Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 09/04/2026, n. 6413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6413 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06413/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07316/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7316 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) mediante ricorso introduttivo:
- del provvedimento del 7 maggio 2025, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha dichiara escluso parte ricorrente dal concorso;
- ove occorra e per quanto di interesse, del decreto del 15 gennaio 2025, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha pubblicato il Bando per il reclutamento di “numero complessivo di n. 3246 (2952 uomini e 294 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria”;
- nonché di ogni ulteriore atto antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso;
b) mediante ricorso per motivi aggiunti:
- della graduatoria del concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di complessivi n. 3246 (2.952 uomini; 294 donne) allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con p.D.G. 10 gennaio 20 pubblicata il 22.12.2025;
- nonché di ogni ulteriore atto antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. FR TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che parte ricorrente, dopo aver adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe, ha depositato in data 23.2.2026 una memoria, non notificata, con la quale ha rinunciato al ricorso;
Tenuto conto che l’amministrazione resistente non si è opposta;
Dato atto che all’udienza del 25.3.2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di definizione della lite con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
FR TE, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR TE | AR IA |
IL SEGRETARIO