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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 14.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 758/2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torino, Via Cibrario n. 38, presso lo studio dell'Avv. MORRONE SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso l'Ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dalle CP_1 dipendenti delegate GRAZIOLI BARBARA e;
Persona_1
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1
Dichiarare tenuto e condannare l' , in persona del Presidente pro-tempore, alla CP_2 corresponsione a favore della sig.ra , nei modi e nelle forme di Parte_1 legge, dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 13 L. n. 118/71 e s.m. con decorrenza dal 24.07.2019 fino al 31.12.2020, oltre interessi legali. Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, oltre le spese generali in misura pari al 15%, come previsto dal D.M. nr. 55/14. Con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Salvatore MORRONE, antistatario. Alla luce della documentazione allegata, la ricorrente risulta titolare di un reddito inferiore al reddito imponibile ai fini IRPEF, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76 comma da 1 a 3, così come
1 modificato dal decreto 29.12.2005 e adeguato con decreto del 20 gennaio 2009 (pari ad
€ 25.676,02 importo aggiornato), e 77 del Decreto Legge 30.05.2002 n. 115, pertanto ai sensi dell'art. 42, comma 11 decreto legge 30.09.2003 n. 269 convertito nella legge n. 326/2003 la ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese di lite.
PER IL CONVENUTO ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE: dichiarare cessata la materia del contendere, alla luce dell'intervenuta liquidazione della domanda così come indicata nell'atto introduttivo;
Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali anche ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.
All'udienza del 14.1.2025, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dando atto del permanere di controversia soltanto sulla liquidazione delle spese processuali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.9.2023, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. La ricorrente agiva in questa sede al fine di ottenere l'assegno mensile previsto dall' art. 13 della legge n. 118/1971, riconosciutole con decreto di omologa r.g. n. 914/2019 del 12.10.2021, a mezzo del quale l'intestato Tribunale aveva riconosciuto il requisito sanitario, con decorrenza dal 24.7.2019.
Dichiarava di aver trasmesso la modulistica Ap70 in data 29.11.2021 e di aver successivamente presentato richiesta di erogazione all' , senza tuttavia ottenere la CP_2 prestazione. Aggiungeva di aver inoltrato ricorso amministrativo in data 6.9.2022, il quale era stato dichiarato inammissibile e lamentava di non aver ancora ricevuto la prestazione dell'assegno spettante. La ricorrente sottolineava l'obbligo dell' di assicurare l'erogazione della CP_1 prestazione entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica dei requisiti amministrativi, come disposto nel messaggio n. 4818 del 16 luglio 2015. CP_2
A tal riguardo, affermava di aver provveduto alla notifica del decreto di omologa in data
26.11.2021. Pertanto, agiva in questa sede per ottenere l'erogazione dell'assegno di invalidità di cui all' art. 13 della legge n. 118/71 per il periodo in cui era stata in possesso dei requisiti richiesti, ossia dal 24.7.2019 al 31.12.2020.
2 Si costituiva l' , con Controparte_3 memoria difensiva depositata il 2.1.2025.
Dichiarava di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta con provvedimento del 26.9.2024, che produceva e domandava che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire.
All'udienza odierna, le parti domandavano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dando atto del permanere di ragioni di controversia, soltanto in ordine alla liquidazione delle spese processuali. Udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Va accolta l'istanza volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n.
92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004;
Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004;
Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005). Nel presente caso, l ha dato atto di aver provveduto all'erogazione della CP_2 prestazione assistenziale richiesta, sicché non residua più alcun interesse delle parti alla decisione della causa nel merito.
3 D'altro canto, va riconosciuta la soccombenza virtuale dell' , il quale non CP_1 ha tempestivamente erogato il servizio in oggetto, nonostante la sussistenza dei requisiti necessari in capo alla ricorrente, d'altronde riconosciuti dallo stesso convenuto.
2. Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano, a norma del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, come dichiarato nell'atto introduttivo (euro 5.300), prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento, della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e del buon comportamento processuale di parte convenuta, che ha spontaneamente provveduto a dare soddisfazione al diritto della ricorrente, prima della decisione, in complessivi euro 2.697, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della ricorrente, CP_2 liquidate in complessivi euro 2.697, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Morrone. Così deciso il 14.1.2025.
Il giudice
Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 14.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 758/2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torino, Via Cibrario n. 38, presso lo studio dell'Avv. MORRONE SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso l'Ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dalle CP_1 dipendenti delegate GRAZIOLI BARBARA e;
Persona_1
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1
Dichiarare tenuto e condannare l' , in persona del Presidente pro-tempore, alla CP_2 corresponsione a favore della sig.ra , nei modi e nelle forme di Parte_1 legge, dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 13 L. n. 118/71 e s.m. con decorrenza dal 24.07.2019 fino al 31.12.2020, oltre interessi legali. Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, oltre le spese generali in misura pari al 15%, come previsto dal D.M. nr. 55/14. Con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Salvatore MORRONE, antistatario. Alla luce della documentazione allegata, la ricorrente risulta titolare di un reddito inferiore al reddito imponibile ai fini IRPEF, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76 comma da 1 a 3, così come
1 modificato dal decreto 29.12.2005 e adeguato con decreto del 20 gennaio 2009 (pari ad
€ 25.676,02 importo aggiornato), e 77 del Decreto Legge 30.05.2002 n. 115, pertanto ai sensi dell'art. 42, comma 11 decreto legge 30.09.2003 n. 269 convertito nella legge n. 326/2003 la ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese di lite.
PER IL CONVENUTO ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE: dichiarare cessata la materia del contendere, alla luce dell'intervenuta liquidazione della domanda così come indicata nell'atto introduttivo;
Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali anche ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.
All'udienza del 14.1.2025, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dando atto del permanere di controversia soltanto sulla liquidazione delle spese processuali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.9.2023, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. La ricorrente agiva in questa sede al fine di ottenere l'assegno mensile previsto dall' art. 13 della legge n. 118/1971, riconosciutole con decreto di omologa r.g. n. 914/2019 del 12.10.2021, a mezzo del quale l'intestato Tribunale aveva riconosciuto il requisito sanitario, con decorrenza dal 24.7.2019.
Dichiarava di aver trasmesso la modulistica Ap70 in data 29.11.2021 e di aver successivamente presentato richiesta di erogazione all' , senza tuttavia ottenere la CP_2 prestazione. Aggiungeva di aver inoltrato ricorso amministrativo in data 6.9.2022, il quale era stato dichiarato inammissibile e lamentava di non aver ancora ricevuto la prestazione dell'assegno spettante. La ricorrente sottolineava l'obbligo dell' di assicurare l'erogazione della CP_1 prestazione entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica dei requisiti amministrativi, come disposto nel messaggio n. 4818 del 16 luglio 2015. CP_2
A tal riguardo, affermava di aver provveduto alla notifica del decreto di omologa in data
26.11.2021. Pertanto, agiva in questa sede per ottenere l'erogazione dell'assegno di invalidità di cui all' art. 13 della legge n. 118/71 per il periodo in cui era stata in possesso dei requisiti richiesti, ossia dal 24.7.2019 al 31.12.2020.
2 Si costituiva l' , con Controparte_3 memoria difensiva depositata il 2.1.2025.
Dichiarava di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta con provvedimento del 26.9.2024, che produceva e domandava che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire.
All'udienza odierna, le parti domandavano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dando atto del permanere di ragioni di controversia, soltanto in ordine alla liquidazione delle spese processuali. Udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Va accolta l'istanza volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n.
92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004;
Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004;
Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005). Nel presente caso, l ha dato atto di aver provveduto all'erogazione della CP_2 prestazione assistenziale richiesta, sicché non residua più alcun interesse delle parti alla decisione della causa nel merito.
3 D'altro canto, va riconosciuta la soccombenza virtuale dell' , il quale non CP_1 ha tempestivamente erogato il servizio in oggetto, nonostante la sussistenza dei requisiti necessari in capo alla ricorrente, d'altronde riconosciuti dallo stesso convenuto.
2. Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano, a norma del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, come dichiarato nell'atto introduttivo (euro 5.300), prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento, della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e del buon comportamento processuale di parte convenuta, che ha spontaneamente provveduto a dare soddisfazione al diritto della ricorrente, prima della decisione, in complessivi euro 2.697, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della ricorrente, CP_2 liquidate in complessivi euro 2.697, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Morrone. Così deciso il 14.1.2025.
Il giudice
Dott. Gabriele Molinaro
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