Versione
22 marzo 1913
22 marzo 1913
>
Versione
1 giugno 2007
1 giugno 2007
>
Versione
25 marzo 2012
25 marzo 2012
Art. 155. 1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il relatore e da' immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto ((in cui il notaio ha sede)) , nonche' al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso e' fatta menzione del deposito e della facolta' di consultare gli atti depositati e di estrarne copia.
2. Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ha facolta' di presentare una memoria.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1.
4. Il provvedimento puo' essere impugnato ai sensi dell'articolo 158, comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo. (65)
--------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
2. Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ha facolta' di presentare una memoria.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1.
4. Il provvedimento puo' essere impugnato ai sensi dell'articolo 158, comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo. (65)
--------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Commentari • 8
- 1. Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notaiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 settembre 2006 · 1.9514418
Giurisprudenza • 27
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/04/2002, n. 4903Provvedimento: […] unicamente alla notifica del ricorso e non anche al suo deposito", secondo la formulazione ad essa data dall'ordinanza che ha sollevato il contrasto (v. retro, p. 1), si pone in chiaro e netto conflitto con il tenore letterale dell'art. 155 della legge n. 89 del 1913, richiamato dal successivo art. 156, secondo cui "entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza" il ricorso va sia depositato nella cancelleria che notificato all'altra parte. […]Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- sussistenza·
- notifica tardiva o deposito tardivo del ricorso originale notificato·
- ricorso per cassazione·
- termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata·
- conseguenze·
- termine per la notifica e per il deposito·
- modalità previste dagli articoli 155 e 156 legge 89/1913·
- inosservanza·
- sentenza del tribunale in grado d'appello·
- processo disciplinare·
- disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai·
- notariato