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Articolo 2 della Legge 20 maggio 1965, n. 507
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Legge 20 maggio 1965, n. 507
Articolo 2 della Legge 20 maggio 1965, n. 507
Versione
29 settembre 1965
Art. 2.
La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 settembre 1965
Vedi fonte istituzionale
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