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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 857 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MATRONE ANIELLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 15/02/2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca del Reddito di CP_ Cittadinanza per l'anno 2019 e per la condanna dell' al pagamento del rateo di settembre 2020, pari ad euro 793,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.09.2020 al soddisfo;
instauratosi il CP_ contraddittorio si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto della domanda, in particolare evidenziava che la prestazione era stata revocata per l'omessa dichiarazione della presenza di componenti del nucleo familiare sottoposti a misura cautelare, oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 3, comma 13 del D.L. n. 4/2019., prevede che: “ Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.”.
L'art. 7, comma 4, dispone del medesimo DL dispone inoltre che: “ Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
Nella fattispecie la revoca del Reddito di Cittadinanza per l'anno 2019 e per l'anno 2020 è stata legittima atteso che è documentato (oltre che non contestato) il sopraggiunto stato di detenzione del familiare della CP_ ricorrente (cfr doc 9 prod e che, in ogni caso, non è stato allegato alcun elemento probatorio per dimostrare (come dedotto all'odierna udienza dal procuratore dell'attrice) che la ricorrente fosse ignara della misura cautelare cui veniva sottoposta la figlia;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 857 2024
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Nocera Inferiore 08/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MATRONE ANIELLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 15/02/2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca del Reddito di CP_ Cittadinanza per l'anno 2019 e per la condanna dell' al pagamento del rateo di settembre 2020, pari ad euro 793,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.09.2020 al soddisfo;
instauratosi il CP_ contraddittorio si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto della domanda, in particolare evidenziava che la prestazione era stata revocata per l'omessa dichiarazione della presenza di componenti del nucleo familiare sottoposti a misura cautelare, oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 3, comma 13 del D.L. n. 4/2019., prevede che: “ Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.”.
L'art. 7, comma 4, dispone del medesimo DL dispone inoltre che: “ Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
Nella fattispecie la revoca del Reddito di Cittadinanza per l'anno 2019 e per l'anno 2020 è stata legittima atteso che è documentato (oltre che non contestato) il sopraggiunto stato di detenzione del familiare della CP_ ricorrente (cfr doc 9 prod e che, in ogni caso, non è stato allegato alcun elemento probatorio per dimostrare (come dedotto all'odierna udienza dal procuratore dell'attrice) che la ricorrente fosse ignara della misura cautelare cui veniva sottoposta la figlia;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 857 2024
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Nocera Inferiore 08/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale