Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/1971, n. 1465
CASS
Sentenza 18 maggio 1971

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Il giudicato non si esaurisce nelle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza, ma si estende a quella parte della motivazione che delle statuizioni del dispositivo costituisce il presupposto logico necessario. In tale ipotesi il pregiudizio nascente dalla impostazione della motivazione giustifica l'impugnazione della parte vittoriosa. ( nella specie la parte era rimasta vittoriosa rispetto alla pretesa di pagamento dell'energia elettrica per uso di illuminazione fornita, per difetto di prova sulla quantita, mentre si era difesa sostenendo, in linea principale, che le spettava gratuitamente non solo la fornitura di energia per uso industriale, ma anche di quella per uso di illuminazione, rimanendo soccombente sul punto. La Cassazione ha ritenuto la sussistenza dell'interesse al ricorso dato che l'interpretazione della convenzione, adottata dal tribunale, era destinata a regolare anche i futuri rapporti, con l'efficacia del giudicato). ( sulla prima parte, Conf 1046'70, mass n 346593' 479'69, mass n ( 338573).*

Ai sensi dell'art 1362 cod civ nell'interpretazione dei negozi giuridici il giudice non si deve limitare al senso letterale delle parole, ma deve ricercare quale sia stata la comune intenzione delle parti la quale, pertanto, puo prevalere anche sul significato meramente letterale delle espressioni usate. Per accertare la comune intenzione delle parti deve tenersi conto del loro comportamento complessivo sia anteriore che successivo alla conclusione del contratto.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/1971, n. 1465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1465
    Data del deposito : 18 maggio 1971

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