2. Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ha facolta' di presentare una memoria.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1.
4. Il provvedimento puo' essere impugnato ai sensi dell'articolo 158, comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo. (65)
--------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".