Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 19 febbraio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 2457/2023, alle ore 11,10 è comparsa l'Avv. Annarita Reina, per parte appellante, nonché il Procuratore dello Stato Laura Fatano per l'appellata, i quali discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono, riportandosi agli atti, e chiedono la decisione;
l'avv. Reina chiede la liquidazione delle spese con il gratuito patrocinio, giusta istanza depositata tanto premesso
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 19 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in grado d'appello al R.G. 2457/2023 tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Messina Via Cesare Battisti 191 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. REINA ANNARITA dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
appellante e
, (C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina e presso i cui uffici, in via dei Mille is.221, è ope legis domiciliata; appellato
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19 febbraio 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, il sig. proponeva davanti a questo Tribunale, Parte_1 appello avverso la sentenza n. 507/2023 emessa dal Giudice di Pace di Messina il 17 aprile 2023 e depositata il 24 aprile 2023, con cui era stata rigettata l'opposizione dallo stesso proposta al verbale n. 700018430289 di contravvenzione al Codice Stradale.
In particolare, l'appellante esponeva che, con il verbale suddetto, elevato dalla Sezione di Polizia Stradale della Questura di Messina, era stato contestato al in qualità Pt_1 del proprietario dell'autovettura targata AB051GS, la violazione dell'articolo 116 commi 15 e 17 del vigente Codice della strada, poiché “circolava alla guida del predetto veicolo, FIAT Punto di colore grigio tg. AB051GS senza essere munito della prescritta patente di guida perché revocata con provvedimento del Prefetto di Messina notificato in data 18/02/2022”.
L'odierno appellante riferiva altresì di aver chiesto in primo grado l'annullamento del verbale, in quanto riteneva non corretta l'applicazione dell'art. 196 CdS in materia di solidarietà, poiché il trasgressore aveva preso l'autovettura contro la volontà del proprietario. Al riguardo il produceva copia della denuncia sporta per Pt_1 appropriazione indebita.
L'appello si fonda sui motivi in atti meglio specificati, ribadendo le richieste e le eccezioni formulate in primo grado articolandole ulteriormente.
Per le ragioni suesposte, il sig. chiedeva, in riforma della sentenza appellata, Pt_1
l'annullamento della contravvenzione opposta di cui al verbale n. 700018430289 elevato da Sezione di Polizia Stradale della Questura di Messina e notificato alla stessa in data 15.12.2017, con condanna dell'appellato alle spese del giudizio, da corrispondere in favore dello Stato, essendo l'appellato ammesso al gratuito patrocinio.
L'appellante presenta inoltre istanza cautelare e pregiudiziale di sospensione dell'esecutività del verbale opposto, che verrà decisa unitamente al merito.
Si costituiva la , a mezzo dell'Avvocatura di Stato, in data Controparte_1
11/06/2024, la quale preliminarmente rilevava come la stessa si fosse regolarmente costituita nel giudizio dinanzi al Giudice di Pece e tuttavia quest'ultimo ne aveva dichiarato la contumacia, chiedeva quindi in via preliminare, che venisse revocata la dichiarazione di contumacia della inoltre eccepiva: In via Controparte_1 preliminare di rito l'irritualità domanda per applicazione dell'art. 204 bis d.lgs. 285/1992 e art. 7 d.lgs. 150/2011; sempre in via preliminare di rito la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello per violazione degli artt. 1 – 11 R.D. 30/10/1933 n. 1611; nel merito rilevava la corretta valutazione delle risultanze probatorie per come effettuata in sentenza. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, vanno esaminate le questioni relative alla scelta dell'atto introduttivo e alla regolarità della notifica degli atti.
Con riferimento alla forma con cui è stata presentata l'impugnazione, ossia con citazione invece che con ricorso, tale errore appare, in questo caso, marginale purché il deposito dell'atto introduttivo avvenga nei termini prescritti, come è avvenuto nei fatti e come rilevato dalla stessa appellata.
Riguardo la notifica, la costituzione dell'appellato sana ogni attinente questione. Va tuttavia sottolineato come gli artt. 1 – 11 R.D. 30/10/1933 n. 1611, disciplinano la materia relativa alla rappresentanza, citazione in giudizio e foro dello Stato e prevedono, tra l'altro che le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato vadano fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.
Ciò detto, va pure rilevato come la , con la costituzione a ministero CP_1 dell'Avvocatura, abbia sanato la suddetta nullità.
Nel merito, la questione che ci occupa ha ad oggetto le doglianze che l'appellante
, nella qualità di proprietario del veicolo FIAT Punto tg. AB051GS, Parte_1 muove avverso la sentenza del Giudice Pace di Messina, con cui è stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta contro il verbale n. 700018430289 elevato dalla Sezione di Polizia Stradale della Questura di Messina nei confronti dell'appellante, in qualità di proprietario dell'autovettura con la quale giorno 20/10/2022 alle ore 05:10 presso la Barriera Autostradale Tremestieri di Messina il trasgressore, sig. CP_2 veniva fermato e gli veniva contestata la violazione dell'art. 116, commi 15 e
[...]
17 C.d.S..
Con un unico motivo di appello, l'appellato lamenta il fatto che lo stesso sia stato chiamato al pagamento della sanzione in quanto coobligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S. in quale recita: “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.”
Il dal canto suo, dichiara negli atti di causa che il avrebbe preso Pt_1 CP_2
l'autovettura senza il consenso del proprietario, a sostegno di tale affermazione produce, già in primo grado, denuncia per appropriazione indebita dell'autovettura nei confronti del sporta in data16/01/2023. A dire dell'appellante, infatti, il CP_2 in data 20/10/2022 a sua insaputa e senza il suo consenso avrebbe sottratto il CP_2 veicolo dal garage dove era custodito e avrebbe circolato fino al luogo dell'infrazione. Nella stessa denuncia, tuttavia, aggiunge che, se pure il veicolo era custodito nel garage di sua proprietà, la porta del garage era guasta e quindi rimaneva aperta e che usava tenere le chiavi dell'autovettura all'interno della stessa.
Come chiaramente espresso dalla norma il proprietario è esonerato dalla solidarietà solo se prova che la circolazione è avvenuta prohibente domino e tale dissenso non deve solo essere espresso, ma deve manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 n. 22318 del 21/10/2014; Cass. Civ. Sez. 2, n. 17398 del 25/06/2008).
È evidente che il proprietario, al di là della denuncia effettuata in un momento successivo, oltre due mesi dopo l'accaduto, non ha tenuto un comportamento adeguato nel custodire il mezzo, in quanto, per sua stessa ammissione, nonostante fosse a conoscenza del guasto alla porta che pertanto rimaneva aperta, lo stesso ha continuato a lasciare le chiavi all'interno dell'autovettura, con ciò esponendosi alla responsabilità ai sensi dell'art. 196 C.d.S.
Il medesimo ragionamento può applicarsi anche alla sanzione accessoria del fermo amministrativo: “In tema di circolazione stradale, la misura del fermo amministrativo dell'autoveicolo guidato con patente scaduta è prevista dall'art. 126, comma settimo, del codice della strada indipendentemente dalla circostanza che il conducente si identifichi o meno con il proprietario (od utilizzatore); circostanza alla quale -
d'altronde - l'art. 214, comma primo bis, del medesimo codice, attribuisce rilevanza solamente in caso di circolazione contro la volontà del proprietario”. (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15322 del 21/07/2005).
Poiché, dunque, nel caso di specie non è provata la volontà contraria del proprietario del mezzo, lo stesso risponde in solido per la sanzione pecuniaria e al mezzo si applica la sanzione accessoria del fermo del mezzo, al di là della titolarità.
Risulta pertanto incensurabile l'accertamento del Giudice di prime cure.
Per tutto quanto sopra, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza appellata n. 507/2023 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 17/04/2023 e depositata il 24/04/2023.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e gravano su e in favore della . Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, udito il procuratore dell'appellante, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - Rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata Parte_1
n. 507/2023 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 17 aprile 2023 e depositata il 24 aprile 2023;
- Condanna alla rifusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1278,00, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso in Messina, il 19 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.