Sentenza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/04/2022, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2022
N. 00548/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01155/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Liviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Taviano, viale Vittime di via Fani n. 6;
contro
Comune di Andrano, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Vista la dichiarazione del 23/03/2022 resa in udienza, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra -OMISSIS- è comproprietaria, jure hereditatis , unitamente alla madre -OMISSIS- e alla sorella -OMISSIS-, del fabbricato per uso di civile abitazione sito in -OMISSIS-, distinto nel N.C.E.U. del Comune di Andrano al foglio -OMISSIS-, confinante con altro fabbricato di proprietà di -OMISSIS-.
La ricorrente afferma che -OMISSIS-, a decorrere dal 2003, avrebbe eseguito, senza titolo o senza valido titolo, opere di ristrutturazione ed ampliamento del proprio immobile.
Ipotizzando condotte delittuose poste in essere dal committente e da altri soggetti ex artt. 48, 323, 480 c.p., 44, lett. c) d.P.R. n. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004, la odierna ricorrente presentava denunzia penale nei loro confronti.
Dopo l’avviso di conclusione delle indagini, veniva avanzata dal Pubblico Ministero la richiesta di emissione di decreto penale di condanna alla pena di €. 4.250,00 di multa per il reato previsto e punito dall’art. 44, lett. b, d.P.R. n. 380/2001, in relazione all’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, “ per avere, in qualità di proprietario dell’immobile sito in Andrano, -OMISSIS-, identificato in Catasto al Foglio -OMISSIS- avviato i lavori di “ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato esistente” di cui al permesso di costruire -OMISSIS-rilasciato dal Comune di Andrano il 2 marzo 2016, in assenza della prescritta comunicazione della data di inizio dei lavori, iniziando i medesimi oltre il termine di un anno dalla notifica del predetto permesso, avvenuta il 7 marzo 2016, e realizzando conseguentemente i predetti lavori in assenza di permesso di costruire, poiché decaduto ”.
La ricorrente, dopo la notifica del decreto, con istanza del 20 aprile 2021, sollecitava il Pubblico Ministero alla riapertura delle indagini in ordine a tutti gli altri reati indicati nella contestazione provvisoria, ma il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, su parere conforme del P.M., dichiarava il “ non luogo a provvedere ” trattandosi di procedimento ormai definito con decreto penale di condanna irrevocabile.
Avendo timore che il -OMISSIS- potesse in futuro pretendere la comunione forzosa del muro posto sul confine al fine di completare le opere di ampliamento del proprio fabbricato, la denunziante, con istanza del 19 maggio 2021, informava l’ufficio tecnico del Comune di Andrano del decreto penale di condanna e lo sollecitava ad adottare entro trenta giorni i provvedimenti sanzionatori e repressivi delle accertate opere abusive, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Contestualmente, per l’eventualità che il -OMISSIS-avesse nel frattempo chiesto ed ottenuto un permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, chiedeva il rilascio di copia della domanda di accertamento di conformità, degli atti dell’istruttoria, della documentazione comprovante l’avvenuto versamento dell’oblazione e del provvedimento conclusivo del procedimento.
Il Comune di Andrano non ha adottato alcun provvedimento, né nel senso dell’esercizio dei poteri sanzionatori, né in quello della motivata archiviazione del procedimento, e neppure ha risposto alla richiesta di accesso agli atti.
Avverso l’inerzia serbata dal Comune di Andrano è insorta la ricorrente deducendo:
I. Inadempimento dell’obbligo di provvedere, con conseguente violazione degli art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 27 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
II. In subordine: Violazione dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Il Comune di Andrano non si è costituito in giudizio.
Il controinteressato si è costituito in giudizio in data 25/02/2022.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come evidenziato in udienza dalla parte ricorrente con dichiarazione trascritta a verbale.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge, posto a carico del Comune di Andrano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.