Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395 , entro il termine del 31 ottobre 1992, con l'osservanza dei princi'pi, modalita' e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346 .
2. Il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395 , entro il termine del 31 ottobre 1992, con l'osservanza dei princi'pi, modalita' e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346 .