Articolo 25 della Legge 11 ottobre 1984, n. 706
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Versione
8 novembre 1984
Art. 25. (Eccedenze)

Sono approvate le eccedenze di lire 152.066.816 in conto competenza, di lire 84.418.282 in conto residui e di lire 632.529.962 in conto cassa, risultanti al capitolo n. 184 - Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate non soppresse (Spese obbligatorie).
Entrata in vigore il 8 novembre 1984