, in quanto l'area utile ai fini EL conteggio non può che corrispondere a quella entrata nelle disponibilità ELla società.
9. Anche l'appello principale di è privo di pregio. Parte_1
In ordine alla doglianza sub 3.a (mancata condanna EL alla CP_1 restituzione degli esborsi per l'esecuzione dei lavori infrastrutturali sull' ), giova premettere il contenuto EL negozio concluso Parte_1 tra l'ente locale e la società nel 1962. L'atto di vendita Parte_1 prevedeva l'acquisto in capo all'appellante ELl'isola, “per la somma di
£. 50.000.000” “alle seguenti condizioni e servitù”: “Diritto di approdo e di attracco sull'isola, da parte di tutti i cittadini. servitù perpetua irrevocabile per ogni e qualsiasi ragione, di passaggio da parte ELl'intera cittadinanza su tutte le strade, vie, piazze e larghi che saranno costruite sull'isola; la sede sociale ELla società che attualmente trovasi a Milano, deve essere trasferita a ove CP_1 resterà in via definitiva, e non più soggetta a trasferimento anche se essa società verrà ad essere assorbita o sostituita da altra eventuale società; impegno ELla Società a costruire sull'isola il centro di attrazione internazionale previsto nella domanda e con l'obbligo di portare a termine entro tre anni dalla data di stipula EL contratto, un primo lotto ELl'importo di almeno £ 200.000.000 da valutare da un tecnico di fiducia ELl'Amministrazione Comunale, con spese a carico ELla società stessa. In caso di inadempienza la Società verserà nella cassa Comunale a titolo di multa ed a favore EL la somma di CP_1
£ 60.000.000, verificatasi l'inadempienza di cui alla lettera precedente, la Società dopo aver adempiuto all'obbligo EL pagamento ELla penalità, avrà diritto a compiere i lavori nel triennio successivo. Ove non vi provveda neppure nel secondo triennio, il contratto si intenderà risoluto di diritto con perdita da parte ELla società ELle somme già versate al a qualsiasi titolo e senza diritto ad indennizzo per CP_1 le opere eventualmente già compiute e con la risoluzione EL presente contratto dovrà intendersi risoluto altresì la precedente concessione EL diritto di superficie”.
27 Coerentemente all'accordo, la società acquirente versava il prezzo di acquisto concordato;
inoltre, realizzava opere infrastrutturali (pontile di attracco, viadotto in cemento armato, strada bitumata per mt. 1209, pozzo per acqua industriale e cabina elettrica di trasformazione alta/media tensione sulla terra ferma, tre cabine elettriche di trasformazione media/bassa tensione sull'isola e relativa rete di distribuzione, serbatoio idrico sull'isola, rete fognaria, condotte sottomarine in acqua industriale e potabile, cavo elettrico in media tensione, cavo telefonico per cento utenze, opere ultimate nell'anno 1966 al costo di euro 108.230,30), funzionali alla creazione di un centro turistico internazionale che, però, non aveva mai luce. Allo stato, sull'isola risulta realizzato un approdo, una strada di poco più di un chilometro, un manufatto (originariamente, un piccolo hotel) con alcune stanze e dotato di piscine scavate nella roccia, alcuni villini ad un piano e altri manufatti che, però, nei decenni, dopo un iniziale utilizzo, sono stati abbandonati e risultano diroccati, in parte crollati e, in ogni caso, inagibili. A riscontro, si richiamano le consulenze ELl'ing. e EL dott. Per_3
(con le foto allegate). Quest'ultimo affermava che “Dalla Per_4
Banchina molo si diparte una strada asfalta che conduce fino alle quote più alte ELl'isola. Da codesta strada principale, per molti tratti scavata nella roccia e in altri protetta da muri di scarpa, si diparte tutto il sistema viario che conduce nei diversi punti ELl'isola. Molte piste e strade sono parzialmente e/o in toto invase e/o occluse dalla vegetazione poiché tutta l'isola risulta in completo stato di abbandono ed incuria. In sede di sopralluogo è stato riscontrato che il sistema riscontrato riportato sulle mappe e sull'ortofoto coincide con quanto esistente nella realtà. Sull'isola non viene attuato alcun tipo di intervento di prevenzione contro gli incendi né un qualsiasi intervento di manutenzione idraulico-forestale. Sono presenti, in più punti, una serie di baracche in legno e villette monofamiliari in evidente stato di abbandono (tetti parzialmente distrutti, tegole assenti, coperture fortemente degradate, infissi danneggiati e/o usurati, villette sena porta di accesso, mobilio rotto, ecc.). E' presente, inoltre, nella parte più alta e pianeggiante ELl'isola, una pista per l'atterraggio degli elicotteri. Una condotta sottomarina, ormai in disuso, garantiva un tempo la fornitura di energia elettrica all'isola”, concludendo, a pag. 14, dopo sopralluogo sull'isola, affermando che “Al momento tutti i manufatti, opere e sistema viario non sono (s)fruttati e si trovano in stato di degrado”. Chiarito lo stato di fatto, in punto di diritto, la già citata regolamentazione dei frutti e degli interessi di cui all'art. 2033 c.c.
28 prevede che gli stessi maturino, per legge, in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione. La disposizione in parola, oltre a disciplinare la restituzione di quanto indebitamente prestato, ELinea un'obbligazione legale, accessoria a quella principale restitutoria, che deriva dalla necessità di regolare sia la sorte dei frutti naturali o civili ELla res maturati a seguito ELla solutio, sia la sorte degli interessi decorrenti dallo stesso momento sulla somma indebitamente riscossa (sulla natura legale di tali interessi, cfr. Cass. 11 maggio 2015, sent. n. 22978, ove si precisa che, nel caso di ripetizione, l'obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe ELla stessa natura ELla condictio indebiti). Il Commissario, conformemente alla disciplina appena citata e alle circostanze fattuali suddescritte, ha riconosciuto a Parte_1 gli importi sostenuti per il versamento EL prezzo di acquisto e per la bonifica ELl'isola dalle mine, attività quest'ultima senz'altro di interesse per la cittadinanza di . Invece, le opere e gli immobili CP_1 realizzati sull'isola, pur inutilizzabili -come accertato in occasione ELle verifiche sul posto- devono ritenersi acquisiti dal Comune secondo il principio ELl'accessione, richiamando la Corte, a tal riguardo, l'art. 934 c.c. Quanto ai motivi di gravame sub 3.b (errata decorrenza degli interessi legali), 3.c (mancato riconoscimento ELla rivalutazione monetaria dalla stipula EL contratto nel 1962), 3.e (errata condanna ELla società appellante alla restituzione ELle somme ricevute in forza degli atti negoziali derivati dichiarati nulli), 3.f (errata condanna ELla società appellante al pagamento ELl'indennità di occupazione), esaminati congiuntamente per la stretta connessione, gli stessi si basano sulla supposta mala fede EL che, secondo la reclamante, sapeva CP_1 ELla natura ELl'isola quale demanio civico e, quindi, ELla sua inalienabilità assoluta. Contrariamente all'assunto di cui al reclamo, oltre a quanto già esposto va precisato che, in materia di indebito oggettivo, la buona fede ELl'accipiens, rilevante ai fini ELla decorrenza degli interessi dal giorno ELla domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza ELl'effettiva situazione giuridica derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c. relativo alla buona fede nel possesso, sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento ELla ricezione EL pagamento, avesse la certezza di non avere il diritto a conseguirlo (Cass. sentenze 7 maggio 2024, n. 12362 e 26 ottobre 2020, n. 23448).
29 Così perimetrata l'indagine, l'ipotizzata mala fede EL venditore non è provata. Solo all'esito di una verifica complessa risulta accertata la qualitas soli; inoltre, era la RE CA (non il Controparte_1
che, con ELibera, accertava usi civici sull'isola rientranti nella
[...] cat. a) ELl'art. 11 ELla l. n. 1766 EL 1927. Peraltro, nel corso EL giudizio commissariale, il CT (v. pag. 15 ELla CT), dopo Per_4 il sopralluogo effettuato il 6.12.2019 presso l'archivio EL
[...]
congiuntamente alle parti (quindi, anche alla presenza EL CP_1 ELegato ELla società ), dichiarava di non aver rintracciato Parte_1 presso l'ente alcun documento di attestazione ELl'esistenza di usi civici (“Ad oggi presso il comune di non è stato rintracciato e CP_1 non esiste alcun documento in merito agli usi civici”). D'altro canto, era stata una diversa Amministrazione (quella EL , Controparte_8 molti decenni prima (nel 1925) a promuovere l'iter istruttorio di verifica EL demanio civico senza concluderlo (costituendosi il
[...]
solo nel 1928, quale ente locale autonomo). Controparte_1
Esclusa, pertanto, la mala fede, l'art. 2033 c.c. riconosce all'attore in ripetizione, ovvero alla reclamante società, il diritto agli interessi dalla "domanda” o da “uno specifico atto di costituzione in mora, dovendo il termine "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all'art. 1219 c.c. (Cass. SU sentenza 13 giugno 2019, n. 15895). La domanda di ripetizione svolta da Parte_1 va accolta, quindi, nei termini già indicati dal Commissario, accordando i soli interessi dalla domanda (non risultando precedenti atti di costituzione in mora). Secondo i giudici di legittimità, “L'art. 2033 c.c., individua il momento in cui deve considerarsi comunque acquisita la consapevolezza ELl'obbligo restitutorio. Precisamente, interessi e frutti sono dovuti a far data dalla domanda, se l'accipiens è in buona fede. La previsione si spiega proprio in quanto, sulla base di una valutazione legale tipica, è tale atto EL solvens a far venir meno l'ignoranza ELl'obbligo di restituzione, e quindi a far cessare lo stato di buona fede: in buona sintesi, intervenuta la domanda, l'accipiens in buona fede non può più disconoscere che il pagamento è indebito, e tanto giustifica l'insorgenza ELl'obbligo, da parte sua, di corrispondere al solvens frutti e interessi (Cass. sent. 8 gennaio 2025 n. 423). Quanto all'obbligo ELla reclamante di restituire, alle Parte_1 stesse condizioni di cui all'art. 2033 c.c., il corrispettivo percepito dalla società in seguito a compravendite di porzioni ELl'isola CP_2
( non svolgeva domanda restitutoria EL prezzo Controparte_4 nei riguardi ELla società innanzi al Commissario;
Parte_1
30 e rimanevano contumaci nel precedente Controparte_5 CP_6 grado di giudizio), tale statuizione è doverosa stante il disposto di cui all'art. 2038 c.c., secondo il quale “Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito”. Infine, sulla doglianza sub 3.d) (omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria svolta in via subordinata, ex art. 1338 c.c., dalla società) la Corte osserva che la fattispecie in esame è stata correttamente qualificata dal Commissario come pagamento di indebito, vista la nullità ab origine EL contratto EL 1962. L'accertamento di tale grave patologia negoziale fa sorgere il diritto ELla acquirente Parte_1 alla ripetizione EL pagamento indebitamente eseguito in favore
[...] EL Questa Corte conferma la natura di indebito, difettando CP_1 idonea causa giustificativa EL negozio giuridico in esecuzione EL quale si verificava lo spostamento patrimoniale. Affermazione conforme al principio enunciato dalla Cassazione a Sezioni unite (sent. n. 14828 EL 2012) secondo la quale, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi, ed in qualsiasi caso in cui venga meno il vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione EL titolo invalido è quella di ripetizione di indebito oggettivo (v. Cass. sent. 8 gennaio 2025 n. 423). Ciò posto, la sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 2033 c.c. esclude, sul piano logico oltre che giuridico, che la stessa fattispecie possa rientrare nell'ambito applicativo ELl'art. 1338 c.c. (acclarato l'indebito oggettivo, non può contestualmente ritenersi l'indebito contrattuale, trattandosi di statuizioni tra loro incompatibili). Quindi, non è fondata la censura di omessa pronuncia, avendo il Commissario rigettato, implicitamente ma inequivocabilmente, la domanda risarcitoria svolta in via subordinata dalla società.
10. Il reclamo incidentale condizionato EL Controparte_1 rimane assorbito.
11. (contumace nel giudizio innanzi al Controparte_5
Commissario), nel presente grado, si costituiva, aderendo alle conclusioni ELla società che, come già esposto, sono Parte_1 integralmente rigettate dalla Corte. Quanto alla contestazione ELla reclamata avverso la statuizione Commissariale che la condannava al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per l'utilizzo ELl'isola, quale frutto civile rientrante nell'obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c. (doglianza basata, essenzialmente, sulla negazione da parte ELla ELlo Controparte_5 stato di buona fede EL , la Corte si riporta a quanto già esposto CP_1 in precedenza, con conferma ELl'importo (peraltro, economicamente
31 modesto) indicato dal consulente, anche considerata l'assenza di specifiche critiche sul metodo a base EL computo. La doglianza, difatti, appare generica, a fronte dei calcoli puntualmente fatti dal CT per la quantificazione nel giudizio innanzi al Tribunale, come già esposto. Invece, la richiesta risarcitoria (peraltro, avanzata in modo vago nelle conclusioni: “Condannare il a risarcimento Controparte_1 dei danni subiti dalla signora da valutarsi in via Controparte_5 equitativa”: v. comparsa EL 10.7.2022) e quella restitutoria ELl'importo versato a sono inammissibili per Parte_1 tardività, in quanto la reclamata (alla quale era stato ritualmente notificato l'atto di riassunzione) avrebbe dovuto svolgerle nel giudizio commissariale. 12. Le spese processuali di fase sono integralmente compensate tra le parti, stante la complessità ELla vicenda, sia sul piano processuale che di merito e considerato, altresì, che la Corte, pur confermando le statuizioni EL Commissario, ha integrato e precisato la motivazione ELla decisione impugnata.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, sull'appello principale proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza EL Commissariato per gli usi civici ELla
[...]
CA – Catanzaro n. 1/2022 nei confronti di Controparte_1
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
e , sull'appello incidentale condizionato CP_5 Controparte_6 proposto dal nei confronti di Controparte_1 Parte_1
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
e e sull'appello incidentale proposto CP_5 Controparte_6 dalle società e nei CP_2 CP_3 Controparte_4 confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
e , avverso la medesima decisione, ogni CP_5 Controparte_6 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta il reclamo principale proposto da e, Parte_1 per l'effetto, dichiara assorbito quello incidentale condizionato EL;
Controparte_1
2. rigetta il reclamo incidentale proposto da CP_2 CP_3
e Controparte_4
3. compensa integralmente tra le parti le spese EL presente grado di giudizio. Roma, 3.10.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
CA NO
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