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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 7475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7475 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 19921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 19921 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
, (nato a [...] il [...] - c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso - in virtù di mandato apposto in calce al ricorso – dagli avv. SERENA
RIVELLINI e MARIA CHIARA ALEMAGNA, presso il cui studio in Napoli alla via Alcide De
Gasperi nr. 55 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, (nata ad [...] il [...] - c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv. ENRICO ROMANO e ROSSELLA RAFFI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Romano in Napoli, alla Via Egiziaca a Pizzofalcone nr. 87, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.9.2024 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Anacapri (NA) il 31.5.1993 e Controparte_1 che dalla loro unione erano nate due figlie, (il 30.7.1994) e Per_1 Per_2
(il 10.7.1996), rappresentava la volontà di separarsi dalla moglie, in quanto la loro convivenza non era più tollerabile, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ciò premesso, il ricorrente chiedeva di:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente, nel reciproco rispetto;
2) Nulla provvedere in merito all'assegnazione della casa coniugale, sita in
Capri (Na), alla via Torina, n. 25, che rientrerà nella disponibilità del sig.
, quale usufruttuario del detto immobile;
Parte_1
3) Nulla provvedere in merito all'assegno mensile per il mantenimento dei due coniugi, in quanto entrambi economicamente indipendenti, e per il mantenimento delle due figlie, e in quanto maggiorenni, Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, autosufficienti e ad auto-responsabili.
4) Con vittoria di spese e competenze di lite».
Notificato il decreto di fissazione di udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c. d'uno con il ricorso, si costituiva , rappresentando che sin da Controparte_1 maggio 2023 il aveva volontariamente lasciato la casa familiare, che Pt_1 le cause della separazione erano da addebitarsi al e, più in generale, Pt_1 contestando la ricostruzione dei fati ex adverso formulata, chiedeva:
«pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1
con addebito a quest'ultimo per avervi dato causa con il Parte_1 suo comportamento in contrasto con gli obblighi di cui all'art. 143 c.c.;
- assegnare la casa familiare, sita in Capri alla Via T. Torina n. 25 (sub 1), alla IG.ra , che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie CP_1
e maggiorenni ma non completamente autosufficienti, Per_1 Per_3
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il G.I. non disponga l'assegnazione della casa familiare alla ed alle figlie, CP_1 prevedere a carico del un contributo al mantenimento delle stesse, Pt_1 da corrispondere alla IG.ra , da intendersi anche quale CP_1 integrazione per garantire una nuova sistemazione abitativa.
2 Con riserva di ogni opportuna azione per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla a causa del comportamento tenuto dal CP_1
Pt_1
Con vittoria di spese e competenze».
Alla prima udienza del 1.4.2025 le parti, assistite dai rispettivi difensori, comparivano personalmente e, ascoltate dal giudice, dichiaravano, il ricorrente: “non è possibile una riconciliazione con mia moglie. Ho letto il ricorso redatto dal mio avvocato e mi riporto al suo contenuto. Per_1 ultimamente mi ha detto che aveva cambiato studio professionale, quindi non so ora per chi lavori. AM che io sappia lavora sempre per
“GLAM” ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Al fine di trovare un accordo con la resistente, sono disponibile a lasciare la casa famigliare alla resistente e alle nostre figlie fino a dicembre 2026, allorquando le ragazze potranno se vorranno comunque restare a vivere con me.”; la resistente: “non è possibile una riconciliazione perché mio marito ha deciso così. Ho letto la comparsa redatta dal mio avvocato e mi riporto al suo contenuto. tramite l'arch che era il primo architetto Per_1 Per_4 dove aveva iniziato a lavorare, ora lavora presso la ditta edile di tal Per_5 che le ha fatto il contratto però a tempo determinato. Confermo che Per_2 lavora per GLAM. Avevo due casette di cui ho trasferito la nuda proprietà Parte alle nostre figlie e mi sono tenuta l'usufrutto e gestisco lì due non ho altri immobili, solo una piccolissima parte di proprietà dei parenti di mia madre ma piccole quote. Sono disponibile a valutare anche coinvolgendo le mie figlie la proposta fattami dal ricorrente.”
All'esito i difensori domandavano un breve rinvio onde valutare la possibilità di definire il giudizio con un accordo. All'udienza del 26.6.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia della separazione;
pertanto, il Giudice, data lettura degli accordi che le parti confermavano, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità agli stessi accordi, riservava la causa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M..
Il 27.6.2025 il P.M. comunicava il parere favorevole alla pronuncia della separazione personale dei coniugi.
3 La domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 1° co. c.c.. Infatti, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti e sentimenti comuni su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto altresì che la convivenza è ormai cessata da tempo e che tra i coniugi è cessato ogni interesse reciproco, è agevole presumere che tra gli stessi sia terminata la comunione materiale e spirituale, che, invece, dovrebbe costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
«
1. I coniugi vivranno separatamente. La casa coniugale, sita in Capri (Na), alla via Torina, 25, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra fino al 31.12.2028, data in cui la sig.ra Controparte_1
si obbliga a riconsegnarla al sig. . CP_1 Parte_1
2. I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, nulla deve prevedersi in merito all'assegno di mantenimento.
3. Il sig. , al fine di sostenere la moglie, attualmente in difficoltà economiche, si Parte_1 obbliga a corrispondere alla medesima il complessivo importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) in rate mensili di euro 500,00 cadauna fino al raggiungimento del detto importo. Tale pagamento, da effettuare entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c della IG.ra (IBAN Controparte_1
[...]), comincerà a decorrere dal mese di luglio 2025 e terminerà il mese di ottobre 2028.
4. Le utenze relative alla casa coniugale e precisamente acqua, luce e internet/telefono resteranno integralmente a carico del IG. . Parte_1
5. Le parti concordano, altresì, che il IG. nulla dovrà versare a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento delle figlie e benchè non completamente autosufficienti Per_1 Per_2 economicamente, rimanendo a carico della la contribuzione per quanto loro necessario. CP_1
6. I coniugi reciprocamente dichiarano e riconoscono di aver definito ogni rapporto economico tra loro pendente e di non aver, pertanto, alcuna reciproca esposizione debitoria/creditoria.
7. Parte resistente rinuncia alla domanda di addebito in ragione dell'accordo raggiunto
4
8. spese di lite compensate».
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (vale a dire affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); pertanto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi delle figlie maggiorenni, non completamente autosufficienti - come dichiarato dalle parti medesime - al mantenimento delle quali la madre contribuirà provvedendo in via diretta, attesa la convivenza con la stessa, il padre contribuirà in via indiretta lasciando la casa famigliare nella disponibilità della moglie e delle figlie fino al 31/12/2028 e continuando a sostenere i costi delle utenze, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio, come chiesto dalle parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da , così provvede: Parte_1
• Pronunzia, alle condizioni concordate dalle parti, la separazione personale dei coniugi
[...]
e (atto n.11, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1993) in conformità Pt_1 Controparte_1 agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANACAPRI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 r.d.
9.7.1939 nr. 1238, 49 let. g) e 69 let. f) d.P.R.
3.11.2000 nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 l.
1.12.1970 nr.898, come modificata dalla l.
6.3.1987 nr.74;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.7.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa GABRIELLA FERRARA Dott. RAFFAELE SDINO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del d.m. CP_2
22.10.2024) Parte_3
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 19921 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
, (nato a [...] il [...] - c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso - in virtù di mandato apposto in calce al ricorso – dagli avv. SERENA
RIVELLINI e MARIA CHIARA ALEMAGNA, presso il cui studio in Napoli alla via Alcide De
Gasperi nr. 55 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, (nata ad [...] il [...] - c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv. ENRICO ROMANO e ROSSELLA RAFFI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Romano in Napoli, alla Via Egiziaca a Pizzofalcone nr. 87, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.9.2024 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Anacapri (NA) il 31.5.1993 e Controparte_1 che dalla loro unione erano nate due figlie, (il 30.7.1994) e Per_1 Per_2
(il 10.7.1996), rappresentava la volontà di separarsi dalla moglie, in quanto la loro convivenza non era più tollerabile, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ciò premesso, il ricorrente chiedeva di:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente, nel reciproco rispetto;
2) Nulla provvedere in merito all'assegnazione della casa coniugale, sita in
Capri (Na), alla via Torina, n. 25, che rientrerà nella disponibilità del sig.
, quale usufruttuario del detto immobile;
Parte_1
3) Nulla provvedere in merito all'assegno mensile per il mantenimento dei due coniugi, in quanto entrambi economicamente indipendenti, e per il mantenimento delle due figlie, e in quanto maggiorenni, Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, autosufficienti e ad auto-responsabili.
4) Con vittoria di spese e competenze di lite».
Notificato il decreto di fissazione di udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c. d'uno con il ricorso, si costituiva , rappresentando che sin da Controparte_1 maggio 2023 il aveva volontariamente lasciato la casa familiare, che Pt_1 le cause della separazione erano da addebitarsi al e, più in generale, Pt_1 contestando la ricostruzione dei fati ex adverso formulata, chiedeva:
«pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1
con addebito a quest'ultimo per avervi dato causa con il Parte_1 suo comportamento in contrasto con gli obblighi di cui all'art. 143 c.c.;
- assegnare la casa familiare, sita in Capri alla Via T. Torina n. 25 (sub 1), alla IG.ra , che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie CP_1
e maggiorenni ma non completamente autosufficienti, Per_1 Per_3
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il G.I. non disponga l'assegnazione della casa familiare alla ed alle figlie, CP_1 prevedere a carico del un contributo al mantenimento delle stesse, Pt_1 da corrispondere alla IG.ra , da intendersi anche quale CP_1 integrazione per garantire una nuova sistemazione abitativa.
2 Con riserva di ogni opportuna azione per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla a causa del comportamento tenuto dal CP_1
Pt_1
Con vittoria di spese e competenze».
Alla prima udienza del 1.4.2025 le parti, assistite dai rispettivi difensori, comparivano personalmente e, ascoltate dal giudice, dichiaravano, il ricorrente: “non è possibile una riconciliazione con mia moglie. Ho letto il ricorso redatto dal mio avvocato e mi riporto al suo contenuto. Per_1 ultimamente mi ha detto che aveva cambiato studio professionale, quindi non so ora per chi lavori. AM che io sappia lavora sempre per
“GLAM” ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Al fine di trovare un accordo con la resistente, sono disponibile a lasciare la casa famigliare alla resistente e alle nostre figlie fino a dicembre 2026, allorquando le ragazze potranno se vorranno comunque restare a vivere con me.”; la resistente: “non è possibile una riconciliazione perché mio marito ha deciso così. Ho letto la comparsa redatta dal mio avvocato e mi riporto al suo contenuto. tramite l'arch che era il primo architetto Per_1 Per_4 dove aveva iniziato a lavorare, ora lavora presso la ditta edile di tal Per_5 che le ha fatto il contratto però a tempo determinato. Confermo che Per_2 lavora per GLAM. Avevo due casette di cui ho trasferito la nuda proprietà Parte alle nostre figlie e mi sono tenuta l'usufrutto e gestisco lì due non ho altri immobili, solo una piccolissima parte di proprietà dei parenti di mia madre ma piccole quote. Sono disponibile a valutare anche coinvolgendo le mie figlie la proposta fattami dal ricorrente.”
All'esito i difensori domandavano un breve rinvio onde valutare la possibilità di definire il giudizio con un accordo. All'udienza del 26.6.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia della separazione;
pertanto, il Giudice, data lettura degli accordi che le parti confermavano, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità agli stessi accordi, riservava la causa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M..
Il 27.6.2025 il P.M. comunicava il parere favorevole alla pronuncia della separazione personale dei coniugi.
3 La domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 1° co. c.c.. Infatti, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti e sentimenti comuni su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto altresì che la convivenza è ormai cessata da tempo e che tra i coniugi è cessato ogni interesse reciproco, è agevole presumere che tra gli stessi sia terminata la comunione materiale e spirituale, che, invece, dovrebbe costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
«
1. I coniugi vivranno separatamente. La casa coniugale, sita in Capri (Na), alla via Torina, 25, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra fino al 31.12.2028, data in cui la sig.ra Controparte_1
si obbliga a riconsegnarla al sig. . CP_1 Parte_1
2. I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, nulla deve prevedersi in merito all'assegno di mantenimento.
3. Il sig. , al fine di sostenere la moglie, attualmente in difficoltà economiche, si Parte_1 obbliga a corrispondere alla medesima il complessivo importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) in rate mensili di euro 500,00 cadauna fino al raggiungimento del detto importo. Tale pagamento, da effettuare entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c della IG.ra (IBAN Controparte_1
[...]), comincerà a decorrere dal mese di luglio 2025 e terminerà il mese di ottobre 2028.
4. Le utenze relative alla casa coniugale e precisamente acqua, luce e internet/telefono resteranno integralmente a carico del IG. . Parte_1
5. Le parti concordano, altresì, che il IG. nulla dovrà versare a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento delle figlie e benchè non completamente autosufficienti Per_1 Per_2 economicamente, rimanendo a carico della la contribuzione per quanto loro necessario. CP_1
6. I coniugi reciprocamente dichiarano e riconoscono di aver definito ogni rapporto economico tra loro pendente e di non aver, pertanto, alcuna reciproca esposizione debitoria/creditoria.
7. Parte resistente rinuncia alla domanda di addebito in ragione dell'accordo raggiunto
4
8. spese di lite compensate».
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (vale a dire affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); pertanto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi delle figlie maggiorenni, non completamente autosufficienti - come dichiarato dalle parti medesime - al mantenimento delle quali la madre contribuirà provvedendo in via diretta, attesa la convivenza con la stessa, il padre contribuirà in via indiretta lasciando la casa famigliare nella disponibilità della moglie e delle figlie fino al 31/12/2028 e continuando a sostenere i costi delle utenze, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio, come chiesto dalle parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da , così provvede: Parte_1
• Pronunzia, alle condizioni concordate dalle parti, la separazione personale dei coniugi
[...]
e (atto n.11, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1993) in conformità Pt_1 Controparte_1 agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANACAPRI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 r.d.
9.7.1939 nr. 1238, 49 let. g) e 69 let. f) d.P.R.
3.11.2000 nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 l.
1.12.1970 nr.898, come modificata dalla l.
6.3.1987 nr.74;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.7.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa GABRIELLA FERRARA Dott. RAFFAELE SDINO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del d.m. CP_2
22.10.2024) Parte_3
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