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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 638/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4158/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Centurano Indirizzo_2 Caserta CE
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250035653772000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064118474501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 , con ricorso notificato a mezzo posta raccomandata del 15 ottobre 2025, conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania.
Con tale atto il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 02820250035653772000.
Eccepiva la ricorrente l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 15 ottobre 2025.
In data 03 novembre 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le attività inerenti l'operato dell'Ente creditore.
Conclude l'Agenzia delle Entrate Riscossione con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La Regione Campania non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 11 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Non vi dubbio alcuno sul fatto che il ricorso sia stato depositato in modalità cartacea in luogo che in modalità telematica. A tal riguardo si precisa che il legislatore è intervenuto sul punto con il D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 220, art. 1, comma 1 lettera g), riscrivendo il comma 3 dell'art.16 del D.Lgs n.546/92 come segue:
“3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16.”
Il legislatore inoltre al medesimo articolo ha aggiunto il comma 4bis che recita: “4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.”
Ebbene, con la nuova disposizione il legislatore è intervenuto precisando che la violazione delle disposizioni inerenti la notifica ed il deposito telematico degli atti non costituisce causa di invalidità del deposito salvo l'obbligo di regolarizzazione nel termine perentorio stabilità dal Giudice.
Nel caso di specie con decreto presidenziale del 24-29/10/2025 è stato comunicato alla ricorrente a mezzo posta raccomandata spedita il 30 ottobre 2025 e non ritirata dalla destinataria. Pertanto la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Nel decreto presidenziale citato veniva ordinata la regolarizzazione del deposito del ricorso con modalità telematica assegnando alla ricorrente termine fino al 24.11.2025.
Tuttavia entro tale termine perentorio ed invero a tutt'oggi, il deposito del ricorso non è stato regolarizzato.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
In ordine alle spese di lite, ritiene la Corte che il mancato esame delle ragioni dell'impugnazione costituisce grave ed eccezionale motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 11 febbraio 2026.
Il giudice
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4158/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Centurano Indirizzo_2 Caserta CE
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250035653772000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064118474501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 , con ricorso notificato a mezzo posta raccomandata del 15 ottobre 2025, conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania.
Con tale atto il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 02820250035653772000.
Eccepiva la ricorrente l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 15 ottobre 2025.
In data 03 novembre 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le attività inerenti l'operato dell'Ente creditore.
Conclude l'Agenzia delle Entrate Riscossione con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La Regione Campania non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 11 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Non vi dubbio alcuno sul fatto che il ricorso sia stato depositato in modalità cartacea in luogo che in modalità telematica. A tal riguardo si precisa che il legislatore è intervenuto sul punto con il D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 220, art. 1, comma 1 lettera g), riscrivendo il comma 3 dell'art.16 del D.Lgs n.546/92 come segue:
“3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16.”
Il legislatore inoltre al medesimo articolo ha aggiunto il comma 4bis che recita: “4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.”
Ebbene, con la nuova disposizione il legislatore è intervenuto precisando che la violazione delle disposizioni inerenti la notifica ed il deposito telematico degli atti non costituisce causa di invalidità del deposito salvo l'obbligo di regolarizzazione nel termine perentorio stabilità dal Giudice.
Nel caso di specie con decreto presidenziale del 24-29/10/2025 è stato comunicato alla ricorrente a mezzo posta raccomandata spedita il 30 ottobre 2025 e non ritirata dalla destinataria. Pertanto la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Nel decreto presidenziale citato veniva ordinata la regolarizzazione del deposito del ricorso con modalità telematica assegnando alla ricorrente termine fino al 24.11.2025.
Tuttavia entro tale termine perentorio ed invero a tutt'oggi, il deposito del ricorso non è stato regolarizzato.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
In ordine alle spese di lite, ritiene la Corte che il mancato esame delle ragioni dell'impugnazione costituisce grave ed eccezionale motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 11 febbraio 2026.
Il giudice