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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/11/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1954 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante , rappresentato e P.IVA_1 Parte_1 difeso dagli avv. Caruso Bruno Giovanni e Viola Angela;
Attore E (P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Erminio Moraca;
Convenuta NONCHE' P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore;
Convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.10.2025; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
, ha rappresentato: - che è titolare del contratto n. 826898062
[...] stipulato con;
- che la proprietà degli impianti che erogano Controparte_2
i servizi per conto di deve ricondursi a Controparte_2 Controparte_3
- che in data 30 ottobre 2017, verso le ore 16.30, si sono verificate alcune
[...] interruzioni di energia elettrica;
- che gli sbalzi di tensione hanno provocato danni alle attrezzature presenti nel locale, divenute inutilizzabili;
- che gli operai della manutenzione dell' ono intervenuti recandosi presso la cabina Enel che alimenta l'utenza del CP_2 [...] ed hanno riscontrato che l'interruttore era bruciato, provvedendo alla sua Parte_1 sostituzione;
- che gli stessi operai hanno rilevato che i danni provocati all'interno CP_2 del ristorante sono conseguenza del guasto sulla linea esterna al locale;
- che, al momento del verificarsi dei fatti, non era in corso alcun fenomeno meteorologico avverso;
- che, essa attrice, ha provveduto a chiedere il risarcimento dei danni, con raccomandata a/r del 16.11.2017; che in risposta di detta raccomandata ha comunicato Controparte_1 che l'istruttoria ha evidenziato che nel giorno 30.10.2018 gli impianti che alimentano la fornitura sono stati interessati da interruzioni del servizio di natura accidentale”;- che ha provveduto all'invio della comunicazione di invito alla convenzione di negoziazione assistita, alla quale la società erogatrice non ha aderito;
- che il danno subito è quantificabile in euro 6.230,25. Tutto premesso, parte attrice ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme: a) dichiari che i danni agli attrezzi e strumenti di proprietà della società Parte_1 devono addebitarsi al cattivo funzionamento della rete elettrica di proprietà di
[...] ed per esclusiva responsabilità delle Controparte_1 CP_2 Controparte_2 stesse;
b) conseguentemente e per l'effetto condanni le convenute in solido al risarcimento del danno per l'importo di euro 6.320,25 o della misura maggiore o minore accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1 rappresentando: - che ha adottato tutte le misure tecniche preventive idonee ad evitare il danno e realizzato l'impianto a regola d'arte ed in conformità alla normativa CEI;
- che le interruzioni del servizio che hanno interessato i locali della ditta sono Parte_1 dovute a fattori accidentali non imputabili al fornitore;
- che parte attrice non ha dotato l'impianto elettrico dei dispositivi salvamotore idonei a proteggere gli utilizzatori da sovraccarichi e mancanze di fase - che la prova del danno è generica. Tutto premesso ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme rigetti la domanda proposta da parte attrice e la condanni al pagamento della somma di euro 3.000,00, o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio. È rimasta contumace nel giudizio Controparte_2
La causa, istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.2025 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dalla ditta è Parte_1 fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate. Parte attrice ha innanzitutto provato il verificarsi dell'interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica in data 30.10.2017. La circostanza in esame è stata puntualmente confermata dal teste , Testimone_1 dipendente del ristorante, il quale ha dichiarato: “mi trovavo nel ristorante quando la corrente è iniziata ad andare via e tornare, per poi non tornare più” (cfr. dich. verb. ud. 25.01.2022, in atti). L'interruzione dell'erogazione di energia elettrica è, altresì, confermata dal teste di parte convenuta , impiegato presso all'epoca dei fatti, che ha dichiarato: Testimone_2 CP_2
“confermo che la fornitura per cui è causa in data 30/10/2017 subiva improvvise interruzioni di energia” (cfr. dich. verb. ud. 25.01.2022, in atti). Posto che non residuano dubbi sull'avvenuta interruzione della fornitura di energia elettrica deve ritenersi che essa sia stata causata da un guasto sulla linea esterna dell' CP_2 presso la cabina sita in contrada Frà Giuseppe che alimenta l'utenza del Parte_1
Al riguardo si evidenzia quanto affermato dal teste , il quale ha Testimone_3 dichiarato che “il proprietario provvedeva a chiamare il numero verde dell' ed CP_2 intervenivano gli operai che constatavano che il guasto era presso la cabina situata vicino al Ristorante, in c.da Frà Giuseppe. Veniva sostituito l'interruttore andato completamente bruciato.” (cfr. dich. verb. udienza 25.01.2022, in atti). Il teste ha, altresì, dichiarato “ho accompagnato il sig. Testimone_1 Tes_4 che è il marito della titolare e chef del ristorante ed abbiamo constatato che
[...]
l'interruttore era bruciato e gli operai lo hanno sostituito” (cfr. dich. verb. ud. Del CP_2
25.01.2022, in atti). Per contro, la società ha dedotto che il guasto sulla linea Controparte_1 CP_2 presenta carattere accidentale, idoneo ad escludere la responsabilità della stessa convenuta. Tuttavia, non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale assunto e, anzi, deve escludersi che l'evento si sia verificato per condizioni meteorologiche avverse, quali scariche atmosferiche o contatto temporaneo di oggetti trasportati dal vento, come ipotizzato dalla convenuta (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione e risposta). La circostanza è, infatti, sconfessata sia dal teste , il quale ha Testimone_3 dichiarato che “le condizioni meteorologiche erano buone” (cfr. dich. verb. ud. 25.01.2025 in atti), sia dal teste , il quale in proposito ha affermato che “non era in Testimone_1 corso alcun evento meteorico e non c'era vento o pioggia” (dich. verb. ud. 25.01.2025 in atti). Deve, altresì, essere respinta la deduzione di secondo cui Controparte_1
l'interruzione di energia elettrica si sarebbe verificata a causa della negligenza di parte attrice, che a detta della convenuta non avrebbe dotato l'impianto dei dispositivi salvamotore atti a proteggere gli utilizzatori da sovraccarichi e mancanze di fase. Risulta, infatti, dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da Parte_1
in qualità di legale rappresentante della ditta che l'impianto
[...] Parte_1 elettrico di proprietà del ristorante è dotato di dispositivi idonei a proteggerlo da sovraccarichi/sbalzi di tensione e mancanza di fase e tensione (cfr. dich. verb. ud. 28.09.2021, in atti). La ditta attrice ha poi fornito sufficiente prova del pregiudizio subito a causa dell'interruzione della fornitura di energia elettrica. In particolare, il consulente di parte attorea, intervenuto sui luoghi di causa, ha appurato che “i danni agli impianti e agli strumenti all'interno del ristorante erano stati provocati da sbalzi di tensione sulla linea esterna enel” (cfr. consulenza peritale di parte attrice, in atti). Gli esborsi sostenuti dall'attrice per gli interventi di riparazione agli strumenti danneggiati, allegati mediante la produzione di n. 8 fatture per un totale di euro 6.230,25 (fattura n. 34 del 11/11/2017; fattura n. 0184 del 15/12/2017; fattura n. 2/2017 del 16/01/2018; fattura n. 25/2018 del 08/02/2018; fattura n. 26/2018 del 08/02/2018; fattura n. 47/2018 del 02/03/2018; fattura n. 72/2018 del 09/04/2018; fattura n. 0060/2018 del 27/04/2018), sono compatibili con i danni constatati dal consulente di parte, il quale ha rilevato che “nello specifico, le attrezzature danneggiate risultavano le seguenti: cella, forno, frighi” (cfr. consulenza tecnica di parte attrice, in atti) nonché con la testimonianza resa dal il quale ha dichiarato che “l'interruzione ha provocato il non Testimone_3 funzionamento delle attrezzature: frigoriferi, tende e altre attrezzature”(cfr. dich. verb. ud. 25.01.2022, in atti). Alla luce degli svolti rilievi, deve, dunque, concludersi per l'accoglimento della domanda proposta da parte attrice. Le società ed sono condannate, in Controparte_1 Controparte_2 solido, al pagamento di euro 6.230,25 a titolo di risarcimento del danno in favore della ditta , oltre rivalutazione monetaria dal Parte_1 dì dell'evento e sino all' effettivo soddisfo ed interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'evento ed anno per anno rivalutata. Le società ed sono condannate in Controparte_1 Controparte_2 solido alla refusione ex art 93 c.p.c., in favore dei richiedenti difensori di parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.802,5 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 2.538,5 per compensi professionali, avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come mod. da D.M. n. 147/2022 (valore della causa da euro € 5.201 a € 26.000; applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate per le fasi: di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione, decisionale), oltre rimb. forf. nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1954 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018:
-accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
-condanna in solido in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore ed in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento di euro 6.230,25, a titolo di risarcimento del danno, in favore della ditta in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, oltre rivalutazione monetaria dal dì dell'evento e sino all' effettivo soddisfo ed interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'evento ed anno per anno rivalutata;
-condanna in solido in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ed in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla refusione ex art. 93 c.p.c., in favore dei richiedenti difensori di parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.802,5 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 2.538,5 per compensi professionali, oltre rimb. forf. nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
-Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lamezia Terme, lì 07.11.2025 Il Giudice Dott. Marino Reda
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante , rappresentato e P.IVA_1 Parte_1 difeso dagli avv. Caruso Bruno Giovanni e Viola Angela;
Attore E (P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Erminio Moraca;
Convenuta NONCHE' P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore;
Convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.10.2025; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
, ha rappresentato: - che è titolare del contratto n. 826898062
[...] stipulato con;
- che la proprietà degli impianti che erogano Controparte_2
i servizi per conto di deve ricondursi a Controparte_2 Controparte_3
- che in data 30 ottobre 2017, verso le ore 16.30, si sono verificate alcune
[...] interruzioni di energia elettrica;
- che gli sbalzi di tensione hanno provocato danni alle attrezzature presenti nel locale, divenute inutilizzabili;
- che gli operai della manutenzione dell' ono intervenuti recandosi presso la cabina Enel che alimenta l'utenza del CP_2 [...] ed hanno riscontrato che l'interruttore era bruciato, provvedendo alla sua Parte_1 sostituzione;
- che gli stessi operai hanno rilevato che i danni provocati all'interno CP_2 del ristorante sono conseguenza del guasto sulla linea esterna al locale;
- che, al momento del verificarsi dei fatti, non era in corso alcun fenomeno meteorologico avverso;
- che, essa attrice, ha provveduto a chiedere il risarcimento dei danni, con raccomandata a/r del 16.11.2017; che in risposta di detta raccomandata ha comunicato Controparte_1 che l'istruttoria ha evidenziato che nel giorno 30.10.2018 gli impianti che alimentano la fornitura sono stati interessati da interruzioni del servizio di natura accidentale”;- che ha provveduto all'invio della comunicazione di invito alla convenzione di negoziazione assistita, alla quale la società erogatrice non ha aderito;
- che il danno subito è quantificabile in euro 6.230,25. Tutto premesso, parte attrice ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme: a) dichiari che i danni agli attrezzi e strumenti di proprietà della società Parte_1 devono addebitarsi al cattivo funzionamento della rete elettrica di proprietà di
[...] ed per esclusiva responsabilità delle Controparte_1 CP_2 Controparte_2 stesse;
b) conseguentemente e per l'effetto condanni le convenute in solido al risarcimento del danno per l'importo di euro 6.320,25 o della misura maggiore o minore accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1 rappresentando: - che ha adottato tutte le misure tecniche preventive idonee ad evitare il danno e realizzato l'impianto a regola d'arte ed in conformità alla normativa CEI;
- che le interruzioni del servizio che hanno interessato i locali della ditta sono Parte_1 dovute a fattori accidentali non imputabili al fornitore;
- che parte attrice non ha dotato l'impianto elettrico dei dispositivi salvamotore idonei a proteggere gli utilizzatori da sovraccarichi e mancanze di fase - che la prova del danno è generica. Tutto premesso ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme rigetti la domanda proposta da parte attrice e la condanni al pagamento della somma di euro 3.000,00, o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio. È rimasta contumace nel giudizio Controparte_2
La causa, istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.2025 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dalla ditta è Parte_1 fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate. Parte attrice ha innanzitutto provato il verificarsi dell'interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica in data 30.10.2017. La circostanza in esame è stata puntualmente confermata dal teste , Testimone_1 dipendente del ristorante, il quale ha dichiarato: “mi trovavo nel ristorante quando la corrente è iniziata ad andare via e tornare, per poi non tornare più” (cfr. dich. verb. ud. 25.01.2022, in atti). L'interruzione dell'erogazione di energia elettrica è, altresì, confermata dal teste di parte convenuta , impiegato presso all'epoca dei fatti, che ha dichiarato: Testimone_2 CP_2
“confermo che la fornitura per cui è causa in data 30/10/2017 subiva improvvise interruzioni di energia” (cfr. dich. verb. ud. 25.01.2022, in atti). Posto che non residuano dubbi sull'avvenuta interruzione della fornitura di energia elettrica deve ritenersi che essa sia stata causata da un guasto sulla linea esterna dell' CP_2 presso la cabina sita in contrada Frà Giuseppe che alimenta l'utenza del Parte_1
Al riguardo si evidenzia quanto affermato dal teste , il quale ha Testimone_3 dichiarato che “il proprietario provvedeva a chiamare il numero verde dell' ed CP_2 intervenivano gli operai che constatavano che il guasto era presso la cabina situata vicino al Ristorante, in c.da Frà Giuseppe. Veniva sostituito l'interruttore andato completamente bruciato.” (cfr. dich. verb. udienza 25.01.2022, in atti). Il teste ha, altresì, dichiarato “ho accompagnato il sig. Testimone_1 Tes_4 che è il marito della titolare e chef del ristorante ed abbiamo constatato che
[...]
l'interruttore era bruciato e gli operai lo hanno sostituito” (cfr. dich. verb. ud. Del CP_2
25.01.2022, in atti). Per contro, la società ha dedotto che il guasto sulla linea Controparte_1 CP_2 presenta carattere accidentale, idoneo ad escludere la responsabilità della stessa convenuta. Tuttavia, non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale assunto e, anzi, deve escludersi che l'evento si sia verificato per condizioni meteorologiche avverse, quali scariche atmosferiche o contatto temporaneo di oggetti trasportati dal vento, come ipotizzato dalla convenuta (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione e risposta). La circostanza è, infatti, sconfessata sia dal teste , il quale ha Testimone_3 dichiarato che “le condizioni meteorologiche erano buone” (cfr. dich. verb. ud. 25.01.2025 in atti), sia dal teste , il quale in proposito ha affermato che “non era in Testimone_1 corso alcun evento meteorico e non c'era vento o pioggia” (dich. verb. ud. 25.01.2025 in atti). Deve, altresì, essere respinta la deduzione di secondo cui Controparte_1
l'interruzione di energia elettrica si sarebbe verificata a causa della negligenza di parte attrice, che a detta della convenuta non avrebbe dotato l'impianto dei dispositivi salvamotore atti a proteggere gli utilizzatori da sovraccarichi e mancanze di fase. Risulta, infatti, dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da Parte_1
in qualità di legale rappresentante della ditta che l'impianto
[...] Parte_1 elettrico di proprietà del ristorante è dotato di dispositivi idonei a proteggerlo da sovraccarichi/sbalzi di tensione e mancanza di fase e tensione (cfr. dich. verb. ud. 28.09.2021, in atti). La ditta attrice ha poi fornito sufficiente prova del pregiudizio subito a causa dell'interruzione della fornitura di energia elettrica. In particolare, il consulente di parte attorea, intervenuto sui luoghi di causa, ha appurato che “i danni agli impianti e agli strumenti all'interno del ristorante erano stati provocati da sbalzi di tensione sulla linea esterna enel” (cfr. consulenza peritale di parte attrice, in atti). Gli esborsi sostenuti dall'attrice per gli interventi di riparazione agli strumenti danneggiati, allegati mediante la produzione di n. 8 fatture per un totale di euro 6.230,25 (fattura n. 34 del 11/11/2017; fattura n. 0184 del 15/12/2017; fattura n. 2/2017 del 16/01/2018; fattura n. 25/2018 del 08/02/2018; fattura n. 26/2018 del 08/02/2018; fattura n. 47/2018 del 02/03/2018; fattura n. 72/2018 del 09/04/2018; fattura n. 0060/2018 del 27/04/2018), sono compatibili con i danni constatati dal consulente di parte, il quale ha rilevato che “nello specifico, le attrezzature danneggiate risultavano le seguenti: cella, forno, frighi” (cfr. consulenza tecnica di parte attrice, in atti) nonché con la testimonianza resa dal il quale ha dichiarato che “l'interruzione ha provocato il non Testimone_3 funzionamento delle attrezzature: frigoriferi, tende e altre attrezzature”(cfr. dich. verb. ud. 25.01.2022, in atti). Alla luce degli svolti rilievi, deve, dunque, concludersi per l'accoglimento della domanda proposta da parte attrice. Le società ed sono condannate, in Controparte_1 Controparte_2 solido, al pagamento di euro 6.230,25 a titolo di risarcimento del danno in favore della ditta , oltre rivalutazione monetaria dal Parte_1 dì dell'evento e sino all' effettivo soddisfo ed interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'evento ed anno per anno rivalutata. Le società ed sono condannate in Controparte_1 Controparte_2 solido alla refusione ex art 93 c.p.c., in favore dei richiedenti difensori di parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.802,5 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 2.538,5 per compensi professionali, avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come mod. da D.M. n. 147/2022 (valore della causa da euro € 5.201 a € 26.000; applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate per le fasi: di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione, decisionale), oltre rimb. forf. nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1954 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018:
-accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
-condanna in solido in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore ed in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento di euro 6.230,25, a titolo di risarcimento del danno, in favore della ditta in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, oltre rivalutazione monetaria dal dì dell'evento e sino all' effettivo soddisfo ed interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'evento ed anno per anno rivalutata;
-condanna in solido in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ed in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla refusione ex art. 93 c.p.c., in favore dei richiedenti difensori di parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.802,5 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 2.538,5 per compensi professionali, oltre rimb. forf. nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
-Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lamezia Terme, lì 07.11.2025 Il Giudice Dott. Marino Reda