Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00521/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00457/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Signorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto della Questura di Bergamo n. -OMISSIS- di diniego dell’istanza di rilascio dell’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo;
- del silenzio-rigetto del Prefetto di Bergamo, formatosi ex art 6 DPR n. 1199 del 24 novembre 1971, sul ricorso gerarchico proposto in data-OMISSIS- avverso il provvedimento di cui al punto che precede e successive integrazioni;
- del sopravvenuto Decreto del Prefetto di Bergamo n. -OMISSIS-di diniego espresso del ricorso gerarchico avverso il provvedimento -OMISSIS-dal Questore di Bergamo;
- del successivo Decreto del Prefetto di Bergamo n. prot. -OMISSIS- di identico contenuto del Decreto del Prefetto di Bergamo n. prot.-OMISSIS- di cui al punto che precede;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo, del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-In data -OMISSIS-da -OMISSIS- ha richiesto alla Questura di Bergamo il rilascio del nulla osta per l’ammissione all’attività di addestramento pratico ai fini del rilascio dell’attestato di volo libero da diporto sportivo con apparecchi privi di motore.
2.- Con comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 l’Amministrazione ha evidenziato la presenza di elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ovverosia “ PRECEDENTI DI POLIZIA - -OMISSIS-Violazione amministrativa ex art. 73 DPR 309/90 (stupefacenti); - -OMISSIS-Patente ritirata a seguito della violazione ex art. 186 c.2 CDS; - -OMISSIS-atente ritirata a seguito della violazione ex art. 186 c 2 CDS; - -OMISSIS-Invasione di terreni ed edifici (633 C.P.) Danneggiamento (635 C.P.). CONDANNE-OMISSIS-Sentenza del G.I.P. Tribunale di Bergamo irrevocabile -OMISSIS-; Guida in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ”, invitando al contempo il richiedente alla produzione di ogni elemento utile ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 11 TULPS.
3.- Con decreto del -OMISSIS- il Questore di Bergamo ha rigettato la richiesta, richiamando le ragioni già espresse nel preavviso di rigetto trasmesso il -OMISSIS- ritenendo le memorie difensive presentate dall’interessato “ insufficienti per il rilascio del titolo de quo, in quanto nello specifico non produceva documentazione utile inerente la contestazione del procedimento penale del -OMISSIS-segnalato dal -OMISSIS-, nonché adeguata documentazione sanitaria attestante l’assenza di intossicazioni e dipendenze ”.
4.1.- -OMISSIS- ha impugnato detto provvedimento mediante ricorso gerarchico al Prefetto, sostenendo l’assenza di controindicazioni al rilascio del nulla osta e rappresentando: i)- di non essere in grado di riferire sullo stato del procedimento penale pendente dinnanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- sub -OMISSIS-, attivato a seguito dell’avvenuto sequestro di un vasetto di miele e funghi allucinogeni rinvenuto a bordo della propria vettura, non avendo ricevuto alcuna comunicazione formale da parte dell’Autorità giudiziaria; ii)- che la restituzione della patente di guida – ritirata per guida in stato di ebbrezza – a seguito di sottoposizione a visita presso la Commissione Medica attesterebbe l’assenza di intossicazioni o dipendenze; iii)- che la notizia di reato del -OMISSIS- per invasione di terreni ed edifici e danneggiamento non avrebbe avuto seguiti penali e, comunque, non rileverebbe ai fini della richiesta rigettata, nulla avendo a che vedere con l’attività di volo.
4.2.- Con integrazione documentale del 19.1.2024 il ricorrente ha depositato i risultati di analisi mediche da cui emergerebbe l’assenza di intossicazioni e dipendenze e l’avvenuta archiviazione del procedimento penale sub -OMISSIS-.
5.1.- Decorso il termine di novanta giorni di cui all’art. 6 d.P.R. 1199/1971, in data 26.3.2024 si è formato il rigetto per SI sul ricorso gerarchico.
5.2.- Successivamente, con identici provvedimenti del 10 e del 14.5.2024, il Prefetto di Bergamo ha respinto in maniera espressa il ricorso gerarchico, ritenendo che “ le ragioni addotte dall’interessato non sono idonee a comprovare l’illegittimità del provvedimento del Questore ”, che, avrebbe “ dato conto in maniera sufficiente e plausibile…delle ragioni che lo hanno indotto alla valutazione di inaffidabilità in capo al ricorrente ”.
6.- Con ricorso notificato al Ministero dell’Interno, alla Questura ed alla Prefettura di Bergamo, -OMISSIS- ha impugnato i predetti provvedimenti, articolando un unico motivo di doglianza, rubricato “ Violazione degli artt. 11 del RD 773/1931 e 14, co 1, del DPR n. 133 del 2010. Eccesso di potere e di violazione di legge. Carenza di istruttoria, difetto di motivazione e carenza di presupposti fattuali e giuridici idonei a supportare la determinazione assunta dall'amministrazione ”. Premessa la normativa di riferimento, il ricorrente contesta il giudizio di inaffidabilità effettuato nei suoi confronti dal Questore e dal Prefetto, sostenendo che i precedenti di polizia e la condanna che lo riguardano non siano di per sé rilevanti in termini di cattiva condotta e che, comunque, difetterebbe l’esplicitazione di quali specifici aspetti dei precedenti richiamati avrebbero comportato il concreto giudizio prognostico con riguardo all’attività di volo.
Scendendo nello specifico delle condotte contestate, il ricorrente evidenzia che: i) il procedimento per invasione di terreni ed edifici e danneggiamento è stato archiviato dal GIP presso il Tribunale di Bergamo nel -OMISSIS- e, comunque, trattasi di un risalente episodio di scarso allarme sociale; ii) il reato di guida in stato di ebbrezza risulta estinto, a seguito del positivo espletamento dei lavori di pubblica utilità quale sanzione alternativa – il che attesterebbe la sua avvenuta rieducazione, tanto da risultare attualmente titolare di patenti di tipo B e nautica; iii) l’episodio del -OMISSIS- inerente la materia degli stupefacenti, sarebbe esitato in un’archiviazione per insussistenza di elementi probanti lo spaccio e, comunque, la relazione tossicologica sui funghi sequestrati– solo recentemente acquisita - non avrebbe acclarato la presenza dei principi attivi di cui alla Tabella I D.P.R. 309/1990.
In ogni caso, le condizioni di vita del ricorrente - titolare dell’-OMISSIS-, acquirente di un immobile in Bergamo e parte di una stabile relazione sentimentale – smentirebbero il formulato giudizio di sua inaffidabilità.
7.- Le Amministrazioni si sono costituite in giudizio con atto di mera forma, procedendo al successivo deposito di una memoria, nella quale è stata eccepita l’irricevibilità/inammissibilità delle censure di ricorso non contenute originariamente nel ricorso gerarchico, cui il ricorrente ha ritualmente replicato.
8.- All’udienza del 30.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione in applicazione del principio della cd. ragione più liquida (cfr. C.d.S., A.P. n. 5 del 27.4.2015), stante l’infondatezza nel merito del ricorso, per le ragioni di seguito esposte.
2.- Anzitutto è necessario porre in evidenza che oggetto del giudizio è la legittimità della determinazione espressa del Prefetto – che, come tale, ha assorbito tanto il precedente rigetto per SI , avendo il medesimo conservato il potere di provvedere, quanto il provvedimento questorile – di denegare al ricorrente il rilascio dell’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo, con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui tale decisione è stata assunta: infatti “ la legittimità di un atto amministrativo va verificata sulla base del materiale istruttorio acquisito agli atti del relativo procedimento e, più in generale, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'effusione provvedimentale, non potendosi, viceversa, contestare i provvedimenti amministrativi in base a circostanze sopravvenute ” (C.d.S., Sez. IV, n. 2361 del 18.3.2021).
3.- L’articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 133 del 9.7.2010 (“ Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo ”), prevede che l’attestato di idoneità al pilotaggio per il volo da diporto o sportivo possa essere rilasciato previo nulla osta del Questore, che è tenuto a valutare “ anche l’inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della sicurezza dello Stato nonché in relazione al contrasto al terrorismo internazionale ”.
La norma, pertanto, attribuisce al Questore il potere discrezionale di effettuare “ un giudizio prognostico di affidabilità morale del richiedente per il conseguimento dell’attestato di idoneità al pilotaggio, che si innesta - come dimostra l’utilizzo della congiunzione “anche” - all’interno del più ampio potere discrezionale attribuito dall’articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 per il rilascio delle autorizzazioni di polizia. A tal proposito, in virtù della funzione cautelare e preventiva che assumono le condizioni ostative al rilascio delle licenze di polizia, rilevano tutte le circostanze, anche atipiche, che siano sintomatiche dell’inaffidabilità del richiedente, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, indipendentemente dalla rilevanza penale delle stesse e dalle vicende del procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti .” ( ex multis , Tar Milano, Sez. I, n. 1054 del 4.5.2023).
Sussiste, infatti, una sostanziale autonomia tra l'accertamento a fini penali e quello per scopi di pubblica sicurezza: la valutazione amministrativa – a differenza di quella penale - ha finalità non punitiva, ma preventiva e non richiede l'attribuzione all'interessato di una responsabilità penale per fatti riconducibili all’esercizio dell’attività di volo da diporto o sportivo, basandosi sulla tutela degli interessi superindividuali dell’ordine e della sicurezza pubblici.
4.- Nel caso concreto l’Amministrazione ha indicato i precedenti di polizia e giudiziari posti alla base del formulato giudizio di inaffidabilità del ricorrente allo svolgimento dell’attività di pilotaggio.
In particolare, la Questura di Bergamo aveva ricavato la sussistenza di controindicazioni al rilascio del nulla osta dai seguenti elementi:
- notizia di reato del -OMISSIS-per invasione di terreni ed edifici (art. 633 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.), segnalata dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-;
- sentenza di condanna del Gip presso il Tribunale di Bergamo, irrevocabile -OMISSIS-, per guida in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all’art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada;
- notizia di reato del -OMISSIS- per violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990, essendo stato rinvenuto in possesso di funghi allucinogeni.
In sede di ricorso gerarchico, poi, il Prefetto, prese in considerazione le integrazioni documentali effettuate dal ricorrente e la comunicazione della Questura, ha concluso nel senso che le ragioni addotte dall’interessato non comprovassero l’illegittimità del decreto gravato.
Ad avviso del Collegio la valutazione compiuta dall’Amministrazione risulta non irragionevole, atteso che, come ricordato, in subiecta materia , il potere riconosciuto dalla legge all’Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzato da amplissima discrezionalità, attingibile dal sindacato del giudice amministrativo esclusivamente sotto i profili esterni del travisamento dei fatti, dell’arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza, che nel caso di specie non sussistono.
Infatti, è irrilevante che i procedimenti penali a carico del -OMISSIS-per invasione di terreni ed edifici, danneggiamento e violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 siano esitati in provvedimenti di archiviazione, attesa l’autonomia tra giudizio penale ed amministrativo, ben potendo l’Autorità di pubblica sicurezza desumere l’inaffidabilità del soggetto anche da circostanze che non assurgano a rilievo penale e, comunque, a prescindere dalla pronuncia di una sentenza di condanna.
In proposito, peraltro, si rileva come i fatti oggetto del primo procedimento siano stati, sotto il profilo fattuale, riconosciuti dal ricorrente; quanto al secondo episodio, invece, non può essere trascurato che la stessa richiesta di archiviazione del PM, pur difettando la prova degli elementi costitutivi del reato di spaccio, ha fatto riferimento all’illecito amministrativo di cui all’art. 75 D.P.R. 309/1990 e che il seguente decreto di archiviazione del GIP del -OMISSIS-ha disposto “ la trasmissione degli atti alla Prefettura di -OMISSIS- per quanto di competenza in ordine agli illeciti amministrativi configurabili ” e “ la confisca e distruzione delle sostanze stupefacenti ”.
Neppure assume rilievo, ai fini de quibus , la relazione dei Carabinieri – -OMISSIS-, in merito agli esiti incerti delle analisi chimiche sul vaso di miele e funghi rinvenuto nella vettura del -OMISSIS-, atteso che detto documento non è stato prodotto in sede procedimentale, ma solo in corso del presente giudizio, non potendo quindi inficiare la decisione assunta dall’Amministrazione.
Del resto, dalla relazione dei Carabinieri di -OMISSIS- e dalla stessa ricostruzione contenuta in ricorso si evince come lo stesso -OMISSIS-abbia consegnato alle Forze dell’Ordine il barattolo contenente i funghi a seguito della richiesta se occultasse nel veicolo degli stupefacenti: sebbene ai fini sanzionatori penali non assuma rilievo il cd. reato putativo (cfr. art. 49, comma 1, c.p. “ Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato ”), tuttavia non è obliterabile, sotto il profilo fattuale, che il ricorrente trasportasse sulla propria autovettura materiale che riteneva essere illecito e da ciò certamente l’Autorità di Pubblica Sicurezza può trarne elementi di inaffidabilità (al pari di quanto previsto in materia di misure di sicurezza – cfr. comma IV dello stesso art. 49 c.p.).
Parimenti irrilevante è l’avvenuta estinzione del reato per guida in stato di ebbrezza a seguito del positivo espletamento dei lavori di pubblica utilità: come già ricordato, infatti, l’Amministrazione può valutare un determinato fatto nella sua obiettiva dimensione storica, espressiva della personalità e della non affidabilità del richiedente, indipendentemente dalla conclusione che la vicenda possa avere in sede penale.
Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, la valutazione amministrativa pare non irragionevole e immune da censure, denotando le circostanze fattuali indicate nel provvedimento “ una condotta di vita confliggente con il profilo di affidabilità che deve essere assicurato per le evidenti ed imprescindibili esigenze di tutela della sicurezza pubblica ”.
Neppure si configura il – genericamente – denunciato difetto di istruttoria, avendo la Questura provveduto all’inoltro del preavviso di rigetto e, successivamente, disatteso nel provvedimento le osservazioni del -OMISSIS-, al pari di quanto effettuato in sede di ricorso gerarchico dal Prefetto.
Né vale a depotenziare la ragionevolezza e la coerenza del giudizio prognostico impugnato quanto argomentato dal ricorrente in merito alla titolarità di un’impresa individuale, all’avvenuto acquisto di un immobile ed alla stabilità di una relazione affettiva, circostanze che non risultano essere state provate in sede procedimentale.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare alle Amministrazioni le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 3.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.