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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2024, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.g. n. 1971/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1971/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 31/07/2024 da , rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv. Natale Carmela e AU ASSUNTANNA, rappresentata e difesa dall'avv.to Rauccio Concetta, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Casapulla (CE) in data 07.07.2011 e che dalla loro unione nasceva la figlia il 30.09.2017; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati:
- disporre l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra MA Assuntanna, nonché tutti gli arredi, i mobili e pertinenze alla stessa, che vi abiterà unitamente alla figlia;
- disporre l'affido condiviso per la figlia , minorenne, con residenza privilegiata presso la madre. I genitori, quindi, Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia trovasi al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- regolare il diritto di visita/prelievo a favore del sig. della figlia come segue: Pt_1 Per_1 • prelievo per due giorni a settimana, il mercoledì e venerdì, dalle ore 18 alle ore 20.00; gli incontri si svolgeranno, per i primi tempi, alla presenza della madre, al fine di far abituare la minore • Il prelievo durante il week-end a settimane alterne verrà garantito solo quando la minore sarà pronta a pernottare con il padre in quanto la stessa non è abituata a dormire solo con il padre.;
• prelievo durante le festività natalizie, ad anni alterni o dalle ore 9.00 del 24 dicembre alle ore 20.00 del 25 dicembre o dalle ore 9.00 del 31 dicembre alle ore 20.00 del 01 gennaio, sempre quando la minore si sentirà pronta;
• prelievo durante le festività pasquali, ad anni alterni o dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del giorno di Pasqua o dalle ore 9:00 alle ore 20,00 del lunedì in Albis sempre nel rispetto dell'alternanza, quando la minore si sentirà pronta;
• prelievo per quindici giorni consecutivi nel mese di agosto e ciò in funzione delle esigenze di entrambi i genitori e, previa comunicazione che gli stessi vorranno scambiarsi con congruo anticipo, ovvero entro il 31 maggio di ogni anno, precisando il luogo esatto in cui la minore soggiornerà in caso di vacanza nonché i relativi recapiti, ovviamente sempre quando la minore si sentirà pronta.
- Il sig. verserà alla sig.ra MA tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno Pt_1 di mantenimento pari ad € 500,00, di cui 300,00 euro come mantenimento per la figlia e 200,00 euro come assegno di mantenimento per la sig. MA, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. I coniugi stabiliscono che la sig.ra MA appena trova un'occupazione lavorativa stabile, con contratto a tempo indeterminato, l'importo dell'assegno di mantenimento verrà ridotto ad € 300,00 solo per la minore. Pure tale importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
- L'intero importo dell'assegno unico, pari ad € 190,20, sarà trattenuto dalla sig. MA, comprensivo anche della quota di spettanza del sig. Pt_1
- Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.. Le stesse verranno preventivamente concordate tra le parti e verranno rimborsate solo dietro pagamento di ricevuta fiscale e/o fattura.
Le spese straordinarie non concordate potranno essere rimborsate senza un preventivo accordo solo se si dimostra l'urgenza e l'indifferibilità delle stesse.
- che la sig.ra MA verserà ogni mese al sig. euro 200,00 come riconoscimento del debito contratto Parte_2 per l'acquisto della casa coniugale sita in Macerata Campania alla L.Da Vinci n. 7 e saranno a suo carico tutti oneri condominiali ordinari restando gli straordinari al 50% come per legge.
- Ogni debito dei coniugi contratto anche in costanza di matrimonio resterà a carico del solo contraente.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
nato a [...] il [...], e MA Assuntanna, nata a [...] il [...]; Parte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casapulla (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 13, parte
II Serie A Ufficio 1, anno 2011;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1971/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 31/07/2024 da , rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv. Natale Carmela e AU ASSUNTANNA, rappresentata e difesa dall'avv.to Rauccio Concetta, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Casapulla (CE) in data 07.07.2011 e che dalla loro unione nasceva la figlia il 30.09.2017; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati:
- disporre l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra MA Assuntanna, nonché tutti gli arredi, i mobili e pertinenze alla stessa, che vi abiterà unitamente alla figlia;
- disporre l'affido condiviso per la figlia , minorenne, con residenza privilegiata presso la madre. I genitori, quindi, Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia trovasi al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- regolare il diritto di visita/prelievo a favore del sig. della figlia come segue: Pt_1 Per_1 • prelievo per due giorni a settimana, il mercoledì e venerdì, dalle ore 18 alle ore 20.00; gli incontri si svolgeranno, per i primi tempi, alla presenza della madre, al fine di far abituare la minore • Il prelievo durante il week-end a settimane alterne verrà garantito solo quando la minore sarà pronta a pernottare con il padre in quanto la stessa non è abituata a dormire solo con il padre.;
• prelievo durante le festività natalizie, ad anni alterni o dalle ore 9.00 del 24 dicembre alle ore 20.00 del 25 dicembre o dalle ore 9.00 del 31 dicembre alle ore 20.00 del 01 gennaio, sempre quando la minore si sentirà pronta;
• prelievo durante le festività pasquali, ad anni alterni o dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del giorno di Pasqua o dalle ore 9:00 alle ore 20,00 del lunedì in Albis sempre nel rispetto dell'alternanza, quando la minore si sentirà pronta;
• prelievo per quindici giorni consecutivi nel mese di agosto e ciò in funzione delle esigenze di entrambi i genitori e, previa comunicazione che gli stessi vorranno scambiarsi con congruo anticipo, ovvero entro il 31 maggio di ogni anno, precisando il luogo esatto in cui la minore soggiornerà in caso di vacanza nonché i relativi recapiti, ovviamente sempre quando la minore si sentirà pronta.
- Il sig. verserà alla sig.ra MA tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno Pt_1 di mantenimento pari ad € 500,00, di cui 300,00 euro come mantenimento per la figlia e 200,00 euro come assegno di mantenimento per la sig. MA, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. I coniugi stabiliscono che la sig.ra MA appena trova un'occupazione lavorativa stabile, con contratto a tempo indeterminato, l'importo dell'assegno di mantenimento verrà ridotto ad € 300,00 solo per la minore. Pure tale importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
- L'intero importo dell'assegno unico, pari ad € 190,20, sarà trattenuto dalla sig. MA, comprensivo anche della quota di spettanza del sig. Pt_1
- Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.. Le stesse verranno preventivamente concordate tra le parti e verranno rimborsate solo dietro pagamento di ricevuta fiscale e/o fattura.
Le spese straordinarie non concordate potranno essere rimborsate senza un preventivo accordo solo se si dimostra l'urgenza e l'indifferibilità delle stesse.
- che la sig.ra MA verserà ogni mese al sig. euro 200,00 come riconoscimento del debito contratto Parte_2 per l'acquisto della casa coniugale sita in Macerata Campania alla L.Da Vinci n. 7 e saranno a suo carico tutti oneri condominiali ordinari restando gli straordinari al 50% come per legge.
- Ogni debito dei coniugi contratto anche in costanza di matrimonio resterà a carico del solo contraente.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
nato a [...] il [...], e MA Assuntanna, nata a [...] il [...]; Parte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casapulla (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 13, parte
II Serie A Ufficio 1, anno 2011;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio