TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/12/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1491/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 6.6.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Consuelo Pasqual
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
con il proc. e dom. avv. Mauro Melchior
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
IN
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
dichiarare la separazione personale dei coniugi con relative annotazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Comune di
AN RE (UD) con in data 17.5.2014; che dall'unione erano nate le figlie CP_1
(27.6.2016) e (22.7.2018), entrambe minorenni, e che la comunione materiale e Per_1 Per_2 spirituale tra i coniugi era da tempo cessata, ha convenuto il marito davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso (affido condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare in comproprietà tra i coniugi;
250,00 euro a carico del marito quale contributo mensile al mantenimento di ciascuna delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
frequentazioni padre/figlie come da accordi già in essere tra i genitori).
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale, ma a condizioni parzialmente diverse, chiedendo un aumento degli incontri con le figlie ed un contributo a proprio carico per il loro mantenimento di euro 200,00 mensili per ciascuna;
assegno unico universale in via esclusiva alla moglie.
Alla prima udienza del 24.11.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza sullo status, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche, accordandosi -medio tempore- per un assegno provvisorio a carico del padre per il mantenimento delle figlie di euro 200,00 mensili per ciascuna di esse, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso al Tribunale di IN.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalle parti.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il
Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata alla separazione personale tra i coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che contrassero Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in Comune di AN RE (UD) in data 17.5.2014;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 2, parte seconda, serie A, volume unico, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014;
3) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
4) spese al merito.
Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio dd. 27.11.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini