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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II Sezione Civile Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1504 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, discussa e decisa all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
nata il [...] a [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambe rappresentate e
[...] difese dall'avv. MAZZONE ANTONELLA, in virtù di mandato in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliate presso il suo studio;
Appellanti
E
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t,;
[...]
Appellata - contumace
FATTO
Con il ricorso in appello in esame, e chiedevano la riforma Pt_1 Parte_2 della sentenza n. 5/2024 emessa dal Giudice di Pace di il 10.1.2024 (con CP_1 la quale era stato accolto il loro ricorso e – per l'effetto – era stato annullato il verbale di contestazione n. 0089526 Serie 2018 - Verbale n. 163327636 elevato nei confronti di e in data 22.11.2021 dalla Legione Carabinieri Parte_2 Parte_1
Campania – Compagnia di Nucleo Operativo e Radiomobile Aliquota e CP_1 notificato alle ricorrenti tramite consegna a mani proprie in data 23.03.2022), solo relativamente al capo con il quale erano state compensate le spese di lite, chiedendo la condanna della controparte con distrazione ex art. 93 c.p.c..
La Controparte_2
[...] non si costituiva in giudizio, nonostante la
[...] regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza dell'11.2.2025.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 06/11/2025, la causa veniva discussa da una sola delle parti appellanti, il cui Parte_1 procuratore precisava di richiedere la distrazione delle spese per il giudizio di primo grado, riservando di depositare l'istanza per la liquidazione del gratuito patrocinio per il presente grado (stante l'intervenuta ammissione n. 349 del 13.5.2024)
DIRITTO
L'appello è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato.
Come noto, infatti, in ordine al regolamento delle spese di lite, il principio generale è quello della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.; il costo del processo non può recar danno né esser sopportato dalla parte vittoriosa, o comunque quella che non è assolutamente soccombente, altrimenti si andrebbe a verificare un vulnus alla pienezza ed alla effettività del diritto d'azione e difesa garantiti e tutelati dall'art. 24 della nostra
Carta costituzionale.
L'art. 92, II co., c.p.c. – però - prevede la facoltà per il Giudice di compensare le spese di lite allorquando vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o in caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con la sentenza n. 77 del 2018, poi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detto secondo comma, nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Orbene, nel caso in esame nella sentenza impugnata, a fondamento della disposta compensazione delle spese, era dato leggere “Le spese del presente giudizio possono dichiararsi interamente compensate tra le parti, stante la peculiarità, discutibilità e singolarità delle questioni trattate, la natura dell'infrazione contestata, il comportamento processuale delle parti e le motivazioni che hanno portato alla sua adozione, il bilanciamento degli interessi nella fattispecie in esame.”
Alla luce di quanto argomentato nella citata sentenza e – soprattutto - dall'esame degli atti, si ritiene di poter sussumere detta argomentazione nelle gravi ed eccezionali ragioni
2 di cui alla già citata sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale, con l'integrazione di motivazione che segue.
Per giurisprudenza di legittimità che si condivide, infatti, il Giudice d'appello ha finanche facoltà di sostituzione d'ufficio della motivazione che ritenga scorretta, pur confermando nel merito la sentenza di primo grado (cfr. Ordinanza n. 17681 del 21 giugno 2021 resa proprio in un caso simile: “Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché' la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del “devolutum” quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato - Cass. n. 4945/1987; Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016; con riferimento alla pronuncia sulle spese: Cass. n. 11130/21015, nel regime anteriore alle modifiche adottate con L. n. 69 del 2009; Cass. n. 26083/2010; Cass. n. 7815/2016”)
Nel caso in esame, in verità, non si considera scorretta la motivazione del Giudice di primo grado, ma solo sintetica;
“la peculiarità, discutibilità e singolarità delle questioni trattate” indicati dal Giudice di Pace – infatti - vanno connesse con le ragioni per le quali veniva ritenuta tardiva la notifica del verbale impugnato.
Nella sentenza impugnata – infatti – si condivide quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale il termine di 90 giorni per la notifica del verbale deve considerarsi improrogabile, dando atto che – nel caso in esame – il verbale del 22.11.2021 risultava notificato solo il 23.3.2022, quindi ben oltre i 90 giorni.
Dall'esame delle controdeduzioni al ricorso depositate dalla nel primo grado CP_1 di giudizio e dagli atti alle stesse allegate, però, si evinceva che solo in data 14.3.2022 i verbalizzanti erano venuti a conoscenza della reale identità della persona che aveva commesso l'infrazione, giacchè al momento del controllo avvenuto il 22.11.2021
aveva fornito false generalità dichiarandosi priva di documenti. Parte_2
Pur dovendosi ritenere formato il giudicato in ordine alla tardività della difesa esplicata dalla nel corso del primo grado di giudizio, deve condividersi la CP_1 sentenza impugnata nella parte in cui pone a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite “la peculiarità, discutibilità e singolarità delle questioni trattate”.
Il Giudice di Pace, inoltre, a sostegno della decisione di procedere alla compensazione
3 delle spese di lite poneva anche “la natura dell'infrazione contestata, il comportamento processuale delle parti e le motivazioni che hanno portato alla sua adozione, il bilanciamento degli interessi nella fattispecie in esame”; dall'esame del verbale impugnato, infatti, si evince che la contestazione sollevata era relativa alla guida dell'autoveicolo Lancia, di proprietà di da parte di che Parte_1 Parte_2
– non solo era priva di patente di guida perché mai conseguita, ma – al momento del controllo (durante il quale si rinveniva un involucro con sostanza stupefacente di tipo cocaina – cfr. verbale di perquisizione del 22.11.2021 e controdeduzioni al ricorso depositate dalla Prefettura nel primo grado di giudizio) – forniva anche false generalità, dichiarando di essere e di aver dimenticato la patente. Persona_1
Come giustamente evidenziato dal Giudice di Pace, quindi, l'accoglimento dell'opposizione è stata causata solo dalla tardività della costituzione in giudizio della e dalla tardività della notifica del verbale, ma la natura dell'infrazione CP_1 contestata e le false generalità che hanno causato la tardività della notifica, alla luce di quanto argomentato dal Giudice di Pace, possono sussumersi nelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
L'appello – quindi – deve essere rigettato con condanna di parte appellante al pagamento del doppio del contributo a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002. Si precisa che l'obbligo di pagamento sorge, ai sensi del menzionato art. 13, co. 1 quater, secondo periodo, D.P.R. 115/2002, al momento del deposito del presente provvedimento. Nulla per le spese di lite stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla per le spese, dando atto che e Parte_1 Parte_2 sono parte tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento, 06/11/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
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