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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 13/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N.700 / 2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 700 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, posta in decisione il 23 gennaio 2025 e vertente,
TRA
La sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Auditore (PU) in Via Eugenio Montale n. 18 int. 2,
E
Il sig. ato a Nueva San Salvador (El Salvador) il Controparte_1
02/11/1982 e residente in [...] int. 2, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosati Alessandro .
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso ex art. 473 bis 51 CPC – Scioglimento matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 24/11/2023, i ricorrenti, esponevano:
-Che la sig.ra ed il sig. hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in data 28/07/2007 a Sassocorvaro PS in regime di separazione dei beni come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del
Comune di Sassocorvaro Auditore (PU) al Numero 4 Parte I Serie che si produce (all.1);
- che gli stessi hanno vissuto e a tutt'oggi vivono in locazione in Sassocorvaro Auditore
(PU) alla Via Eugenio Montale n. 18 int. 2;
-che il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione, si è incrinato tanto che da qualche tempo, tra i ricorrenti, si sono manifestati insanabili contrasti e dissapori che hanno creato uno stato di malessere reciproco tale da disgregare e degradare irrimediabilmente l'affectio maritalis necessaria ed indispensabile al fine della serena prosecuzione della convivenza;
- Che si è verificata una situazione tale da rendere infelice la loro unione ed intollerabile la convivenza ex art.151 c.c.;
- che a motivo dei dissapori familiari il sig. si è trasferito presso Persona_1
l'abitazione della madre e la sig.ra è rimasta nella casa coniugale;
Pt_1
- che conseguentemente i ricorrenti sono addivenuti alla decisione di vivere separati e di separarsi consensualmente;
- che ciascuno dei coniugi potrà mantenere o stipulare un conto corrente bancario separato
e/o altro rapporto di credito autonomo;
”.
Tanto premesso, i ricorrenti, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e richiesta di sostituzione dell'l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, domandavano l'omologa con sentenza della separazione consensuale alle condizioni di seguito riportate:
“
1. Residenza – I coniugi vivranno separatamente. La moglie rimarrà in locazione nella casa famigliare sita in Comune di Sassocorvaro Auditore (PU) in Via Eugenio Montale n.
18 int. 2, mentre il marito si trasferirà presso altra abitazione. Tale trasferimento viene autorizzato al momento della firma del presente ricorso per espresso consenso dei due coniugi. Ciascun coniuge provvederà al pagamento delle utenze nelle rispettive abitazioni
(luce, telefono, ecc.) dopo apposita voltura e delle relative tasse.
2. Beni Mobili e arredi – I beni mobili presenti presso la casa famigliare sono stati già concordemente divisi tra i coniugi. 3. Assegno di mantenimento tra coniugi – I ricorrenti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento poiché entrambi dotati di proprio reddito autonomo ed entrambi autosufficienti;
4. Liberatoria – I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza economica tra loro.
5. Correttezza – I coniugi si impegnano per il futuro a tenere un comportamento reciprocamente rispettoso. Inoltre si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto.”
Inoltre, previa dichiarazione di non volersi riconciliare a seguito della separazione e richiesta di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, domandavano, decorsi i termini previsti dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi la, pronuncia, con Sentenza, dello scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sassocorvaro-Auditore;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Urbino in
Via Fogliense 12 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra Pt_1
.
[...]
3.Confermare la rinuncia reciproca alla richiesta di assegno di mantenimento poiché entrambi dotati di proprio reddito autonomo ed entrambi autosufficienti;”.
*****
Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 27.11.2023, visto il ricorso in parola, veniva disposto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con successiva ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa in data 21.12.2023, il Presidente del
Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione e delle condizioni di separazione, autorizzava i coniugi a vivere separati alle condizioni di cui al ricorso congiunto, con obbligo di reciproco rispetto, rimettendo al collegio in ordine alla omologazione.
Il Tribunale di Urbino, con Sentenza n. 11/2024 pubbl. il 12.01.2024 RG n. 700/2023, tenuto conto della dichiarazione sottoscritta ed autenticata dei coniugi di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, tenuto conto della conformità alla legge delle condizioni della separazione, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con provvedimento del 12.01.2024, la domanda di divorzio, non essendo ancora procedibile, in attesa della decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, con concessione alle parti del termine di giorni quindici per il deposito delle note a far data dal
10/10/2024 .
Quindi, con note scritte a firma congiunta depositate in data 07/10/2024 i ricorrenti confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza del 30.10.2024, il Giudice designato, lette le note depositate in atti, rilevava di non poter procedere alla assegnazione della casa coniugale in assenza di figli;
rinviava pertanto per discussione all'udienza del 14.01.2025 da sostituirsi con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Con note scritte del 09/01/2025 i ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Urbino:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sassocorvaro-Auditore;
2. Confermare tutto quanto indicato nel ricorso ed in particolare di aver già diviso concordemente i mobili, gli arredi e le pertinenze relative alla ex casa famigliare ubicata nel Comune di Sassocorvaro di Auditore in Via Eugenio Montale 18 int.2 dove è rimasta ad abitare la sig.ra . Parte_1
3. Confermare la rinuncia reciproca alla richiesta di assegno di mantenimento poichè entrambi dotati di proprio reddito autonomo ed entrambi autosufficienti;
4. Confermare che i coniugi non intendono riconciliarsi e che non intendono partecipare all'udienza in presenza come da dichiarazione già precedentemente depositata”.
In data 23 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
**** Ciò posto, preso atto:
- della concorde volontà dei coniugi di ottenere il definitivo scioglimento del loro vincolo matrimoniale in assenza di riconciliazione o ricostituzione della vita in comune;
– che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– che le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
– che il P.M. ha espresso parere favorevole in data 31.03.2025; visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri ed il sig. Parte_1
in data 28/07/2007 a Sassocorvaro PU, trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio dello stato civile del Comune di Sassocorvaro Auditore (PU), anno 2007,
Numero 4 Parte I alle condizioni di cui alle note scritte a firma congiunta del 09/01/2025 riportate in parte motiva.
- Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Sassocorvaro Auditore (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 700 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, posta in decisione il 23 gennaio 2025 e vertente,
TRA
La sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Auditore (PU) in Via Eugenio Montale n. 18 int. 2,
E
Il sig. ato a Nueva San Salvador (El Salvador) il Controparte_1
02/11/1982 e residente in [...] int. 2, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosati Alessandro .
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso ex art. 473 bis 51 CPC – Scioglimento matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 24/11/2023, i ricorrenti, esponevano:
-Che la sig.ra ed il sig. hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in data 28/07/2007 a Sassocorvaro PS in regime di separazione dei beni come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del
Comune di Sassocorvaro Auditore (PU) al Numero 4 Parte I Serie che si produce (all.1);
- che gli stessi hanno vissuto e a tutt'oggi vivono in locazione in Sassocorvaro Auditore
(PU) alla Via Eugenio Montale n. 18 int. 2;
-che il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione, si è incrinato tanto che da qualche tempo, tra i ricorrenti, si sono manifestati insanabili contrasti e dissapori che hanno creato uno stato di malessere reciproco tale da disgregare e degradare irrimediabilmente l'affectio maritalis necessaria ed indispensabile al fine della serena prosecuzione della convivenza;
- Che si è verificata una situazione tale da rendere infelice la loro unione ed intollerabile la convivenza ex art.151 c.c.;
- che a motivo dei dissapori familiari il sig. si è trasferito presso Persona_1
l'abitazione della madre e la sig.ra è rimasta nella casa coniugale;
Pt_1
- che conseguentemente i ricorrenti sono addivenuti alla decisione di vivere separati e di separarsi consensualmente;
- che ciascuno dei coniugi potrà mantenere o stipulare un conto corrente bancario separato
e/o altro rapporto di credito autonomo;
”.
Tanto premesso, i ricorrenti, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e richiesta di sostituzione dell'l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, domandavano l'omologa con sentenza della separazione consensuale alle condizioni di seguito riportate:
“
1. Residenza – I coniugi vivranno separatamente. La moglie rimarrà in locazione nella casa famigliare sita in Comune di Sassocorvaro Auditore (PU) in Via Eugenio Montale n.
18 int. 2, mentre il marito si trasferirà presso altra abitazione. Tale trasferimento viene autorizzato al momento della firma del presente ricorso per espresso consenso dei due coniugi. Ciascun coniuge provvederà al pagamento delle utenze nelle rispettive abitazioni
(luce, telefono, ecc.) dopo apposita voltura e delle relative tasse.
2. Beni Mobili e arredi – I beni mobili presenti presso la casa famigliare sono stati già concordemente divisi tra i coniugi. 3. Assegno di mantenimento tra coniugi – I ricorrenti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento poiché entrambi dotati di proprio reddito autonomo ed entrambi autosufficienti;
4. Liberatoria – I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza economica tra loro.
5. Correttezza – I coniugi si impegnano per il futuro a tenere un comportamento reciprocamente rispettoso. Inoltre si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto.”
Inoltre, previa dichiarazione di non volersi riconciliare a seguito della separazione e richiesta di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, domandavano, decorsi i termini previsti dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi la, pronuncia, con Sentenza, dello scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sassocorvaro-Auditore;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Urbino in
Via Fogliense 12 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra Pt_1
.
[...]
3.Confermare la rinuncia reciproca alla richiesta di assegno di mantenimento poiché entrambi dotati di proprio reddito autonomo ed entrambi autosufficienti;”.
*****
Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 27.11.2023, visto il ricorso in parola, veniva disposto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con successiva ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa in data 21.12.2023, il Presidente del
Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione e delle condizioni di separazione, autorizzava i coniugi a vivere separati alle condizioni di cui al ricorso congiunto, con obbligo di reciproco rispetto, rimettendo al collegio in ordine alla omologazione.
Il Tribunale di Urbino, con Sentenza n. 11/2024 pubbl. il 12.01.2024 RG n. 700/2023, tenuto conto della dichiarazione sottoscritta ed autenticata dei coniugi di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, tenuto conto della conformità alla legge delle condizioni della separazione, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con provvedimento del 12.01.2024, la domanda di divorzio, non essendo ancora procedibile, in attesa della decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, con concessione alle parti del termine di giorni quindici per il deposito delle note a far data dal
10/10/2024 .
Quindi, con note scritte a firma congiunta depositate in data 07/10/2024 i ricorrenti confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza del 30.10.2024, il Giudice designato, lette le note depositate in atti, rilevava di non poter procedere alla assegnazione della casa coniugale in assenza di figli;
rinviava pertanto per discussione all'udienza del 14.01.2025 da sostituirsi con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Con note scritte del 09/01/2025 i ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Urbino:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sassocorvaro-Auditore;
2. Confermare tutto quanto indicato nel ricorso ed in particolare di aver già diviso concordemente i mobili, gli arredi e le pertinenze relative alla ex casa famigliare ubicata nel Comune di Sassocorvaro di Auditore in Via Eugenio Montale 18 int.2 dove è rimasta ad abitare la sig.ra . Parte_1
3. Confermare la rinuncia reciproca alla richiesta di assegno di mantenimento poichè entrambi dotati di proprio reddito autonomo ed entrambi autosufficienti;
4. Confermare che i coniugi non intendono riconciliarsi e che non intendono partecipare all'udienza in presenza come da dichiarazione già precedentemente depositata”.
In data 23 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
**** Ciò posto, preso atto:
- della concorde volontà dei coniugi di ottenere il definitivo scioglimento del loro vincolo matrimoniale in assenza di riconciliazione o ricostituzione della vita in comune;
– che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– che le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
– che il P.M. ha espresso parere favorevole in data 31.03.2025; visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri ed il sig. Parte_1
in data 28/07/2007 a Sassocorvaro PU, trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio dello stato civile del Comune di Sassocorvaro Auditore (PU), anno 2007,
Numero 4 Parte I alle condizioni di cui alle note scritte a firma congiunta del 09/01/2025 riportate in parte motiva.
- Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Sassocorvaro Auditore (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone